Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2018, n. 28148
CASS
Sentenza 5 novembre 2018

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L'amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto (ai sensi dell'art. 2389 c.c.) ad una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni siano effettuate in ragione di particolari cariche che allo stesso siano state conferite e che esulino dal normale rapporto di amministrazione, ossia dal potere di gestione della società il cui limite deve individuarsi nell'oggetto sociale, talché rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2018, n. 28148
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28148
    Data del deposito : 5 novembre 2018

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