Sentenza 19 novembre 2013
Rigetto
Sentenza breve 16 aprile 2014
Parere interlocutorio 26 novembre 2014
Parere definitivo 28 febbraio 2017
Parere definitivo 24 aprile 2025
Massime • 1
Le dichiarazioni rese dall'indagato, non possono essere ritenute "spontanee" solo perchè così qualificate dalla polizia giudiziaria che le ha raccolte, essendo invece necessario che il giudice accerti d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, l'effettiva natura libera e volontaria delle stesse, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua ed adeguata.
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- 1. Dichiarazioni spontanee dell’indagato: utilizzabili anche se rese senza garanzia.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Utilizzabili le dichiarazioni spontanee dell'indagato anche se rese senza garanzia Massima Giurisprudenziale Le dichiarazioni spontanee, anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, non hanno alcuna efficacia probatoria nell'eventuale dibattimento MA sono utilizzabili limitatamente all'incidente cautelare e ai riti a prova contratta. Decisione: Sentenza n. 14320/2018 Cassazione Penale – Sezione II; Classificazione: Penale; Massima: Le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con …
Leggi di più… - 2. Dichiarazioni spontanee in assenza del difensore: quando sono utilizzabili?Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 11 ottobre 2018
- 3. Le dichiarazioni spontanee sono utilizzabiliti nella fase procedimentaleGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2018
Le dichiarazioni spontanee, anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, non hanno alcuna efficacia probatoria nell'eventuale dibattimento, ma sono utilizzabili limitatamente all'incidente cautelare e ai riti a prova contratta. Massima: Le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. Tali dichiarazioni sono utilizzabili limitatamente alla fase procedimentale e quindi …
Leggi di più… - 4. Utilizzabili le dichiarazioni spontanee? (Cass. 14320/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2018
Le dichiarazioni spontanee, anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. Si tratta di dichiarazioni che hanno un perimetro di utilizzabilità circoscritto alla fase procedimentale e dunque all'incidente cautelare, ed ai riti a prova contrata, ma che non hanno alcuna efficacia probatoria in dibattimento. Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 – 28 marzo 2018, n. 14320 Presidente Diotallevi – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. La Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2013, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 19/11/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 2084
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 36365/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO;
nei confronti di:
UB LO N. IL 22/05/1986;
avverso l'ordinanza n. 64/2013 TRIB. LIBERTÀ di TRENTO, del 25/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, (annullamento con rinvio).
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25.6.2013 il Tribunale di Trento, accogliendo la richiesta di riesame proposta dal difensore di ER RE, ha revocato la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP con ordinanza 29.5.2013 nei confronti del predetto in relazione al reato di cessione di stupefacenti in concorso ed estorsione aggravata.
Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha osservato - per quanto interessa in questa sede - che le dichiarazioni rese dal coindagato ZI EK alla polizia giudiziaria, su cui si fondava sostanzialmente il quadro indiziario, non potevano ritenersi utilizzabili perché non raccolte in un verbale di spontanee dichiarazioni ma in una mera annotazione di polizia giudiziaria;
ha inoltre rilevato che tali dichiarazioni risultavano contrarie al principio generale posto dagli artt. 63 e 64 c.p.p. nonché a quello del "nemo tenetur se detegere" e che appariva dubbia la spontaneità delle stesse, non potendosi attribuire rilievo determinante alle formule adoperate dalla polizia giudiziaria, ma dovendosi invece accertare l'effettiva spontaneità sulla base di tutti gli elementi a disposizione anche di natura logica.
2. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'inosservanza dell'art. 350 c.p.p., comma 7: secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale ha richiamato a sproposito alcuni istituti processuali, come l'art. 63 c.p.p. e la testimonianza indiretta dell'ufficiale di PG;
rimprovera ai giudici di merito di non avere qualificato l'atto come verbale di spontanee dichiarazioni (di cui conteneva tutti gli elementi), e di essersi pertanto discostati dalla costante giurisprudenza di legittimità riportata in ricorso. Altro errore del Tribunale consiste, sempre secondo il ricorrente, nel ritenere che l'atto ex art. 350 c.p.p., comma 7 sarebbe consentito solo sul luogo e nell'immediatezza del fatto, mentre invece trattasi di affermazione infondata. Infine, il Pubblico Ministero rimprovera il giudice di merito laddove ha posto in dubbio la spontaneità delle dichiarazioni del coindagato nonostante ve ne fosse espressa menzione nell'atto di PG che è assistito da fede privilegiata.
