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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Piazza, all'esito dell'udienza cartolare del 10.04.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8768 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Barba Parte_1
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Palermo, via Damiani Almeyda n. 5 appellante
e
n. q. di titolare e legale rappresentante pro tempore dell' Controparte_1 Controparte_2
[...]
appellato-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all'udienza cartolare del 10.4.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza n. 112/2023, emessa dal Giudice di Pace di Palermo emessa il 12.1.2023, che ha rigettato la domanda dalle stesse proposta di rimborso dei biglietti aerei acquistati e non usufruiti.
In particolare, le appellanti si dolgono dell'erroneità della decisione del Giudice di primo grado, il quale avrebbe deciso il giudizio in violazione della normativa comunitaria in materia di voli cancellati o ritardati. Chiedono, pertanto, in riforma della sentenza impugnata la condanna della compagnia aerea al rimborso del costo dei biglietti non utilizzati per cancellazione del volo, oltre la refusione di tutte le spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato, , è rimasto contumace, ancorché regolarmente evocato in giudizio. Controparte_1
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per le seguenti ragioni. Il d.l. n.18 del 17 marzo 2020 (come integrato dalla legge di conversione n.27 del 24.04.2020), al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 sul tessuto socio-conomico nazionale ha introdotto specifiche disposizioni per i consumatori e per le agenzie di viaggio relative alla gestione degli incombenti derivanti dalla cancellazione di viaggi e pacchetti turistici a causa della pandemia da Covid 19.
In particolare, l'art. 88-bis, rubricato “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”, ha previsto per l'ipotesi in cui sia il vettore a recedere dal contratto la possibilità di emettere un voucher in luogo del rimborso, senza che sia necessaria l'accettazione del passeggero (“quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi, il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro
i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione” …”con l'emissione del voucher il professionista assolve
i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione del destinatario”).
Il comma 10 della norma citata chiarisce poi che le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite
(come nel caso di specie).
La norma, pertanto, ha di fatto rimesso il rimborso del prezzo del biglietto acquistato da parte del passeggero, o in alternativa l'emissione di un voucher, ad una scelta unilaterale e meramente discrezionale delle Compagnie. Ebbene, ritiene il Tribunale che tale disposizione normativa si pone in contrasto con la vigente normativa europea in tema di cancellazione dei voli e diritto al rimborso del consumatore.
Nello specifico, i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1371/2007, n. 1177/2010 e n. 181/2011 stabiliscono i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, prevedendo che il passeggero di un volo cancellato per circostanze inevitabili e straordinarie, ha diritto di scegliere tra un rimborso e un trasporto alternativo.
Anche la direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sui pacchetti turistici») prevede che, qualora un pacchetto turistico sia annullato a causa di «circostanze inevitabili e straordinarie», i viaggiatori abbiano il diritto di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto. Pur prevedendosi, inoltre, la possibilità di rimborso sotto forma di buono, tuttavia, ciò non priva i viaggiatori del diritto al rimborso in denaro.
Analogamente, anche qualora siano proposte modifiche ad un contratto di pacchetto turistico e qualora a causa di tali modifiche o del pacchetto turistico sostitutivo il viaggiatore accetti un pacchetto di qualità
o costo inferiore o risolva il contratto, l'organizzatore può offrire un buono, a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro (art. 11 della direttiva sui pacchetti turistici).
Anche le disposizioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 prevedono una significativa forma di tutela in favore del consumatore, rimettendo a quest'ultimo (e non ai vettori) la scelta tra il rimborso del prezzo pieno del biglietto o, in alternativa, l'imbarco futuro su un volo alternativo garantito dalla PA
(quindi l'emissione di un voucher). È possibile affermare, quindi, che tutta la normativa europea in materia di cancellazione dei voli, viaggi e pacchetti turistici, è improntata ad un favor nei confronti del consumatore, principio per nulla recepito dalla disciplina italiana introdotta col citato art. 88-bis del decreto “Cura Italia”, in cui, invece, il vettore può, in via del tutto discrezionale, negare unilateralmente il diritto di rimborso al passeggero, imponendo a quest'ultimo un voucher sostitutivo.
