Sentenza 24 dicembre 2025
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- 1. Danni cagionati da incidente aereo: non è responsabile chi ha concesso il veicolo a noleggioAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 13 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 34034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34034 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
dott. Franco DE STEFANO
dott. Pasquale GIANNITI
dott. Cristiano VALLE
dott. Augusto TATANGELO dott. Antonella PELLECCHIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero registro generale 11524/2022 Numero sezionale 4447/2025
Numero di raccolta generale 34034/2025 Data pubblicazione 24/12/2025
Presidente
Consigliere Consigliere
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI DA NAVIGAZIONE AEREA IN NOLEGGIO
Consigliere relatore Ad. 19/11/2025 P.U.
R.G. n. 11524/2022
Consigliera
Rep.
sul ricorso iscritto al numero 11524 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto
da
NF IC, nato a [...] il [...], residente a [...](Svezia), Jaktstigen n. 55, Igh 1103, 226 52, cittadino svedese
il
SE RI, nato a [...] [...], residente in [...](Svezia), Alvagen n. 18, cittadino svedese rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Ceriani (C.F.: [...])
nei confronti di
-ricorrenti-
TEXTRON AVIATION INC., quale incorporante per fu- sione di CESSNA AIRCRAFT COMPANY, con sede legale a One SN Boulevard, Wichita, Kansas 67215, USA, in persona del rappresentante per procura AV YN CH rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Roma (C.F.: [...]) e Carlo F. Galantini (C.F.: [...])
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano n. 633/2022, pubblicata in data 24 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 novembre 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo;
Ric. n. 11524/2022 Sez.
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Oscuramento disposto
uditi:
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il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Mauro Vitiello, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come da requisitoria scritta già in atti;
l'avvocato Claudio Ceriani, per i ricorrenti;
l'avvocato Carlo F. Galantini, per la società controricorrente.
Fatti di causa
IC GR e RI BR hanno agito in giudizio nei con- fronti di SN AIcraft Company per ottenere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, derivanti della perdita dei rispettivi congiunti, deceduti in occasione di un gravissimo in- cidente aereo avvenuto nell'aeroporto di Milano - Linate in data 8 ottobre 2001 e causato dalla collisione tra un velivolo privato che la SN aveva noleggiato dalla società tedesca AI-VE, esercente servizio di aero-taxi, e un aeromobile della compa- gnia aerea svedese SAS, in fase di decollo per un volo di linea, sul quale si trovavano i congiunti degli attori. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano. La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono il GR e l'BR, sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso Textron Aviation Inc., quale incorpo- rante per fusione di SN AIcraft Company. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale rappresentante dell'ufficio, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso. All'esito dell'adunanza camerale del 4 dicembre 2024, la Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza del ricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., in vista dell'adunanza camerale del 4 dicembre 2024, Ric. n. 11524/2022 Sez.
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nonché ai sensi dell'art. 378 c.p.c., in vista della pubblica Numero di raccolta generale 34034/2025
udienza del 19 novembre 2025.
Ragioni della decisione
1. Si premette che la questione nomofilattica relativa alla rego- lare costituzione delle parti, per la pendenza della quale davanti alle Sezioni Unite di questa Corte era stata rinviata a nuovo ruolo la trattazione del presente ricorso, è stata decisa con l'af- fermazione del seguente principio di diritto: «la traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli pro- dromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l'ob- bligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17876 del 02/07/2025). Nella specie, tutte le procure e gli atti allegati alle stesse risul- tano sufficientemente comprensibili e le stesse traduzioni in ita- liano di tali atti, già prodotte, sono direttamente verificabili dalla Corte e, comunque, non sono oggetto di contestazioni;
la procura del ricorrente BR è stata, altresì, depositata con traduzione giurata allegata. In definitiva, è possibile la verifica della costituzione delle parti,
che deve ritenersi regolare.
2. I primi tre motivi del ricorso hanno oggetto connesso, riguar- dando tutti la questione dell'eventuale possibilità di ritenere im- putabile alla SN la responsabilità per l'evento dannoso, quale esercente una attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050
C.C..
Data pubblicazione 24/12/2025
Ric. n. 11524/2022 Sez.
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2.1 Con il primo motivo si denunzia <<violazione e falsa applica- zione dell'art. 2050 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3 cpc». Viene censurata la decisione impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso che la società convenuta avesse po- sto in essere l'esercizio di un'attività pericolosa, delle cui con- seguenze dannose doveva, quindi, rispondere ai sensi dell'art. 2050 c.c., avendo essa soltanto <<stipulato con AI VE (società tedesca di aereo-taxi) un contratto di noleggio, in base al quale quest'ultima si era impegnata ad eseguire, a fronte del paga- mento da parte del committente del nolo pattuito, la naviga- zione aerea sulla tratta Milano Linate - Parigi - Milano Linate, con un velivolo SN CJ2 di sua proprietà, condotto dal pro- prio equipaggio, composto da due piloti». I ricorrenti sostengono che sarebbe «esercente ai sensi dell'art. 2050 c.c. il soggetto che organizza e dirige l'altrui attività peri- colosa», onde, nella specie, «SN in qualità di committente del volo dimostrativo e controparte negoziale del signor CA SA ......., avrebbe dovuto diligentemente vigilare sulla sus- sistenza di tutti i requisiti di legalità dell'intera operazione, con- trollando l'esecuzione del volo», anche a mezzo del proprio agente (RO), presente sul velivolo al momento dell'inci- dente, in quanto, a loro avviso, «nel caso di specie il rapporto tra SN e AI VE di cui è causa è ben diverso da un sem- plice rapporto di noleggio o rapporto committente/appaltatore>> e, sotto tale profilo, la corte d'appello avrebbe erroneamente considerato <<irrilevanti le motivazioni e il quadro in cui si inse- riva il contratto di noleggio». Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
2.1.1 Si premette che, secondo i consolidati indirizzi di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rime- ditare, da una parte, «la navigazione aerea non è considerata dal legislatore come un'attività pericolosa, né può ritenersi che Ric. n. 11524/2022 Sez.
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essa possa oggettivamente definirsi tale per la sua natura, per Numero di raccolta generale 34034/2025 le caratteristiche dei mezzi adoperati o per la sua potenzialità Data pubblicazione 24/12/2025 offensiva, tenuto conto che con essa si esercita un trasporto ampiamente diffuso, considerato, rispetto agli altri, a basso in- dice di rischio, in astratto e in generale;
tuttavia la pericolosità dell'attività in esame può sussistere in concreto tutte le volte in cui essa non rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo, di condizioni di sicurezza, di ordi- narie condizioni atmosferiche, con conseguente applicabilità in tal caso della disposizione di cui all'art. 2050 c.c.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22822 del 10/11/2010; Sez. 3, Sentenza n. 10551 del 19/07/2002) e, d'altra parte, «la particolare respon- sabilità prevista dall'art. 2050 c.c. incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e non anche su colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non de- termina un vincolo di subordinazione fra committente ed ese- cutore» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 16638 del 05/07/2017; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21603 del 31/07/2024).
2.1.2 Nella specie, la corte d'appello ha escluso la responsabi- lità della noleggiatrice SN, sulla base dei seguenti rilievi, di cui i primi due costituiscono accertamenti di fatto e l'ultimo una argomentazione in diritto: a) ha, in primo luogo, escluso che la noleggiatrice SN avesse, contrattualmente, il potere di ingerirsi nelle attività di organizzazione e gestione della navigazione aerea, che avrebbe dovuto svolgere in piena autonomia la noleggiante AI VE, sulla base delle previsioni del rapporto contrattuale di noleggio, nell'ambito del servizio di aero-taxi da quest'ultima fornito alla prima;
b) ha escluso, inoltre, che la noleggiatrice SN si fosse, an- che solo in via di fatto, ingerita nella suddetta attività di orga- nizzazione e gestione della navigazione aerea, che dunque era Ric. n. 11524/2022 Sez.
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stata esercitata in piena autonomia esclusivamente dalla noleg- giante AI VE;
c) ha escluso, infine, che i motivi per cui la noleggiatrice SN aveva stipulato il contratto di noleggio con la noleggiante AI VE (individuati dai ricorrenti nello scopo di offrire un volo di- mostrativo, su un velivolo di propria fabbricazione, ad un cliente potenzialmente interessato all'acquisto di un diverso esemplare di quel medesimo modello) potessero comportare, di per sé, che la noleggiatrice si fosse riservata il potere e, a fortiori, che avesse l'obbligo di vigilare e controllare l'organizzazione e la gestione dell'attività di navigazione aerea e di far rispettare tutte le norme, anche di prudenza, che avrebbero dovuto rego- lare tale specifica attività.