3. Il ER ha depositato una memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'art. 350 c.p.p., comma 7 dispone che "la polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3". Dunque, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, disciplinate dall'art. 350 c.p.p., comma 7, sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari (Sez. U, Sentenza n. 1150 del 25/09/2008 Cc. dep. 13/01/2009 Rv. 241884). Come già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 36596 del 07/06/2012 Ud. dep. 21/09/2012 Rv. 253575), la norma posta dall'art. 350, comma 7, fa eccezione alle disposizioni più generali poste dai commi precedenti - ed in particolare a quelle secondo cui le notizie assunte sul luogo o nella immediatezza del fatto da persona nei cui confronti vengono svolte indagini senza la presenza del difensore possono essere utilizzate solo ai fini della immediata prosecuzione delle indagini mentre ne è vietata ogni documentazione e ogni altra utilizzazione (commi 5 e 6) - oltre che al principio generale posto dagli artt. 63 e 64 c.p.p. (ed al principio generale del nemo tenetur se detegere). In quanto norma eccezionale, pertanto, essa non è suscettibile di applicazione analogica e deve essere comunque soggetta ad una interpretazione restrittiva. Inoltre, dalla ricordata necessità di interpretazione restrittiva dell'art. 350 c.p.p., comma 7, deriva che questa norma eccezionale può applicarsi soltanto quando si tratti effettivamente, nel caso concreto, di dichiarazioni "spontanee", ossia rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini spontaneamente e non già a seguito di sollecitazioni o domande della polizia giudiziaria. In altre parole, l'elemento decisivo per l'applicabilità della norma speciale (o eccezionale) risiede esclusivamente nella spontaneità delle dichiarazioni, che dunque non si risolvano sostanzialmente in risposte a domande della polizia, salvo naturalmente che si tratti domande volte ad ottenere precisazioni su fatti spontaneamente dichiarati.
Qualora poi, nel caso concreto, le dichiarazioni auto o etero accusatorie dell'indagato, assunte in assenza del difensore e degli avvisi di legge, non possano considerarsi realmente spontanee e non sia quindi applicabile la norma dell'art. 350 c.p.p., comma 7, la loro eventuale inutilizzabilità va rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio. Spetta infatti proprio al giudice il compito primario di garantire la genuinità e la legalità delle prove poste a fondamento della sua decisione. Ne consegue che il giudice non può limitarsi a ritenere spontanee le dichiarazioni dell'indagato solo perché così qualificate dalla polizia giudiziaria che le ha ricevute, ma deve d'ufficio accertare, sulla base di tutti gli elementi logica, a sua disposizione se nel caso concreto era effettivamente ravvisabile tale spontaneità. Ne consegue anche che detto accertamento va compiuto d'ufficio dal giudice perché la mancanza di spontaneità e l'inapplicabilità della norma speciale comporterebbero una inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni.
Va pertanto ribadito il seguente principio: in tema di dichiarazioni rese dall'indagato e qualificate come spontanee dalla polizia giudiziaria che le ha ricevute, spetta al giudice accertare anche d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, la effettiva natura spontanea delle stesse, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua ed adeguata (Sez. 3, Sentenza n. 36596 del 07/06/2012 Ud. dep. 21/09/2012 Rv. 253575). Tornando al caso di specie, il Tribunale del Riesame di Trento ha rilevato che le dichiarazioni dell'ZI non erano state rese nell'immediatezza e sul luogo del fatto e che la spontaneità delle stesse appariva alquanto dubbia considerando che all'appuntamento fissato presso l'ufficio del Parroco di Canal San Bobo il giovane, alla vista dei militari, mostrava dapprima ritrosia e poi raccontava la vicenda, con precisazioni e riferimenti che lasciano presupporre specifiche domande e quindi mal si conciliano con una caratterizzazione di spontaneità del narrato.
Come si vede il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per il Riesame appare non solo pienamente aderente ai principi di diritto sopra esposti, ma del tutto esauriente e privo di salti logici, mentre invece il ricorrente, soffermando la sua attenzione sulla natura giuridica dell'atto contenente le dichiarazioni di ZI RA, da per scontata la spontaneità delle stesse, attraverso la contrapposizione di una propria e diversa interpretazione fondata sulle formule di stile adoperate nell'annotazione della polizia giudiziaria e sulla qualificazione data dai verbalizzanti che quelle dichiarazioni hanno ricevuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014