Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 4704
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa costituisce l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile davanti al pretore, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, e per l'amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione; ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio da parte dell'amministrazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile la deduzione per la prima volta in Cassazione - per di più con atto, quale il controricorso, avente l'esclusiva funzione di contrastare i motivi del ricorso - della illegittimità di un atto irrogativo di sanzione pecuniaria in materia valutaria per un comportamento lecito secondo la sopravvenuta liberalizzazione ex D.M. 27 aprile 1990, per il fatto che tale liberalizzazione sarebbe attuativa di una direttiva comunitaria ed espressione di principi aventi valore primario).

Il principio della inapplicabilità alla materia degli illeciti amministrativi della legge successiva più favorevole trova applicazione anche in tema di illeciti amministrativi valutari, poiché si deve interpretare la disposizione in tema di irretroattività specificamente dettata per la materia valutaria dall'art. 23, secondo comma, del d.P.R. n. 148 del 1988 nel senso che essa comprenda anche le modificazioni favorevoli all'autore dell'illecito, stante la presenza della parola "anche" prima della menzione delle modifiche sfavorevoli, e non può ritenersi estensibile alla materia valutaria la disposizione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997, che, riguardo alle violazioni di norme tributarie, stabilisce la non assoggettabilità a sanzione del fatto che secondo una legge posteriore non costituisca violazione punibile, trattandosi di una normativa dettata per un settore specifico, la quale non incide sui principi dettati in materia da normative generali e particolari per gli altri illeciti amministrativi (anche perché fa salve le diverse disposizioni di legge) e che comunque non può essere applicata analogicamente nel campo delle sanzioni amministrative in generale, e valutarie in particolare, per il divieto di ricorso all'analogia stabilito dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 4704
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4704
    Data del deposito : 12 maggio 1999

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