2.1.3 I primi due rilievi sopra richiamati, indicati sub a) e sub b), costituiscono accertamenti di fatto, la cui contestazione non è ammissibile nella presente sede, in quanto essi risultano fon- dati sulla prudente valutazione delle prove da parte dei giudici del merito (peraltro, con doppia decisione conforme, in primo e secondo grado), all'esito di una compiuta rielaborazione degli elementi istruttori non attinta da valida censura (e, in quanto tale, qui incensurabile, come si vedrà in esordio di esame del motivo settimo), sostenuta adeguata motivazione, non mera- mente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. Sia la riserva alla noleggiatrice, per contratto, di un potere di ingerenza nell'organizzazione del volo, sia una ingerenza di fatto di quest'ultima in detta organizzazione, sono state chiara- mente escluse dai giudici di merito sulla base di tali accerta- menti di fatto. In base ai suddetti accertamenti di fatto, poi, l'ultimo rilievo, indicato sub c), deve ritenersi, a giudizio di questa Corte, affer- mazione conforme a diritto: la stipulazione di un contratto di trasporto o, più precisamente, nella specie, di un contratto di Ric. n. 11524/2022 Sez.
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noleggio aereo, con una compagnia esercente servizio di aero- taxi, anche se in relazione ad uno specifico aereo, di proprietà Data pubblicazione 24/12/2025 e condotto da equipaggio della noleggiante, in base al quale quest'ultima si impegna ad eseguire la navigazione aerea su una determinata tratta, trasportando alcuni passeggeri, non può automaticamente determinare, di per sé sola, l'acquisi- zione, da parte del noleggiatore committente, della qualità di organizzatore dell'attività di navigazione area. Resta certamente possibile, in astratto, l'eventualità che al no- leggiatore, in base alle condizioni contrattuali ed alla causa in concreto del contratto stesso, sia riconosciuto un potere di in- gerenza nella predetta attività, ovvero che gli venga consentito di esercitare di fatto un siffatto potere, anche al di là delle ori- ginarie condizioni del noleggio e, in tal caso, potrebbe, in teoria, anche ammettersi l'eventualità che il committente possa rite- nersi avere esercitato anch'esso l'attività pericolosa. L'indicata ingerenza deve, però, essere positivamente dimo- strata e non può desumersi esclusivamente dai motivi che hanno indotto il noleggiatore a concludere il contratto di noleg- gio, soprattutto laddove, come nella specie, non si tratti di mo- tivi che la implichino o la richiedano necessariamente. Infatti, i motivi, di regola, non incidono sulla causa concreta del contratto, salvo che assumano valore determinante nell'econo- mia del vincolo, assurgendo a presupposti causali del negozio, sicché si possa affermare che proprio attraverso di essi se ne realizza la causa concreta (tra molte: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12069 del 16/05/2017, in motivazione): il che, nella specie, deve ritenersi essere stato sostanzialmente escluso dalla corte di appello, sulla base degli accertamenti in fatto di cui si è dato conto.
2.2 Con il secondo motivo si denunzia «ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 c.c., in relazione all'art. 360,
1° co. n. 3 cpcx,
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I ricorrenti contestano la decisione impugnata nella parte in cui in essa si afferma che, da parte di SN, non vi era stata alcuna ingerenza nella conduzione dell'attività aerea svolta dalla noleggiante AI VE. Sostengono che la responsabilità per esercizio di attività peri- colosa può sussistere anche in caso di condotte omissive, in quanto <<l'omissione equivale all'azione positiva di ingerenza». Il motivo è infondato. In base a quanto già chiarito in relazione al primo motivo, deve escludersi che sia stata fornita adeguata prova che la noleggia- trice SN si fosse riservata, in via negoziale, il potere di in- gerirsi nello svolgimento dell'attività di navigazione aerea e/o nelle operazioni di volo, ovvero che avesse posto in essere di fatto, in qualche modo, una siffatta ingerenza. Ne consegue, sotto il profilo logico ancor prima che sotto il pro- filo giuridico, che l'omissione non può, nel caso di specie, assu- mere alcun significato equiparabile all'azione positiva di inge- renza, restando del tutto neutra, quanto meno rispetto alla pre- tesa acquisizione, da parte della noleggiatrice, della qualità di esercente l'attività pericolosa unitamente alla noleggiante.
2.3 Con il terzo motivo si denunzia «omessa motivazione ed esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, 1° co. n. 5 срс». I ricorrenti deducono che «in relazione alla possibilità che la responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa abbia natura omissiva, la Corte di Appello ha omesso di motivare e di esa- minare le omissioni di SN e RO (pure provate) equi- valenti ad una azione positiva di ingerenza con conseguente violazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5 cpc». Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato. Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, sulla questione relativa allo svolgimento diretto di una attività pericolosa, da parte della noleggiatrice SN (anche a mezzo del suo Ric. n. 11524/2022 Sez.
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agente), vi è piena conformità nelle statuizioni di primo e se- condo grado, il che esclude, in proposito, l'ammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (secondo quanto già previsto dell'art. 348 ter c.p.c. e oggi confermato dall'art. 360, comma 4, c.p.c.), come emerge del resto chiaramente dalla stessa motivazione della decisione impugnata. Inoltre, di certo non può ritenersi sussistere difetto assoluto di motivazione in ordine alla statuizione della corte d'appello con cui è stata esclusa la sussistenza dei presupposti per imputare alla SN la responsabilità per i danni subiti dai ricorrenti ai sensi dell'art. 2050 c.c., quale soggetto che aveva esercitato un'attività pericolosa. È sufficiente, in proposito, richiamare quanto esposto in rela- zione ai primi due motivi del ricorso, per ribadire che nella de- cisione impugnata è stato motivatamente e correttamente escluso, da una parte, che vi sia stata ingerenza da parte di SN nell'attività di organizzazione e gestione della naviga- zione aerea svolta dalla società noleggiante, anche solo di fatto e, dall'altra parte, che una siffatta ingerenza fosse in qualche modo dovuta o che potesse di per sé derivare dai motivi per i quali la noleggiatrice si era indotta a stipulare il contratto di noleggio: il che, implicitamente ma inequivocabilmente, sia sotto il profilo logico che sotto il profilo giuridico, implica l'esclu- sione della possibilità che, nella specie, l'omissione dell'inge- renza possa essere equiparata all'ingerenza positiva.
3. Con il quarto motivo si denunzia <<violazione degli artt. 2043, 2049 e 1228 c.c. in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3 cpc». I ricorrenti sostengono che, nell'escludere la responsabilità di SN ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 1228 c.c., la Corte d'appello si sarebbe posta «in contrasto con il noto precedente della Suprema Corte (sentenza 1855/1989) che ha confermato la sentenza di merito che ha chiamato il vettore a rispondere Ric. n. 11524/2022 Sez.
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del fatto illecito, oltre che sulla base delle norme del codice della Numero di raccolta generale 34034/2025 navigazione, "in base al principio generale posto dagli artt. Data pubblicazione 24/12/2025 2043 e 2049 c.c. e specificamente indicando gli estremi di colpe della preponente (sia per l'imprudente affidamento del tra- sporto aereo a soggetto privo dei mezzi tecnici indispensabili per la sua esecuzione, sia per aver omesso di esercitare, circa l'esecuzione e la prosecuzione del viaggio, quei poteri direttivi e di controllo che la presenza a bordo dell'aereo del legale rap- presentante del vettore contrattuale rendeva del tutto age- voli)"». Con il quinto motivo si denunzia <<omessa motivazione ai sensi dell'art. 360, 1° co. n. 5 cpc>>. I ricorrenti deducono che, nel negare la pertinenza del richiamo al precedente costituito dalla sentenza n. 1855 del 1989 di que- sta Corte, <<in quanto nel caso in questione la società che aveva noleggiato il velivolo aveva assunto anche la veste di vettore», la corte d'appello avrebbe «totalmente omesso di motivare le ragioni per le quali SN non potesse considerarsi un vet- tore». Il quarto ed il quinto motivo sono logicamente e giuridicamente connessi e vanno, quindi, esaminati congiuntamente. Entrambi sono diretti a censurare la decisione impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso la decisiva rilevanza, ai fini dell'esito del presente giudizio, del precedente costituito da una ormai remota decisione di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1855 del 20/04/1989), in cui risulta affermato il seguente principio di diritto: «in tema di trasporto aereo, il vet- tore, che, per l'esecuzione del trasporto medesimo, noleggi un velivolo, risponde del danno subito dai trasportati, per il fatto doloso o colposo dell'equipaggio dell'aeromobile, ancorché que- sto non sia alle sue dipendenze, in forza del principio fissato dall'art. 1228 c.c., sulla responsabilità del debitore per l'illecito di terzi di cui si avvalga per l'adempimento dell'obbligazione». Ric. n. 11524/2022 - Sez.
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I motivi in esame sono inammissibili, prima che infondati. Per un verso, infatti, le censure non colgono adeguatamente l'effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata, in rela- zione al profilo in questione;
per altro verso, esse sono infon- date in diritto.