Va, inoltre, osservato che tutta la normativa europea di settore non è in alcun modo derogabile neppure a causa della pandemia, come risulta confermato, peraltro, da due ulteriori significativi atti della
Commissione Europea, ovvero la Comunicazione della Commissione Europea relativi agli
“Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19” del 18 marzo 2020 e la Raccomandazione del 13 maggio 2020 relativa ai “buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19”.
La Commissione con tali atti ha ribadito il diritto dei viaggiatori – come sancito sia dai predetti
Regolamenti dell'Unione sia dalla Direttiva (UE) n. 2302 del 2015 – di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per le prestazioni annullate “a causa di circostanze inevitabili e straordinarie”, precisando che seppure “l'organizzatore può offrire al viaggiatore un rimborso sotto forma di buono”, tuttavia, tale possibilità non priva i viaggiatori del diritto al rimborso in denaro”.
Nella medesima direzione si è altresì espressa a livello nazionale, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con segnalazione del 28 maggio 2020, ha evidenziato che l'art. 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso.
Dai principi sopra richiamati discende inevitabilmente un conflitto tra la normativa nazionale e quella europea, in presenza di condotte in cui al consumatore viene negato il diritto al rimborso e offerto unicamente il voucher, come nella specie.
Consegue che al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa di fonte comunitaria immediatamente efficace ed esecutiva, come i Regolamenti e le Direttive citate (art. 288 TFUE “Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”), è necessario disapplicare la normativa nazionale con essa contrastante.
Ed infatti, tutta la giurisprudenza formatasi successivamente all'adesione dell'Italia al Trattato di Parigi del 1951 e ai Trattati di Roma del 1957 è nel senso di attribuire al giudice nazionale, a fronte del conflitto tra la norma interna e quella europea, il potere di disapplicare quella interna e decidere il caso venuto al suo esame sulla base del (solo) diritto sovranazionale (senza tenere in alcun conto il diritto interno), con il solo (
contro
-) limite dei principi (costituzionali) supremi dell'ordinamento.
La disapplicazione della norma interna rientra, invero, nell'attività di interpretazione riservata al giudice ed è finalizzata all'individuazione della norma regolatrice del caso concreto, in applicazione del principio iura novit curia e nel doveroso rispetto dei principi di supremazia del diritto comunitario, di certezza del diritto e di leale collaborazione.
Il Giudice, quindi, al fine di garantire la piena e diretta efficacia delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, ha un potere-dovere di disapplicare la disposizione interna contrastante con l'ordinamento comunitario.
Da tali principi, discende nel caso di specie la disapplicazione dell'art. 88 bis del DL 18/20 in quanto contrastante con il Reg. 261/2004/CE. Ed infatti, come affermato dalla Commissione Europea, qualora sia la compagnia aerea a cancellare il volo, l'offerta di un buono da parte del vettore non può pregiudicare il diritto del passeggero, affermato dal detto Regolamento comunitario, di optare, in alternativa, per il rimborso monetario.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata non avendo fatto buona applicazione dei principi testè richiamati e la causa va decisa nel merito, non ricorrendo le ipotesi tassative in cui è prevista la rimessione al Giudice di primo grado, di cui all'art. 354 cpc. Ora, nel caso di specie, dalla documentazione allegata fin dal primo grado, risulta che gli appellanti hanno acquistato e versato all'agenzia di viaggio convenuta il prezzo dei voli per cui è causa (parte integrante di un pacchetto turistico), cancellati dalle stesse compagnie aeree a causa dell'emergenza sanitaria e non utilizzati.
