Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1886 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Via Gioacchinon Toma, 8 82100 Benevento Italia presso lo studio dell'Avv.GIUSEPPE MATURO e DI LA ER ( ) VIA G.TOMA, 8 82100 Benevento Italia;
C.F._1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1 rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. PARISI TOMMASO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24/04/2024 conveniva Parte_1 in giudizio Controparte_1 impugnava l'ordinanza- ingiunzione, n. 01-000616749 notificatale in data 27/03/2024, nella qualità di legale rappresentante della
[...]
per l'importo di €7.985,20, a titolo di sanzione Controparte_2 amministrativa pecuniaria, a fronte dell'atto di accertamento CP_1
1100.26/01/2022.0029828 del 26.01.2022 riferito all'anno 2019 e l'ordinanza ingiunzione n. 01-002087902 per l' importo di €1.059,12 ,
1
[...]
Controparte_2
Nel merito la nullità dell'ordinanza per omessa\irrituale notificazione degii atti prodromici, la decadenza per violazione e falsa applicazione dell'art 14 Legge 24 novembre 1981, n. 689, la prescrizione, la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione. Concludeva chiedendo “-accertare e dichiarare la nullità delle ordinanze – ingiunzioni n. 01-000616749 e n. 01-002087902 impugnate, per omessa notifica degli atti presupposti ed in ogni caso per inesistenza della notifica eseguita in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e della L. 890/82, nonché delle norme previste dal c.p.c.;
-accertare e dichiarare la nullità delle ordinanze ingiunzioni in contestazione per violazione e falsa applicazione dell'art 14 Legge 24 novembre 1981, n. 689; -accertare e dichiarare la nullità delle ordinanze ingiunzioni impugnate per violazione e falsa applicazione dell'art 28 Legge 24 novembre 1981, n. 689; -accertare e dichiarare la nullità delle ordinanze ingiunzioni impugnate per carenza di motivazione;
-accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la illegittimità degli atti impugnati e l'inesistenza dell'obbligo dell'istante di pagare le sanzioni pecuniarie comminate;
-in via del tutto subordinata, per mero tuziorismo difensivo, ridurre l'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative ingiunte alla misura pari al minimo edittale stabilito dalla legge valutando, in concreto tutti gli elementi di cui all'art 11 della legge 689/81; -con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Regolarmente costituito Controparte_3
eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il
[...] rigetto. Eccepiva preliminarmente la responsabilità dell'opponente in quanto presidente del consiglio di amministrazione, conferita l'11.6.2010 fino all'11.11.2019; la regolare notifica dell'avviso di accertamento e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
che l'l'art. 14 l. n. 689/1981 non trovava applicazione alla fattispecie in esame.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2 Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016.
In particolare, l'articolo 2 del D.L. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638 del 1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 Euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 Euro a 50.000 Euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 8 del 2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a Euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a Euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a €1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad Euro 10.000 annui.
Tanto premesso, con le ordinanze ingiunzione opposte l ha CP_1 intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute relative al periodo 2018\2019
3 Parte ricorrente contesta, innanzi tutto, la propria legittimazione passiva, sostenendo di nona ver mai ricoperto alcuna carica sociale. CP_ L' ha prodotto visura camerale storica , dalla quale emerge che ricooriva la carica di Presidente del consiglio di Parte_1 amministrazione, dall'11.6.2010 fino all'11.11.2019, ovvero nel periodo di riferimento (2018\2019) dell'omesso versamento.
Parte ricorrente contesta, altresì, le ordinanze ingiunzione lamentando che l'irrogazione della sanzione amministrativa non sarebbe stata preceduta dalla notificazione di alcun atto di accertamento da parte dell'Ente.
Rileva evidenziare che le annualità delle denunce contributive fanno riferimento ai periodi 2018\2019, e che, come espressamente previsto dalla normativa vigente, l'ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di tre mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983 - da 10.000 Euro a 50.000 Euro - e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di sessanta giorni, l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689 del 1981.
L'Istituto previdenziale, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ha regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione n.100.26/01/2022.0029828 del 26.01.2022 riferito all'anno 2019 in data 08.02.2022 consegnato alla via Solferino n.1 EL TE (indirizzo di residenza come indicato in ricorso), a mani di familiare convivente, marito. Non ha prodotto, invece, la notifica dell'avviso n.1100.30/12/2019.0260105 del 30.12.2019, prodromico all''ordinanza ingiunzione n. 01-002087902 per l' importo di
€1.059,12, relativa all'annualità 2018.
Appare, dunque, evidente che risulta rispettato l'iter procedimentale e che è stata data la possibilità al di usufruire di Parte_1 tutte le possibili agevolazioni, ivi compresa la possibilità di evitare la sanzione procedendo al versamento nel termine di tre mesi, espressamente prevista in tale atto, limitatamente all'ordinanza- ingiunzione, n. 01-000616749 .
4 Al contrario, con riferimento all''ordinanza ingiunzione n. 01- 002087902, risulta interrotta la regolare sequenza procedimentale né il ricorrente è stato posto in condizioni di spiegare le proprie difese o aderire al pagamento in misura ridotta.
Tale violazione della sequenza procedimentale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione. A tale conclusione si perviene dando applicazione al costante orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte in materia di riscosione di tributi, applicabile anche alla fattispecie in esame, laddove si stabilisce che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (tra le tante: Cass. Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012). Secondo la giurisprudenza di questa Corte è, dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012)”.
5 Ne consegue, stante la violazione della sequenza procedimentale, che deve dichiararsi la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 01-002087902
Il ricorrente ha eccepito, ancora, l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione opposta per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 (" Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto") stante la mancata notifica dell'atto di accertamento indicato nel provvedimento impugnato.
Anche tale censura appare infondata. Difatti secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 3254 del 5 marzo 2003) ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento - al cui termine collocare il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica - non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale bensì con l'epoca di piena conoscenza dell'illecito.
Nella specie l'omissione contributiva è relativa all'annualità 2019 ma l'accertamento della violazione è certamente successivo, come emerge dal verbale di accertamento, essendo emersa da una verifica degli archivi.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, trova applicazione l'art.9 del D.Lgs. 15/01/2016, n. 8 che pur prevedendo un analogo termine per la notifica (“L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.”) non prevede alcuna sanzione in caso di mancato rispetto dello stesso.
Infine, parte ricorrente invoca la prescrizione quinquennale dei contributi, sulla base delle previsioni dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995.
L'assunto si rivela infondato in fatto ed in diritto.
Difatti, tenuto conto dell'epoca di notifica dell'atto di accertamento della violazione, cui deve aggiungersi il termine assegnato per il
6 versamento delle quote omesse - tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della L. n. 638 del 1983), e, di poi, tempestivamente, con la notifica dell'opposta ordinanza ingiunzione entro il successivo quinquennio, anche senza considerare i periodi di sospensione, dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di cinque anni non risulta decorso. Quanto alla misura della sanzione, appare conforme all' art.23 DL48/2023, che, per le violazioni sotto la soglia di €10.000, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una volta e mezzo l'importo omesso, aumentato fino a 4 volte.
Da tutto quanto premesso, consegue il parziale accoglimento dell'opposizione limitatamente all''ordinanza ingiunzione n. 01- 002087902.
Ricorrono gravi motivi, stante la reciproca soccombenza, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. 01-002087902;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 29.01.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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