CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2023, n. 12123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12123 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32674/2019 R.G. proposto da RI RU, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Venturini, come da procura speciale in calce al ricorso, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, piazza Cavour;
- ricorrente -
contro COMUNE DI COLOGNO MONZESE;
- intimato– nonché contro DIAMANTE CASA S.R.L.; - intimata– Oggetto: Responsabilità civile – P.A. – Danno da cose in custodia – Sinistro stradale - Asserita presenza di tombino su strada – Lesioni occorse a minore per caduta da motociclo- Domanda sfornita di prova. Civile Sent. Sez. 3 Num. 12123 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: AM RE Data pubblicazione: 08/05/2023 UP 22.02.23 n.R.G. 32674/19 Pres. A. Spirito Est. I. OS 1 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2921/2019, pubblicata il 2/07/2019, notificata il 5 agosto 2019. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. IO TR ha depositato conclusioni scritte. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dalla Consigliera Irene OS. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione RI RU conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza il Comune di Cologno Monzese, chiedendone la condanna, insieme alla società Diamante Casa s.r.l., al risarcimento del danno per lesioni derivategli, nella specie, dal sinistro stradale occorsogli il 12 giugno 2012 mentre, a bordo del proprio ciclomotore, percorrendo la via comunale Giordano, per effetto dell’urto con un tombino sporgente dal suolo, non visibile né segnalato, anche in considerazione della pioggia che aveva creato sul manto stradale delle pozze, rovinava al suolo. Si costituiva in giudizio il Comune che chiedeva la chiamata in causa della società Diamante Casa s.r.l. quale acquirente in convenzione della area ove si era verificato il sinistro. Si costituiva la società Diamante contestando la ricostruzione degli eventi perché sfornita di prova e chiedeva il rigetto della domanda. Istruita la causa ed esperita CTU medico legale, il Tribunale di Monza con sentenza n. 2513 del 2018 rigettava la domanda e compensava le spese di lite tra le parti, comprese quelle di C.T.U.. 2. Avverso la sentenza di prime cure, RI RU proponeva gravame, si costituivano con distinte comparse entrambe le parti appellate, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La Corte di appello di Milano rigettava l’appello e confermava la sentenza di prime cure, condannando la parte appellante alle spese del grado di appello. 3. Avverso la sentenza d'appello, RI RU ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Cologno Monzese e la UP 22.02.23 n.R.G. 32674/19 Pres. A. Spirito Est. I. OS 2 società Diamante Casa s.r.l., sebbene intimate, non hanno ritenuto di svolgere le loro difese nel giudizio di legittimità. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall’art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione artt. 1227, 2043, 2051 e 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c. 40 e 41 c.p. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto mancata la prova del nesso causale. 2. Denuncia, inoltre, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione artt. 112, 115 e 116 c.p.c. 2043, 2051, 2697 e 2721 e ss. c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.; in particolare, la Corte territoriale avrebbe violato il principio della praesumtio hominis per aver contraddittoriamente affermato la insufficienza della prova del nesso causale, pur avendo constatato la sussistenza di chiusini rialzati dei tombini e coperti da pozze d’acqua e per non aver valutato contegno delle parti. A conforto della propria prospettazione il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte (tra tante, Cass. Sez. 3, 29/12/ 2009 n. 27635) a mente della quale è stato espresso il seguente principio di diritto: ove una strada adibita all'uso pubblico presenti alterazioni o anomalie tali da creare una situazione di pericolo per gli utenti, il custode tenuto alla manutenzione UP 22.02.23 n.R.G. 32674/19 Pres. A. Spirito Est. I. OS 3 incorre in responsabilità oggettiva per i danni provocati dalle suddette anomalie, ai sensi dell'art.2051 cod. civ.. In questi casi, il nesso causale fra la situazione di pericolo ed il danno può essere desunto dalla mera contestualità temporale e spaziale, e dalla logica e normale consequenzialità, fra la situazione della strada ed il tipo di evento che si è verificato. Il danneggiato non è tenuto a dimostrare la colpa del custode, e questi è tenuto a fornire la prova del caso fortuito, per esimersi da responsabilità. 