Sentenza 8 febbraio 2006
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 186, comma settimo, c.s., il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi all'accertamento del tasso alcoolemico, anche se lo stesso abbia ammesso di essere in stato di ebbrezza, giacché l'ammissione di responsabilità non esclude la necessità dell'esame clinico. (La Corte ha osservato come l'accertamento medico, oltre che elemento di prova ai fini della responsabilità, rileva per la determinazione in concreto della pena da infliggere).
Commentario • 1
- 1. La guida in stato di ebbrezza: la recente evoluzione normativa e giurisprudenzialeAccesso limitatoFrancesco Morelli · https://www.altalex.com/ · 19 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2006, n. 26744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26744 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 08/02/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 227
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 003420/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO RO, N. IL 20/11/1965;
avverso SENTENZA del 13/11/2003 GIUDICE DI PACE di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FAVALLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
TT BE ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna, del 13 novembre 2003, che ne ha affermato la responsabilità in ordine ai reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest e lo ha condannato alla pena complessiva di 1.200,00 Euro di ammenda (con sospensione della patente di guida per 15 giorni).
Deduce il ricorrente a) erronea applicazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 6; secondo il ricorrente, l'esame doveva ritenersi inutile, avendo egli ammesso di avere ingerito bevande alcoliche;
b) mancanza di motivazione circa la ritenuta irrilevanza, ai fini della sussistenza del reato di cui al citato comma 6,
dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato; c) difetto di motivazione circa la individuazione della pena base. Il ricorso è palesemente infondato.
Quanto al primo dei motivi dedotti, deve rilevarsi che il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 6 non può che ritenersi integrato al momento della manifestazione del rifiuto, indipendentemente dalle ragioni dello stesso. D'altra parte, l'ammissione di responsabilità dell'imputato non elimina l'interesse all'accertamento non solo perché è proprio il risultato dell'esame clinico ad assumere valore probatorio preminente e necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, ma anche perché la natura e l'entità della pena da infliggere possono essere dal giudice diversamente definite e commisurate in quanto rapportate al livello di pericolosità manifestata dall'imputato; pericolosità che potrebbe legittimamente essere dedotta anche dalla maggiore o minore presenza di alcool nel sangue.
Insussistente è il vizio di motivazione dedotto con il secondo ed il terzo motivo, avendo il giudice del merito chiaramente indicato le ragioni delle decisioni adottate con motivazione adeguata, seppur sintetica, e coerente sotto il profilo logico, immune da vizi.
La palese infondatezza dei motivi proposti comporta la pronuncia d'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2006