Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10359
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Sentenza 17 luglio 2002

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L'esenzione dall'obbligo di assunzione dei lavoratori mediante l'ufficio di collocamento, prevista dall'art. 11, quarto comma, legge n. 264 del 1949 (come sostituito dall'art. 26 legge n. 56 del 1987) per le amministrazioni statali e gli enti pubblici (tranne che per le assunzioni di salariati senza espletamento di pubblico concorso), non può trovare applicazione per le assunzioni, mediante procedura concorsuale, degli insegnanti degli istituti scolastici privati legalmente riconosciuti, atteso che la "pubblicità" del concorso non vale a trasformare la natura privata di tali datori di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10359
    Data del deposito : 17 luglio 2002

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