3. Il ricorrente lamenta con il terzo motivo di ricorso la “omessa motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n.5) c.p.c., erronea applicazione ragionamento presuntivo e causalità giuridica”, lamentando l’omesso esame sulle stesse circostanze del motivo precedente. 4. Con il quarto motivo denuncia, infine, “la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché l’omesso esame in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per la mancata compensazione”. 5. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente vincolo di connessione, vanno disattesi. Infondate sono sia le censure di violazione di legge lamentate sia quelle motivazionali denunciate circa la nullità della sentenza e l’omesso esame su un fatto controverso e decisivo con riferimento alla violazione del ragionamento presuntivo in relazione alla mancata ritenuta prova del nesso causale. Nella sostanza, il ricorrente lamenta che la Corte di appello, come il Tribunale in prime cure, non abbia ritenuto mediante il ragionamento presuntivo provato il nesso di derivazione causale dell’evento dannoso dalla res (tombino); e contesta che seppure i testimoni non avessero confermato il preciso impatto del ciclomotore con l’anomalia stradale ciò non poteva equivalere a negare al danneggiato la possibilità di soddisfare l’onere probatorio su di lui gravante della derivazione del danno dalla cosa, non UP 22.02.23 n.R.G. 32674/19 Pres. A. Spirito Est. I. OS 4 avendo i giudici di merito accertato lo stato dei luoghi (presenza di tombini e chiusini metallici rialzati e coperti da pozze di acqua) e non avendo valutato il contegno delle parti;
del resto, osserva il ricorrente, se i tombini chiusini erano coperti da pozze di acqua, nessuno avrebbe potuto confermare la circostanza della sussistenza del nesso tra la cosa e l’evento di danno cagionato. A differenza di quanto lamenta il ricorrente, la Corte d’appello ha dato conto in modo chiaro ed esaustivo del proprio convincimento alla luce della complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie e di quanto già ritenuto dal giudice di primo grado;
in particolare, ha affermato che «anche a superare i dubbi espressi dal primo giudice in ordine allo stato dei luoghi teatro del sinistro (la caduta nella citazione in primo grado viene ricondotta alla presenza di un tombino rialzato mentre nella memoria ex art. 186 comma 6 n. 1 c.p.c. viene attribuita alla presenza di pozzanghera che a seguito della copiosa pioggia nascondeva il tombino) e a ritenere sufficientemente definite le condizioni del tratto stradale percorso dal giovane RU come descritte dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro nell’immediatezza dei fatti, ciò nondimeno permane in concreto l’impossibilità di una esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente ed in particolare dell’individuazione della causa della caduta del motociclista» non fugate neppure dalle dichiarazioni della teste oculare che ha riferito, mentre era ferma allo stop, proprio per fare passare il motociclo condotto dal RU, di averlo visto volare senza che vi fosse stata nessuna collisione con nessuno. In particolare, la teste escussa in prime cure ha riferito «di non aver visto nessun tombino, di aver avuto l’impressione che il motorino avesse sbattuto contro una cosa solo perché ha fatto il volo. Aggiungeva però di non aver visto nulla e che poteva essere un tombino o una pietra, ma che non lo sapeva» (pag. 9 della sentenza impugnata). Ha spiegato il giudice di appello che dalla attività istruttoria orale non fossero emersi ulteriori elementi chiarificatori della reale condotta di guida UP 22.02.23 n.R.G. 32674/19 Pres. A. Spirito Est. I. OS 5 tenuta dal conducente del ciclomotore con particolare riferimento alla posizione tenuta dallo stesso sulla corsia della strada percorsa, utile al fine di ricostruirne la traiettoria e della conseguente individuazione degli ostacoli presenti sulla via e incontrati. Ha sottolineato ancora il giudice di appello che la relazione dei Carabinieri, seppure avesse segnalato la presenza di diversi tombini e chiusini metallici sulla strada e che questa costituisse un “cantiere stradale”, le cui condizioni non erano state segnalate in modo appropriato, se non con una segnaletica orizzontale gialla, non avesse tuttavia rilevato tracce o segni di frenata e neppure fornito specifici e precisi riferimenti circa la posizione dei tombini e dei chiusini, la cui presenza pur aveva rilevato;
