Sentenza 4 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di continuazione, il principio della valutazione in astratto, per rapporto alla pena edittale comminata, del reato più grave, non è vincolante per il giudice della cognizione nell'ipotesi in cui egli si trovi a valutare un unico reato - che ritenga in concreto più grave - e che debba essere riunito dal vincolo della continuazione ad altri reati, oggetto di sentenze passate in giudicato, che il giudice procedente ritenga meno gravi quantunque in astratto puniti con pene edittali più elevate.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2006, n. 41575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41575 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 04/10/2006
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 865
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 042510/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR SC N. IL 29/05/1964;
2) MA RI CE N. IL 08/12/1972;
avverso SENTENZA del 24/03/2004 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BERNABAI RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente al ricorso di UB CE limitatamente al trattamento sanzionatirio e annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di AS MA CE previa declaratoria d'inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica con trasmissione degli atti allo stesso per l'eventuale esercizio delle prerogative previste dalla L. n. 46 del 2006;
udito per la parte civile l'avv. Rando Vincenza, che ha chiesto la conferma della sentenza;
udito l'avv. Marino Pietro, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Terranova Giorgio, difensore di UB CE, avv. Floresta Attilio, del Foro di Catania, difensore di AS MA CE e avv. Musco Enzo, del Foro di Catania, difensore di AS MA CE che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 3 Maggio 2002 il Tribunale di Caltagirone dichiarava UB CE colpevole del delitto di truffa, aggravata dal danno di particolare entità, continuata, per avere indotto numerose persone in Niscemi a pagargli somme di denaro a titolo di investimento finanziario, rilasciando loro apparenti certificati di partecipazione quinquennale alla Fincapital holding s.r.l., con la promessa di lucrosi interessi, e sottacendo di essere stato sospeso dall'albo degli intermediari finanziari: senza poi restituire mai i capitali ricevuti. Per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro duecentocinquanta di multa, ritenuta la continuazione con i reati finanziari e con il reato di false comunicazioni sociali accertati nella precedente sentenza emessa il 6 Ottobre 1998 dal medesimo tribunale;
oltre al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili.
Assolveva, invece, AS MA CE, moglie del UB, dall'imputazione di ricettazione delle somme predette, perché il fatto non costituisce reato.
Avverso la sentenza proponevano gravame sia il Procuratore generale della Repubblica della Corte d'appello di Catania, sia il UB. Il primo deduceva, nei confronti del UB, l'erroneo riconoscimento del vincolo della continuazione in difetto di un unico disegno criminoso;
e in subordine, chiedeva che fosse considerato reato più grave, rispetto ai delitti accertati dalla precedente sentenza irrevocabile, la più grave delle truffe oggetto del presente giudizio.
Nei confronti della AS, ne chiedeva la condanna, in presenza di prova della contestata ricettazione.
A sua volta, il UB deduceva l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, trattandosi di omessi rimborsi dovuti a difficoltà economiche causate da crisi di liquidità contingenti.
Con sentenza 24 marzo - 24 maggio 2004 la Corte d'appello di Catania, in riforma della decisione impugnata, dichiarava AS MA CE colpevole del reato ascrittole e la condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro diecimila di multa.
Ritenuto più grave, ai fini della continuazione, il reato di truffa oggetto del giudizio in corso, rideterminava la pena irrogata al UB in complessivi anni 5 di reclusione ed Euro tremila di multa.
Dichiarava entrambi gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e revocava il beneficio alla sospensione condizionale della pena concesso al UB.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Il UB ha dedotto l'inosservanza della legge penale e la carenza di motivazione nella determinazione dell'aumento in continuazione della pena, operato dalla Corte d'appello di Catania considerando come reato più grande la truffa contestualmente accertata, anziché il falso in bilancio di cui alla precedente sentenza, sulla base del criterio della pena in concreto irrogata, anziché di quello della pena edittale comminata in astratto dalla legge: in questo modo, discostandosi, senza motivazione, dalla giurisprudenza consolidata dalla Corte di legittimità. Ne conseguirebbe l'illegittimità della pena, irrogata in misura superiore ai limiti fissati dall'art. 81 c.p., comma 2. AS MA CE ha dedotto:
1) la violazione dell'art. 648 c.p. e la carenza e manifesta illogicità dalla motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato di ricettazione, desunto dalla mera cointestazione di una quota sociale, senza la prova dell'elemento soggettivo del reato: e cioè, della conoscenza dell'attività criminosa presupposta, ascrivibile al solo coniuge UB CE, da cui ella si era separata e che aveva denunziato per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570 c.p.;
2) l'errata sussunzione della condotta nella fattispecie incriminatrice della ricettazione, invece che in quella di truffa, nonostante la stessa corte d'appello avesse dato atto del notevole livello di penetrazione e compartecipazione in ogni attività posta in essere dal marito;
3) la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, senza neppure l'indicazione della pena-base e dell'aumento per l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
7. All'udienza del 4 Ottobre 2006 il Procuratore generale ed i difensori hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il UB deduce l'inosservanza della legge penale e la carenza di motivazione nella determinazione dell'aumento in continuazione della pena, operato dalla Corte d'appello di Catania considerando come reato più grave la truffa contestualmente accertata, invece che il falso in bilancio di cui alla precedente sentenza, sulla base del criterio della pena in concreto irrogata, anziché di quello della pena edittale comminata in astratto dalla legge.
