Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5260 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DIC5 260 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALI SH IONE Oggetto Obblighi di fare. SEZIONE TERZA CIVILE Esecuzione. Natura della domanda giudiziale .Interpretazione. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17679/98 - Presidente Dott. LU Francesco DI NANNI - Consigliere TRIFONE Dott. Francesco Cron.11273 Consigliere DURANTE Dott. Bruno TALEVI Rel. Consigliere Rep. 1866 Dott. Alberto Ud. 24/11/00 MANZO Consigliere Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. 24 ORE elettivamente per diritti L. 3000 BONICALZI SIRO, BERTELLI ESTER, il app IL CANCELLIEREdomiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ALDO LUCIO LANIA, che unitamente 077 L1500 agli Avvocati EZIO CRESPI e MARIO CRESPI, li difende CANCER giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
EP, IL AO, IL UI, BONICALZI elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA FERRATELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso 10 studio dell'avvocato ROMOLO ANDREINI, 41, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio che li difende unitamente all'avvocato EMILIO LUALDI, 2000 dal Sig. ANDREIN DIRITTI .1909 perdiritti IL. CANCELLIERE DAAA AA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Rilasciata copia legale al Sig. ANDREINI 493/98 del Tribunale di BUSTO per diritti L. 36000+3
- controricorrenti -
18 LUG. 2001 avversO la sentenza n. IL CANCELLIERS ARSIZIO, emessa il 27/3/98, depositata il 7/4/98; RG.1314/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 10000 udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Alberto CANCELLERIA TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il ASD27186 rigetto del ricorso. AS027187 AS027191 €155 3000 CANCELLERIA DF 031001 DF031002 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 612 c.p.c. SE CA e IO MI, premesso che il Pretore di Gallarate, con sentenza 11.11.86 (confermata dal Tribunale di Busto ZI con sentenza 27.6.89), accogliendo le loro domande, aveva disposto la reintegrazione del loro possesso corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio su una stradella privata ed aveva ordinato ai resistenti di ripristinare l'originaria pendenza della stradella, chiedevano al Pretore di Busto ZI di determinare le modalità di esecuzione degli obblighi di fare in questione. Con memoria datata 27.5.1991 gli esecutati, rilevato che le controparti avevano messo in atto l'esecuzione andando ben oltre il titolo arrecando alla proprietà degli esecutati stessi un danno incalcolabile, chiedevano che il G.E. ordinasse ai procedenti o in difetto agli esecutati il ripristino della situazione antecedente in conformità con quanto stabilito dalla sentenza del Pretore di Gallarate dell'11.11.1986. Il Pretore, con ordinanza 21.6.91 (tra l'altro) invitava la parte interessata all'iscrizione a ruolo della causa. SI CA ed ES ER, con "COMPARSA DI COSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE” datata 9.9.91, chiedevano (tra l'altro): - di dichiarare che l'esecuzione coattiva degli obblighi di fare attuata dai procedenti CA SE e MI IO era diversa e difforme dalla sentenza del Pretore di Gallarate dell'11.11.86 posta a base del precetto di obblighi di fare;
- di ordinare a CA SE e MI IO la rimessa in pristino stato della situazione dei luoghi, stravolta dall'iniziativa coattiva dei resistenti convenuti, dichiarando l'illegittimità di quanto attuato dai convenuti stessi;
di dichiarare CA SE e MI IO tenuti al risarcimento dei danni patiti da CA SI 3 e ER ES rimettendo per tale decisione le parti davanti al tribunale di Busto ZI competente per valore. Con sentenza 11-25.1.94 il Pretore di Busto ZI, dopo aver tra l'altro premesso che si trattava di opposizione all'esecuzione, posto che gli opponenti “... eccepiscono che l'esecuzione medesima si è svolta in difformità ed oltre i limiti del titolo ed in violazione di un proprio diritto soggettivo...", rigettava la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese. Proponevano appello CA SI e ER ES. Resistevano in giudizio le controparti (in corso di causa si costituivano CA SE, MI LU e MI OL - eredi di MI IO). Con sentenza 27.3 - 7.4.98 il Tribunale di Busto ZI così provvedeva: "...accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto, in ordine alla sentenza pronunziata dal Pretore della Pretura circondariale di Busto ZI sezione distaccata di Gallarate- il 11.1.94 n. 26 così provvede: Rigetta la domanda d'appello; Condanna l'appellante a rimborsare a favore dell'appellato le spese e competenze del giudizio che liquida in complessive £.
