Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3082 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
4 7 O .3 L L N O ) , B 1 E E 9 E C 7 1 N A - O 1 P I 1 I Z - 1 A D 2 R E T . S L IC I 9 G 3 D IU * N G REPUBBLICA ITALIANA . E E S E N T TI R A S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ø Oggetto0 3082 03 LA CONTE UPREMA DI CASSAZIONE quincisdisine - and.. atribut covoni_ok defuc;
di acque Composta dagli Ill.mi Sigg. May trati: reflue" CORONA -Dott. Rafaele Primo Presidente f.f. R.G.N. 5220/02 7125 Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione Cron. - ÏDott. Dott. Paolo VITTORIA -Rel. Consigliere Rep. | Dott. Erminio Consigliere RAVAGNANI Ud.07/11/02 Dott. Giovanni Consigliere PAOLINI Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere LUPO Consigliere |Dott. Ernesto -- - ALTIERI -Consigliere Dott. Enrico Dott. Ugo VITRONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SCAFATI, in persona del sindaco pro-tempore, | elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FUSINIERI --- 48F presso lo studio dell'Avvocato LUCA ARMENANTE, ---- rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CRETELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente ...... 2002 contro elettivamente domiciliato in 1256 MARCELLINI VINCENZO, -1- ROMA, VIA DELLA CIULIANA 44, presso 10 studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso --- dagli avvocati PASQUALE SERRA, GIUSEPPE MURINO, giusta F -- - - delega a margine del controricorso;
controricorrente -- avverso la sentenza n. 3976/01 del Giudice di pace di | NOCERA INFERIORE, depositata il 12/11/01 e avverso la 2035/01 ēm. sentenza. non definitiva, n. 2644/01 del Giudice di Pace di NOCERA INFERIORE;
- udita la relazione della causa svolta nella pubblica — - -- Paolo udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. | VITTORIA;
udito l'Avvocato Mario CRETELLA;
11 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 111 ---- Domenico IANNELLI che ha concluso perGenerale Dott. - ---- - --- con cui si deduce la | l'accoglimento del motivo, -- nullità dell'atto di citazione. L -2- Svolgimento del processo Il Comune di Scafati ha domandato a vari utenti il pagamento 1. dolla fornitura dei servizi erogati nella sua qualità di gestore del servizio idrico integrato. Si è trattato, oltre che dei consumi di acqua e del nolo del contatore, del canone del servizio di fognatura e di depurazione deile acque refiue e la Somma è stata chiesta per gli anni compresi tra il 1994 ed il 1999. 2. L'utente ha reagito convenendo in giudizio il Comune di - Scafati davanti al giudice di pace di Nocera inferiore. Con Ia citazione notificata il 23.4.2001 ha chiesto fosse dichiarato che El Comune non aveva diritto al pagamento delle restituzione somme pretese е лc ha domandato I a condanna a_la delle somme che aveva percepito. ☑ Il Comune di Scafati ha resistito opponendo più eccezioni. 3. - Il giudice di pace ha pronunciato sulla domanda tre sentenze. Con una prima sentenza del 26.6.2001 ha deciso una questione di giurisdizione ed ha dichiarato che concscere della domanda relativa ai canoni del servizio di fognatura e depurazione delle acque rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha osservato che, sino al 31.12.1998, canoni di fognatura e avevano ratura tributaria, mentre per il periododepurazione successivo avevano assunto natura di corrispettivo del servizic idrico integrato. E però, anche per il periodo anteriore conoscere della domanda rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, perché i'utente non aveva sostenuto di non dover pagare il canone, ma aveva solo contestato di doverlo pagare nella misura richiesta e quindi la causa vorteva su diritti soggettivi. Con una seconda sentenza dcl 21.7.2001 ha rigettato una istanza di riunione del procedimento con quelil relativi a cause connesse proposte da altri utenti I l giudice di расе, infine, сол l'ultima sentenza de_ 12.11.2001, ha accolto la domanda. Ιη particolare ha prima rigettato un'eccezione di nullità deila citazione per assoluta incertezza sulla identità della parte attrice ed un'altra attirente alia tempestività della contestazione opposta aila richies La di pagamento;
ha anche rigettato un'istanza di chiamata in causa della Regione Campania. Ha quindi decisc le questioni di merito. Ra de to che nulla spettava per nolo del contatore ed ha dichiarato che il Comune, per ottenere il pagamento di quanto gli fosse por il resto dovulo, disponeva dell'azione nascente dal rapporto e non si poteva valere di un'azione di arricchimento. Ha stabilito che le somme chieste all'utente per il consum dell'acqua e quale canone dei servizi di fognatura e depurazione, allo stato, non potevano ritenersi dcvute, perché il Comune le aveva liquidate senza riguardo all'effettivo consumo ed uso dei servizi: salva la proscrizione, il Comune avrebbe potuto tornare a chiederle, ma dopo averne determinato i'ammontare con criteri conformi a legge. All'utente che aveva pagato per sottrarsi all'attuazione coattiva della pretesa del Comune spettava infine la restituzione di quanto aveva pagato ed a tanto il Comune è stato condannato. 