Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2013, n. 2627
CASS
Sentenza 19 novembre 2013
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CS
Rigetto
Sentenza breve 16 aprile 2014
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CS
Parere interlocutorio 26 novembre 2014
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CS
Parere definitivo 28 febbraio 2017
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CS
Parere definitivo 24 aprile 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le dichiarazioni rese dall'indagato, non possono essere ritenute "spontanee" solo perchè così qualificate dalla polizia giudiziaria che le ha raccolte, essendo invece necessario che il giudice accerti d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, l'effettiva natura libera e volontaria delle stesse, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua ed adeguata.

Commentari4

  • 1Dichiarazioni spontanee dell’indagato: utilizzabili anche se rese senza garanzia.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Utilizzabili le dichiarazioni spontanee dell'indagato anche se rese senza garanzia Massima Giurisprudenziale Le dichiarazioni spontanee, anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, non hanno alcuna efficacia probatoria nell'eventuale dibattimento MA sono utilizzabili limitatamente all'incidente cautelare e ai riti a prova contratta. Decisione: Sentenza n. 14320/2018 Cassazione Penale – Sezione II; Classificazione: Penale; Massima: Le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con …

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  • 2Dichiarazioni spontanee in assenza del difensore: quando sono utilizzabili?
    Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 11 ottobre 2018

  • 3Le dichiarazioni spontanee sono utilizzabiliti nella fase procedimentale
    Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2018

    Le dichiarazioni spontanee, anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, non hanno alcuna efficacia probatoria nell'eventuale dibattimento, ma sono utilizzabili limitatamente all'incidente cautelare e ai riti a prova contratta. Massima: Le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. Tali dichiarazioni sono utilizzabili limitatamente alla fase procedimentale e quindi …

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  • 4Utilizzabili le dichiarazioni spontanee? (Cass. 14320/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2018

    Le dichiarazioni spontanee, anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. Si tratta di dichiarazioni che hanno un perimetro di utilizzabilità circoscritto alla fase procedimentale e dunque all'incidente cautelare, ed ai riti a prova contrata, ma che non hanno alcuna efficacia probatoria in dibattimento. Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 – 28 marzo 2018, n. 14320 Presidente Diotallevi – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. La Corte di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2013, n. 2627
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2627
Data del deposito : 19 novembre 2013

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