3.1 Va, in primo luogo, sottolineato che, nella fattispecie decisa nel precedente di questa Corte risalente al 1989, era stata pro- posta azione di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale, da parte dei congiunti dei soggetti de- ceduti che si trovavano sull'aereo preso a noleggio da una so- cietà con la quale essi collaboravano, per trasferirli in un paese estero, dove avrebbero dovuto tenere un incontro commerciale, nell'interesse di tale società. Era stato, quindi, accertato che, nei rapporti tra la società noleggiatrice dell'aereo e tali soggetti era intercorso un contratto di trasporto a titolo gratuito (e non un trasporto di mera cortesia), nel quale la noleggiatrice aveva assunto la qualità di vettore, avvalendosi della società noleg- giante e dei suoi piloti per adempiere la relativa prestazione: per tale ragione essa doveva rispondere dell'operato di questi ultimi, ai sensi dell'art. 1228 c.c., nei confronti delle controparti contrattuali (vittime primarie), nonché, anche ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., nei confronti dei loro congiunti (vittime secondarie), per la perdita del rapporto parentale conseguente al loro decesso, determinato dalla non corretta esecuzione della prestazione dovuta. In questo contesto, il rilievo decisivo per distinguere le due fat- tispecie, attribuito dalla corte d'appello, nella sentenza impu- gnata in questa sede, alla qualificazione come "vettore" della società noleggiatrice nella vicenda di cui al precedente del 1989, a differenza di quella qui in esame, ha chiaramente ri- guardo al fatto che, nel presente giudizio, non hanno agito in giudizio i congiunti delle parti contrattuali del rapporto nego- ziale di trasporto a titolo gratuito, vittime secondarie Ric. n. 11524/2022 - Sez.
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dell'evento dannoso consistito nel loro decesso causato dall'ina- dempimento alle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto Data pubblicazione 24/12/2025 di trasporto, ma soggetti del tutto estranei rispetto a siffatte parti. Del resto, gli stessi ricorrenti sembrano in realtà rendersi per- fettamente conto del senso e della motivazione, in qualche modo impliciti, ma univoci, dell'affermazione della corte d'ap- pello, in quanto, nell'esposizione delle censure di cui ai motivi successivi del ricorso, li ricostruiscono chiaramente e li conte- stano, anche in diritto. Ne deriva che, almeno per il profilo relativo al dedotto vizio di omessa motivazione, cui, in particolare ha riguardo il quinto motivo del ricorso, le censure devono ritenersi inammissibili.
3.2 Per quanto riguarda, poi, l'affermazione secondo la quale la decisione della corte d'appello sarebbe, comunque, in con- trasto con il precedente costituito dalla richiamata sentenza di questa Corte n. 1855 del 1989, si tratta di una censura che, come tale, sarebbe già di per sé inammissibile. Infatti, come appena chiarito, non vengono adeguatamente illustrate le ra- gioni per cui le due fattispecie dovrebbero ritenersi effettiva- mente analoghe o anche solo sovrapponibili, nonostante le ri- levanti differenze più sopra evidenziate. Anzi, non si tiene nean- che conto di una ulteriore differenza, sostanziale ed assorbente. Nella vicenda che diede luogo al precedente del 1989, infatti, la società noleggiatrice era stata ritenuta, in base ad un insin- dacabile accertamento di fatto relativo agli specifici aspetti di quella vicenda, responsabile in concreto sia della imprudente scelta di affidare il trasporto aereo ad un esercente privo dei mezzi tecnici indispensabili per la sua esecuzione, sia del man- cato esercizio dei poteri direttivi e di controllo in ordine al con- creto svolgimento della navigazione aerea, poteri che eviden- temente (e, quanto meno, implicitamente) erano stati ritenuti alla stessa spettanti sulla base delle intese negoziali intercorse Ric. n. 11524/2022 - Sez.
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con la noleggiante, oltre che agevolmente esercitabili per la presenza a bordo del suo legale rappresentante (e, del resto, se così non fosse, quella decisione non potrebbe, in radice, ri- tenersi condivisibile in diritto, perché al mancato esercizio di poteri di cui un soggetto non dispone non può poi attribuirsi rilievo ai fini dell'imputazione della responsabilità civile). Al contrario, nella presente fattispecie, in base ad un contrario, ma altrettanto insindacabile, accertamento di fatto relativo agli specifici aspetti della vicenda in esame, è stato escluso dai giu- dici del merito: a) sia che la società noleggiante AI VE po- tesse ritenersi, ex ante, al momento del noleggio, inidonea a svolgere l'attività di navigazione aerea oggetto del noleggio stesso, risultando regolarmente autorizzata ed esercitare il ser- vizio di aero-taxi (in realtà, per questo profilo, neanche emerge dal ricorso uno specifico, adeguatamente motivato, contrario assunto dei ricorrenti); b) sia che la società noleggiatrice SN si fosse riservata o comunque potesse, in qualche modo, disporre di poteri direttivi e di controllo in ordine al con- creto svolgimento della navigazione, che era invece stata posta in essere, con i propri mezzi, in piena ed assoluta autonomia, dalla noleggiante, senza ingerenze della noleggiatrice, di modo che neanche avrebbe senso discutere di "mancato esercizio" di poteri di cui la noleggiatrice non disponeva affatto.
3.3 D'altra parte, deve ribadirsi che l'applicazione dei principi sulla base dei quali è stata definita la diversa fattispecie, nella controversia decisa da questa Corte nel 1989, potrebbe giusti- ficarsi esclusivamente laddove gli stessi fossero effettivamente, oltre che conformi a diritto, altresì validi ed applicabili anche nella presente vicenda, nonostante le evidenziate sostanziali differenze tra di esse. Ne consegue che non può ritenersi ammissibile una censura consistente nella mera apodittica affermazione per cui nella presente fattispecie la corte d'appello non si sarebbe Ric. n. 11524/2022 - Sez.
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conformata ai principi stabiliti dal precedente di cui a Cass. n. Numero di raccolta generale 34034/2025
1855 del 1989.
3.4 Infine, va osservato che le ragioni in diritto per le quali - secondo i ricorrenti - dovrebbe ritenersi possibile, nella specie, affermare la responsabilità della noleggiatrice SN per i danni causati dalle (pretese) condotte colpose poste in essere dalla noleggiante AI VE e dai suoi ausiliari (in particolare, dal suo equipaggio) nello svolgimento della navigazione aerea, ai sensi degli artt. 1678 e 1228 ss. c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2049 c.c., o affermare la responsabilità diretta della stessa SN per (pretese) condotte colpose poste in essere, ai sensi dell'art. 2043 c.c., direttamente da essa o da parte del suo agente RO (quale suo ausiliario, ancora ai sensi dell'art. 2049 c.c.) sono, comunque, adeguatamente e compiutamente ribadite e sviluppate nei successivi motivi di ricorso e saranno, di conseguenza, dettagliatamente valutate nel contesto dell'esame di tali motivi (cui può farsi rinvio, per quanto oc- corra). Ciò rende, anche sotto tale profilo, in definitiva prive di effettivo e autonomo decisivo rilievo le censure di cui ai motivi di ricorso
in esame.
4. Con il sesto motivo si denunzia «violazione e falsa applica- zione dell'art. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. o in subordine in relazione all'art. 360 c.p.c comma 1 n. 5». È censurata la decisione impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha affermato che non sarebbe stata raggiunta la prova delle ragioni che avevano indotto SN a concludere il con- tratto di noleggio dell'aeromobile di AI VE. Il motivo è inammissibile.
4.1 Anche a prescindere dalle modalità di formulazione delle relative censure (che, in realtà, risultano prive della necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla
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Data pubblicazione 24/12/2025
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giurisprudenza di questa Corte;
cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. Numero di raccolta generale 34034/2025 16598 del 05/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del Data pubblicazione 24/12/2025 10/06/2016; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), è sufficiente rilevare, con riguardo allo specifico profilo oggetto di tali censure, che la questione con esse posta è del tutto irrilevante ai fini della de- cisione. La corte d'appello ha affermato che «<le motivazioni che avreb- bero indotto SN a stipulare il contratto di noleggio (oltre tutto rimaste indimostrate) sono estranee alla causa del con- tratto che ha mantenuto la sua funzione tipica di contratto di noleggio di aeromobile, disciplinato dagli artt. 384 e 386 del codice della navigazione». È evidente che l'inciso in ordine alla mancata prova delle richia- mate motivazioni costituisce un mero obiter dictum, senza al- cun rilievo con riguardo all'effettiva ratio decidendi della statui- zione impugnata che, al contrario, è, sul punto in esame, fon- data (non sulla mancata prova, ma) sulla irrilevanza delle sud- dette motivazioni, le quali, pertanto, non potrebbe ritenersi neanche necessario individuare, ai fini dell'esito del giudizio. Pure ad ammettere che i motivi che hanno indotto SN a concludere il contratto di noleggio siano quelli effettivamente allegati dagli attori, l'esito della controversia non sarebbe stato diverso, nell'ottica fatta propria dalla corte d'appello. Ne consegue che, per ciò solo, il motivo di ricorso in esame è da ritenere senz'altro inammissibile, avendo ad oggetto cen- sure che, per un verso, non colgono adeguatamente l'effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata e, per altro verso, sono dirette a contestare una affermazione che costituisce un mero obiter dictum, del tutto estraneo alla suddetta effettiva ratio decidendi.
