Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
La norma dell'art. 23 bis del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, nel testo inserito dall'art. 1 della legge 7 novembre 2000, n. 326, secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo", trova applicazione nel giudizio di cassazione come "ius superveniens" (nel caso di specie, la Cassazione ha applicato la norma in questione, ritenendo che le infrazioni contestate non costituivano violazioni punibili per effetto del D.M. 27 aprile 1990 sulla liberalizzazione valutaria e che conseguentemente non era applicabile la sanzione amministrativa valutaria; ha quindi cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito ha annullato il decreto - ingiunzione impugnato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5975 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FIAT FERROVIARIA SPA, in persona dell'Ing. Gianni Coda, Amministratore Delegato, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato PUGLIESE SALVATORE, che lo difende unitamente agli avvocati D'AMICO GIUSEPPE, LEVANTI CORRADO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
ZZ GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 185/97 del Pretore di SALUZZO, emessa il 16/6/1997, depositata il 19/07/97; RG.443/94, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato SALVATORE PUGLIESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata senza rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a norma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, la 'Fiat Ferroviaria S.p.a., in persona dell'amministrazione delegato Giancarlo ZZ, e lo stesso ZZ in proprio proponevano opposizione innanzi al Pretore di Saluzzo avverso il decreto del dirigente generale del Ministero del Tesoro con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in solido, della pena pecuniaria di lire 1.224.129.387 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 6, comma secondo, del d.P.R. n. 148 del 1988, consistente nella detenzione, alla data del 13 maggio 1990, di disponibilità valutarie all'estero, e per la violazione dell'art. 7, comma primo del medesimo del decreto, consistente in pagamenti a favore di residenti mediante trasferimento di valuta al di fuori dei normali canali valutari, accertate con processo verbale del Nucleo regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino. I ricorrenti esponevano che, nel corso di una normale verifica avviata il 18 novembre 1992, la Guardia di Finanza di Torino aveva chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano copia dei verbali d'interrogatorio dell'amministratore delegato rag. Colza, con autorizzazione a farne uso a fini fiscali. Unitamente agli atti richiesti, la Procura della Repubblica aveva inviato, con la stessa delimitazione di uso, copia di documentazione bancaria concernente un conto svizzero. Sulla base di tali documenti, la Guardia di Finanza aveva accertato e contestato l'apertura in Basilea di un conto sul quale, in data 10 giugno 1983, risultava versata la somma di lire 3.144.752.500 e dal quale erano stati effettuati negli anni prelevamenti vari per presunti compensi a personaggi implicati in inchieste penali. Da ciò la contestazione delle violazioni, la cui fondatezza era stata negata con apposite dichiarazioni inserite nel verbale stesso.
i ricorrenti lamentavano, quindi, l'illegittimità e la nullità del decreto irrogativo della sanzione sotto vari aspetti, deducendo, fra l'altro, l'esistenza di vizi del procedimento, la circostanza che la Procura di Milano aveva trasmesso copie dei verbali d'interrogatorio per soli scopi fiscali, escluse dunque le infrazioni valutarie, l'applicabilità della legge successiva più favorevole. Chiedevano, quindi, in via principale di dichiarare illegittimo e/o nullo ed annullare o revocare il decreto opposto, nonché ogni atto presupposto compreso il verbale d'accertamento della Guardia di Finanza e il parere della Commissione consultiva. In via subordinata chiedeva la riduzione della sanzione.
Il Ministero del Tesoro si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Pretore, con sentenza del 19 luglio 1997, rigettava l'opposizione. Avverso questa sentenza la Fiat Ferroviaria S.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero del Tesoro resiste con controricorso. Il rag. ZZ non ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, la Fiat Ferroviaria S.p.a. deduce la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 360, 1^ comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., 115 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 22 l. n. 689 del 1981". Più specificamente la ricorrente deduce che la Procura di Milano aveva trasmesso alla Guardia di Finanza copia dei verbali di interrogatorio, con l'espressa limitazione della loro utilizzabilità a fini fiscali. L'uso a fini valutari era quindi illegittimo e tale illegittimità si ripercuoteva sia sul verbale di accertamento della Guardia di Finanza che sul decreto irrogante la sanzione. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione con riferimento all'art. 360, 1^ comma, nn. 3/5 in relazione agli artt. 2934 e ss. cc.; 6 e 24 d.P.R. 148/88", lamentando che la sentenza impugnata non aveva dichiarato la prescrizione, ritenendo erroneamente che l'infrazione avesse carattere permanente. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione oltre che del tutto omessa motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e comunque rilevabile d'ufficio, con riferimento all'art. 360, 1^ comma. nn. 3/5 in relazione all'art. 23 DPR n. 148/1988".. La censura è rivolta alla sentenza impugnata per aver affermato che il Ministro non era tenuto a motivare in ordine all'entità della sanzione, avendola quantificata al minimo. Con il quarto motivo la Fiat Ferroviaria S.p.a. deduce la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e comunque rilevabile anche d'ufficio, con riferimento all'art. 360, 1^ comma, n 3/5 c.p.c. in relazione agli artt. 1 L. 21.10.1988, n. 455; 1/41 L. n. 689/81; 4 L. 26.9.1986, n. 599; 6, 22, 23, 40/43 D.P.R. n. 148/88;
2 c.p.; L. n. 863/76; 20 L. n. 4/29; D.M. 27.4.1990; 11, 12, 14, 15 preleggi". La ricorrente lamenta specificamente che il Pretore non aveva considerato che, per effetto del D.M. 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio 1990 i profili valutari, prima sanzionati penalmente e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988, n. 455, avevano perduto anche la qualificazione di illeciti amministrativi. Per quanto più avanti si dirà, il quarto motivo va accolto, restando assorbiti gli altri.
2. Successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta la legge 7 novembre 2000, n. 326 ("Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie"), che all'art. 1 così dispone: "1. Il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato. / 2.
Dopo l'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è inserito il seguente: 'art. 23/bis (principio di legalita'). - 1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata rogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivò".
Richiamando tale legge, la Fiat Ferroviaria S.p.a., nella memoria ex art. 378, ha concluso per l'annullamento della sentenza di primo grado "motivata da una norma espunta dall'ordinamento giuridico" e, dedotto che non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha chiesto di annullare il decreto del Ministro del Tesoro, con condanna del Ministero alla restituzione di quanto pagato in conseguenza dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, con gli interessi.
3. In applicazione dello ius superveniens costituito dal primo comma dell'art. 23/bis sopra riportato, la Fiat. Ferroviaria S.p.a. non può essere assoggettata sanzione amministrativa per cui è causa, poiché, per effetto del d.m. 27 aprile 1990 sulla liberalizzazione valutaria, le infrazioni contestate non costituiscono violazioni punibili.
Conseguentemente, dunque, va accolto il quarto motivo di ricorso con il quale si lamentava appunto che la potestà sanzionatoria non poteva essere esercitata, poiché, per effetto d.m. 27 aprile 1990, le violazioni valutarie, prima sanzionate penalmente e poi depenalizzate con la legge 21 ottobre 1988, n. 455, avevano perduto anche la qualificazione di illeciti amministrativi. È opportuna, comunque, la precisazione che l'accoglimento del motivo è conseguenza dello ius superveniens costituito dalla legge n. 326 del 2000. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
Non può essere accolta la domanda di restituzione, in quanto proposta per la prima volta nel giudizio per cassazione ed estranea anche al thema decidendum del giudizio svoltosi innanzi al Pretore. In conclusione, in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata dev'essere cassata e, non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, pronunziando nel merito a norma dell'art. 384, primo comma c.p.c., il decreto-ingiunzione recante la sanzione amministrativa per cui è causa dev'essere annullato. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione e, decidendo nel merito, annulla il decreto- ingiunzione impugnato. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 18 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001