4.090.500 di cui £.
2.000.000 di onorario di avvocato, £. 180.000 di spese borsuali, £. 355.500 di generali....". Contro questa decisione ricorrono per cassazione CA SI e ER ES con due motivi. Resistono con controricorso CA SE, MI LU e MI OL. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti CA SI e ER ES denunciano "VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 612 E 615 C.P.C." lamentando l'errata interpretazione della natura della loro domanda, in quanto non avevano inteso ..né svolgere una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. a .. seguito di esperimento dell'azione esecutiva avversaria ex art. 612 c.p.c., né vanificare (cosa impossibile...) il già intervenuto giudicato..." ma invece avevano "... solo esperito un giudizio di cognizione ordinaria al fine di far accertare che le controparti, nel porre in esecuzione il loro titolo giudiziale, hanno fatto qualcosa in più e di diverso da ciò che il titolo stesso li abilitava e li legittimava………”. Il primo motivo deve ritenersi inammissibile in quanto nuovo, dato che la questione sollevata con il motivo di ricorso in esame non ha costituito ritualmente oggetto del giudizio di secondo grado. Infatti CA SI e ER ES non hanno ritualmente esposto tra i motivi di appello una specifica doglianza nei termini di cui al motivo di ricorso per cassazione in esame (del resto gli accenni alla natura della loro domanda contenuti nell'atto di appello non possono neppure essere considerati un valido e compiuto motivo di gravame). Tanto basta per affermare l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. E'peraltro opportuno aggiungere che quella ora esposta non è l'unica causa di inammissibilità del motivo. Infatti i ricorrenti non hanno ritualmente precisato se (e quali) dei loro diritti processuali siano in concreto stati lesi in conseguenza della mera (asserita) errata interpretazione della natura della loro domanda (volta, secondo la loro tesi, ad un "giudizio di cognizione" e non costituente invece una "opposizione all'esecuzione"); con la conseguenza che non è ritualmente emerso quale interesse abbiano ad impugnare con il motivo di ricorso in esame la decisione del Tribunale di Busto ZI (che, a parte detta asseritamente errata 5 interpretazione, ha comunque in concreto ha valutato se “...le controparti, nel porre in esecuzione il loro titolo giudiziale, hanno fatto qualcosa in più e di diverso da ciò che il titolo stesso li abilitava e li legittimava..."); in particolare, detto motivo, nella misura in cui sembra avere per oggetto semplicemente la sussistenza o meno, con riferimento al giudizio che i ricorrenti avevano inteso esperire, della natura di processo di cognizione, deve ritenersi irrilevante e quindi inammissibile anche perché pure il procedimento di opposizione all'esecuzione (ritenuto sussistente nella fattispecie dai giudici di merito) ha natura di processo di cognizione (cfr. tra la tante Cass. n.. 14554 del 9/11/2000: “Il giudizio conseguente all'opposizione all'esecuzione e' un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale, non ostandovi i limiti stabiliti dalla legge, e' consentito al creditore procedente (che ha veste sostanziale e processuale di convenuto) di proporre non soltanto le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo diritto, ma anche di chiedere la condanna del debitore opponente per un titolo diverso, svolgendo all'uopo una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunge al primo"). Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE DEGLI ART. 1030-1065 1067 E 1069 C.C. NONCHE' DIFETTO DI MOTIVAZIONE, O INSUFFICIENZA DELLA STESSA, CIRCA PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (COSTITUITO DALLA SUSSISTENZA, E DELLA RELATIVA PROVA, DEGLI ABUSI LAMENTATI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI FARE)", esponendo doglianze le quali iniziano con l'affermazione che gli obblighi di fare sono stati attuati, nell'ambito della procedura esecutiva, in maniera difforme da quanto stabilito dal titolo esecutivo, ma procedono poi con argomentazioni concernenti non denunce di 6 specifici vizi in ordine alle valutazioni del Tribunale circa detta asserita difformità ma denunce di vizi che (per la parte in cui sono esposti in modo specifico) appaiono direttamente collegati ai diritti delle parti derivanti dagli artt. 1030, 1065, 1067 e 1069 c.c., finendo quindi per prescindere, nella sostanza, dalla predetta questione della conformità o difformità rispetto al titolo esecutivo;
ed investendo questioni che avrebbero potuto essere oggetto solo del processo di cognizione che ha portato alla formazione del titolo esecutivo medesimo. Più precisamente il motivo, per quanto riguarda le doglianze ex art. 360 n. 5, deve ritenersi inammissibile per le seguenti tre ragioni, ciascuna delle quali già da sola sufficiente: -1) la motivazione dell'impugnata decisione si basa (in parte implicitamente) essenzialmente sul rilievo che è in questione solo la corrispondenza (da ritenersi peraltro sussistente) dell'attuata esecuzione con quanto stabilito nel titolo esecutivo, mentre ogni altra questione deve ritenersi inammissibile in quanto “ qui si tratta di esecuzione di ordine del giudice e non di cognizione nella ઃઃ quale..." gli appellanti ... sono già risultati soccombenti..." (donde, tra l'altro, ** l'irrilevanza nella presente sede di qualsivoglia questione di “compressione" della proprietà o del possesso di CA SI e ER ES ai sensi della suddetta normativa, essendo rilevante solo se l'esecuzione corrisponda a quanto stabilito nel titolo esecutivo); di fronte a tale ratio decidendi (peraltro immune da vizi logici o giuridici) i ricorrenti, in sostanza, si limitano ad esporre rilievi ed argomentazioni che non costituiscono rituali denuncie di vizi (logici o giuridici), ma tendono in realtà solo a suffragare una interpretazione e valutazione delle risultanze di causa diversa da quella esposta dal Tribunale di Busto ZI;
- 2) per di più (come si è già detto sopra) tale diversa interpretazione e valutazione (per la parte in cui le doglianze sono esposte in modo specifico) concerne in sostanza una asserita 7 difformità dell'esecuzione rispetto alla normativa sopra citata e non rispetto al titolo esecutivo;
mentre, per la parte in cui le doglianze fanno riferimento a tale titolo, si basa su rilievi generici ed inoltre riguardanti risultanze prive del requisito della decisività (ciò vale anche con riferimento alle doglianze concernenti le istanze istruttorie); -3) le risultanze citate come base delle doglianze in questione, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso, non sono riportate in modo adeguato e rituale (v. tra le altre Cass. n. 2838 del 25/03/1999: Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non (o mal) valutate, nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse"; in particolare nella specie va rilevato che non integra una valida doglianza la citazione di brani della relazione del C.T. U. o di quella del C.T. per contrapporle alla citazione di altro rilievo del C.T.U. contenuto nell'impugnata sentenza;
per porre questa Corte in grado di valutare adeguatamente la questione, sarebbe stata necessaria la citazione dell'intero contesto rilevante di dette relazioni. Laddove poi i ricorrenti si basano su quanto risulterebbe da fotografie pretendono da questa Corte valutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità. Anche le doglianze ex art. 360 n. 3 c.p.c. sono inammissibili in quanto di fronte alla suddetta ratio debbono ritenersi non (giuridicamente) rilevanti (e quindi inammissibili) tutte le argomentazioni che la ignorano ed in particolare tutte quelle che consistono nell'invocare l'applicabilità nel presente processo di norme sostanziali come quelle sopra citate per provare l'avvenuta “compressione" della “... proprietà e del possesso..." dei ricorrenti e dimostrare quindi la necessità di una 8 “correzione" ...in modo da “riequilibrare" le posizioni delle parti nel rispetto delle reciproche facoltà e dei reciproci diritti...>>. Dette argomentazioni infatti non considerano (ritualmente) che secondo il Tribunale il diritti e doveri delle parti sono stati determinati nel precedente processo di cognizione mentre nel presente procedimento si deve solo stabilire se l'esecuzione è rimasta nell'ambito di quanto stabilito dal titolo esecutivo. Non sono state esposte (né del resto appaiono configurabili) specifiche e rituali doglianze di violazione degli artt. 1030, 1065, 1067 e 1069 c.c. circa l'asserita non corrispondenza tra titolo esecutivo ed esecuzione. Il ricorso va dunque respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 24.11.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Li'Nani'my furo IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 60000 Oggi, lì 9 APR. 2001 310000 IL CANCELLIERE C Giovanni GiambattistThe E O N A Z 800. UFFICIO DELLE ENTRATE POMA 2 DELLE ENTRATE ON Serie 4 Registrato in data 28556 versate S. 310.000 trecentodiecimila al n. - p. Dirigente Area Cerviar IPPO) (lire (Dott.ssa Maria Grazia D Responsabile Servizio di Giudiziari 3 1 (Dr. M. RACCHINIY 1 W