4.2 Per completezza di esposizione è, comunque, opportuno precisare che - come già ampiamente chiarito nell'esame del
Ric. n. 11524/2022 - Sez.
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primo motivo del ricorso - risulta certamente conforme a
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diritto
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l'assunto della corte d'appello secondo cui i motivi per cui è Data pubblicazione 24/12/2025 stato concluso il contratto di noleggio del servizio di aero-taxi tra SN e AI VE non hanno alcun rilievo ai fini della deci- sione della presente controversia, in quanto tali motivi non po- trebbero, di per sé soli e in difetto di ulteriori specifici e univoci elementi, automaticamente implicare che la noleggiatrice di- sponesse del potere (e, a fortiori, che fosse gravata dell'ob- bligo) di vigilare e controllare l'organizzazione e la gestione del volo e far rispettare tutte le norme, anche di prudenza, che avrebbero dovuto regolare l'attività di navigazione aerea, in mancanza della prova che un siffatto potere era stato previsto, al momento della stipula del contratto, venendo ad integrare la causa in concreto dello stesso, o successivamente, o che, quanto meno, esso sia stato in qualche modo, di fatto, concre- tamente e positivamente esercitato dalla società noleggiatrice.
5. Con il settimo motivo si denunzia «violazione e falsa appli- cazione degli artt. 2043, 2049 e 1678 c.c. in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3 cpc o in subordine in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5». È contestata la decisione impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso che, per i danni subiti dagli attori, possa affermarsi la responsabilità di SN, ai sensi degli artt. 1678, 2049 e 2043 c.c., quale noleggiatrice dell'aereo di AI VE al fine di adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto di tra- sporto a titolo gratuito intercorso con il SA. I ricorrenti sostengono che (come, a loro dire, sarebbe stato affermato da questa Corte nel già richiamato precedente costi- tuito da Cass. n. 1855 del 1989), dal momento che SN si era avvalsa dell'opera della noleggiante AI VE e di quella dei suoi piloti, per adempiere alla prestazione dovuta al SA in base al contratto di trasporto gratuito concluso con quest'ul- timo, doveva rispondere anche dei danni causati, nel corso dello Ric. n. 11524/2022 - Sez.
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svolgimento della relativa attività, non solo a tale controparte negoziale (ed eventualmente, indirettamente, ai suoi congiunti, quali vittime secondarie), ma anche ai terzi estranei al con- tratto, rispettivamente ai sensi degli artt. 1678 e 1228 c.c. e/o dell'art. 2049 c.c..
Il motivo è infondato.
5.1 In primo luogo, va senz'altro escluso che SN possa ri- spondere, ai sensi dell'art. 1678 e ss. c.c. e/o dell'art. 1228 c.c., dei danni arrecati ai terzi del tutto estranei al contratto di trasporto a titolo gratuito intercorso con il SA, quale vet- tore, per avere adempiuto alla prestazione dovuta in base a tale contratto avvalendosi, in sostanza, di un sub-vettore (e/o, co- munque, attraverso il contratto di noleggio aereo, il che può ritenersi sostanzialmente equivalente, per quanto interessa in questa sede). Né il trasportato, né i suoi congiunti (eventualmente quali vit- time secondarie dei danni causati al trasportato stesso), hanno, infatti, agito nel presente giudizio. Ogni eventuale responsabilità nei confronti dei terzi potrebbe avere solo natura extracontrattuale ed ipotizzarsi esclusiva- mente, quindi, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per condotte diretta- mente imputabili alla società convenuta, e/o ai sensi dell'art. 2049 c.c., per condotte imputabili ai suoi ausiliari o preposti.
5.2 La dedotta imputabilità alla noleggiatrice SN dell'evento dannoso, sul piano risarcitorio, in virtù della (pre- tesa) condotta colposa della noleggiante AI VE e/o del suo personale e/o dei suoi ausiliari (inclusi i piloti), ai sensi dell'art. 2049 c.c., richiede di affrontare la questione giuridica dell'esatta individuazione dei limiti applicativi di tale disposi- zione e, in particolare, quella della precisa ricostruzione della natura e dei caratteri del rapporto di preposizione richiesto dalla suddetta norma, onde valutare se esso possa ritenersi
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sussistente nella specie, in diritto, sulla base della situazione di Numero di raccolta generale 34034/2025 fatto ormai definitivamente accertata nel giudizio di merito. Data pubblicazione 24/12/2025 Come già ampiamente chiarito, infatti, che AI VE fosse l'esclusiva esercente dell'attività di navigazione aerea, da essa stessa organizzata e gestita in piena autonomia, senza alcuna ingerenza (contrattuale o di fatto) della noleggiatrice SN e/o del suo agente, è oggetto di un insindacabile accertamento di fatto in ordine all'autonomia nell'organizzazione del volo, in relazione al quale ogni censura deve ritenersi inammissibile, in quanto si risolve in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità (ed altrettanto è a dirsi in relazione alla censura di omesso esame di fatti de- cisivi che, comunque, è di per sé inammissibile, come già visto, in presenza di una doppia decisione conforme di merito sui fatti in questione). Occorre allora stabilire se, fermi tali accertamenti di fatto, sia comunque possibile affermare una siffatta responsabilità, per la sussistenza, in diritto, di un rapporto di preposizione rile- vante ai sensi dell'art. 2049 c.c.. 5.3 In merito alla questione di diritto appena illustrata, va pre- messo che è consolidato, in sede di legittimità, l'approdo inter- pretativo che, in linea generale, riconduce ad una moderna de- clinazione, opportunamente limitativa, del principio cuius com- moda eius et incommoda la ragione dell'attribuzione della re- sponsabilità per fatto altrui nell'ipotesi prevista dall'art. 2049 c.c.: richiamata la corposa elaborazione compiuta, sul punto, dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra molte altre, Cass., Sez. U, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019, nonché, in prece- denza Cass., Sentenza n. 11816 del 09/06/2016), può descri- versi quella ragione come l'ascrizione al preponente anche delle conseguenze negative di una attività, per altri versi utile e gio- vevole, svolta dal preposto con modalità tali da identificarla
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come direttamente riferibile al primo, in virtù del peculiare rap- Numero di raccolta generale 34034/2025 porto intercorrente tra preponente e preposto. Ed è anche opportuno ricordare che, sempre secondo il conso- lidato indirizzo di questa Corte, tra il fatto illecito del preposto e l'espletamento delle incombenze affidategli deve comunque ricorrere, ai fini della configurabilità della responsabilità in esame, un nesso di occasionalità necessaria, che si ha allor- quando l'esercizio delle seconde espone il terzo all'ingerenza dannosa del preposto, determinando, agevolando o comunque rendendo possibile la realizzazione del fatto lesivo (purché la condotta del preposto costituisca il "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente;
per tutte, cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 13246 del 16/05/2019; ; e purché sussistano la buona fede incolpevole del terzo dan- neggiato e l'atteggiamento almeno colposo del preponente, come quello desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee a prevenire le condotte devianti del preposto: Cass., Sentenza n. 23448 del 04/11/2014)). Nondimeno, sono, in effetti, riscontrabili, nella giurisprudenza di questa Corte, alcune apparenti disarmonie applicative in or- dine alla individuazione della nozione di "preposizione", di cui è necessario dare conto e in ordine alle quali è opportuno un chia- rimento.
5.4 Lo speciale criterio oggettivo di imputazione della respon- sabilità previsto dall'art. 2049 c.c., come appena visto, risulta normativamente fondato sul rapporto comunemente definito di "preposizione": la norma, segnatamente, fa riferimento ai rap- porti che intercorrono tra "padroni e domestici" e tra "commit- tenti e commessi", espressioni di cui da più parti è segnalato il carattere desueto nel linguaggio comune e giuridico, ma che innegabilmente implicano una relazione che comporta una sog- gezione del preposto rispetto al preponente o, almeno, una
Data pubblicazione 24/12/2025
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situazione di fatto in cui il preponente abbia un effettivo potere di direzione e/o controllo sull'attività del preposto.