È stato altresì dimostrato che a seguito della cancellazione del volo, la compagnia aerea Transavia ha tempestivamente rimborsato all'agenzia del il costo del biglietto da quest'ultima venduto alla CP_1
odierna appellante. Pt_1
Consegue che il diritto delle appellanti ad ottenere il rimborso dei biglietti per il volo cancellato non può essere assolto mediante l'emissione di un voucher di pari importo, in mancanza della loro accettazione, in quanto, come detto, la scelta tra ottenere un voucher ovvero il rimborso di quanto versato spetta, in ogni caso, al passeggero.
D'altronde il , non costituitosi, nulla ha dedotto per giustificare il suo operato. CP_1
Pertanto, va condannato a rimborsare a e a il Controparte_1 Parte_1 Parte_2
costo dei biglietti dalle stesse acquistati (pari rispettivamente ad euro 596,00 e 3000,00), oltre interessi decorrenti dalla data della messa in mora (rispettivamente dal 3.6.2021 e dal 26.10.2021) e fino al soddisfo.
Non può essere, invece, accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalle appellanti, difettando la stessa già in punto di allegazione oltre che di un valido supporto probatorio.
Infine, le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro
457,00 (oltre spese vive pari a € 125,00), oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il primo grado ed in complessivi euro 852,00 (oltre spese vive pari a 174,00) oltre iva, cpa e spese generali come per legge per l'appello, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Annulla la sentenza n. 112/2023 emessa dal GdP di Palermo in data 12.1.2023.
Condanna al pagamento, in favore di della somma di € 596,00 ed Controparte_1 Parte_1
in favore di della somma pari ad € 3.000,00, oltre interessi decorrenti dalla data della Parte_2 messa in mora (rispettivamente 3.6.2021 e 26.10.2021) e fino al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore delle appellanti in solido delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 457,00 (oltre spese vive pari a € 125,00), oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il primo grado ed in complessivi euro 852,00 (oltre spese vive pari a 174,00) oltre iva, cpa e spese generali come per legge per l'appello, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Palermo il 14.4.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Piazza, all'esito dell'udienza cartolare del 10.04.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8768 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Barba Parte_1
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Palermo, via Damiani Almeyda n. 5 appellante
e
n. q. di titolare e legale rappresentante pro tempore dell' Controparte_1 Controparte_2
[...]
appellato-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate all'udienza cartolare del 10.4.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza n. 112/2023, emessa dal Giudice di Pace di Palermo emessa il 12.1.2023, che ha rigettato la domanda dalle stesse proposta di rimborso dei biglietti aerei acquistati e non usufruiti.
In particolare, le appellanti si dolgono dell'erroneità della decisione del Giudice di primo grado, il quale avrebbe deciso il giudizio in violazione della normativa comunitaria in materia di voli cancellati o ritardati. Chiedono, pertanto, in riforma della sentenza impugnata la condanna della compagnia aerea al rimborso del costo dei biglietti non utilizzati per cancellazione del volo, oltre la refusione di tutte le spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato, , è rimasto contumace, ancorché regolarmente evocato in giudizio. Controparte_1
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per le seguenti ragioni. Il d.l. n.18 del 17 marzo 2020 (come integrato dalla legge di conversione n.27 del 24.04.2020), al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 sul tessuto socio-conomico nazionale ha introdotto specifiche disposizioni per i consumatori e per le agenzie di viaggio relative alla gestione degli incombenti derivanti dalla cancellazione di viaggi e pacchetti turistici a causa della pandemia da Covid 19.
In particolare, l'art. 88-bis, rubricato “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici”, ha previsto per l'ipotesi in cui sia il vettore a recedere dal contratto la possibilità di emettere un voucher in luogo del rimborso, senza che sia necessaria l'accettazione del passeggero (“quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi, il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro
i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione” …”con l'emissione del voucher il professionista assolve
i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione del destinatario”).
Il comma 10 della norma citata chiarisce poi che le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite
(come nel caso di specie).
