Sentenza 19 gennaio 2000
Massime • 1
Allorché la sentenza pronunciata nei confronti di più soggetti sia stata riformata in appello con l'assoluzione di taluno di essi, modificandosi per altri la pena per effetto di una diversa qualificazione giuridica di uno o più reati legati dal vincolo della continuazione, ricorre una modificazione della prima decisione che radica la competenza per l'esecuzione nel giudice di appello, dato che la diversa determinazione della pena non rappresenta la decisione principale di detto giudice, ma deriva da una diversa valutazione del fatto-reato originariamente contestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/01/2000, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 19.01.2000
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 396
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 33649/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) AR EL n. il 18.03.1954
2) CA. CALTANISSETTA - CONFLITTO -
nel procedimento a carico di:
1) AR EL n. il 18.03.1954
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di GELA.
In esito al conflitto negativo di competenza tra il tribunale di Gela e la corte di appello di Caltanissetta, rilevato da quest'ultimo nel procedimento penale a carico di RB SE.
OSSERVA
I. Con sentenza del 15 marzo 1991, il tribunale di Geia dichiarava RB SE responsabile di vari reati tra i quali quello di detenzione illegale di un fucile automatico marca Breda cal. 12 matr. S1330382 e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, con la diminuente del rito abbreviato e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione e lire 1.000.000 di multa, ordinando la confisca dell'arma.
Con altra sentenza del 30 ottobre 1991, lo stesso tribunale di Gela dichiarava, RB LV responsabile di vari reati tra i quali quello della detenzione illegale dello stesso fucile e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e con la contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione e lire 4.300.000 di multa, ordinando la confisca dell'arma.
A seguito dell'impugnazione proposta dai due imputati e dal procuratore generale, la corte di appello di Caltanissetta, riuniti i due processi, con sentenza del 17 febbraio 1992, divenuta poi irrevocabile, riduceva la pena a RB SE ad anni due di reclusione e lire 800.000 di multa, previa qualificazione del fatto di cui al capo d) della rubrica (art. 697 c.p.) come violazione dell'art. 10 l. 497/74, e assolveva RB LV per non aver commesso il fatto.
In questo contesto si inserisce la richiesta di restituzione del fucile automatico cal. 12 matr. S1330382 avanzata dal proprietario DE ME e da questi presentata al tribunale di Gela, quale giudice dell'esecuzione,
Il presidente del tribunale di Gela, con provvedimento del 3 dicembre 1998, trasmetteva l'istanza alla corte di appello di Caltanissetta, quale giudice competente a decidere. La corte, però, con ordinanza del 1^ aprile 1999, dichiarava la propria incompetenza, restituendo gli atti al tribunale di Gela, sul rilievo che la sentenza nei confronti di RB SE era stata modificata, in sede di appello, solo in relazione alla entità della pena inflitta. Il tribunale di Gela, con ordinanza dell'8 giugno 1999, ritenendo che la corte di appello di Caltanissetta doveva considerarsi giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665 comma 2 c.p.p., ordinava la trasmissione degli atti alla predetta corte di appello "quale giudice competente all'esecuzione e legittimato a sollevare l'eventuale conflitto di competenza".
La corte di appello di Caltanissetta, richiamandosi ad un precedente di questa stessa sezione della Corte Suprema (Sez. I, 25 febbraio 1994, Paltanin, in Cass. pen. mass. ann., 1995, p. 983, n. 594), dichiarava la propria incompetenza a decidere sull'istanza del DE, rimettendo alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto.
II. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
Nel merito è competente a decidere sull'istanza proposta dal DE è la corte di appello di Caltanissetta.
L'art. 665 comma 2 c.p.p. dispone che "quando è stato proposto appello, sei il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado;
altrimenti è competente il giudice di appello". Nell'interpretazione che questa Suprema Corte ha dato della disposizione in parola, la competenza del giudice di primo grado si radica anche quando la sentenza di condanna di primo grado nei confronti di più soggetti sia stata riformata dal giudice di secondo grado con riguardo a taluno di essi, come nel caso in cui il giudice di secondo grado si sia limitato ad assolvere taluno degli imputati condannato in prime cure, confermando però integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri (Cass., Sez. I, 25 febbraio 1994, Paltanin, cit.). Una siffatta ipotesi però non ricorre nel caso in cui la sentenza pronunciata in grado di appello sia stata riformata riguardo a taluno di essi, ma abbia altresì modificato la pena irrogata dal primi giudici nei confronti di un altro o di altri, dopo aver qualificato diversamente uno o più reati legati tra loro dal vincolo della continuazione, giacché in questo caso la modifica la diversa determinazione della pena non rappresenta la decisione principale di detto giudice, ma deriva da una diversa valutazione del fatto-reato originariamente contestato, raggiungendo quindi un diverso e più penetrante grado di intensità che è tale da rendere necessitata la sua competenza a decidere sull'esecuzione della sentenza (cfr., da ultimo, con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, Cass., Sez. I, 6 marzo 1997, Barbara, in Cass. pen. mass. ann., 1998, p. 856, n. 492, che afferma come la modificazione in sede di appello del giudizio di comparazione esula dalla semplice riforma concernente soltanto la pena, cui fa riferimento l'art. 665 comma 2 c.p.p., e dà luogo, quindi, al radicamento della competenza, quale giudice dell'esecuzione, in capo al giudice di appello.
Nella vicenda in esame, la riduzione della pena inflitta a RB SE in primo grado dal tribunale di Gela è stata determinata da una diversa qualificazione del fatto-reato contestatogli al capo d) della rubrica, modificando un reato contravvenzionale (detenzione abusiva di armi: art. 697 c.p.) in un delitto (detenzione illegale di arma comune da sparo: art. 10 l. 14 ottobre 1974 n. 497). Tale modifica esula da una semplice riforma concernente la pena e radica quindi la competenza, quale giudice dell'esecuzione, della corte di appello di Caltanissetta, cui va disposta la trasmissione, degli atti.
P.Q.M.
Visto l'art. 32 c.p.p. Risolvendo il conflitto dichiara
la competenza della corte di appello di Caltanissetta, cui dispone che gli atti siano trasmessi.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2000