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Il preciso fondamento razionale di siffatta previsione è costi- tuito, secondo un certo indirizzo, da una determinata alloca- zione del "rischio di impresa". Secondo altro indirizzo, più precisamente non potendosi limi- tare l'ambito di applicazione dell'art. 2049 c.c. agli imprenditori (in quanto le espressioni padroni/domestici e committenti/com- messi non possono considerarsi riferibili ai soli rapporti inseriti nell'ambito dell'attività di impresa) - tale fondamento an- drebbe, in realtà, rinvenuto nella «appropriazione dell'attività del preposto da parte del preponente», laddove la nozione di "appropriazione", comunque, implicherebbe la sussistenza di una forma di soggezione del preposto al preponente, implicante poteri direttivi o di controllo in capo a quest'ultimo, in concreto. Sarebbe, in altri termini, quanto meno necessario che l'attività del preposto sia inserita, anche se temporaneamente o occa- sionalmente, nel ciclo o nell'organizzazione produttiva - azien- dale o meno - del preponente, onde egli abbia agito per conto e sotto la vigilanza di quest'ultimo. In base alla ricostruzione sistematica tradizionale, prevalente nella stessa giurisprudenza di questa Corte, il rapporto di "pre- posizione" cui fa riferimento l'art. 2049 c.c. richiederebbe, quindi, sempre una forma di potere direttivo e di controllo per il preponente, sull'attività del preposto, o perché tale potere sia specificamente previsto contrattualmente o almeno perché esso sia in concreto esercitato, di fatto, e ciò, quanto meno, in mancanza di un vincolo di subordinazione (cfr., in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8668 del 09/08/1991; Sez. L, Sen- tenza n. 7760 del 24/06/1992; Sez. 3, Sentenza n. 10034 del 09/10/1998; Sez. 3, Sentenza n. 19553 del 19/12/2003; Sez. 3, Sentenza n. 23973 del 26/09/2019).
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5.5 Il rapporto di preposizione è, d'altra parte, pacificamente, Data pubblicazione 24/12/2025 ritenuto ricorrere - nelle applicazioni pratiche - nel caso di rap- porto di lavoro subordinato e, altrettanto pacificamente, viene escluso nel caso di rapporto di appalto tipico, proprio perché, nella prima ipotesi, è certamente sussistente un ampio potere di direzione e controllo da parte del datore di lavoro sullo svol- gimento della prestazione lavorativa del dipendente, mentre, nella seconda, è altrettanto certamente riscontrabile la piena autonomia dell'appaltatore nello svolgimento della prestazione (opera o servizio) in favore del committente, atteso che il primo, ai sensi dell'art. 1655 c.c., si impegna a fornirla <<con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio ri- schio». Secondo il costante e da tempo consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, <<l'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria or- ganizzazione e apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il ri- sultato della sua opera, comporta che, di regola, egli deve rite- nersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecu- zione dell'opera; una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente ini- donea ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone specifiche diret- tive;
la possibilità che il committente risponda sulla base dell'articolo 2043 c.c. per la violazione di regole di cautela non determina, peraltro, un obbligo generale di supervisione a suo carico sull'attività dell'appaltatore che il terzo danneggiato possa comunque far valere nei suoi confronti, poiché la Ric. n. 11524/2022 - Sez.
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funzione di controllo è assimilabile a un potere che può essere Numero di raccolta generale 34034/2025 riconosciuto nei rapporti interni fra committente e appaltatore, Data pubblicazione 24/12/2025 in correlazione alla riduzione o eliminazione della sfera di auto- nomia decisionale dell'appaltatore, e solo eccezionalmente può assumere rilevanza nei confronti dei terzi;
un dovere di con- trollo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del "neminem laedere" può essere, difatti, configurato solo con ri- ferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006; conforme, anzi ancor più radicale, appare, addirittura, il princi- pio espresso in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15782 del 12/07/2006: <<non sussiste responsabilità del committente ove non sia accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortuni- stici che siano stati causa diretta o indiretta del sinistro>>; cfr., altresì, in senso analogo: Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 29/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 24320 del 30/09/2008; Sez. 3, Sentenza n. 23947 del 12/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 10588 del 23/04/2008; Sez. 3, Ordinanza n. 36399 del 29/12/2023). D'altronde, nemmeno si è mai dubitato - né si intende, a mag- gior ragione, qui revocare in dubbio il relativo approdo - della sussistenza di un rapporto di preposizione nei casi sostanzial- mente assimilabili al regime della cd. parasubordinazione, in cui i margini di autonomia dell'attività del preposto sono certa- mente limitati, come nel rapporto di agenzia (soprattutto assi- curativa), anche senza rappresentanza (cfr. Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 23448 del 04/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 18860 del 24/09/2015, laddove il punto piuttosto controverso è, Ric. n. 11524/2022 - Sez.
3- Ud. 19 novembre 2025 - Sentenza - Pagina 22 di 39
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usualmente, solo quello della sussistenza del cd. nesso di occa- Numero di raccolta generale 34034/2025 sionalità necessaria tra l'atto illecito dell'agente/preposto ed il Data pubblicazione 24/12/2025 suo incarico, questione che esula da quella qui in esame, della corretta ricostruzione della nozione di preposizione, avendo ri- guardo al profilo della condotta del preposto nei confronti del terzo e non a quello dei rapporti tra preponente e preposto), ovvero nel caso del concessionario dell'attività di organizza- zione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4026 del 20/02/2018): e ciò sem- pre sulla base del riscontro della sussistenza di poteri di vigi- lanza e controllo sull'attività del preposto in capo al preponente. Anzi, nell'ambito dei rapporti di agenzia nel campo delle im- prese assicurative, il rapporto di preposizione è ritenuto possi- bile anche nei rapporti tra primo preponente e sub-agente, <<no- nostante la tendenziale autonomia della posizione del sub- agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un au- tonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga co- munque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipo- tesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere prodotti assicu- rativi in nome e per conto di essa» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23973 del 26/09/2019; in senso analogo: Sez. 3, Ordinanza n.
31675 del 14/11/2023).
Le conclusioni sin qui esposte, pienamente convincenti, sono, quindi, da tenere assolutamente ferme.
5.6 Va, peraltro, dato conto di un indirizzo interpretativo che pure è stato affermato, in particolare, in tema di contratto di trasporto di cose, il quale parrebbe postulare una nozione de- cisamente più ampia del rapporto di preposizione di cui all'art. Ric. n. 11524/2022 - Sez.
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2049 c.c., al punto da comportare che il committente di una determinata attività, in base a qualunque tipo di rapporto con- Data pubblicazione 24/12/2025 trattuale, e indipendentemente dai margini di autonomia dell'incaricato nello svolgimento della prestazione a lui affidata, assumerebbe la veste di "preponente" ai sensi dell'art. 2049 c.c., essendo pertanto tenuto a rispondere dei danni causati ai terzi dal soggetto al quale abbia commissionato l'attività (e a lui legato, appunto, da qualunque tipo di rapporto contrat- tuale), nonché dai suoi ausiliari, perché gli spetterebbe sempre, quanto meno in astratto, un potere di supremazia e direzione su detta attività. Un siffatto indirizzo parrebbe addirittura seguito in alcuni (in- vero isolati) precedenti di questa stessa Corte. In Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12283 del 15/06/2016, si è affermato il se- guente principio di diritto: «ai fini della configurabilità della re- sponsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di prepo- sizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato ma anche quando per volontà di un sog- getto (committente) un altro (commesso) esplichi un'attività per suo conto: nella specie, è stato ritenuto responsabile ex art. 2049 c.c. un soggetto che per la consegna di merce presso un condominio si era avvalso di un'impresa di trasporti, il cui di- pendente, conducente di un furgone, aveva determinato un danno ad un bene condominiale durante la consegna della merce stessa (conforme a tale indirizzo, almeno stando al principio di diritto massimato, sarebbe anche Cass., Sez. 2, Or- dinanza n. 28852 del 19/10/2021, benché in quest'ultimo caso si trattasse di una fattispecie del tutto diversa, in materia di delega ad un socio, da parte dell'amministratore di una società di capitali, delle incombenze amministrative e contabili relative ad un rapporto di agenzia in ambito assicurativo).
Ric. n. 11524/2022 - Sez.
3 - Ud. 19 novembre 2025 - Sentenza - Pagina 24 di 39
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Per giustificare una tale estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie oggettiva di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., anche al di fuori di rapporti negoziali che ordinariamente implicano poteri di direzione e controllo per il committente, si è affermato che, ai fini della sua operatività, sarebbe sufficiente una «astratta possibilità di esercitare un po- tere di supremazia o di direzione, ma non anche l'esercizio ef- fettivo di tale potere». E secondo la tesi estensiva in esame, in sostanza, una tale astratta possibilità andrebbe riconosciuta in capo a qualunque committente di una qualunque prestazione negoziale, a pre- scindere dai margini di autonomia nello svolgimento della pre- stazione che, per contratto, spettino al soggetto tenuto a svol- gerla, perché, quanto meno, il committente conserverebbe sempre il potere di rinunciare all'adempimento della presta- zione a lui dovuta, così di fatto provocando l'interruzione dell'attività dell'obbligato. In base al principio appena esposto, almeno se inteso in termini così ampi, si potrebbe, allora, in astratto, addirittura ipotizzare di arrivare a sostenere che il noleggiatore di un volo aereo po- trebbe considerarsi "preponente" del noleggiante e quindi te- nuto a rispondere, come tale, dei danni causati ai terzi dal no- leggiante stesso e/o dai suoi ausiliari, anche a prescindere dalla sussistenza o dal concreto esercizio di poteri (contrattuali o di fatto) di ingerenza nello svolgimento dell'attività aerea. Una siffatta e così assoluta conclusione non sarebbe, però, con- divisibile, per le ragioni di seguito esposte.