Il motivo è infondato.
La corte territoriale, dopo aver riconosciuto il nesso di continuazione tra i reati accertati e quelli oggetto del precedente giudicato, ha ravvisato quello più grave, ai fini dell'irrogazione della pena-base ex art. 81 c.p., nel reato di truffa aggravata contestualmente accertato. In questo modo ha applicato come criterio discretivo quello della valutazione concreta della gravità dei fatti, demandata allo stesso giudice: statuizione, censurata dal ricorrente che invoca la prevalente giurisprudenza di legittimità che invece ritiene applicabile il parametro della valutazione astratta, sulla base della pena edittale.
Questo collegio, pur condividendo in sede dogmatica il principio anzidetto, ritiene che non si attagli alla fattispecie concreta. Al riguardo, occorre premettere che merita conferma la tesi dell'inapplicabilità diretta dell'art. 187 delle norme di attuazione al codice di rito dettata nell'ambito del processo di esecuzione, secondo cui ai fini dell'applicazione della continuazione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave. Tale norma, infatti, presuppone che la gravità dei singoli reati sia già stata accertata nei giudizi di cognizione "a monte" e sia quindi rilevabile de plano dalle pene irrogate:
cosicché nessuna discrezionalità tecnica permane in capo al giudice dell'esecuzione nell'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, trattandosi di dati obbiettivi, certi ed immutabili.
Non così nell'omologa fattispecie dell'accertamento del reato più grave nel giudizio di cognizione. In questo caso, trattandosi di accertamento in fieri, la scelta del criterio della pena in concreto sconta, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, un eccessivo margine di incertezza, dovuto alla fluidità degli elementi di valutazione, soggetti ad inevitabili difformità del metro adottato dai singoli giudici, così da perdere ogni connotato di certezza.
Orbene, ad avviso di questo collegio, tale ratio decidendi può essere confermata allorché si tratti di valutare il più grave tra reati soggetti ad accertamento contestuale in sede di cognizione;
ma non pure nella diversa ipotesi in cui solo uno dei reati sia tuttora sub iudice, come nella fattispecie in esame: in cui il UB, già condannato in via definitiva, per falso in bilancio e per reati finanziari, veniva giudicato per truffa. In questo caso, infatti, tutti i dati di raffronto sono predeterminati, non diversamente che nella fase esecutiva: cosicché, al giudice compete solo di valutare la gravità del reato successivo, sottoposto al suo esame: con un apprezzamento limitato ad un'unica statuizione tecnicamente discrezionale sulla pena da irrogare ex art. 133 c.p., una volta accertata la responsabilità dell'imputato. A questa stregua, l'esame comparativo di gravità dei reati non include, infatti, più alcun elemento d'opinabilità, discendendo direttamente dal raffronto delle pene.
È appena il caso d'aggiungere, per completezza d'analisi, che nella fattispecie in esame, se anche si seguisse il criterio della pena astratta si giungerebbe, egualmente alla conclusione della maggiore gravità della truffa rispetto al falso in bilancio, commessi dal UB, per effetto dello ius superveniens della L. n. 262 del 2005, che ha degradato quest'ultimo reato - nella forma non aggravata dal danno patrimoniale - in una contravvenzione: alla luce dell'insegnamento di questa Corte (Cass., sez. unite, 4901/1992) circa il carattere immancabilmente più grave dei delitti, rispetto alle contravvenzioni, anche nei casi in cui per queste ultime sia comminata una pena detentiva edittale più grave che nel delitto posto a confronto.
