Art. 940-ter.
(( (Sostituibilita' dell'aeromobile).)) ((Il noleggiante ha facolta' di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacita' equivalenti o superiori.))
(( (Sostituibilita' dell'aeromobile).)) ((Il noleggiante ha facolta' di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacita' equivalenti o superiori.))