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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 151/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 151/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MONTERICCIO GIUSEPPINA
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CORSO CP_1 C.F._2
FRANCESCA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso congiunto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto depositato in data 13.02.2025, il Sig. Parte_1
e la Sig.ra deducevano di aver contratto matrimonio con
[...] CP_1
rito concordatario in data 26/06/1995 in Trapani.
Deducevano che dalla loro unione sono nate due figlie: , nata in [...] il Per_1
10.07.1997, e nata in [...] il [...]. Per_2
Rappresentavano che, con sentenza n. 215/2017, pubblicata in data 09/03/2017, il
Tribunale di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Esponevano, inoltre, che con ulteriore ricorso il Sig. adiva l'Autorità Parte_1
Giudiziaria chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza n.
215/2017.
All'udienza del 06/05/2021, il giudice istruttore formulava la proposta ex art. 185 bis c.p.c., alla quale le parti dichiaravano di aderire. Pertanto, all'udienza del giorno
03/06/2021, il Tribunale di Trapani modificava le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 215/2017.
*****
Rappresentavano che, medio tempore, erano intervenuti ulteriori elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni in atto vigenti.
Ciò premesso, avanzavano domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis29 c.p.c., rassegnando le conclusioni di cui al ricorso congiunto, di seguito integralmente riportate:
“- il Sig. nulla più corrisponderà per il mantenimento della Controparte_2
IA sia a titolo di mantenimento che a titolo di spese straordinarie, Persona_3
essendo la stessa divenuta economicamente autosufficiente;
- il Sig. continuerà a corrispondere alla RA , il Parte_1 CP_1 mantenimento per la IA , nella misura di €345,00 mensili (di cui euro 300,00 Per_2
importo originario oltre all'importo della rivalutazione), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché le spese straordinarie nella misura pari al 5 0% secondo il protocollo del Tribunale di Trapani, fino a quando la stessa non sarà
pagina 2 di 3 economicamente autosufficiente con uno stipendio netto mensile non inferiore ad €
900,00 correlato ad un contratto a tempo indeterminato, ovvero fino a quando non convolerà a nozze o entrerà a far parte di altro nucleo familiare per stabile convivenza;
- spese compensate”.
Indi dopo integrazione documentale la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la modifica delle condizioni di divorzio in atto vigenti (di cui al provvedimento del Tribunale di Trapani del giorno 03/06/2021), alle condizioni di cui all'accordo congiunto richiamato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio in data 04.06.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 151/2025 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MONTERICCIO GIUSEPPINA
Ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CORSO CP_1 C.F._2
FRANCESCA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da ricorso congiunto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto depositato in data 13.02.2025, il Sig. Parte_1
e la Sig.ra deducevano di aver contratto matrimonio con
[...] CP_1
rito concordatario in data 26/06/1995 in Trapani.
Deducevano che dalla loro unione sono nate due figlie: , nata in [...] il Per_1
10.07.1997, e nata in [...] il [...]. Per_2
Rappresentavano che, con sentenza n. 215/2017, pubblicata in data 09/03/2017, il
Tribunale di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
Esponevano, inoltre, che con ulteriore ricorso il Sig. adiva l'Autorità Parte_1
Giudiziaria chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza n.
215/2017.
All'udienza del 06/05/2021, il giudice istruttore formulava la proposta ex art. 185 bis c.p.c., alla quale le parti dichiaravano di aderire. Pertanto, all'udienza del giorno
03/06/2021, il Tribunale di Trapani modificava le condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 215/2017.
*****
Rappresentavano che, medio tempore, erano intervenuti ulteriori elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni in atto vigenti.
Ciò premesso, avanzavano domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis29 c.p.c., rassegnando le conclusioni di cui al ricorso congiunto, di seguito integralmente riportate:
“- il Sig. nulla più corrisponderà per il mantenimento della Controparte_2
IA sia a titolo di mantenimento che a titolo di spese straordinarie, Persona_3
essendo la stessa divenuta economicamente autosufficiente;
- il Sig. continuerà a corrispondere alla RA , il Parte_1 CP_1 mantenimento per la IA , nella misura di €345,00 mensili (di cui euro 300,00 Per_2
importo originario oltre all'importo della rivalutazione), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché le spese straordinarie nella misura pari al 5 0% secondo il protocollo del Tribunale di Trapani, fino a quando la stessa non sarà
pagina 2 di 3 economicamente autosufficiente con uno stipendio netto mensile non inferiore ad €
900,00 correlato ad un contratto a tempo indeterminato, ovvero fino a quando non convolerà a nozze o entrerà a far parte di altro nucleo familiare per stabile convivenza;
- spese compensate”.
Indi dopo integrazione documentale la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, le quali rimangono compensate tra costoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la modifica delle condizioni di divorzio in atto vigenti (di cui al provvedimento del Tribunale di Trapani del giorno 03/06/2021), alle condizioni di cui all'accordo congiunto richiamato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio in data 04.06.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 3 di 3