5.7 I termini in cui può effettivamente ritenersi configurabile un potere di direzione e controllo sull'attività svolta da un sog- getto per conto di un altro soggetto, tale da poter essere ricon- dotto alla nozione di "preposizione" emergente dalla disposi- zione normativa di cui all'art. 2049 c.c., vanno ricostruiti in modo rigoroso. Ric. n. 11524/2022 - Sez.
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Possono prendersi le mosse da un'analisi delle previsioni, invero differenti, sia sul piano letterale che sul piano giuridico, benché entrambe riferite ad ipotesi in cui un soggetto che si avvale dell'attività di un altro soggetto risponde delle conseguenze di tale attività, di cui all'art. 1228 c.c. e di cui all'art. 2049 c.c., rispettivamente con riguardo alla responsabilità contrattuale ed a quella extra contrattuale. Ai sensi dell'art. 1228 c.c., perché il debitore, nell'ambito di un rapporto obbligatorio, debba rispondere - verso il creditore - del fatto doloso o colposo del "terzo di cui si sia avvalso" nell'adempimento della sua prestazione, non occorre alcun rap- porto di subordinazione, ma è sufficiente il mero fatto che egli abbia utilizzato l'opera di un terzo al fine dell'adempimento, senza che abbia rilievo la maggiore o minore autonomia dell'at- tività di quest'ultimo. Tale regime appare logicamente e giuridicamente coerente, trattandosi di valutare la responsabilità derivante dall'oggettivo inadempimento ad una specifica obbligazione da parte del de- bitore, nei confronti del soggetto cui questi è legato dal relativo rapporto obbligatorio: in relazione a tale responsabilità rileva esclusivamente il risultato finale. Diverso è il caso della responsabilità extracontrattuale nei con- fronti di terzi, con i quali il soggetto che si avvale, per suoi fini, dell'opera di un altro soggetto non ha alcun rapporto. In tal caso, in base alla disposizione di cui all'art. 2049 c.c., avente contenuto e struttura del tutto differenti rispetto a quella di cui all'art. 1228 c.c., non è sufficiente il mero fatto di essersi avvalsi dell'opera di un terzo, onde essere chiamati a rispondere del suo operato, ma si richiede un rapporto più in- tenso, che la norma esprime chiaramente nel doppio binomio semantico, prima ancora che giuridico, di padroni/domestici e committenti/commessi e che, come già visto, viene definito rapporto di "preposizione". Ric. n. 11524/2022 - Sez.
3- Ud. 19 novembre 2025 - Sentenza - Pagina 26 di 39
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È evidente che un siffatto rapporto richiede (a maggior ragione in considerazione della sua espressione semantica) una sogge- zione del preposto rispetto al preponente, che non sussiste ne- cessariamente nel tipo generico di rapporto (che si potrebbe definire come) di "mero avvalimento" (o di "committenza mera") previsto dall'art. 1228 c.c.. Di conseguenza, mentre la responsabilità del debitore ai sensi dell'art. 1228 c.c. prescinde del tutto dalla tipologia di rapporto che lo lega al soggetto di cui si avvale e dall'autonomia di cui quest'ultimo goda nello svolgimento della sua attività, quella del preponente, ai sensi dell'art. 2049 c.c., richiede un rapporto con determinate caratteristiche e, precisamente, un rapporto che implichi una forma di soggezione del preposto rispetto al preponente, nello svolgimento della sua attività. Non è, allora, accettabile, una tesi che estenda eccessivamente la nozione di preposizione, finendo per equiparare le due situa- zioni e annullando del tutto, almeno nell'applicazione pratica, la necessità, espressamente prevista dalla norma positiva di cui all'art. 2049 c.c., di quei poteri di etero-direzione tali da ridurre in modo consistente i margini di autonomia del preposto, i quali devono caratterizzare il rapporto di "preposizione". Si dilaterebbe eccessivamente, in tal modo, la nozione di "pre- posizione" e, conseguentemente, la responsabilità oggettiva del committente nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2049 c.c., in sostanza estendendola anche a casi in cui il committente stesso, di fatto, non dispone di alcun potere, neanche indiretto o di fatto, sull'attività del soggetto di cui si avvale per adem- piere ad una prestazione contrattuale da lui dovuta.
5.8 L'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio nella ricostruzione dell'ambito di operatività del rapporto di preposi- zione, alla luce della ratio dell'istituto correntemente ricostruita, può avvenire in base all'analisi di due distinti e concorrenti pro- fili: a) un profilo più strettamente contrattuale, che consideri i Ric. n. 11524/2022 - Sez.
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termini dei diritti, degli obblighi e dei poteri contrattualmente Data pubblicazione 24/12/2025 spettanti al soggetto che si avvale della prestazione altrui, con riguardo allo svolgimento della relativa attività; b) un più ge- nerale profilo funzionale, che tenga conto, anche al di là dei precisi diritti e obblighi contrattuali spettanti alle parti, dei rap- porti di fatto esistenti tra le stesse e l'effettiva relazione inter- corrente tra le rispettive attività produttive, specie se di natura imprenditoriale. Con riguardo ad entrambi i profili, al fine di delimitare l'area di applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., pacificamente di natura oggettiva - e, quindi, proprio per questo non estensibile illimitatamente, trat- tandosi di una previsione eccezionale - in conformità alla ratio della disposizione, la nozione di "preposizione" va individuata sulla base del margine di autonomia realmente sussistente, per l'incaricato/preposto, nello svolgimento della propria attività di esecuzione delle prestazioni dovute al committente/prepo- nente.
5.8.1 Con riguardo al profilo più strettamente "contrattuale", risulta ragionevole affermare che il rapporto di "preposizione" vada, di regola, escluso laddove l'oggetto del contratto sia co- stituito da una prestazione consistente nella realizzazione di una specifica opera o nella esecuzione di uno specifico servizio compiutamente individuati e descritti nel contratto stesso, lad- dove il debitore/incaricato conservi piena autonomia nell'orga- nizzare, per qualunque ulteriore aspetto, e nello stabilire libe- ramente le modalità in cui porre in essere l'attività necessaria a realizzare quella specifica opera o a rendere quello specifico servizio, senza necessità di ulteriori istruzioni del committente. Potrà, invece, ammettersi la sussistenza di un rapporto di pre- posizione, in tutti i casi in cui l'oggetto della prestazione dovuta dall'incaricato resti individuato solo genericamente nel con- tratto e debba (o quanto meno possa) essere specificato, in Ric. n. 11524/2022 - Sez.
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modo significativo, sulla base di successive indicazioni che do- vranno essere fornite dal committente. In tali ultimi casi, infatti, il debitore/incaricato non gode di un margine di autonomia tale da consentire di ritenerlo del tutto svincolato dal potere di direzione e controllo del creditore/com- mittente nella fase di esecuzione della prestazione.
5.8.2 Con riguardo al profilo funzionale, si può osservare che il margine di autonomia del debitore/incaricato, specie in caso di prestazioni di impresa, è intuitivamente - inversamente pro- porzionale al grado di intensità cui dà luogo l'inserimento delle prestazioni commesse o affidate nel ciclo produttivo di beni e di servizi del committente, proprio per l'indispensabile funziona- lizzazione delle une agli altri e la pregnanza dell'interesse del committente alla precisa e puntuale esecuzione delle prime: sicché non potrebbe il committente andare esente da respon- sabilità in caso di esternalizzazione di segmenti indispensabili di quel ciclo (intesa come ricorso ad altre imprese per lo svol- gimento di alcune fasi del proprio processo produttivo o fasi de- gli indispensabili processi di supporto al medesimo), vieppiù in favore di soggetti formalmente estranei, ma legati da vincoli di autentica dipendenza economica (come, ad esempio, nel caso di subfornitura). Potrà, quindi, ritenersi sussistente un rapporto di preposizione, almeno nell'ambito dei rapporti di impresa, anche a prescindere dal contenuto dello specifico regolamento contrattuale che di- sciplina la prestazione dovuta (e anche, quindi, a prescindere dal grado di autonomia contrattuale dell'incaricato nell'attività di svolgimento della stessa), in tutti quei casi in cui sussista un pregnante vincolo di dipendenza, economica o di altro tipo, tra l'impresa committente della prestazione e quella incaricata della stessa, di modo che le prestazioni commesse o affidate possano considerarsi, di fatto, stabilmente inserite nel ciclo pro- duttivo di beni e di servizi dell'impresa committente. Ric. n. 11524/2022 - Sez.
