CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19450 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 31/03/2022, N.R.G. 35146/2021; visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19450 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., AN MA impugna la sentenza della Seconda Sezione di questa Corte (n. 23970 del 31/03/2022) che ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato avverso la condanna in appello per concorso in rapina pluriaggravata e violazione delle leggi in materia di armi. 2. In particolare si denuncia errore materiale e di fatto in relazione a due profili motivazionali della sentenza impugnata. 2.1. In primo luogo, la pronuncia ha travisato il primo motivo di ricorso relativo alla inutilizzabilità patologica delle intercettazioni i cui risultati sono stati invece utilizzati a carico del ricorrente;
ciò in quanto nel relativo verbale si dava contraddittoriamente atto che le operazioni di registrazione e di ascolto erano avvenute presso la presso la sala ascolto del Commissariato PS di Cerignola, mentre in realtà dette operazioni si erano svolte presso la Questura di Catanzaro. Ciò ha determinato una assoluta incertezza in ordine al luogo in cui esse erano effettivamente avvenute, profilo su cui la sentenza impugnata non si era pronunciata. 2.2. In secondo luogo, la sentenza della Seconda Sezione non si è pronunciata in ordine al secondo motivo di ricorso relativo alla corretta qualificazione giuridica del fatto, nel quale si era invocata la derubricazione in ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso - con il quale in realtà si invoca una rivalutazione dell'originario ricorso per cassazione - è inammissibile. L'impugnata sentenza ha motivato in merito ai due motivi dedotti avverso la sentenza di appello (pag. 46 s.) ritenendo il primo aspecifico in quanto il ricorrente non si era confrontato con la motivazione della pronuncia della Corte di appello che aveva già disatteso il gravame sul punto, precisando che la rilevata discrasia consisteva "in un evidente refuso contenuto nel verbale di trascrizione in data 17/4/2018". 2. In relazione al secondo motivo dell'originario ricorso, la sentenza di questa Corte argomenta in modo compiuto in ordine alle ragioni per le quali la motivazione della Corte di appello, che ha respinto la richiesta di riqualificazione 2 in ricettazione del contestato concorso in rapina aggravata, è adeguata e conforme alle risultanze probatorie. 3. In particolare, la Seconda Sezione ha rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente valutato le complessive emergenze istruttorie e processuali a carico del AN («il ritrovamento di denaro, riferibile pacificamente alla rapina, nella sua disponibilità; il rinvenimento nella disponibilità dell' imputato di una scatola di una radio ricetrasmittente con delle antenne della stessa marca di parte dell'apparecchiatura utilizzata dai malviventi;
il riferimento nei menzionati colloqui del AE a tale "MA"; gli esiti caittivi;
la presenza in più occasioni del AN in compagnia degli altri imputati dello stesso delitto nelle fasi antecedenti alla materiale commissione della rapina nel mentre si trovava in Calabria;
la stessa assenza da casa la notte dalla rapina mai spiegata»). Alla luce di tali dati probatori - ha aggiunto - «la sentenza di appello ha chiarito come tutti gli elementi indiziari emersi si inserivano perfettamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, nel quadro accusatorio per come ricostruito nelle due sentenze di merito, dovendosi escludere la tesi della mera ed esclusiva responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione del denaro della Sicurtransport di cui era stato trovato in possesso». 4. Pertanto, ha concluso sul punto la sentenza impugnata con il ricorso straordinario, la prospettazione della difesa del prevenuto risulta «frutto di una lettura fortemente parcellizzata delle complessive fonti di prova tutte convergenti nel senso della piena responsabilità dell'imputato per tutti i reati contestati. Le considerazioni con le quali la difesa del AN ha inteso svalutare la lettura delle emergenze processuali compiuta dai giudici della cognizione di primo e di secondo grado e dimostrare l'illogicità del percorso inferenziale seguito nel valutare i diversi elementi indiziari e probatori acquisiti e l'implausibilità della ricostruzione delle vicende nei termini delineati nelle due conformi sentenze di condanna si risolvono, a ben vedere, nella sollecitazione ad una rivisitazione di merito su aspetti di puro fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione scevra da lacune, salti logici o incongruenze». 