TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 582
TAR
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001 in combinato disposto con l’art. 10, comma 1 e con l’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto dei presupposti

    Le censure attengono ad atti presupposti ormai definitivi. Nel merito, le opere (mansarde con aumento di volumetria) rientrano tra le difformità disciplinate dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La trasformazione del prospetto in zona vincolata giustifica la sanzione demolitoria.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 legge reg. n. 71/1978, nonché degli artt. 29 e 31 d.P.R. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 legge reg. n. 37/1985 e dell’art. 2, comma 3, legge reg. n. 15/1991; violazione del principio di irretroattività delle leggi; difetto ed erroneità della motivazione; violazione del principio di affidamento

    La sanzione pecuniaria è correlata al mancato adempimento dell'ingiunzione di demolizione, condotta verificatasi nel 2022, dopo l'introduzione della sanzione nel 2014.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 legge n. 241/1990 e 2 legge reg. n. 10/1991; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 15, primo comma, lettera a), legge reg. n. 78/1976 e dell’art. 2, comma 3, legge reg. n. 15/1991; violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa e del principio di affidamento; violazione dei principi in materia di interpretazione della legge e di irretroattività, di cui alle Disposizioni sulla legge in generale, cd. Preleggi; violazione del principio di affidamento e di buona fede; violazione del principio di responsabilità e colpevolezza; ingiustizia manifesta

    Il vincolo d'inedificabilità è ostativo fin dall'entrata in vigore della legge regionale. La legge collega la sanzione pecuniaria in cifra fissa (€ 20.000) al vincolo paesaggistico d'inedificabilità.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001; violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa e del principio di responsabilità e colpevolezza; ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 689/1981; violazione degli artt. 6 e 7 della C.E.D.U. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1; violazione del principio di irretroattività e di affidamento

    La sanzione pecuniaria è irrogata a coloro che, dopo aver ricevuto un'ingiunzione di demolizione, non vi abbiano prestato ottemperanza.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del ne bis in idem e dell’art. 4 del Protocollo n. 7 allegato alla C.E.D.U., dell’art. 50 della Carta Diritti Fondamentali U.E.; violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001; erroneità della motivazione

    Il principio di proporzionalità convenzionale si risolve nella necessità di garantire garanzie procedurali, non nella proporzionalità della pena criminale.

  • Inammissibile
    Illegittimità per invalidità derivata; eccesso di potere per indeterminatezza e perplessità, ineseguibilità ed illegittimità dell’ordine di demolizione quale atto presupposto; violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 31, comma 4 bis, T.U. Edilizia; difetto di presupposti

    Le ricorrenti hanno presentato una SCIA per lavori oggetto di procedura semplificata per il nulla osta paesaggistico. Decorsi i termini, si considera formato per silentium l'assenso della Soprintendenza.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001 in combinato disposto con l’art. 10, comma 1 e con l’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto dei presupposti

    Le censure attengono ad atti presupposti ormai definitivi. Nel merito, le opere (mansarde con aumento di volumetria) rientrano tra le difformità disciplinate dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La trasformazione del prospetto in zona vincolata giustifica la sanzione demolitoria.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 legge reg. n. 71/1978, nonché degli artt. 29 e 31 d.P.R. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 legge reg. n. 37/1985 e dell’art. 2, comma 3, legge reg. n. 15/1991; violazione del principio di irretroattività delle leggi; difetto ed erroneità della motivazione; violazione del principio di affidamento

    La sanzione pecuniaria è correlata al mancato adempimento dell'ingiunzione di demolizione, condotta verificatasi nel 2022, dopo l'introduzione della sanzione nel 2014.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 legge n. 241/1990 e 2 legge reg. n. 10/1991; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 15, primo comma, lettera a), legge reg. n. 78/1976 e dell’art. 2, comma 3, legge reg. n. 15/1991; violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa e del principio di affidamento; violazione dei principi in materia di interpretazione della legge e di irretroattività, di cui alle Disposizioni sulla legge in generale, cd. Preleggi; violazione del principio di affidamento e di buona fede; violazione del principio di responsabilità e colpevolezza; ingiustizia manifesta

    Il vincolo d'inedificabilità è ostativo fin dall'entrata in vigore della legge regionale. La legge collega la sanzione pecuniaria in cifra fissa (€ 20.000) al vincolo paesaggistico d'inedificabilità.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001; violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa e del principio di responsabilità e colpevolezza; ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 689/1981; violazione degli artt. 6 e 7 della C.E.D.U. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1; violazione del principio di irretroattività e di affidamento

    La sanzione pecuniaria è irrogata a coloro che, dopo aver ricevuto un'ingiunzione di demolizione, non vi abbiano prestato ottemperanza.

  • Inammissibile
    Violazione del principio del ne bis in idem e dell’art. 4 del Protocollo n. 7 allegato alla C.E.D.U., dell’art. 50 della Carta Diritti Fondamentali U.E.; violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001; erroneità della motivazione

    Il principio di proporzionalità convenzionale si risolve nella necessità di garantire garanzie procedurali, non nella proporzionalità della pena criminale.

  • Inammissibile
    Illegittimità per invalidità derivata; eccesso di potere per indeterminatezza e perplessità, ineseguibilità ed illegittimità dell’ordine di demolizione quale atto presupposto; violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 31, comma 4 bis, T.U. Edilizia; difetto di presupposti

    Le ricorrenti hanno presentato una SCIA per lavori oggetto di procedura semplificata per il nulla osta paesaggistico. Decorsi i termini, si considera formato per silentium l'assenso della Soprintendenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 582
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 582
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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