La norma, pertanto, ha di fatto rimesso il rimborso del prezzo del biglietto acquistato da parte del passeggero, o in alternativa l'emissione di un voucher, ad una scelta unilaterale e meramente discrezionale delle Compagnie. Ebbene, ritiene il Tribunale che tale disposizione normativa si pone in contrasto con la vigente normativa europea in tema di cancellazione dei voli e diritto al rimborso del consumatore.
Nello specifico, i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1371/2007, n. 1177/2010 e n. 181/2011 stabiliscono i diritti dei passeggeri in caso di cancellazioni, prevedendo che il passeggero di un volo cancellato per circostanze inevitabili e straordinarie, ha diritto di scegliere tra un rimborso e un trasporto alternativo.
Anche la direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sui pacchetti turistici») prevede che, qualora un pacchetto turistico sia annullato a causa di «circostanze inevitabili e straordinarie», i viaggiatori abbiano il diritto di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto. Pur prevedendosi, inoltre, la possibilità di rimborso sotto forma di buono, tuttavia, ciò non priva i viaggiatori del diritto al rimborso in denaro.
Analogamente, anche qualora siano proposte modifiche ad un contratto di pacchetto turistico e qualora a causa di tali modifiche o del pacchetto turistico sostitutivo il viaggiatore accetti un pacchetto di qualità
o costo inferiore o risolva il contratto, l'organizzatore può offrire un buono, a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro (art. 11 della direttiva sui pacchetti turistici).
Anche le disposizioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 prevedono una significativa forma di tutela in favore del consumatore, rimettendo a quest'ultimo (e non ai vettori) la scelta tra il rimborso del prezzo pieno del biglietto o, in alternativa, l'imbarco futuro su un volo alternativo garantito dalla PA
(quindi l'emissione di un voucher). È possibile affermare, quindi, che tutta la normativa europea in materia di cancellazione dei voli, viaggi e pacchetti turistici, è improntata ad un favor nei confronti del consumatore, principio per nulla recepito dalla disciplina italiana introdotta col citato art. 88-bis del decreto “Cura Italia”, in cui, invece, il vettore può, in via del tutto discrezionale, negare unilateralmente il diritto di rimborso al passeggero, imponendo a quest'ultimo un voucher sostitutivo.
Va, inoltre, osservato che tutta la normativa europea di settore non è in alcun modo derogabile neppure a causa della pandemia, come risulta confermato, peraltro, da due ulteriori significativi atti della
Commissione Europea, ovvero la Comunicazione della Commissione Europea relativi agli
“Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19” del 18 marzo 2020 e la Raccomandazione del 13 maggio 2020 relativa ai “buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19”.
La Commissione con tali atti ha ribadito il diritto dei viaggiatori – come sancito sia dai predetti
Regolamenti dell'Unione sia dalla Direttiva (UE) n. 2302 del 2015 – di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per le prestazioni annullate “a causa di circostanze inevitabili e straordinarie”, precisando che seppure “l'organizzatore può offrire al viaggiatore un rimborso sotto forma di buono”, tuttavia, tale possibilità non priva i viaggiatori del diritto al rimborso in denaro”.
Nella medesima direzione si è altresì espressa a livello nazionale, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, con segnalazione del 28 maggio 2020, ha evidenziato che l'art. 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, che nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso.
Dai principi sopra richiamati discende inevitabilmente un conflitto tra la normativa nazionale e quella europea, in presenza di condotte in cui al consumatore viene negato il diritto al rimborso e offerto unicamente il voucher, come nella specie.
Consegue che al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa di fonte comunitaria immediatamente efficace ed esecutiva, come i Regolamenti e le Direttive citate (art. 288 TFUE “Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”), è necessario disapplicare la normativa nazionale con essa contrastante.
Ed infatti, tutta la giurisprudenza formatasi successivamente all'adesione dell'Italia al Trattato di Parigi del 1951 e ai Trattati di Roma del 1957 è nel senso di attribuire al giudice nazionale, a fronte del conflitto tra la norma interna e quella europea, il potere di disapplicare quella interna e decidere il caso venuto al suo esame sulla base del (solo) diritto sovranazionale (senza tenere in alcun conto il diritto interno), con il solo (
contro
-) limite dei principi (costituzionali) supremi dell'ordinamento.
