Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5975
CASS
Sentenza 23 aprile 2001

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La norma dell'art. 23 bis del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, nel testo inserito dall'art. 1 della legge 7 novembre 2000, n. 326, secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo", trova applicazione nel giudizio di cassazione come "ius superveniens" (nel caso di specie, la Cassazione ha applicato la norma in questione, ritenendo che le infrazioni contestate non costituivano violazioni punibili per effetto del D.M. 27 aprile 1990 sulla liberalizzazione valutaria e che conseguentemente non era applicabile la sanzione amministrativa valutaria; ha quindi cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito ha annullato il decreto - ingiunzione impugnato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5975
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5975
    Data del deposito : 23 aprile 2001

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