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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott. Francescamaria Piruzza Giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1628 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Trapani, in Parte_1 corso Italia n. 78, presso lo studio dell'avv. Maurizio Sinatra, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte ricorrente contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Marsala, in corso Controparte_1
Gramsci n. 184/b, presso lo studio dell'avv. Pietro Giacalone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23.01.2025, che si è svolta mediante il sistema della trattazione scritta, previsto dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note di trattazione congiunte depositate in data 17.01.2025 che si intendono qui integralmente richiamate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 06.11.2024, dopo avere premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Marsala in data 14.06.2003 e che il giudizio di Controparte_1 separazione personale si era concluso con sentenza n. 830/2019 emessa dall'adito Tribunale, in data
23.09.2019, nel procedimento iscritto al n. 293/2016 R.G., chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio spiegata dalla ricorrente.
All'udienza del 23.01.2025, svoltasi mediante il sistema della trattazione scritta, previsto dall'art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta.
La domanda di diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio, a cui ha aderito anche il resistente , va certamente accolta, in quanto le Controparte_1
dichiarazioni dei coniugi contenute nei rispettivi scritti difensivi dimostrano, in modo inequivocabile, che, dopo la comparizione dinanzi al Presidente di questo ufficio per il prescritto tentativo di conciliazione nel giudizio di separazione e la definizione di quest'ultimo con sentenza n. 830/2019, non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti.
Essendo, quindi, decorso il termine minimo stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge
898/1970, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Non vanno adottati provvedimenti ulteriori in quanto quella sullo status è l'unica questione del presente procedimento, non essendo state richieste statuizioni di natura economica.
L'oggetto del giudizio, limitato alla pronuncia sul vincolo, e il suo esito giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così
[...] Controparte_1
provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Marsala, in data 14.06.2003, da , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
a Marsala il 02.10.1978, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 99, parte II, Serie “A”, dell'anno 2003;
2) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello
Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) spese di lite integralmente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
30.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaserena Barcellona Francesco Paolo Pizzo