La disapplicazione della norma interna rientra, invero, nell'attività di interpretazione riservata al giudice ed è finalizzata all'individuazione della norma regolatrice del caso concreto, in applicazione del principio iura novit curia e nel doveroso rispetto dei principi di supremazia del diritto comunitario, di certezza del diritto e di leale collaborazione.
Il Giudice, quindi, al fine di garantire la piena e diretta efficacia delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, ha un potere-dovere di disapplicare la disposizione interna contrastante con l'ordinamento comunitario.
Da tali principi, discende nel caso di specie la disapplicazione dell'art. 88 bis del DL 18/20 in quanto contrastante con il Reg. 261/2004/CE. Ed infatti, come affermato dalla Commissione Europea, qualora sia la compagnia aerea a cancellare il volo, l'offerta di un buono da parte del vettore non può pregiudicare il diritto del passeggero, affermato dal detto Regolamento comunitario, di optare, in alternativa, per il rimborso monetario.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata non avendo fatto buona applicazione dei principi testè richiamati e la causa va decisa nel merito, non ricorrendo le ipotesi tassative in cui è prevista la rimessione al Giudice di primo grado, di cui all'art. 354 cpc. Ora, nel caso di specie, dalla documentazione allegata fin dal primo grado, risulta che gli appellanti hanno acquistato e versato all'agenzia di viaggio convenuta il prezzo dei voli per cui è causa (parte integrante di un pacchetto turistico), cancellati dalle stesse compagnie aeree a causa dell'emergenza sanitaria e non utilizzati.
È stato altresì dimostrato che a seguito della cancellazione del volo, la compagnia aerea Transavia ha tempestivamente rimborsato all'agenzia del il costo del biglietto da quest'ultima venduto alla CP_1
odierna appellante. Pt_1
Consegue che il diritto delle appellanti ad ottenere il rimborso dei biglietti per il volo cancellato non può essere assolto mediante l'emissione di un voucher di pari importo, in mancanza della loro accettazione, in quanto, come detto, la scelta tra ottenere un voucher ovvero il rimborso di quanto versato spetta, in ogni caso, al passeggero.
D'altronde il , non costituitosi, nulla ha dedotto per giustificare il suo operato. CP_1
Pertanto, va condannato a rimborsare a e a il Controparte_1 Parte_1 Parte_2
costo dei biglietti dalle stesse acquistati (pari rispettivamente ad euro 596,00 e 3000,00), oltre interessi decorrenti dalla data della messa in mora (rispettivamente dal 3.6.2021 e dal 26.10.2021) e fino al soddisfo.
Non può essere, invece, accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalle appellanti, difettando la stessa già in punto di allegazione oltre che di un valido supporto probatorio.
Infine, le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro
457,00 (oltre spese vive pari a € 125,00), oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il primo grado ed in complessivi euro 852,00 (oltre spese vive pari a 174,00) oltre iva, cpa e spese generali come per legge per l'appello, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Annulla la sentenza n. 112/2023 emessa dal GdP di Palermo in data 12.1.2023.
Condanna al pagamento, in favore di della somma di € 596,00 ed Controparte_1 Parte_1
in favore di della somma pari ad € 3.000,00, oltre interessi decorrenti dalla data della Parte_2 messa in mora (rispettivamente 3.6.2021 e 26.10.2021) e fino al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva.
Condanna l'appellato al pagamento, in favore delle appellanti in solido delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 457,00 (oltre spese vive pari a € 125,00), oltre iva, cpa e spese generali come per legge per il primo grado ed in complessivi euro 852,00 (oltre spese vive pari a 174,00) oltre iva, cpa e spese generali come per legge per l'appello, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Palermo il 14.4.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza