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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1667/2020 R.G., promosso da
, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/05/1974 , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. BARTOLO CARLO , che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
EL (ME) il 21/03/1970 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. PROTOPAPA ANTONELLO , che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione legale giudiziale.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 17.11.2020, – premesso di aver Parte_1 contratto in data 6.6.2007 matrimonio concordatario con in Controparte_1
Sant'AG di EL (ME), trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n.
11, anno 2007, p. II, Serie A;
che dalla loro unione era nata la figlia il Per_1
1 4.6.2013; che il rapporto coniugale nel tempo si era logorato;
che viveva dal 2011 stabilmente a Milano ove lavorava, mentre la moglie era rimasta con la figlia a
Sant'AG di EL – chiedeva la pronuncia di separazione personale tra i coniugi senza addebito;
l'affido condiviso della figlia minore con domiciliazione presso la madre e tempi di frequentazione con il padre come proposti;
l'assegnazione della casa familiare alla moglie, con imputazione delle spese di gestione all'assegnataria, collocataria della prole;
la previsione di un assegno mensile a proprio carico per il mantenimento della figlia minore non Per_1 superiore ad € 200,00 oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie. Il tutto con vittoria di spese e spettanze di causa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente contestando il contenuto del ricorso avverso e chiedendo l'addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà e dei doveri nascenti dal matrimonio, l'affido condiviso della minore con domiciliazione presso di sè, l'assegnazione della casa familiare e Per_1 un assegno mensile a carico dell' per il mantenimento proprio e della Pt_1 propria figlia nella misura di € 1.500,00. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento fuori udienza dell'11.11.2021, il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti (affido condiviso della figlia minore con domiciliazione presso la madre e tempi di frequentazione con il padre, assegnazione della casa familiare alla resistente ed assegno di mantenimento a carico del ricorrente per la moglie e la figlia di € 800,00 complessivi, oltre Istat e 50% delle spese straordinarie per la minore) rimettendo la causa davanti al Giudice Istruttore.
Espletata l'istruttoria orale e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
La richiesta di addebito della separazione al marito, formulata dalla , non CP_1 può trovare accoglimento.
Come chiarito reiteratamente dalla Suprema Corte, "in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece,
2 necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza"… "pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito" (ex multis Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008).
Nel caso in esame, dall'interrogatorio formale del ricorrente e dall'escussione dei testi (amica), (socio), Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
(cugina) nonché dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente Testimone_4
(fratello) e (nipote) non è emersa la prova rigorosa che i Testimone_5 comportamenti lamentati nei confronti del ricorrente, ovvero le asserite condotte di infedeltà e di trascuratezza nei confronti della famiglia, siano stati causa diretta dell'irreversibile crisi coniugale.
Invero, la giurisprudenza è unanime nel ritenere come “il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio”.
Evidenzia, però, che tale presupposto è “necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi. In particolare, deve sussistere il nesso di causalità fra tali condotte e la fine dell'unione coniugale e in tal senso il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza.
I testi addotti dalla resistente, seppur confermando la circostanza della relazione extraconiugale intrapresa dall' con una donna olandese, non sono stati in Pt_1 grado, però, di attestare che detta relazione sia stata l'unica causa della fine del
3 rapporto né di escludere che la crisi di coppia fosse dovuta anche al mancato trasferimento della in Lombardia. CP_1
Invero, il teste -all'udienza del 4.5.2023- ha confermato che la Testimone_4 sorella si è recata dal marito “un paio di volte” e il teste ha Testimone_5 riferito testualmente che “il rapporto coniugale tra e Parte_1 CP_1 si è deteriorato sia per la distanza, sia per lo stile di vita tenuto da
[...]
. Pt_1
I testi citati dal ricorrente, poi, escussi sul punto hanno dichiarato che la CP_1 non ha mai inteso trasferirsi a vivere dal marito nonostante le reiterate sollecitazioni dello stesso in tal senso con ciò determinandosi la frattura del menage matrimoniale.