3 - Ud. 19 novembre 2025 - Sentenza - Pagina 29 di 39
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5.8.3 In tutte tali ipotesi, si può ben ritenere che il debitore/in- caricato della prestazione assuma la qualità di "preposto", in quanto la sua attività, in sostanza, è soggetta a (sia pur varie e diverse) forme di "eterodirezione" o "appropriazione": essa, cioè, è assunta nella sfera di autonomia e controllo del prepo- nente e, anche solo occasionalmente e temporaneamente, in- tegrata nell'organizzazione di questi (aziendale, se si tratta di un imprenditore, non aziendale se di imprenditore non si tratta).
5.9 D'altra parte, se si adottasse il contrario indirizzo estensivo, annullando del tutto il necessario limite della sussistenza di una effettiva soggezione dell'attività del preposto al potere di etero- direzione del preponente, non solo si equiparerebbero due si- tuazioni che il codice disciplina in maniera chiaramente diffe- rente, negli artt. 1228 e 2049 c.c., ma si estenderebbe una ipotesi di responsabilità extracontrattuale oggettiva ben al di là di una pur estensiva interpretazione della relativa previsione di legge, finendo per applicarla anche oltre il legittimo scopo della norma, che richiede pur sempre il predetto rapporto di prepo- sizione. La fattispecie di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. si giustifica allo scopo di sollecitare chi si avvale della prestazione delle energie lavorative di altri, inserendoli (anche in via temporanea ed occasionale) nella propria organizzazione volta a svolgere una determinata attività, al più efficace con- trollo dei rischi che derivano da tale attività, a tutela dei terzi che vengono a contatto con gli ausiliari. I terzi danneggiati, in questo modo, possono contare su una duplice garanzia patrimoniale e, in particolare, su quella del presumibile "soggetto forte" (padrone o committente), cioè il preponente. Orbene, tanto considerato, non si può estendere eccessiva- mente l'ambito della responsabilità oggettiva del preponente, Ric. n. 11524/2022 - Sez.
3 - Ud. 19 novembre 2025 - Sentenza - Pagina 30 di 39
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affermandola anche nei casi in cui non vi è alcuna effettiva forma di ingerenza dello stesso preponente nell'attività svolta dal preposto e, pertanto, viene meno la possibilità, per il primo, di adottare o favorire, eventualmente, misure di garanzia per i terzi (e, quindi, oltre i casi in cui l'estensione di tale responsa- bilità si può effettivamente giustificare con l'esigenza di solleci- tare il soggetto più idoneo ad adottare tali misure a farlo nel modo più efficiente), perché egli è del tutto estraneo all'attività del preposto, la quale viene da quest'ultimo svolta in piena au- tonomia, di diritto e di fatto, sia sotto il profilo contrattuale che sotto il profilo funzionale: si finirebbe, altrimenti, per applicare una ipotesi di responsabilità oggettiva al di là dello stesso scopo per cui è previsto tale criterio di imputazione di responsabilità.
5.10 Deve concludersi, pertanto, nel senso che, ai fini della responsabilità per fatto altrui di cui all'art. 2049 c.c., la natura e i caratteri del rapporto di preposizione richiesto dalla sud- detta norma, in ragione della sua ratio e della natura oggetti- va della responsabilità dalla stessa prevista, implicano, in ogni caso, la sussistenza di una relazione di soggezione tra prepo- nente e preposto, ovvero di avvalimento mediante etero-dire- zione nello svolgimento dell'attività di quest'ultimo, che può ravvisarsi: a) sotto il profilo del regolamento contrattuale, in tutti i casi in cui l'oggetto della prestazione dovuta dal preposto resti individuato solo genericamente nel contratto e vada spe- cificato, in modo significativo, sulla base di successive indica- zioni che dovranno essere fornite dal preponente;
b) sotto il profilo funzionale (anche, quindi, a prescindere dal contenuto del regolamento contrattuale), in tutti i casi in cui sussista un pregnante vincolo di dipendenza, economica o anche di fatto o di altro tipo, tra il committente della presta-zione e l'incaricato della stessa, di modo che le prestazioni commesse o affidate possano considerarsi stabilmente inserite nel ciclo produttivo di beni e di servizi del committente, come in caso di Ric. n. 11524/2022 - Sez.
3 - Ud. 19 novembre 2025 - Sentenza - Pagina 31 di 39
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esternalizzazione di segmenti indispensabili di quel ciclo a sog- getti formalmente estranei, ma legati da vincoli di autentica di- pendenza economica. Nella fattispecie in esame deve, pertanto, trovare applicazione il seguente principio di diritto: «ai fini della responsabilità per fatto altrui di cui all'art. 2049 c.c. non è sufficiente il mero affi- damento a terzi, anche per contratto, dello svolgimento di de- terminate specifiche prestazioni, benché necessarie ai fini della compiuta realizzazione dell'attività del committente - impren- ditore o meno che sia - laddove l'attività affidata ai terzi si svolga in piena autonomia da parte di questi ultimi, senza al- cuno stabile vincolo di soggezione, né di natura contrattuale, né di carattere funzionale o economico, e senza che si sia avuta una positiva ingerenza di fatto in tale attività da parte del com- mittente, non potendosi ritenere rilevante, a tal fine, la sola astratta possibilità, per quest'ultimo, di rinunciare all'adempi- mento della prestazione dovuta, così di fatto provocando l'in- terruzione dell'attività del debitore della stessa, non integrando tale mera possibilità la relazione di soggezione tra preponente e preposto, ovvero di etero-direzione nello svolgimento dell'at- tività di quest'ultimo, richiesti dalla disposizione».
5.11 Anche sulla base della ricostruzione sistematica fin qui delineata e dell'applicazione dei principi di diritto appena espo- sti, deve riconoscersi che la corte d'appello, nel caso di specie, ha correttamente escluso la sussistenza del rapporto di prepo- sizione.
5.11.1 A tal fine, infatti, sotto il profilo del regolamento nego- ziale, non può ritenersi sufficiente la sola previsione, rispetto al contratto tipico di noleggio, dell'utilizzo dello specifico modello di velivolo che interessava la noleggiatrice (in deroga a quanto previsto dall'art. 940 ter cod. nav., norma peraltro introdotta solo successivamente ai fatti di causa), in mancanza della prova che quest'ultima si era riservata il potere di fornire (o avesse di Ric. n. 11524/2022 - Sez.
3 - Ud. 19 novembre 2025 - Sentenza - Pagina 32 di 39
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fatto positivamente fornito, anche in mancanza di una espressa previsione di contratto) ulteriori e specifiche direttive sulle mo- dalità di svolgimento della navigazione aerea rispetto agli ele- menti contrattuali di base del noleggio (quali la data, l'orario del trasporto, i passeggeri ed il tipo di velivolo da utilizzare) già prestabiliti e pattuiti in origine, tali da consentire di ritenere significativamente limitata l'autonomia della noleggiante nell'organizzare in concreto i mezzi per rendere la prestazione e l'attività a tanto necessaria e/o, di contro, sussistente un po- tere di direzione e controllo sullo svolgimento di quella presta- zione, in capo alla noleggiatrice. Sotto tale profilo, la corte d'appello ha, del resto, espressa- mente escluso che potesse ravvisarsi un siffatto potere della noleggiatrice. È, poi, rimasta del tutto sfornita di prova anche la stessa affermazione (più volte, quanto meno, adombrata nel ricorso) secondo la quale SN avrebbe scelto i piloti, i quali, invece, secondo l'insindacabile accertamento di fatto operato dalla corte d'appello, erano dipendenti o comunque ausiliari di AI VE, da questa scelti e retribuiti e, quindi, in mancanza di prova contraria, soggetti esclusivamente alle direttive di quest'ultima (una chiara allegazione in senso contrario, concre- tizzatasi in uno specifico e puntuale capitolo di prova, non pare, d'altronde, neanche adeguatamente e puntualmente essere fatta oggetto di una censura ricavabile dal contenuto del ri- corso).
5.11.2 Né risulta allegata e dedotta - o, quanto meno, non con la necessaria specificità - una concreta ed effettiva situazione di dipendenza economica, o di altro tipo, tra SN ed AI VE che, a prescindere dal contenuto dello specifico regolamento contrattuale relativo al rapporto di noleggio aereo, sia tale da potere indurre a considerare la seconda stabilmente inserita, di fatto, nel ciclo produttivo di beni e di servizi della prima e,
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3 - Ud. 19 novembre 2025 - Sentenza - Pagina 33 di 39
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segnatamente, in quello della vendita o commercializzazione degli aeromobili prodotti.