4. - Il Comune di Scafati ha chiesto la cassazione delle due sentenze. L'utente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione I ricorso contiene dodici motivi, 1. - Rientra nelle attribuzioni delle sezioni unite, in base all'art. 142 delle disposizioni d_ attuazione ai codice di procedura, prendere in considerazione il quarto, il dodicesimo, il primo ed i terzo motivo: gli zimi due in quanto riguardano la giurisdizione, gli altri perché SCHO relativi a questioni pregiudiziali circa la validità della citazione. 2. - il dodicesimo ed il quarto motivo denunciano vizi di nullità della sentenza per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 83, 318, 163 e 164 dello stesso codice). Non sono fondati. 2.1. - La procura se apposta in Calce od 2 margine della citazione ed in genere dell'atto che introduce un giudizio od una successiva fase o grado del giudizio o se apposta in calce od z margine dell'atto con cui la controparte resistendo propone dal - si deve considerare data per lo scopo canto suc proprie istanze per cui il professionista che l'ha ricevuta Se ne è avvalso, a 5 meno che dal testo della procura non ricult: che sia stata data per uno scopo affatto diverso (Sez. Un. 27 ottobre 1993 m. 11178). La circostanza che nella Drocura sia stata compresa tra le incluse nel mandato quella di proporre opposizione non facoltà idonea a far emergece una volontà della parte che il difensore non proponesse per lei la domanda avanzata, ma al contrario conferma che nella procura è stata espressa una conforme volontà, perché, in concreto, s! trattava appunt di opporsi alla richiesta del Comune che gli venisse pagato l'importo delle scume che assumeva gli fossero dovute per il servizio fruito dall'utente.
2.2. Il vizio di nullità della citazione derivante dal fatto che è omesso о risulta assolutamente incerto il requisito previsto dall'art. 163 n. 2} cod. proc. civ. è sanato dalla costituzione del convenuto con cfficacia dal momento della notificazione della citazione (art. 164, commi primo, secondo e terzo).
3. Il primo motivo attiene alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2 e 80, secondo comma, D. Lgs. 31 dicembre 1992, [1M 546, noncné all'art. 1 D.-L. 25 settembre 1995, n. 403, conv. in L. 20 novembre 1995, n. 495). Si rivolge contro la pronuncia resa a proposito dei canoni dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Vi si sostiene che la giurisdizione sulla domanda spetta al giudice tributario. 1 motivo è fondato. Le sezioni unite con la sentenza 13 giugno 2002 n. 8444 - nel sclco di precedenti decisioni hanno enunciato il principio di diritto per cui саголе per i] servizic d= fognatura depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la disciplina vigente anteriormente al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell'art. 21 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che (abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152] ha eliminato per il future il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, comma 29, L. 23 dicembre 1998, n. 448, i quale ha invece qualificato i corrispettivo del servizio quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e ss. L. 5 gennaio 1994, n. 36. Ne segue che le controversie sottoposte all'esame del giudice di pace ricadono nella giurisdizione del giudice tributario, per ciò che riguarda il tributo comunalo in discussione, sia quanto ai quanto alla periodi in cui il Comune ha prezoso di applicario sia misura del tributo richiesto. Ia giurisdizione del giudice tributario, nella materia che è attribuita alla SU giurisdizione, individuala sulla base dei tributi della cui applicazione si controverte, si estende infatti ad ogri questiono che postuli una decisione circa l'esistenza del tributo ed il modo della sua applicazione nel caso concreto (Sez. Un. 5 marzo 2001 n. 881. Non le SOTO quindi estranee le controversie, come quella sottoposta al giudice di pace, che cadono sulla applicazione della disciplina relativa alla liquidazione della misura del tributo dovuto.
3.1. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del terzo, nel quale il ricorrente appare lamentare che il giudice 7 di pace abbia ritenuto di poter non daro applicazione agli atzi in base ai quali era stata determinata la misura del tributo dovuto dagli utenti per i servizio.
4. La prima sentenza parziale e quella definitiva scro perciò Cassate in riferimento alie statuizioni rese d proposito del canone del servizio di fognatura e depurazione. 'esame degli altri motivi di ricorso deve proseguire davanti ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il quarto 2 I'ultimo motivo dei ricorso;
accoglie ii primo e dichiara assorbito il terzo: dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda relativa al cancne del servizio di fognatura e depurazione;
cassa la prima sentenza parziale ed in rclazione al motivo accolto la sentenza definitiva;
rimette por l'esame degli altri motivi al primo presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice. Così deciso il giozno 7 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. i relatore, estensore Il Presidente. депил рас IL CANCIALERE 01 Giovanni Glampattista ART 36 K L. 63-11-1991, N.374 TETA PA ZAR NEW BOLLO GINDICE DI PACE) Depositata in Cancellerla - 3. MAR 2003 RCELLIERE C↑ NN AM