In particolare, la teste all'udienza del 4.5.2023, ha confermato Testimone_1 la circostanza che il ricorrente -trasferitosi al nord Italia per motivi lavorativi- “ha sollecitato più volte la IG.ra a raggiungerlo…e la IG.ra ha CP_1 CP_1 rifiutato più volte…recandosi in Lombardia solo in due occasioni”. Ed ancora, ha aggiunto la teste medesima, “il deterioramento del rapporto coniugale tra le parti è stato causato dal continuo rifiuto della IG.ra di trasferirsi stabilmente in CP_1
Lombardia e non dalla relazione con la IG.ra . CP_2
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste allorquando Testimone_6 afferma “posso dire che ho conosciuto il IG. in un periodo in cui Parte_1 cercava in tutti i modi di convincere sua moglie a raggiungerlo a Milano, anche in vacanza con vani risultati …..posso dire che dal 2014 al 2017 sicuramente si è recata a Milano una sola volta, in precedenza ho saputo che era già venuta un'altra volta …posso dire che a mio parere il matrimonio è finito prima che il IG. Pt_1 incontrasse la IG.ra a causa dei continui rifiuti della IG.ra di CP_2 CP_1 trasferirsi in Lombardia”.
Analogamente, la teste ha dichiarato: “la madre del IG. Testimone_3 Pt_1 era amareggiata dal fatto che la IG.ra non voleva trasferirsi in Lombardia CP_1 anche dopo un viaggio che avevano fatto insieme….per quanto di mia conoscenza il rapporto coniugale era compromesso prima della relazione intrapresa dal IG. con la IG.ra . ne sono a conoscenza in quanto ricordo che Pt_1 Pt_2
4 quando il IG. veniva a trovare la propria famiglia generalmente mangiava Pt_1 da sua madre perche la IG.ra non cucinava per lui.” CP_1
Dalla disamina complessiva delle dichiarazioni testimoniali emerge che la relazione extraconiugale dell' più che causa della crisi del rapporto Pt_1 matrimoniale – in cui non sono evidentemente state condivise le scelte di trasferimento al Nord del ricorrente per motivi lavorativi – sia stata la conseguenza di essa.
La resistente, poi, non ha provato il disinteresse materiale dell' per la Pt_1 famiglia, posto che tutti i testi hanno riferito che si è sempre occupato, seppure con corresponsione di somme variabili, del mantenimento della famiglia e soprattutto della figlia con la quale intrattiene buoni rapporti.
Va, poi, confermato il disposto affido condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre e tempi di frequentazione e permanenza con il padre secondo le modalità statuite nell'ordinanza presidenziale, confacenti a garantire il diritto della minore medesima alla bigenitorialità permettendo, altresì, al genitore non collocatario -che vive e lavora in Lombardia- di mantenere rapporti continuativi ed equilibrati con la figlia.
In ragione della collocazione privilegiata della figlia minore presso la resistente, va mantenuta in capo a quest'ultima l'assegnazione della casa familiare, già disposta con ordinanza presidenziale, con ogni onere conseguente all'uso esclusivo dell'immobile.
Stante la collocazione privilegiata della minore presso la madre, il padre dovrà contribuire al suo mantenimento mediante corresponsione alla moglie entro i primi cinque giorni di ogni mese di un assegno di mantenimento.
Per la determinazione di tale assegno occorre tenere conto di diversi parametri tra cui: le eIGenze del figlio (in considerazione dell'età p di particolari condizioni dello stesso), il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici di cura assunti da ciascun genitore.
5 Nel caso di specie la figlia è nata quando già i genitori vivevano di fatto separati in quanto il padre stava in Lombardia e la madre in Sicilia.
Dagli atti non emerge che ci sia mai stata convivenza continuativa della famiglia.
La cura prevalente della minore è sempre stata della madre e il padre avrebbe contribuito, a suo dire – ma vi è contestazione sul punto – versando alla moglie un importo variabile tra 250,00 e 500,00 euro al mese.
Il ricorrente non ha prodotto documentazione reddituale aggiornata: l'ultima dichiarazione dei redditi prodotta risale al 2020; ha, invece, documentato una situazione debitoria.
La resistente ha dichiarato di non percepire alcun reddito.
Tenuto conto delle eIGenze della minore e di quanto sopra indicato, appare opportuno determinare l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre in € 375,00 mensili, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT;
il padre
è, altresì, tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, individuate secondo il protocollo CNF.