inoltre, evidenziava che nulla fosse emerso in relazione alla presenza della pozzanghera, stante che la medesima relazione aveva dato atto soltanto della esistenza di alcune pozze d’acqua, senza miglior specificazione (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Il giudice di appello, infine, non ha condiviso la lettura data dal ricorrente e riproposta col ricorso per cassazione della relazione dei Carabinieri, secondo la quale “in ordine alle segnalazioni pervenute al 112, tutte concordavano sulla stessa dinamica dell’incidente stradale ovvero riferivano della presenza di un ragazzo che era caduto al suolo senza il coinvolgimento di altri veicoli, quindi si esclude un eventuale speronamento o investimento da parte di un auto pirata”, circostanza da cui il ricorrente pretenderebbe una ricostruzione alternativa delle cause della propria caduta che, però, come sopra evidenziato, non scalfisce l’iter logico giuridico del corretto ragionamento probatorio condotto dalla Corte d’appello. Infine, in tema di giudizio di cassazione, il Collegio evidenzia che la censura con cui si denuncia la nullità della sentenza e il vizio motivazionale “per aver contraddittoriamente affermato l’insufficienza della prova del nesso causale, pur avendo accertato correttamente la presenza di tombini e chiusini metallici rialzati e coperti da pozze d’acqua e per non aver valutato UP 22.02.23 n.R.G. 32674/19 Pres. A. Spirito Est. I. OS 6 il contegno delle parti“ in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo, non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio e l’omesso esame del fatto denunciato, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio nella sostanza lamentato (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1, 26/02/2020 n. 5279); difatti, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio Cass Sez. L 05/08/2021 n. 22366). Come veduto, alcuna illogicità o contraddittorietà è emersa dall’apprezzamento del fatto condotto dalla Corte d’appello. 6. Dal rigetto dei primi tre motivi, discende l’assorbimento del quarto sulle spese. 7. In conclusione, il ricorso va rigettato, non si provvede sulle spese, non avendo le parti intimate svolto difese nel giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
- ricorrente -
contro COMUNE DI COLOGNO MONZESE;
- intimato– nonché contro DIAMANTE CASA S.R.L.; - intimata– Oggetto: Responsabilità civile – P.A. – Danno da cose in custodia – Sinistro stradale - Asserita presenza di tombino su strada – Lesioni occorse a minore per caduta da motociclo- Domanda sfornita di prova. Civile Sent. Sez. 3 Num. 12123 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: AM RE Data pubblicazione: 08/05/2023 UP 22.02.23 n.R.G. 32674/19 Pres. A. Spirito Est. I. OS 1 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2921/2019, pubblicata il 2/07/2019, notificata il 5 agosto 2019. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. IO TR ha depositato conclusioni scritte. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dalla Consigliera Irene OS. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione RI RU conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza il Comune di Cologno Monzese, chiedendone la condanna, insieme alla società Diamante Casa s.r.l., al risarcimento del danno per lesioni derivategli, nella specie, dal sinistro stradale occorsogli il 12 giugno 2012 mentre, a bordo del proprio ciclomotore, percorrendo la via comunale Giordano, per effetto dell’urto con un tombino sporgente dal suolo, non visibile né segnalato, anche in considerazione della pioggia che aveva creato sul manto stradale delle pozze, rovinava al suolo. Si costituiva in giudizio il Comune che chiedeva la chiamata in causa della società Diamante Casa s.r.l. quale acquirente in convenzione della area ove si era verificato il sinistro. Si costituiva la società Diamante contestando la ricostruzione degli eventi perché sfornita di prova e chiedeva il rigetto della domanda. Istruita la causa ed esperita CTU medico legale, il Tribunale di Monza con sentenza n. 2513 del 2018 rigettava la domanda e compensava le spese di lite tra le parti, comprese quelle di C.T.U.. 2. Avverso la sentenza di prime cure, RI RU proponeva gravame, si costituivano con distinte comparse entrambe le parti appellate, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La Corte di appello di Milano rigettava l’appello e confermava la sentenza di prime cure, condannando la parte appellante alle spese del grado di appello. 