6. Con l'ottavo motivo si denunzia «violazione ed errata appli- cazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. in relazione all'art. 360, 1° со. п. 3 срс». È contestata la decisione impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso che, per i danni subiti dagli attori, possa affermarsi la responsabilità di SN, ai sensi degli artt. 2043 e/o 2049 c.c., per avere omesso di impedire l'evento dannoso, in particolare per mezzo del proprio agente preposto Roma- nello. I ricorrenti sostengono che la responsabilità della società con- venuta SN, anche a prescindere dall'imputabilità ad essa della condotta della noleggiante, sussisterebbe quanto meno ai sensi dell'art. 2043 c.c. (e/o ancora dell'art. 2049 c.c.), dal mo- mento che l'evento dannoso sarebbe stato imputabile (anche) direttamente alla sua stessa condotta colposa o a quella del suo agente, RO, che si trovava a bordo del velivolo, per avere omesso di impedire che la navigazione aerea commissio- nata ad AI VE si svolgesse in [...] irregolari e di asso- luta mancanza di sicurezza. Anche questo motivo è infondato.
6.1 La corte d'appello ha, del tutto ragionevolmente, escluso la responsabilità per la condotta "commissiva" di SN, dedotta con riguardo alla utilizzazione di un velivolo e di piloti (che si assumono) inidonei ad affrontare le difficili condizioni meteo esistenti al momento del fatto: condotta, quindi, sostanzial- mente riconducibile alla scelta della sub vettrice/noleggiante. Dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, in- fatti, emerge chiaramente a giudizio del Collegio - che la corte territoriale ha, nella sostanza e del tutto correttamente, compiuto un accertamento di fatto in senso negativo, con ri- guardo a tale possibilità. Ric. n. 11524/2022 - Sez.
3 - Ud. 19 novembre 2025 - Sentenza - Pagina 34 di 39
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Essa ha, infatti, ritenuto, in primo luogo, che SN non dispo- nesse, contrattualmente e a prescindere dalla presenza a bordo di un suo incaricato o dipendente, del potere di ingerirsi né nelle concrete scelte organizzative, anche solo estemporanee, rela- tive alle modalità di effettuazione del volo, specie in relazione alle condizioni meteo ed alle singole conseguenti manovre da compiere, né nella scelta dei piloti, e neanche che lo abbia fatto in concreto. Si tratta di insindacabili accertamenti di fatto che vengono con- testati dai ricorrenti sulla base di argomenti non ammissibili nella presente sede di legittimità e/o non condivisibili, come già ripetutamente chiarito in relazione ai precedenti motivi del ri-
corso.
D'altronde, non risultano specificamente dedotti, e/o comunque non emergono dagli atti, elementi che consentano di porre in discussione l'assunto ricavabile della decisione impugnata per cui non era possibile, ex ante, ritenere, in astratto, la AI VE - società che svolge attività di aero-taxi regolarmente autoriz- zata una compagnia inidonea ad organizzare un volo privato da Milano a Parigi, a prescindere dalle specifiche condizioni me- teo giornata del volo e di quelle delle piste di decollo dell'aero- porto di partenza. Inoltre, le pretese condotte colpose in nesso di causa con l'evento dannoso (per imprudenza, negligenza o violazione di prescrizioni regolamentari o di mera prudenza sull'effettuazione del volo o sulle relative modalità) sarebbero state poste in es- sere dai soggetti che gestivano l'attività di navigazione aerea in relazione alle particolari specifiche condizioni meteo sussistenti al momento del rullaggio (non essendosi mai giunti alla fase di decollo, per quanto emerge dagli atti), che, del tutto plausibil- mente, non erano ex ante prevedibili, al momento del noleggio. In altri termini, ed anche sulla base di quanto esposto in pre- cedenza, da una parte, non è in alcun modo predicabile (e in Ric. n. 11524/2022 - Sez.
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realtà neanche è stato sostenuto in modo sufficientemente chiaro e specifico, da parte degli stessi ricorrenti) che vi possa essere una concreta positiva responsabilità della SN per il solo fatto di avere noleggiato l'aero-taxi della compagnia AI VE, per un volo da Milano a Parigi e, dall'altra parte, è, altresì, corretto e, comunque, insindacabile nella presente sede, l'ac- certamento di fatto della corte territoriale secondo cui, al mo- mento del noleggio, non si potevano prevedere le condizioni meteo del giorno del volo, indipendentemente dai motivi sog- gettivi, effettivamente irrilevanti (come già chiarito), per cui era stato effettuato il noleggio stesso.
6.2 Tutte le ulteriori dedotte responsabilità della società eser- cente del volo e/o del suo equipaggio riguardano il concreto svolgimento delle operazioni tecniche preliminari alla naviga- zione aerea. Ma, per tale profilo, è sufficiente rilevare, ancora una volta, che la corte territoriale ha accertato, in fatto, che SN non solo non aveva pattuito alcuna sua possibile ingerenza in proposito (né sulle modalità di svolgimento della navigazione, né sulla scelta dei piloti), ma neanche ha esercitato di fatto e in concreto una siffatta ingerenza, al di là delle previsioni contrattuali. Si tratta, anche in tal caso, di insindacabili accertamenti di fatto sui termini del contratto di noleggio e sull'effettivo svolgimento della vicenda, non censurabili nella presente sede. Di conseguenza, la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., di SN, sotto tale profilo ("commissivo"), risulta esclusa in base ad accertamenti di fatto (i quali hanno avuto esito diverso, sia ribadito per inciso, da quelli operati da Cass. 1855/1989, in quanto in quel caso si era accertato, sempre in fatto, sia che vi era stata culpa in eligendo, sia che vi fosse un potere direttivo e di controllo male esercitato e, pertanto, era stato possibile ravvisare una specifica condotta colposa della noleggiatrice).
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6.3 Altrettanto va detto per la dedotta condotta "omissiva" SO- stanzialmente imputata all'agente della SN, RO, il quale, pur trovandosi a bordo dell'aereo ed avendo (secondo i ricorrenti) contezza della situazione di irregolarità in cui stava per svolgersi la navigazione aerea (sebbene si fosse ancora in fase anteriore al decollo), non avrebbe disposto che la stessa fosse interrotta (in sostanza rinunciando al viaggio, nonostante la società noleggiante, tramite i suoi incaricati, stesse dando comunque esecuzione al relativo contratto). Sotto tale profilo, risulta decisivo osservare che, ai fini dell'af- fermazione di una responsabilità ai sensi dell'art. 2043/2049 c.c., occorre pur sempre la prova di una condotta caratterizzata da colpa, mentre, nella specie, la corte d'appello ha escluso, in fatto, la sussistenza di colpa nella condotta (omissiva) di Ro- manello, quanto meno implicitamente, nel fare riferimento alle "scelte tecniche assolutamente estemporanee... estranee alla ipotetica sfera di controllo della SN" e, quindi, di chiunque per essa si trovasse a bordo dell'aeromobile. La stessa controricorrente sottolinea condivisibilmente, poi, an- che che il mero fatto di non avere disposto l'annullamento del volo non potrebbe costituire un fatto omissivo necessariamente in nesso di causa con l'incidente, in quanto, da una parte, le condizioni meteo non impedivano il mero rullaggio e le stesse avrebbero potuto cambiare e consentire un regolare decollo e, dall'altra parte, non sono state tali condizioni a determinare l'incidente ma le condizioni dell'aeroporto e gli errori della torre di controllo o, al più (benché ciò non risulti neanche specifica- mente accertato), anche quelli dei piloti. Tutte circostanze che, però, non sono direttamente imputabili al RO e che quest'ultimo, sebbene a bordo, neanche po- teva rappresentarsi adeguatamente, al fine di porre in essere le pretese condotte idonee ad impedire il sinistro.
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In definitiva, la responsabilità della SN ai sensi dell'art. 2043 c.c. va esclusa, anche in tal caso, sulla base degli accer- tamenti di fatto non più sindacabili operati dalla corte territo- riale, già più volte evidenziati, in relazione ai seguenti profili: 1) non imprudente individuazione della società noleggiante;
2) sussistenza di piena autonomia di quest'ultima nell'organizza- zione del volo;
3) insussistenza di una interferenza, in concreto, su tale organizzazione da parte di SN e del suo agente;
4) mancanza di colpa di questi ultimi per non avere interferito nell'attività di navigazione aerea, bloccando il volo pericoloso. Anche sotto tali aspetti, infine, vi è da ribadire che la stipula- zione di un contratto di trasporto gratuito con i passeggeri e i motivi che avevano indotto alla stipulazione del contratto di no- leggio aereo sono, di per sé soli, del tutto irrilevanti. Va, dunque, esclusa la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2043 e/o dell'art. 2049 c.c., anche sotto i profili in
esame.
7. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell'oggettiva incertezza esistente su alcune delle questioni giuridiche trattate. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: rigetto) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115.
Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
Per questi motivi
La Corte:
-
rigetta il ricorso;
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dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: rigetto) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei ricorrenti. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 19 novembre 2025.
L'estensore Augusto TATANGELO
Il presidente Franco DE STEFANO
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