Quanto al contributo per il mantenimento della moglie, va osservato quanto segue.
A norma dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunciando la separazione tra i coniugi, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In conformità alle regole generali di cui all'art. 2967 c.c il richiedente l'assegno è onerato della prova del complesso dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e la quantificazione dello stesso.
Con riferimento all'accertamento dei redditi dei coniugi, tuttavia, la S.C. ha precisato più volte che non è necessario che lo stesso venga compiuto nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile delle loro situazioni patrimoniali complessiva (Cass. Civ. 605/2017). Inoltre, il coniuge che richiede l'assegno è tenuto a provare, adducendo a tal fine ogni idoneo fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche, di essere
6 privo di un'attitudine allo svolgimento di una proficua attività lavorativa (Cass.
12329/2021).
Nel caso di specie la , pur richiedendo un assegno per il proprio CP_1 mantenimento, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente: non ha dato prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, della capacità economica del marito né di non essere in grado di impiegarsi proficuamente nel mondo lavorativo (al contrario, ha prodotto delle domande di inserimento nel mondo della scuola).
La Cassazione ha reiteratamente affermato il principio secondo cui “in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156
c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cassazione, Sezione 1 Civile,
Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20866).
Per quanto precede la domanda della resistente va rigettata.
Le spese attesa la parziale soccombenza del ricorrente sono compensate per 1/3 e per 2/3 poste a carico della resistente in ragione della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Comune di
S. AG EL perché provveda alle annotazioni ai sensi di legge;
- rigetta la domanda di addebito della separazione al ricorrente;
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla resistente;
-dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare, e con
7 tempi di frequentazione con il padre come previsti nell'ordinanza presidenziale che, sul punto, va confermata;
-dispone che contribuisca al mantenimento della figlia minore Parte_1 corrispondendo alla , entro i primi cinque giorni di ogni mese, un assegno CP_1 di € 375,00 mensili, rivalutabile annualmente ex Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo CNF;
- condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di € 3.385,00 per compensi ed € 65,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 11.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1667/2020 R.G., promosso da
, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/05/1974 , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. BARTOLO CARLO , che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
EL (ME) il 21/03/1970 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. PROTOPAPA ANTONELLO , che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione legale giudiziale.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 17.11.2020, – premesso di aver Parte_1 contratto in data 6.6.2007 matrimonio concordatario con in Controparte_1
Sant'AG di EL (ME), trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n.
11, anno 2007, p. II, Serie A;
che dalla loro unione era nata la figlia il Per_1
1 4.6.2013; che il rapporto coniugale nel tempo si era logorato;
che viveva dal 2011 stabilmente a Milano ove lavorava, mentre la moglie era rimasta con la figlia a
Sant'AG di EL – chiedeva la pronuncia di separazione personale tra i coniugi senza addebito;
l'affido condiviso della figlia minore con domiciliazione presso la madre e tempi di frequentazione con il padre come proposti;
l'assegnazione della casa familiare alla moglie, con imputazione delle spese di gestione all'assegnataria, collocataria della prole;
la previsione di un assegno mensile a proprio carico per il mantenimento della figlia minore non Per_1 superiore ad € 200,00 oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie. Il tutto con vittoria di spese e spettanze di causa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente contestando il contenuto del ricorso avverso e chiedendo l'addebito della separazione al marito per violazione dell'obbligo di fedeltà e dei doveri nascenti dal matrimonio, l'affido condiviso della minore con domiciliazione presso di sè, l'assegnazione della casa familiare e Per_1 un assegno mensile a carico dell' per il mantenimento proprio e della Pt_1 propria figlia nella misura di € 1.500,00. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento fuori udienza dell'11.11.2021, il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti (affido condiviso della figlia minore con domiciliazione presso la madre e tempi di frequentazione con il padre, assegnazione della casa familiare alla resistente ed assegno di mantenimento a carico del ricorrente per la moglie e la figlia di € 800,00 complessivi, oltre Istat e 50% delle spese straordinarie per la minore) rimettendo la causa davanti al Giudice Istruttore.
Espletata l'istruttoria orale e precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
La richiesta di addebito della separazione al marito, formulata dalla , non CP_1 può trovare accoglimento.
Come chiarito reiteratamente dalla Suprema Corte, "in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece,
2 necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza"… "pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito" (ex multis Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008).
Nel caso in esame, dall'interrogatorio formale del ricorrente e dall'escussione dei testi (amica), (socio), Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
(cugina) nonché dalle dichiarazioni dei testi di parte resistente Testimone_4
(fratello) e (nipote) non è emersa la prova rigorosa che i Testimone_5 comportamenti lamentati nei confronti del ricorrente, ovvero le asserite condotte di infedeltà e di trascuratezza nei confronti della famiglia, siano stati causa diretta dell'irreversibile crisi coniugale.
Invero, la giurisprudenza è unanime nel ritenere come “il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio”.
Evidenzia, però, che tale presupposto è “necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi. In particolare, deve sussistere il nesso di causalità fra tali condotte e la fine dell'unione coniugale e in tal senso il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza.
I testi addotti dalla resistente, seppur confermando la circostanza della relazione extraconiugale intrapresa dall' con una donna olandese, non sono stati in Pt_1 grado, però, di attestare che detta relazione sia stata l'unica causa della fine del
3 rapporto né di escludere che la crisi di coppia fosse dovuta anche al mancato trasferimento della in Lombardia. CP_1
Invero, il teste -all'udienza del 4.5.2023- ha confermato che la Testimone_4 sorella si è recata dal marito “un paio di volte” e il teste ha Testimone_5 riferito testualmente che “il rapporto coniugale tra e Parte_1 CP_1 si è deteriorato sia per la distanza, sia per lo stile di vita tenuto da
[...]
. Pt_1
I testi citati dal ricorrente, poi, escussi sul punto hanno dichiarato che la CP_1 non ha mai inteso trasferirsi a vivere dal marito nonostante le reiterate sollecitazioni dello stesso in tal senso con ciò determinandosi la frattura del menage matrimoniale.
In particolare, la teste all'udienza del 4.5.2023, ha confermato Testimone_1 la circostanza che il ricorrente -trasferitosi al nord Italia per motivi lavorativi- “ha sollecitato più volte la IG.ra a raggiungerlo…e la IG.ra ha CP_1 CP_1 rifiutato più volte…recandosi in Lombardia solo in due occasioni”. Ed ancora, ha aggiunto la teste medesima, “il deterioramento del rapporto coniugale tra le parti è stato causato dal continuo rifiuto della IG.ra di trasferirsi stabilmente in CP_1
Lombardia e non dalla relazione con la IG.ra . CP_2
Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal teste allorquando Testimone_6 afferma “posso dire che ho conosciuto il IG. in un periodo in cui Parte_1 cercava in tutti i modi di convincere sua moglie a raggiungerlo a Milano, anche in vacanza con vani risultati …..posso dire che dal 2014 al 2017 sicuramente si è recata a Milano una sola volta, in precedenza ho saputo che era già venuta un'altra volta …posso dire che a mio parere il matrimonio è finito prima che il IG. Pt_1 incontrasse la IG.ra a causa dei continui rifiuti della IG.ra di CP_2 CP_1 trasferirsi in Lombardia”.
Analogamente, la teste ha dichiarato: “la madre del IG. Testimone_3 Pt_1 era amareggiata dal fatto che la IG.ra non voleva trasferirsi in Lombardia CP_1 anche dopo un viaggio che avevano fatto insieme….per quanto di mia conoscenza il rapporto coniugale era compromesso prima della relazione intrapresa dal IG. con la IG.ra . ne sono a conoscenza in quanto ricordo che Pt_1 Pt_2
4 quando il IG. veniva a trovare la propria famiglia generalmente mangiava Pt_1 da sua madre perche la IG.ra non cucinava per lui.” CP_1
Dalla disamina complessiva delle dichiarazioni testimoniali emerge che la relazione extraconiugale dell' più che causa della crisi del rapporto Pt_1 matrimoniale – in cui non sono evidentemente state condivise le scelte di trasferimento al Nord del ricorrente per motivi lavorativi – sia stata la conseguenza di essa.
La resistente, poi, non ha provato il disinteresse materiale dell' per la Pt_1 famiglia, posto che tutti i testi hanno riferito che si è sempre occupato, seppure con corresponsione di somme variabili, del mantenimento della famiglia e soprattutto della figlia con la quale intrattiene buoni rapporti.
Va, poi, confermato il disposto affido condiviso della figlia minore ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso la madre e tempi di frequentazione e permanenza con il padre secondo le modalità statuite nell'ordinanza presidenziale, confacenti a garantire il diritto della minore medesima alla bigenitorialità permettendo, altresì, al genitore non collocatario -che vive e lavora in Lombardia- di mantenere rapporti continuativi ed equilibrati con la figlia.
In ragione della collocazione privilegiata della figlia minore presso la resistente, va mantenuta in capo a quest'ultima l'assegnazione della casa familiare, già disposta con ordinanza presidenziale, con ogni onere conseguente all'uso esclusivo dell'immobile.
Stante la collocazione privilegiata della minore presso la madre, il padre dovrà contribuire al suo mantenimento mediante corresponsione alla moglie entro i primi cinque giorni di ogni mese di un assegno di mantenimento.
Per la determinazione di tale assegno occorre tenere conto di diversi parametri tra cui: le eIGenze del figlio (in considerazione dell'età p di particolari condizioni dello stesso), il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici di cura assunti da ciascun genitore.
5 Nel caso di specie la figlia è nata quando già i genitori vivevano di fatto separati in quanto il padre stava in Lombardia e la madre in Sicilia.
Dagli atti non emerge che ci sia mai stata convivenza continuativa della famiglia.
La cura prevalente della minore è sempre stata della madre e il padre avrebbe contribuito, a suo dire – ma vi è contestazione sul punto – versando alla moglie un importo variabile tra 250,00 e 500,00 euro al mese.
Il ricorrente non ha prodotto documentazione reddituale aggiornata: l'ultima dichiarazione dei redditi prodotta risale al 2020; ha, invece, documentato una situazione debitoria.
La resistente ha dichiarato di non percepire alcun reddito.
Tenuto conto delle eIGenze della minore e di quanto sopra indicato, appare opportuno determinare l'assegno di mantenimento per la figlia a carico del padre in € 375,00 mensili, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT;
il padre
è, altresì, tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della figlia, individuate secondo il protocollo CNF.
Quanto al contributo per il mantenimento della moglie, va osservato quanto segue.
A norma dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunciando la separazione tra i coniugi, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In conformità alle regole generali di cui all'art. 2967 c.c il richiedente l'assegno è onerato della prova del complesso dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e la quantificazione dello stesso.
Con riferimento all'accertamento dei redditi dei coniugi, tuttavia, la S.C. ha precisato più volte che non è necessario che lo stesso venga compiuto nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile delle loro situazioni patrimoniali complessiva (Cass. Civ. 605/2017). Inoltre, il coniuge che richiede l'assegno è tenuto a provare, adducendo a tal fine ogni idoneo fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche, di essere
6 privo di un'attitudine allo svolgimento di una proficua attività lavorativa (Cass.
12329/2021).
Nel caso di specie la , pur richiedendo un assegno per il proprio CP_1 mantenimento, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente: non ha dato prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, della capacità economica del marito né di non essere in grado di impiegarsi proficuamente nel mondo lavorativo (al contrario, ha prodotto delle domande di inserimento nel mondo della scuola).
La Cassazione ha reiteratamente affermato il principio secondo cui “in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156
c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cassazione, Sezione 1 Civile,
Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20866).
Per quanto precede la domanda della resistente va rigettata.
Le spese attesa la parziale soccombenza del ricorrente sono compensate per 1/3 e per 2/3 poste a carico della resistente in ragione della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, visto il parere del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Comune di
S. AG EL perché provveda alle annotazioni ai sensi di legge;
- rigetta la domanda di addebito della separazione al ricorrente;
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla resistente;
-dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare, e con
7 tempi di frequentazione con il padre come previsti nell'ordinanza presidenziale che, sul punto, va confermata;
-dispone che contribuisca al mantenimento della figlia minore Parte_1 corrispondendo alla , entro i primi cinque giorni di ogni mese, un assegno CP_1 di € 375,00 mensili, rivalutabile annualmente ex Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il Protocollo CNF;
- condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di € 3.385,00 per compensi ed € 65,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 11.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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