3. Avverso la sentenza d'appello, RI RU ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Cologno Monzese e la UP 22.02.23 n.R.G. 32674/19 Pres. A. Spirito Est. I. OS 2 società Diamante Casa s.r.l., sebbene intimate, non hanno ritenuto di svolgere le loro difese nel giudizio di legittimità. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall’art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione artt. 1227, 2043, 2051 e 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c. 40 e 41 c.p. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto mancata la prova del nesso causale. 2. Denuncia, inoltre, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione artt. 112, 115 e 116 c.p.c. 2043, 2051, 2697 e 2721 e ss. c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.; in particolare, la Corte territoriale avrebbe violato il principio della praesumtio hominis per aver contraddittoriamente affermato la insufficienza della prova del nesso causale, pur avendo constatato la sussistenza di chiusini rialzati dei tombini e coperti da pozze d’acqua e per non aver valutato contegno delle parti. A conforto della propria prospettazione il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte (tra tante, Cass. Sez. 3, 29/12/ 2009 n. 27635) a mente della quale è stato espresso il seguente principio di diritto: ove una strada adibita all'uso pubblico presenti alterazioni o anomalie tali da creare una situazione di pericolo per gli utenti, il custode tenuto alla manutenzione UP 22.02.23 n.R.G. 32674/19 Pres. A. Spirito Est. I. OS 3 incorre in responsabilità oggettiva per i danni provocati dalle suddette anomalie, ai sensi dell'art.2051 cod. civ.. In questi casi, il nesso causale fra la situazione di pericolo ed il danno può essere desunto dalla mera contestualità temporale e spaziale, e dalla logica e normale consequenzialità, fra la situazione della strada ed il tipo di evento che si è verificato. Il danneggiato non è tenuto a dimostrare la colpa del custode, e questi è tenuto a fornire la prova del caso fortuito, per esimersi da responsabilità. 3. Il ricorrente lamenta con il terzo motivo di ricorso la “omessa motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n.5) c.p.c., erronea applicazione ragionamento presuntivo e causalità giuridica”, lamentando l’omesso esame sulle stesse circostanze del motivo precedente. 4. Con il quarto motivo denuncia, infine, “la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché l’omesso esame in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per la mancata compensazione”. 5. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente vincolo di connessione, vanno disattesi. Infondate sono sia le censure di violazione di legge lamentate sia quelle motivazionali denunciate circa la nullità della sentenza e l’omesso esame su un fatto controverso e decisivo con riferimento alla violazione del ragionamento presuntivo in relazione alla mancata ritenuta prova del nesso causale. Nella sostanza, il ricorrente lamenta che la Corte di appello, come il Tribunale in prime cure, non abbia ritenuto mediante il ragionamento presuntivo provato il nesso di derivazione causale dell’evento dannoso dalla res (tombino); e contesta che seppure i testimoni non avessero confermato il preciso impatto del ciclomotore con l’anomalia stradale ciò non poteva equivalere a negare al danneggiato la possibilità di soddisfare l’onere probatorio su di lui gravante della derivazione del danno dalla cosa, non UP 22.02.23 n.R.G. 32674/19 Pres. A. Spirito Est. I. OS 4 avendo i giudici di merito accertato lo stato dei luoghi (presenza di tombini e chiusini metallici rialzati e coperti da pozze di acqua) e non avendo valutato il contegno delle parti;
del resto, osserva il ricorrente, se i tombini chiusini erano coperti da pozze di acqua, nessuno avrebbe potuto confermare la circostanza della sussistenza del nesso tra la cosa e l’evento di danno cagionato. A differenza di quanto lamenta il ricorrente, la Corte d’appello ha dato conto in modo chiaro ed esaustivo del proprio convincimento alla luce della complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie e di quanto già ritenuto dal giudice di primo grado;