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. 3 Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19450 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., AN MA impugna la sentenza della Seconda Sezione di questa Corte (n. 23970 del 31/03/2022) che ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato avverso la condanna in appello per concorso in rapina pluriaggravata e violazione delle leggi in materia di armi. 2. In particolare si denuncia errore materiale e di fatto in relazione a due profili motivazionali della sentenza impugnata. 2.1. In primo luogo, la pronuncia ha travisato il primo motivo di ricorso relativo alla inutilizzabilità patologica delle intercettazioni i cui risultati sono stati invece utilizzati a carico del ricorrente;
ciò in quanto nel relativo verbale si dava contraddittoriamente atto che le operazioni di registrazione e di ascolto erano avvenute presso la presso la sala ascolto del Commissariato PS di Cerignola, mentre in realtà dette operazioni si erano svolte presso la Questura di Catanzaro. Ciò ha determinato una assoluta incertezza in ordine al luogo in cui esse erano effettivamente avvenute, profilo su cui la sentenza impugnata non si era pronunciata. 2.2. In secondo luogo, la sentenza della Seconda Sezione non si è pronunciata in ordine al secondo motivo di ricorso relativo alla corretta qualificazione giuridica del fatto, nel quale si era invocata la derubricazione in ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso - con il quale in realtà si invoca una rivalutazione dell'originario ricorso per cassazione - è inammissibile. L'impugnata sentenza ha motivato in merito ai due motivi dedotti avverso la sentenza di appello (pag. 46 s.) ritenendo il primo aspecifico in quanto il ricorrente non si era confrontato con la motivazione della pronuncia della Corte di appello che aveva già disatteso il gravame sul punto, precisando che la rilevata discrasia consisteva "in un evidente refuso contenuto nel verbale di trascrizione in data 17/4/2018". 2. In relazione al secondo motivo dell'originario ricorso, la sentenza di questa Corte argomenta in modo compiuto in ordine alle ragioni per le quali la motivazione della Corte di appello, che ha respinto la richiesta di riqualificazione 2 in ricettazione del contestato concorso in rapina aggravata, è adeguata e conforme alle risultanze probatorie. 3. In particolare, la Seconda Sezione ha rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente valutato le complessive emergenze istruttorie e processuali a carico del AN («il ritrovamento di denaro, riferibile pacificamente alla rapina, nella sua disponibilità; il rinvenimento nella disponibilità dell' imputato di una scatola di una radio ricetrasmittente con delle antenne della stessa marca di parte dell'apparecchiatura utilizzata dai malviventi;
il riferimento nei menzionati colloqui del AE a tale "MA"; gli esiti caittivi;
la presenza in più occasioni del AN in compagnia degli altri imputati dello stesso delitto nelle fasi antecedenti alla materiale commissione della rapina nel mentre si trovava in Calabria;
la stessa assenza da casa la notte dalla rapina mai spiegata»). Alla luce di tali dati probatori - ha aggiunto - «la sentenza di appello ha chiarito come tutti gli elementi indiziari emersi si inserivano perfettamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, nel quadro accusatorio per come ricostruito nelle due sentenze di merito, dovendosi escludere la tesi della mera ed esclusiva responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione del denaro della Sicurtransport di cui era stato trovato in possesso». 4. Pertanto, ha concluso sul punto la sentenza impugnata con il ricorso straordinario, la prospettazione della difesa del prevenuto risulta «frutto di una lettura fortemente parcellizzata delle complessive fonti di prova tutte convergenti nel senso della piena responsabilità dell'imputato per tutti i reati contestati. Le considerazioni con le quali la difesa del AN ha inteso svalutare la lettura delle emergenze processuali compiuta dai giudici della cognizione di primo e di secondo grado e dimostrare l'illogicità del percorso inferenziale seguito nel valutare i diversi elementi indiziari e probatori acquisiti e l'implausibilità della ricostruzione delle vicende nei termini delineati nelle due conformi sentenze di condanna si risolvono, a ben vedere, nella sollecitazione ad una rivisitazione di merito su aspetti di puro fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione scevra da lacune, salti logici o incongruenze». 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. 3 Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023