La gravità del reato ex art. 2621 c.c. commesso dal UB è stata ormai definitivamente accertata nel precedente giudicato e non risente quindi più delle variazioni edittali di pena. È quindi legittimo il giudizio di comparazione ponderata operato dalla Corte d'appello di Catania della maggior gravità della truffa oggetto specifico della sua decisione - rivelata dal trattamento sanzionatorio più rigoroso - posta dunque correttamente a base del calcolo della continuazione.
Nè si può dire che l'applicazione del predetto criterio - pur ammissibile in linea di principio quando uno solo dei reati in comparazione sia oggetto di accertamento pendente - si riveli nel caso in esame irragionevolmente disarmonico con il canone generale della proporzionalità della pena con la gravità del fatto-reato. In contrario si osserva come il ricorso indefettibile al raffronto delle pene edittali, per misurare la maggiore e minore gravità dei reati concorrenti in regime di continuazione, benché di norma rispecchi il parametro fondamentale di giustizia retributiva, potrebbe anche rivelarsi, in concreto, inadeguato, perfino in modo stridente, con la reale entità dei fatti in esame, nel caso in cui la figura criminis per cui è comminata in astratto la pena più afflittiva, sia di fatto connotata da limitata gravità intrinseca (per le modalità dell'azione, per la modestia del danno cagionato alla persona offesa, per la ridotta intensità del dolo: art. 133 c.p.): a differenza del reato concorrente, che, pur punito con una sanzione edittale meno onerosa nel massimo, pure rivesta in concreto un assai maggiore livello di antigiuridicità, misurato secondo i medesimi indici legali sopra menzionati.
Nella specie, una truffa di amplissime dimensioni, quale quella commessa dal UB, produttiva di un danno economico-sociale diffuso e di ingente entità si palesa ictu oculi più grave che non un falso in bilancio dovuto ad irregolarità formali o appostazioni non veritiere che nessun danno patrimoniale abbiano in concreto determinato alla società o ai creditori (art. 2621 c.c.). In conclusione, il ricorso al criterio astratto della pena edittale per valutare il reato più grave, informato ad esigenze garantistiche appare pertinente in sede di accertamento contestuale di più reati, o a fortiori nei casi in cui preceda addirittura il giudizio di merito, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente (artt. 32 e 47 c.p.p.). Ciò premesso, in sede dogmatica, si osserva come peraltro - una volta ritenuto infondato, ma non inammissibile il ricorso in esame - il reato di truffa, la cui continuazione è cessata l'1 Gennaio 1997 (così interpretato il capo d'imputazione che contiene la formula generica "fino al Gennaio 1997", sulla base del principio del favor rei è ormai estinto per prescrizione.
Resta valido, peraltro, ai fini civili, l'accertamento di responsabilità del UB, con la perdurante efficacia delle conseguenti statuizioni risarcitorie e cautelari. AS MA CE con i primi due motivi, da trattare congiuntamente per affinità di contenuto, deduce la violazione dell'art. 648 c.p. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato di ricettazione, nonché l'errata sussunzione della sua condotta nella fattispecie incriminatrice della ricettazione invece che in quella di truffa.
Il motivo è fondato.
Premesso che la ricorrente aveva plurime partecipazioni societarie ed era comproprietaria con il marito UB CE di vari immobili acquistati per conto della Fincapital Holding s.r.l., la corte territoriale ha motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo, mettendo in rilievo "il notevole livello di penetrazione e compartecipazione in ogni attività posta in essere dal marito". Tale motivazione, peraltro, identifica piuttosto il concorso nel reato di truffa, valendo a connotare la condotta della AS, non come un posterius rispetto all'attività decettiva verso la collettività di investitori svolta dal marito, bensì quale compartecipazione concordata e pianificata, pur se con diversità di ruolo, nelle truffe perpetrate.
Ne consegue che il reato va riqualificato ex art. 640 c.p. e dichiarato estinto per prescrizione, con salvezza della condanna risarcitoria in favore delle parti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di UB CE per il reato allo stesso ascritto e nei confronti di AS MA CE per lo stesso reato, a lei ascritto a titolo di concorso, così diversamente qualificato giuridicamente il reato di ricettazione a lei rubricato, perché estinto per prescrizione;
Conferma a carico di entrambi i ricorrenti le statuizioni civili e li condanna in solido alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili difese dall'avv. Pietro Marino e dall'avv. Vincenza Rando, che liquida rispettivamente in Euro 2538,00, di cui Euro 2080,00 per onorari e in Euro 4600,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari;
oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2006