Sentenza 19 gennaio 2004
Massime • 2
Non costituisce "attività di contrasto" soggetta ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269 (recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù), quella che consista soltanto nell'accesso a fini investigativi, da parte di personale di polizia giudiziaria, mediante uso di una determinata parola chiave, a "files" condivisi, senza che tale attività sia accompagnata da quella di acquisto simulato o di intermediazione nell'acquisto dei prodotti esistenti in detti "files".
Qualora l' "attività di contrasto" prevista, con riguardo a determinati reati, dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269, sia effettuata in assenza della prescritta autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'eventuale nullità degli atti compiuti e l'inutilizzabilità delle risultanze investigative ai fini dell'accertamento della penale responsabilità non potrebbero comunque riflettersi sulla ritualità del sequestro delle cose costituenti corpo di reato o pertinenti al reato.
Commentario • 1
- 1. Note a margine della Relazione di apertura dell’Anno Giudiziario 2011 Il riferimento fatto alla pedofilia ed il commento del Dott. Giuseppe Toscano, magistrato in…A Cura Della Redazione Di "Diritto E Diritti" · https://www.diritto.it/ · 24 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2004, n. 21778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21778 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento