Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 1
La navigazione aerea non è considerata dal legislatore come un'attività pericolosa, ne' può ritenersi che essa (per la sua natura, le caratteristiche dei mezzi adoperati o la sua spiccata potenzialità offensiva) possa definirsi oggettivamente pericolosa, tenuto conto che attiene ad un mezzo di trasporto ampiamente diffuso e considerato, rispetto agli altri, con un basso indice di rischio, in astratto ed in generale. Tuttavia, in concreto tale pericolosità sussiste tutte le volte in cui tale attività non rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo, di condizioni di sicurezza, di ordinarie condizioni atmosferiche, con conseguente applicabilità della disposizione dell'art. 2050 cod. civ. tutte le volte in cui la navigazione aerea risulti esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo (La S.C. ha così confermato la sentenza che aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire il proprietario di autovettura danneggiata da un cartello segnaletico stradale, finitole contro per lo spostamento d'aria determinato da un elicottero dei Carabinieri alzatosi in volo in un'area che non era stata transennata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10551 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. TO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RO TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1165/98 del Tribunale di GENOVA, sezione 2^ emessa il 20/3/1998, depositata il 30/04/98; RG.15946/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. AN SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo e l'accoglimento del 2^ motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO AN conveniva davanti al Pretore di Genova il Ministero della Difesa al fine di sentirlo condannare a risarcirgli i danni provocati alla propria vettura da un cartello segnaletico finito contro la medesima a seguito di spostamento d'aria determinato da un elicottero dei Carabinieri, alzatosi in volo.
Resisteva il convenuto.
Il Pretore, con sentenza n. 1392 del 1994, accoglieva la domanda sul presupposto che la zona non era transennata e che l'attività di volo dell'elicottero era da considerarsi pericolosa a norma dell'art. 2050 c.c.. Proponeva appello il Ministero.
Il Tribunale di Genova, con sentenza depositata il 30.4.1998, rigettava l'appello.
Riteneva il giudice di appello che il modo di formazione della prova da parte del Pretore, che aveva assunto oralmente informazioni telefoniche dai vigili urbani sul punto che la zona di involo non era transennata, era abnorme;
che, tuttavia, poiché il Pretore aveva accolto la domanda, prospettata nel corso del giudizio, a norma dell'art. 2050 c.c., avendo sul punto accettato il contraddittorio il convenuto, nonostante che la domanda originaria fosse stata posta a norma dell'art. 2043 c.c., doveva ritenersi correttamente affermata la responsabilità del convenuto.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero.
Non si è costituito l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, omessa ed insufficiente, dell'impugnata sentenza in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 115 c.p.c. ed ai principi generali in materia di prove.
Assume il ricorrente che il Pretore di Genova dà atto nella sentenza di aver telefonicamente richiesto informazioni e fondato sulle stesse la sentenza di condanna;
che tanto era stato censurato in sede di appello;
che la sentenza impugnata, pur rilevando l'abnormità di tale modo di assunzione di prova, aveva erroneamente rigettato l'appello, ritenendo che l'attore avesse proposto in corso di causa una domanda di responsabilità aquiliana ex art. 2050 c.c., modificando l'originaria domanda, proposta ex art. 2043. Assume il ricorrente che, a parte il rilievo che detta modifica in effetti non vi era stata, essendosi l'attore limitato con la domanda a richiedere il risarcimento dei danni, senza delimitarlo alla sola fattispecie di cui all'art. 2043 c.p.c., in ogni caso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 2050 c.p.c., la prova raccolta sarebbe contraria ai principi del contraddittorio e della forma scritta in tema di assunzione di prove.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 965 del codice della navigazione. Assume il ricorrente che la fattispecie in questione, attenendo a danni verificatisi in conseguenza di navigazione di aeromobile, non è regolata dalle norme del codice civile, ma esclusivamente dall'art. 965 cod. nav.. 3.1. Ritiene questa Corte che i due motivi vadano esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi.
Il secondo motivo (che per necessità logiche viene trattato con priorità) è infondato, mentre è fondato il primo.
Osserva preliminarmente questa Corte che è vero, in linea di principio che, come più, volte affermato da questa Corte, la navigazione aerea, essendo particolarmente disciplinata, anche nelle sue possibili conseguenze dannose, dal codice della navigazione, non può ritenersi compresa nelle attività pericolose genericamente indicate dall'art. 2050 c.c. (Cass. n. 6175/1990; Cass. n. 2575/1964;
Cass. n. 2820/1957).
3.2. Sennonché l'art. 748 cod. nav. (come modificato dalla l. 7.10.1986, n. 732) dispone che "salva diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice". Nella fattispecie, trattandosi di elicottero dell'Arma dei carabinieri, per effetto della suddetta norma, non è ad esso applicabile l'art. 965 del cod. nav., per la responsabilità dell'esercente la navigazione aerea per danni a terzi sulla superficie.
Per la categoria di aeromobili, indicati dall'art. 748 cod. nav., sorge il problema della normativa applicabile, sulla cui soluzione non vi è accordo in dottrina e nella giurisprudenza di merito. Anzitutto è da escludere l'applicazione in via analogica delle disposizioni del codice della navigazione, in quanto attraverso questa via verrebbe, in pratica, ad abrogarsi il disposto dell'art. 748 cod. nav.. La specialità della materia non toglie, come risulta dall'art. 1, c. 2, cod. nav.., che, "ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile", il quale ultimo, pertanto si pone in rapporto di genus a species, e, quindi, in funzione integrativa di una disciplina che, per quanto particolare e tendenzialmente autonoma, non è per questo avulsa dal sistema.
3.3. Si pone, quindi, il problema se il danno a terzi sulla superficie, causato dalla navigazione di aeromobili, di cui all'art. 748 cod. nav., rientri nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. o in quella di cui all'art. 2050 c.c.. A tal fine generalmente si osserva che agli effetti dell'art. 2050 c.c. è pericolosa l'attività, così qualificata dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, nonché quella che, per sua stessa natura, per le caratteristiche dei mezzi adoperati o per la sua spiccata potenzialità offensiva, comporti la rilevante possibilità di un danno (Cass. 16.2.1996, n. 1192). A tal fine occorre distinguere, secondo la piu, avvertita dottrina, tra i concetti di "pericolosità della condotta" e "pericolosità dell'attività", poiché solo quest'ultima integra l'art. 2050 c.c., allorché essa presenta una notevole potenzialità di danno a terzi, mentre non rileva se un'attività, normalmente innocua, diventa pericolosa a seguito della condotta imprudente di chi la effettua (in questo caso rileva la condotta imprudente a norma dell'art. 2043 c.c.).
3.4. Premesso che la navigazione aerea non è considerata dal legislatore come un'attività pericolosa, neppure può ritenersi che la stessa, per sua stessa natura, per le caratteristiche dei mezzi adoperati o per la sua spiccata potenzialità offensiva, possa definirsi oggettivamente pericolosa, tenuto conto che essa attiene ad un mezzo di trasporto ampiamente diffuso e considerato, rispetto agli altri, con un basso indice di rischio, in astratto ed in generale. Infatti, poiché l'oggettiva pericolosità consiste in una potenzialità lesiva notevolmente superiore al normale (Cass. 23.6.1967, n. 1550), essa deve essere rilevata attraverso i dati statistici ed elementi tecnici e di comune esperienza (cfr. Cass. 21.12.1992,n. 13530).
3.5. Sennonché osserva questa Corte che, pur dovendosi ritenere che, l'attività di navigazione aerea non è ex sè pericolosa, escludendosi l'applicabilità dell'art. 2050 c.c., in concreto detta pericolosità sussiste tutte le volte in cui tale attività non rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza di piani di volo, di condizioni di sicurezza, di ordinarie condizioni atmosferiche, tornando la suddetta norma ad applicarsi tutte le volte in cui la navigazione aerea risulti esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo (Cass. 13.11.1997, n. 11234). Va, a tal fine specificato anzitutto che, trattandosi di un accertamento in concreto della pericolosità dell'attività per le particolari circostanze oggettive in cui essa viene esercitata, esso va rimesso alla valutazione del giudice del merito.
Inoltre detta pericolosità deve attenere non alla condotta del soggetto agente (in buona sostanza del pilota), ma alle condizioni oggettive in cui l'attività di navigazione aerea veniva espletata.
3.6. In questo caso compete al soggetto danneggiato, che, invoca la pericolosità dell'attività, fornire la prova delle condizioni concrete che rendevano l'attività di navigazione aerea, generalmente non pericolosa, in quella specifica circostanza e con quelle specifiche caratteristiche, pericolosa, oltre a fornire la prova del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito. Incombe invece sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno (Cass. 4.12.1998,n. 12307). Questa prova liberatoria deve essere fornita dal danneggiante, sempre che sia stata raggiunta la prova della pericolosità dell'attività e del predetto nesso causale tra attività pericolosa e danno. Se invece le suddette prove non sono raggiunte, il convenuto - preteso danneggiante - non è tenuto a fornire alcuna prova liberatoria della propria responsabilità, per il semplice motivo che non vi è alcuna sua responsabilità, a norma dell'art. 2050 c.c.. 4. Nella fattispecie il giudice di appello ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, che aveva ritenuto pericolosa l'attività di navigazione aerea dell'elicottero in fase di involo, in quanto la zona non era transennata, come da informazioni assunte oralmente dal comando dei vigili urbani.
Detta assunzione orale di informazioni, peraltro d'ufficio, è assolutamente abnorme, violando tutti i principi attinenti alla formazione della prova nel processo civile.
Questo accertamento dovrà essere effettuato in modo rituale dal giudice del rinvio.
Ne consegue che va accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo;
l'impugnata sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Genova che si uniformerà ai suddetti principi di diritto.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2002