in particolare, ha affermato che «anche a superare i dubbi espressi dal primo giudice in ordine allo stato dei luoghi teatro del sinistro (la caduta nella citazione in primo grado viene ricondotta alla presenza di un tombino rialzato mentre nella memoria ex art. 186 comma 6 n. 1 c.p.c. viene attribuita alla presenza di pozzanghera che a seguito della copiosa pioggia nascondeva il tombino) e a ritenere sufficientemente definite le condizioni del tratto stradale percorso dal giovane RU come descritte dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro nell’immediatezza dei fatti, ciò nondimeno permane in concreto l’impossibilità di una esatta ricostruzione della dinamica dell’incidente ed in particolare dell’individuazione della causa della caduta del motociclista» non fugate neppure dalle dichiarazioni della teste oculare che ha riferito, mentre era ferma allo stop, proprio per fare passare il motociclo condotto dal RU, di averlo visto volare senza che vi fosse stata nessuna collisione con nessuno. In particolare, la teste escussa in prime cure ha riferito «di non aver visto nessun tombino, di aver avuto l’impressione che il motorino avesse sbattuto contro una cosa solo perché ha fatto il volo. Aggiungeva però di non aver visto nulla e che poteva essere un tombino o una pietra, ma che non lo sapeva» (pag. 9 della sentenza impugnata). Ha spiegato il giudice di appello che dalla attività istruttoria orale non fossero emersi ulteriori elementi chiarificatori della reale condotta di guida UP 22.02.23 n.R.G. 32674/19 Pres. A. Spirito Est. I. OS 5 tenuta dal conducente del ciclomotore con particolare riferimento alla posizione tenuta dallo stesso sulla corsia della strada percorsa, utile al fine di ricostruirne la traiettoria e della conseguente individuazione degli ostacoli presenti sulla via e incontrati. Ha sottolineato ancora il giudice di appello che la relazione dei Carabinieri, seppure avesse segnalato la presenza di diversi tombini e chiusini metallici sulla strada e che questa costituisse un “cantiere stradale”, le cui condizioni non erano state segnalate in modo appropriato, se non con una segnaletica orizzontale gialla, non avesse tuttavia rilevato tracce o segni di frenata e neppure fornito specifici e precisi riferimenti circa la posizione dei tombini e dei chiusini, la cui presenza pur aveva rilevato;
inoltre, evidenziava che nulla fosse emerso in relazione alla presenza della pozzanghera, stante che la medesima relazione aveva dato atto soltanto della esistenza di alcune pozze d’acqua, senza miglior specificazione (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Il giudice di appello, infine, non ha condiviso la lettura data dal ricorrente e riproposta col ricorso per cassazione della relazione dei Carabinieri, secondo la quale “in ordine alle segnalazioni pervenute al 112, tutte concordavano sulla stessa dinamica dell’incidente stradale ovvero riferivano della presenza di un ragazzo che era caduto al suolo senza il coinvolgimento di altri veicoli, quindi si esclude un eventuale speronamento o investimento da parte di un auto pirata”, circostanza da cui il ricorrente pretenderebbe una ricostruzione alternativa delle cause della propria caduta che, però, come sopra evidenziato, non scalfisce l’iter logico giuridico del corretto ragionamento probatorio condotto dalla Corte d’appello. Infine, in tema di giudizio di cassazione, il Collegio evidenzia che la censura con cui si denuncia la nullità della sentenza e il vizio motivazionale “per aver contraddittoriamente affermato l’insufficienza della prova del nesso causale, pur avendo accertato correttamente la presenza di tombini e chiusini metallici rialzati e coperti da pozze d’acqua e per non aver valutato UP 22.02.23 n.R.G. 32674/19 Pres. A. Spirito Est. I. OS 6 il contegno delle parti“ in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo, non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio e l’omesso esame del fatto denunciato, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio nella sostanza lamentato (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1, 26/02/2020 n. 5279); difatti, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio Cass Sez. L 05/08/2021 n. 22366). Come veduto, alcuna illogicità o contraddittorietà è emersa dall’apprezzamento del fatto condotto dalla Corte d’appello. 6. Dal rigetto dei primi tre motivi, discende l’assorbimento del quarto sulle spese. 7. In conclusione, il ricorso va rigettato, non si provvede sulle spese, non avendo le parti intimate svolto difese nel giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza