Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 15382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15382 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
A N A I L A I T E A D I S A A O IC S T R L A S T B T O B S I U P P A G M E I R ' E R T L R 8 L L 9 I 1 A A D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D o I z r , N a E O m T G CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L N 6 O L Oggetto E e S O A g E CIVILE1 5 3 3 2 / 0 B g D SEZIONE DR. e L 9 1 . Composta dagli Ill t r A ( R.G.N. 3418/01 Dott. Angelo Preside GRIECO PROTO - Consigliere Dott. Vincenzo Cron. 31323 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere ADAMO Consigliere Rep. Dott. Mario - FITTIPALDI Rel. Ud. 05/05/2003 Dott. Onofrio Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER NI, elettivamente domiciliata in ROMA Viale PANTELLERIA 14 presso l'avvocato VINCENZO SGARLATA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO CANCARO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
DI RU FI;
intimato - avverso la sentenza n. 1134/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 15/12/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2003 dal Consigliere Dott. Onofrio 24 1166 FITTIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del maggio 1997, il sig. UN PP ND chiedeva che fosse dichiarata la cessazione de- gli effetti civili del matrimonio da lui contratto nel 1977 con CA ER, e dal quale erano nati due figli e ciò alle medesime condizioni di cui alla sen- tenza definitiva di separazione emessa dalla Corte di Appello di Palermo nel gennaio 1996. La ER, per suo conto, chiedeva un congruo aumento dell'assegno già stabilito in quella sede, per lei e per i figli a lei affidati. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del giugno 1998, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed, affidato il figlio minore alla madre, fissava, a carico del DI, un assegno di £ 1.000.000 mensili per il mantenimento di entrambi i figli. Proponeva appello la ER, lamentando, fra l'altro, sia l'omesso riconoscimento di un assegno di- vorzile, sia l'insufficienza dell'assegno di contributo al mantenimento dei 2 figli, sia l'avvenuta compensa- zione delle spese giudiziali. pli Resisteva il DI, proponendo, a sua volta, ap- pello incidentale in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento dei figli. La Corte d'appello, all'esito, rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese, mettendo in rilievo, per quanto qui rileva: a) l'infondatezza della prospet- tiva fatta propria dalla ER secondo la quale l'attribuzione dell'assegno divorzile assolva ad una funzione essenzialmente riequilibratrice del divario economico sussistente fra i coniugi all'atto del divor- zio;
b) la natura invece esclusivamente assistenziale dell'assegno in questione, presupponente - in quanto la mera inadeguatezza dei mezzi del coniugi tale - istante a conservare il medesimo tenore di vita goduto durante la convivenza, ed escludente, pertanto, ogni finalità di assicurare i vantaggi derivanti dalla pos- sibilità di partecipare agli eventuali miglioramenti (economici) successivi alla cessazione della conviven- za;
c) la portata essenzialmente modesta di un tal te- nore di vita, collegata alla natura del tutto saltuaria dei lavori svolti dal DI e migliorata solo nei due anni precedenti la separazione, allorché lo stesso ave- va conseguito la laurea in medicina, giungendo a reddi- ti complessivi oscillanti fra i 20 ed i 30 milioni 1'anno; d) la conseguente sufficienza dello stipendio 3 H di £.
2.000.000 mensili, ad assicurare alla ER il mantenimento di quel livello di vita;
e) l'adeguat ezza, d'altronde, dell'importo di £ 1.000.000 a soddisfare le esigenze dei figli, anche tenuto conto del fatto che, con 1'attuale suo reddito ( £ 8.000.000 mensili nel 1998 ) il DI doveva provvedere anche al mantenimen- della sua nuova famiglia e dei due figli avuti dal-to la nuova convivenza;
f) la configurabilità di chiari profili di opportunità di una compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. Ricorre per cassazione la ER sulla base di 3 motivi. Non controricorre il DI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il I motivo, nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA DI NORME DI DIRITTO ED OMESSA, APPLICAZIONE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE CIRCA UN INSUFFICIENTE PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA ( ART. 360 NN. 3 E 5 C.P.C. IN RELAZIONE AGLI ARTT.
5-9 L. N. 898/70 E ART. 10 L. 74/87), la ricorrente lamenta come a suo dire - del tutto erroneamente la Corte territoriale abbia omesso di assumere in considerazione, ai fini della va- lutazione del tenore di vita goduto in costanza della convivenza matrimoniale e della conseguente determina- zione della misura dell'assegno divorzile attribuitole, 4 اصرا l'evoluzione delle condizioni economiche conosciuta dall'ex marito in ragione della sua nuova attività pro- fessionale, e tutto ciò nonostante il profilo per cui tale evoluzione sempre a dire di essa ricorrente - si presentasse come ragionevole sviluppo di situazioni già presenti al momento della cessazione della convi- venza coniugale. Il motivo non può trovare alcun accoglimento, ed infatti, esso, al di là della sua apparente formulazione letterale, non appare teso a provocare altro che un inammissibile in questa 1 sindacato di puro merito sulle conclusioni trat- sede - te in concreto dalla Corte territoriale allorché, ai fini della ricostruzione del pregresso tenore di vita dei coniugi divorziandi, ha ritenuto di escludere da qualsiasi connotazione di naturale continuità con il quadro maturato in costanza di convivenza la situazione professionale e reddituale dal Redina maturata succes- sivamente alla cessazione della convivenza matrimonia- le ( in tal senso va infatti interpretato l'insistito indugio della Corte sulla modestia di un tal tenore di vita e sulla saltuarietà dei lavori svolti fino a due anni prima della separazione, dal marito ). Sul punto, infatti, il percorso motivazionale della sentenza si appalesa, di per sé, del tutto immune da vizi logico 19 5 giuridici, e perciò del tutto incensurabile in questa sede. Conclusioni del tutto diverse merita invece il II motivo, con il quale la ricorrente deduce, sotto diverso profilo, le medesime VIOLAZIONI, in relazione al distinto capo della impugnata sentenza relativo alla misura dell'assegno mensile posto a cari- co del DI, a titolo di contributo al mantenimento dei 2 figli nati dal matrimonio ed affidati alla ER. Si rende, infatti, innegabile, la natura del tut- to tautologica del passaggio argomentativo della sen- tenza impugnata nel quale i giudici della Corte paler- mitana, al fine di sorreggere le conclusioni da essa tratte circa l'adeguatezza della misura di £ 1.000.000 mensili, si limitano ad affermare, puramente e sempli- cemente, 1' "assonanza" rispetto ai redditi del Redina, di un regime nel quale, di un importo di circa otto milioni mensili, ben sette milioni dovrebbero ritenersi naturalmente assorbiti dalle esigenze di mantenimento del nuovo nucleo familiare formatosi a seguito della nuova convivenza intrapresa dal DI stesso, la quale ha portato alla nascita di altri due figli. Più che mai indecifrabile finisce per rivelarsi, 6 на più in particolare, la natura del criterio in concreto seguito dalla Corte palermitana nel momento in cui ha finito per ricostruire, in termini che apparirebbero significativamente differenziati, le necessità di cia- scuno dei due rami dei figli del DI. Sul punto, pertanto, il ri- corso va accolto e previo assorbimento del III motivo, ' la causa va rimessa, anche per le spese, ad altra se- zione della Corte di Appello di Palermo, la quale pro- cederà ad un nuovo e più motivato esame del profilo re- lativo alla determinazione della misura dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli nati in costanza del matrimonio ed affidati alla ER.
P.Q.M.
La corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spe- se, ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso, nella camera di consiglio della I se- 150 zione civile della Suprema Corte di Cassazione, il maggio 2003. Il consigliere estensore Il Presidente Angelo Grieco Onofrio Fittipaldi Decuento Hersxalay CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria - 1.5 OIL 2003 2003 / 7 IL CANTEMEY