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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1070/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 18.02.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Manini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 11.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
CON RIFERIMENTO ALLA SEPARAZIONE
Rapporti personali:
1. pronunciare con sentenza l'omologa della separazione personale dei Signori Parte_2
e Parte_1
2. I coniugi dichiarano di non avere reciproche richieste o obblighi di mantenimento.
3. I coniugi continueranno a vivere separatamente ciascuno presso la propria abitazione di
proprietà;
Rapporti economici: . Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare al fine di espletare tutte quelle attività
necessarie ai fini della liquidazione e chiusura della società Parte_3
. Il Signor si impegna a corrispondere alla Signora la somma di Parte_1 Parte_2
€ 5.000,00 a tacitazione di ogni pretesa inerente alla gestione e liquidazione della società Parte_3
entro 30 giorni dalla data della sentenza di omologa della separazione.
. Il Signor si impegna altresì a sollevare la Signora da ogni costo Parte_1 Parte_2
inerente la chiusura di tale società e a tenere indenne la stessa da ogni spesa anche relativa ad eventuali tassazioni che dovessero insorgere in capo alla stessa e direttamente collegate alla liquidazione della società Parte_3
. Ogni altro rapporto, di qualsiasi natura, è stato definito consensualmente dai coniugi che si dichiarano economicamente indipendenti.
. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
•dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 01/07/1979 presso il Comune di Muggiò (MB) in regime di separazione dei beni. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Muggiò (MB) con l'atto n.35, Parte II, Serie A, anno
1979 acquistando così effetti civili
•ordinare al Comune di Muggiò di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
•dichiarare compensate le spese legali;
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Muggiò in data
01.07.1979;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Muggiò per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 35, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 13.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 18.02.2025 dai coniugi:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Manini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 11.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
CON RIFERIMENTO ALLA SEPARAZIONE
Rapporti personali:
1. pronunciare con sentenza l'omologa della separazione personale dei Signori Parte_2
e Parte_1
2. I coniugi dichiarano di non avere reciproche richieste o obblighi di mantenimento.
3. I coniugi continueranno a vivere separatamente ciascuno presso la propria abitazione di
proprietà;
Rapporti economici: . Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare al fine di espletare tutte quelle attività
necessarie ai fini della liquidazione e chiusura della società Parte_3
. Il Signor si impegna a corrispondere alla Signora la somma di Parte_1 Parte_2
€ 5.000,00 a tacitazione di ogni pretesa inerente alla gestione e liquidazione della società Parte_3
entro 30 giorni dalla data della sentenza di omologa della separazione.
. Il Signor si impegna altresì a sollevare la Signora da ogni costo Parte_1 Parte_2
inerente la chiusura di tale società e a tenere indenne la stessa da ogni spesa anche relativa ad eventuali tassazioni che dovessero insorgere in capo alla stessa e direttamente collegate alla liquidazione della società Parte_3
. Ogni altro rapporto, di qualsiasi natura, è stato definito consensualmente dai coniugi che si dichiarano economicamente indipendenti.
. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
•dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 01/07/1979 presso il Comune di Muggiò (MB) in regime di separazione dei beni. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Muggiò (MB) con l'atto n.35, Parte II, Serie A, anno
1979 acquistando così effetti civili
•ordinare al Comune di Muggiò di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
•dichiarare compensate le spese legali;
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Muggiò in data
01.07.1979;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Muggiò per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 35, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 13.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti