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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1274/2024 R.G. promossa da:
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, sig. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_2
dagli Avv.ti SABBATINO Domenico e SANTANIELLO Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sant'Anastasia (NA), P.zza Carla Cattaneo n. 8, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
(P.I. , C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
nelle persone della procuratrice speciale, dr.ssa e del consigliere CP_2 Controparte_3
di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Avv. rappresentata e Controparte_4
difesa dall'Avv. PARISI Daniele, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Largo
Francesco Richini n.6, in forza di procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 18
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 02.04.2025 e nell'atto di citazione in opposizione):
“voglia l'adito Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via preliminare, nel rito:
1) accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia della clausola sul foro convenzionale di cui all'art.
27 delle condizioni generali di trasporto (doc. 6, pag. 16) e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso;
2) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in mancanza dei requisiti ex artt. 633 e 634 c.p.c.; nel merito:
3) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società opposta in relazione ai servizi di spedizione indicati nelle fatture azionate in via monitoria;
4) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda e/o pretesa fondata sulle prestazioni contrattuali indicate nelle fatture azionate in via monitoria dalla società opposta;
in via riconvenzionale:
6) accertare e dichiarare la debenza in capo alla società opposta dell'importo di euro 4.405,80 (oltre
IVA) in favore della a titolo di indennizzo, e, per l'effetto, condannare la Parte_1
società opposta al pagamento della suddetta somma, oltre interessi moratori ex art. 5 del D. Lgs.
231/2002 maturati a far data dalla presente domanda giudiziale;
7) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società opposta derivante dalla violazione degli obblighi informativi ex lege e, per l'effetto, condannare la società opposta al pagamento in favore della della somma di euro 5.000,00 ovvero della diversa Parte_1 somma che verrà liquidata dall'adito giudicante, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del lucro cessante e della perdita di chance patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
pagina 2 di 18 8) in ogni caso, condannare la società opposta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio
e della precedente fase monitoria.
Con riserva di depositare documenti ed articolare ulteriori deduzioni e richieste, anche istruttorie, in considerazione del comportamento processuale della controparte.”.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 02.04.2025):
“IN VIA PREGIUDIZIALE, PRELIMINARE
rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso svolta per i motivi di cui in atti, risultando competente ad emettere decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Torino;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
- rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7028/2023 emesso dal Tribunale di Torino e, per
l'effetto, dichiararne l'efficacia e validità e comunque, in ogni caso, accertare e dichiarare
[...] tenuta a pagare le fatture emesse da nei suoi confronti e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 condannare l'opponente a corrispondere a la somma di Euro 10.957,77, oltre interessi ex CP_1
D.LGS 231/02 dalla scadenza della fattura sino all'effettivo pagamento;
- rigettare le domande riconvenzionali così come proposte da controparte poiché infondate per tutto quanto esposto in atti.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.”.
pagina 3 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla (già Controparte_1 Controparte_2
il Tribunale di Torino, con decreto n. 7028/2023, datato 28.11.2023, depositato in data
[...]
29.11.2023, ha ingiunto a di pagare alla ricorrente la somma di Euro Parte_1
10.957,77, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 12.01.2024 e ritualmente notificato in pari data, la Parte_1
ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto
[...] ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 04.07.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
Con successivo Decreto ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice Istruttore, su istanza della parte attrice opponente:
pagina 4 di 18 - ha disposto la sostituzione dell'udienza fisica in presenza, già fissata al 04.07.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti il termine perentorio fino al 04.07.2024 per il deposito delle rispettive “note scritte”, riservando la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.6. Con Ordinanza in data 11.07.2024 il Giudice Istruttore:
- ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissato udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 28.12.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, riservando la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.7. Con successiva Ordinanza in data 04.12.2024, il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che pagina 5 di 18 possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 03.04.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.8. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
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2. Sull'eccezione proposta dalla parte attrice opponente di improcedibilità della domanda giudiziale proposta col ricorso monitorio, ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. n. 28 del 2010.
2.1. Nelle proprie note scritte depositate, rispettivamente, in data 27.11.2024 ed in data 03.04.2025 la parte attrice opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta col ricorso monitorio, ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. n. 28 del 2010, chiedendo, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
La parte attrice opponente, infatti, lamenta l'irritualità della procedura di mediazione esperita, in quanto nei tre incontri svoltisi, la non avrebbe partecipato con il proprio legale CP_1
rappresentante, o, comunque, con un rappresentante a conoscenza dei fatti di causa, avendo inviato l'Avv. BARBIERO Patrizia nei primi due incontri e l'Avv. OTTAVIANI Sabina nell'ultimo incontro, senza che però tali soggetti fossero muniti di idonei poteri rappresentativi.
L'eccezione e la relativa domanda non risultano fondate.
2.2. Risultano, infatti, prodotte in giudizio le procure conferite all'Avv. BARBIERO Patrizia e all'Avv.
OTTAVIANI Sabina, con cui è stato espressamente attribuito a tali soggetti i necessari poteri rappresentativi per presenziare in sede di mediazione e assumere le dovute decisioni in nome e per conto della società rappresentata (cfr. docc. 10 e 11 prodotti dalla parte attrice opponente stessa con le
“note scritte” del 28.11.2024).
3. Sull'eccezione proposta dalla parte attrice opponente di incompetenza territoriale del
Tribunale di Torino.
3.1. In via preliminare, la parte attrice opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, chiedendo di “accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia della clausola sul foro convenzionale di cui all'art. 27 delle condizioni generali di trasporto (doc. 6, pag. 16) e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso”.
Secondo l'attrice opponente, l'art. 27 delle condizioni generali di trasporto accluso al contratto violerebbe l'art. 29 c.p.c. sulla competenza, in quanto introduce una “deroga molto singolare della competenza territoriale” nell'attribuire la competenza, in via alternativa, ai Tribunali di Milano o di
Torino.
pagina 7 di 18 In particolare, secondo l'attrice opponente, questa previsione sarebbe contraria ai princìpi di buona fede e correttezza contrattuale, integrando così un'ipotesi di abuso del diritto, perché renderebbe più difficile l'accesso alla giustizia a una parte ( . Parte_1
L'eccezione e la relativa domanda non risultano fondate.
3.2. Invero, l'art. 27 delle condizioni generali di trasporto prevede che “per qualsiasi controversia relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti, sono esclusivamente competenti in via alternativa i Fori di Milano e di Torino, con espressa esclusione di quelli previsti dalla legge in via alternativa” (cfr. doc. n. 6 della parte attrice opponente e doc. n. 2 della parte convenuta opposta).
Dal tenore letterale della norma si evince, dunque, che la parte che voglia adire l'Autorità giudiziaria per dirimere eventuali controversie ha facoltà di scegliere, alternativamente, il foro di Milano o quello di Torino.
Non può dirsi che tale previsione sia in contrasto con la regola posta dall'articolo 29 del c.p.c., ai sensi della quale: “L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”; tali condizioni sono state rispettate nel caso di specie.
Si rileva, infatti, che le condizioni generali di trasporto costituiscono atto integrativo del contratto di spedizione e trasporto e che tale accordo è stato sottoscritto due volte da la Parte_1 quale ha dichiarato di “accettare i termini del […] accordo” e di “aver letto integralmente, di aver compreso e, quindi, di accettare il contenuto dei TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO E
SERVIZI DIVERSI […]”, dei quali ha altresì dichiarato di approvare Parte_1
specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., una serie di previsioni, tra le quali – per quanto rileva in questa sede – quella relativa al foro competente (cfr. docc. 5 e 6 della parte attrice opponente e n. 2 della parte convenuta opposta).
Pertanto, non è condivisibile l'allegazione della parte attrice opponente, secondo cui la deroga alla competenza territoriale sarebbe contraria a buona fede, essendo stata espressamente pattuita tra le parti.
Né può ritenersi integrata un'ipotesi di abuso del diritto che, com'è noto, si ha quando un soggetto esercita un diritto di cui è titolare per perseguire fini diversi da quelli per i quali la legge gli attribuito il diritto stesso, situazione questa che non si può ravvisare nel caso di specie, avendo le parti, nel pieno e libero esercizio della propria autonomia contrattuale, espressamente previsto la possibilità di adire alternativamente il Tribunale di Torino o di Milano in caso di eventuali controversie.
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4. Sul merito della presente causa.
4.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:
“- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in mancanza dei requisiti ex artt. 633 e 634 c.p.c.; accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società opposta in relazione ai servizi di spedizione indicati nelle fatture azionate in via monitoria;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda e/o pretesa fondata sulle prestazioni contrattuali indicate nelle fatture azionate in via monitoria dalla società opposta;
- accertare e dichiarare la debenza in capo alla società opposta dell'importo di euro 4.405,80 (oltre
IVA) in favore della a titolo di indennizzo, e, per l'effetto, condannare la Parte_1
società opposta al pagamento della suddetta somma, oltre interessi moratori ex art. 5 del D. Lgs.
231/2002 maturati a far data dalla presente domanda giudiziale;
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società opposta derivante dalla violazione degli obblighi informativi ex lege e, per l'effetto, condannare la società opposta al pagamento in favore della della somma di euro 5.000,00 ovvero della diversa somma che Parte_1 verrà liquidata dall'adito giudicante, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del lucro cessante
e della perdita di chance patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo”.
L'opposizione e le predette domande ed eccezioni non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che la (già , è società che si Controparte_1 Controparte_2
occupa di trasporti, nazionali e internazionali, di cose per conto terzi;
- che la società i è avvalsa in modo continuativo dei servizi della Parte_1 [...]
già ( e che le condizioni di trasporto sono Controparte_1 Controparte_2
state tra le parti globalmente regolate dal contratto nazionale stipulato in data 01.09.2020, che si produce unitamente ai relativi tariffati;
pagina 9 di 18 - che nel contratto sottoscritto dalle parti risulta espressamente richiamato e sottoscritto due volte l'art. 27 delle condizioni generali di trasporto che prevede un'espressa deroga del Foro a favore del Foro di
Torino;
- che la società on ha provveduto al pagamento del complessivo importo di Parte_1
Euro 10.957,77 dovuto alla ricorrente quale corrispettivo per i servizi di trasporto regolarmente effettuati e portati dalle seguenti note di credito e fatture, tutte prodotte unitamente al relativo estratto conto: nota di credito n. 88906271 del 24.01.2023, nota di credito n. 88904493 del 27.10.2022, nota di credito 88903970 del 10.10.2022, nota di credito n. 88904109 del 13.10.2022, nota di credito n.
88904108 del 13.10.2022, fattura n. 85173492 del 28.11.2022, fattura n. 85198103 del 28.12.2022, fattura n. 85235947 del 27.01.2023, fattura n. 85267566 del 24.02.2023;
- che con lettera ricevuta tramite PEC il 06.02.2023 la ricorrente ha intimato la debitrice di provvedere al saldo di quanto dovuto;
- che, ciò nonostante, la debitrice non ha provveduto a saldare il proprio debito nei confronti della ricorrente.
4.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass.
pagina 10 di 18 civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè
2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II,
31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
4.4. Invero, risultano documentalmente provate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- in data 01.09.2020 la società (d'ora in avanti, per brevità, anche soltanto Parte_1
) e d'ora in avanti, per brevità, anche soltanto Parte_1 Controparte_1
), già stipulavano un contratto di spedizione e CP_1 Controparte_2
trasporto (cfr. doc. n. 5 della parte attrice opponente e doc. n. 2 della parte convenuta opposta), corredato da apposito atto integrativo contenente le condizioni generali di trasposto (cfr. doc. n. 6 della parte attrice opponente e doc. n. 2 della parte convenuta opposta);
- sulla base di tale accordo, la effettuava, tra febbraio 2022 e gennaio 2023, CP_1
spedizioni acquistate da sulla cui base la prima emetteva le fatture prodotte sub Parte_1
doc. nn. 05-12 dalla parte convenuta opposta.
pagina 11 di 18 - sulla base di tali documenti, ha agito in via monitoria, chiedendo e ottenendo CP_1
decreto ingiuntivo per Euro 10.957,77 (oltre spese e interessi), che è stato impugnato da Pt_1
in sede di opposizione attraverso una serie di eccezioni.
[...]
4.5. Nel merito, come prima eccezione, l'attrice opponente lamenta la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto le fatture e l'estratto conto prodotti dalla parte convenuta opposta, e sulla base dei quale questa ha ottenuto detto provvedimento, non sarebbero “documenti idonei […] a provare il credito […] azionato”, non soddisfacendo tali atti “il requisito della prova scritta di cui all'art. 633 n.
1)”; la parte attrice opponente chiede, pertanto, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione e la domanda predetta non risultano fondate.
Com'è noto il fondamentale requisito del procedimento d'ingiunzione o presupposto speciale di ammissibilità del decreto ingiuntivo attiene alla prova, nel senso che, per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, si richiede anche la prova scritta del diritto sostanziale fatto valere ex art. 633, 1° comma, n.
1) (“1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta”).
In dottrina si è osservato che il requisito della prova scritta sta in relazione, da una parte, alla elevata probabilità di esistenza del credito e, dall'altra parte, ad una rapida riscontrabilità di tale esistenza o, meglio, di tale probabilità.
La nozione dettata nell'ambito del procedimento d'ingiunzione non coincide del tutto con quella che emerge dalla disciplina contenuta nel codice civile e negli altri libri del codice di procedura civile, essendovi un certo allargamento della portata probatoria, giustificato dal fatto che, non essendovi il contraddittorio, manca ogni onere di contestazione, con conseguente ampliamento del principio del libero convincimento del giudice ex artt. 116 c.p.c.
Si deve anche osservare che se, da una parte, il legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo di realizzare una pronta attuazione del diritto del ricorrente, ampliando il principio del libero convincimento del giudice ex artt. 116 c.p.c., dall'altra parte, il medesimo obiettivo è valso, in senso contrario, a giustificare anche la previsione di alcune ipotesi di “efficacia legale” della prova scritta, nelle quali, cioè, un documento, invece di essere demandato alla libera valutazione del giudice, ha ricevuto dalla stessa legge una particolare efficacia probatoria. In altre parole, si tratta di casi in cui il legislatore ha attribuito a taluni documenti una particolare efficacia probatoria, con la conseguenza che, una volta prodotti, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, non si richiede una specifica valutazione della loro efficacia da parte del giudice.
Ciò chiarito, in generale, secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, per l'emissione del decreto ingiuntivo, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo,
pagina 12 di 18 a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Tribunale Brescia, sez. II, 28 agosto 2020, n. 1694 in Redazione Giuffrè 2020; Corte appello Napoli, sez. VII, 12 giugno 2020, n.
2120 in Redazione Giuffrè 2020; Corte appello, L'Aquila, 08 aprile 2020, n. 547 in Redazione Giuffrè
2020; Tribunale Crotone, 15 marzo 2020, n. 298 in Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Catania, sez. IV,
06 febbraio 2019, n. 535 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Milano sez. lav., 30 maggio 2017, n.
1603 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Milano, sez. VII, 24 settembre 2013, n. 11774 in Redazione
Giuffrè 2013; Cass. civile, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334; Tribunale Roma, sez. III, 09 ottobre 2012,
n. 18814 in Guida al diritto 2012, 49-50, 43; Cass. civile, sez. II, 25 giugno 2001, n. 8676; Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2001, n. 4638; Cass. civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n. 13429; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388; Cass. civile, sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232; Cass. civile, sez. II, 18 aprile
2000, n. 4974; Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924).
Secondo una pronuncia della Suprema Corte, “per prova scritta - ai sensi dell'art. 633 c.p.c. - deve intendersi qualsiasi documento di sicura autenticità che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato” (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3646 in Guida al diritto 2009, 13 74).
Una frequente ipotesi di prova scritta oggetto di valutazione giudiziale è costituita dalla fattura ed è proprio il caso che viene in rilievo in questa sede.
La giurisprudenza prevalente considera la fattura titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, anche se nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. Precisamente, si ritiene sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo anche la produzione della semplice fattura, prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.; tuttavia, la stessa giurisprudenza prevalente suole ritenere che il valore probatorio della fattura stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che pagina 13 di 18 intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto.
In altre parole ancora, secondo tale orientamento, la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.
Ciò posto, nel caso di specie il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto non soltanto sulla base dell'estratto conto e delle fatture (cfr. doc. 5 allegato al ricorso monitorio), in ogni caso titoli già di per sé idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa
(secondo quanto sai è detto poc'anzi), ma altresì in forza del contratto (cfr. doc. 3 allegato al ricorso monitorio) e delle condizioni generali di trasporto (cfr. doc. 4 allegato al ricorso monitorio).
4.6. Con una seconda eccezione, la parte opponente lamenta “l'inadempimento contrattuale della società opposta e l'inesistenza del credito azionato in via monitoria”, affermando che la fattura commerciale non rappresenta una prova idonea “in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi”.
La parte attrice opponente lamenta inoltre di aver contestato “numerosi errori commessi dalla società opposta sui rilievi dei pesi/volume della merce spedita […] e diversi casi di smarrimento della merce”.
Sulla base di ciò, la parte opponente chiede quindi:
- l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento contrattuale di relativamente CP_1
“ai servizi di spedizione indicati nelle fatture”;
- l'accertamento e la declaratoria della “inesistenza del credito azionato in via monitoria”, con conseguente revoca del provvedimento opposto;
- l'accertamento e la declaratoria di qualsiasi pretesa avanzata da “fondata sulle CP_1 prestazioni contrattuali indicate nelle fatture azionate”;
- in via riconvenzionale, la condanna di a versare, in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 4.405,80, più IVA, “a titolo di indennizzo dovuto in virtù dei numerosi errori sul rilievo peso/volume e per smarrimento della merce […]”.
pagina 14 di 18 Le predette eccezioni e domande non risultano fondate.
Alla luce del materiale istruttorio prodotto, infatti, si ritiene sufficientemente assolto l'onere probatorio della parte opposta circa l'adempimento delle obbligazioni gravanti su quest'ultima (nel caso di specie la consegna di merci), per come richiesto dalla legge e notoriamente interpretato dalla costante giurisprudenza. In particolare, CP_1
- ha provato l'esistenza del rapporto fondamentale intercorrente con la (rapporto, Parte_1
comunque, pacifico), avendo prodotto il relativo contratto e le fatture, emesse in esecuzione di questo
(n. 85173492 del 28.11.2022, n. 85198103 del 28.12.2022, n. 85235947 del 27.01.2023 e n. 85267566 del 24.02.2023), unitamente all'estratto conto riepilogativo (cfr. doc. nn. 5 e 6 della parte attrice opponente e n. 2 della parte convenuta opposta);
- ha allegato l'inadempimento delle proprie obbligazioni da parte di (saldo delle Parte_1
fatture azionate in via monitoria).
Per converso, non risulta sufficientemente soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice opponente di aver eseguito le prestazioni pretese dalla controparte (saldo delle fatture). Essa, infatti, nel lamentare che non ha fornito la prova dell'adempimento delle CP_1
prestazioni relative alle fatture azionate in via monitoria, ha precisato che alcune di tali prestazioni sarebbero inesatte, essendo le merci state consegnate con ritardo ed essendo alcuni beni andati smarriti.
Non si può non notare la contraddizione che si annida in tale tipo di allegazione: infatti, affermare, da un lato, che non ha eseguito la propria prestazione e contestare, dall'altro, CP_1
l'inesattezza nell'adempimento della stessa, significa riconoscere, almeno implicitamente, che la prestazione è stata eseguita.
Al contempo, le contestazioni della parte attrice opponente riguardanti il ritardo nella consegna delle merci e lo smarrimento di alcuni beni, risultano del tutto generiche, sicché non possono essere considerate contestazioni sufficiente sotto il profilo dell'onere probatorio, con conseguente applicazione dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), ai sensi del quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015
n. 3666 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in
GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito
2012, 3, 590).
pagina 15 di 18 Del resto, sotto il profilo documentale, con riguardo al doc. 10 della parte attrice opponente, contenente il dettaglio delle consegne effettuate tra ottobre e novembre 2022 relativamente alla fattura n. 85173492 del 28.11.2022, alcune voci sono evidenziate in giallo e contengono delle annotazioni a penna riguardo alle dimensioni e al peso dei c.d. colli, senza alcuna specificazione.
Né dalla corrispondenza e-mail di cui al doc. 9 della parte attrice opponente, anch'esso relativo alla stessa fattura, si è in grado di ricavare alcun dettaglio in merito alla vicenda. Parimenti, le e-mail di cui ai docc. 11 e 12 della parte attrice opponente relative, rispettivamente, alle fatture n. 85198103 (senza specificazione della data) e n. 85235947 del 27.01.2023, benché sembrino prospettare, almeno apparentemente, contestazioni più puntuali, tuttavia risultano, nella sostanza, decontestualizzate, stante la massiccia attività di spedizione che ha compiuto in favore di CP_1 Parte_1
nel periodo di riferimento (cfr. docc. 5 – 12 prodotte dalla parte convenuta opposta).
Oltretutto, tali e-mail sono corredate da documenti pdf., di cui però non è possibile esaminare il contenuto, onde verificare l'eventuale presenza di materiale che possa svolgere una funzione probante rispetto alle pretese avanzate da Parte_1
4.7. Da ultimo, la parte opponente eccepisce la “responsabilità contrattuale della società opposta derivante dalla violazione di obblighi informativi ex lege”.
In particolare, la parte opponente lamenta che non vi sarebbe “alcuna indicazione di chiari e univoci criteri di quantificazione dei rimborsi e/o indennizzi previsti per il caso di ritardo nella consegna e per il caso di smarrimento della merce […]”. Conseguentemente, chiede, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni cagionati dalla violazione di detti obblighi informativi, che parte opponente qualifica come danno da perdita di chance.
L'eccezione e la relativa domanda non risultano fondate.
Invero, l'eccezione è agevolmente superata per tabulas, in quanto i criteri cui si riferisce la parte attrice opponente risultano smentiti dal doc. 8 prodotto dalla stessa, contenente uno “schema riepilogativo dei rimborsi/indennizzi” e, segnatamente, i criteri di calcolo con cui tali rimborsi o indennizzi vengono quantificati a seconda che la spedizione avvenga a livello nazionale o internazionale e sia effettuata via terra o via aerea.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta risarcitoria, si rileva che la parte opponente non ha fornita alcuna prova dell'asserito danno sofferto, qualificando quest'ultimo come danno da perdita di chance, senza però definire e provare quale fosse l'opportunità, perduta, di conseguire un risultato economico utile.
pagina 16 di 18 4.8. In conclusione, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
4.9. Pertanto, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
5. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi
pagina 17 di 18 dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.” Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 441,00 per la fase dell'attivazione;
Euro 882,00 per la fase di negoziazione.
L'ammontare un totale complessivo dei compensi risulta dunque pari ad Euro 6.400,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al 1274/2024 R.G. promossa dalla società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, sig. (parte attrice Parte_2
opponente) contro la società nelle persone della procuratrice Controparte_1 speciale dr.ssa e dell'Avv. in qualità di consigliere di Controparte_3 Controparte_4
amministrazione e legale rappresentante pro tempore (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente società in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 7028/2023, datato 28.11.2023 e depositato in data
29.11.2023, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro
6.400,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 9 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1274/2024 R.G. promossa da:
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, sig. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_2
dagli Avv.ti SABBATINO Domenico e SANTANIELLO Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sant'Anastasia (NA), P.zza Carla Cattaneo n. 8, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in opposizione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
:
(P.I. , C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
nelle persone della procuratrice speciale, dr.ssa e del consigliere CP_2 Controparte_3
di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Avv. rappresentata e Controparte_4
difesa dall'Avv. PARISI Daniele, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Largo
Francesco Richini n.6, in forza di procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 18
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (nelle “note scritte” depositate in data 02.04.2025 e nell'atto di citazione in opposizione):
“voglia l'adito Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via preliminare, nel rito:
1) accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia della clausola sul foro convenzionale di cui all'art.
27 delle condizioni generali di trasporto (doc. 6, pag. 16) e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso;
2) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in mancanza dei requisiti ex artt. 633 e 634 c.p.c.; nel merito:
3) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società opposta in relazione ai servizi di spedizione indicati nelle fatture azionate in via monitoria;
4) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda e/o pretesa fondata sulle prestazioni contrattuali indicate nelle fatture azionate in via monitoria dalla società opposta;
in via riconvenzionale:
6) accertare e dichiarare la debenza in capo alla società opposta dell'importo di euro 4.405,80 (oltre
IVA) in favore della a titolo di indennizzo, e, per l'effetto, condannare la Parte_1
società opposta al pagamento della suddetta somma, oltre interessi moratori ex art. 5 del D. Lgs.
231/2002 maturati a far data dalla presente domanda giudiziale;
7) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società opposta derivante dalla violazione degli obblighi informativi ex lege e, per l'effetto, condannare la società opposta al pagamento in favore della della somma di euro 5.000,00 ovvero della diversa Parte_1 somma che verrà liquidata dall'adito giudicante, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del lucro cessante e della perdita di chance patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
pagina 2 di 18 8) in ogni caso, condannare la società opposta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio
e della precedente fase monitoria.
Con riserva di depositare documenti ed articolare ulteriori deduzioni e richieste, anche istruttorie, in considerazione del comportamento processuale della controparte.”.
Per la parte convenuta opposta (nelle “note scritte” depositate in data 02.04.2025):
“IN VIA PREGIUDIZIALE, PRELIMINARE
rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso svolta per i motivi di cui in atti, risultando competente ad emettere decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Torino;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
- rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7028/2023 emesso dal Tribunale di Torino e, per
l'effetto, dichiararne l'efficacia e validità e comunque, in ogni caso, accertare e dichiarare
[...] tenuta a pagare le fatture emesse da nei suoi confronti e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 condannare l'opponente a corrispondere a la somma di Euro 10.957,77, oltre interessi ex CP_1
D.LGS 231/02 dalla scadenza della fattura sino all'effettivo pagamento;
- rigettare le domande riconvenzionali così come proposte da controparte poiché infondate per tutto quanto esposto in atti.
IN OGNI CASO
Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.”.
pagina 3 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla (già Controparte_1 Controparte_2
il Tribunale di Torino, con decreto n. 7028/2023, datato 28.11.2023, depositato in data
[...]
29.11.2023, ha ingiunto a di pagare alla ricorrente la somma di Euro Parte_1
10.957,77, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.3. Con atto di citazione datato 12.01.2024 e ritualmente notificato in pari data, la Parte_1
ha convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto
[...] ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. Con Decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice Istruttore ha differito la data dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione ex art. 183 c.p.c. al 04.07.2024, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.
Con successivo Decreto ex art. 171 bis c.p.c., il Giudice Istruttore, su istanza della parte attrice opponente:
pagina 4 di 18 - ha disposto la sostituzione dell'udienza fisica in presenza, già fissata al 04.07.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di “note scritte”;
- ha assegnato alle parti il termine perentorio fino al 04.07.2024 per il deposito delle rispettive “note scritte”, riservando la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.6. Con Ordinanza in data 11.07.2024 il Giudice Istruttore:
- ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022) e fissato udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010, invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 28.12.2024 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, riservando la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.7. Con successiva Ordinanza in data 04.12.2024, il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che pagina 5 di 18 possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 03.04.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.8. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
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2. Sull'eccezione proposta dalla parte attrice opponente di improcedibilità della domanda giudiziale proposta col ricorso monitorio, ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. n. 28 del 2010.
2.1. Nelle proprie note scritte depositate, rispettivamente, in data 27.11.2024 ed in data 03.04.2025 la parte attrice opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta col ricorso monitorio, ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. n. 28 del 2010, chiedendo, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
La parte attrice opponente, infatti, lamenta l'irritualità della procedura di mediazione esperita, in quanto nei tre incontri svoltisi, la non avrebbe partecipato con il proprio legale CP_1
rappresentante, o, comunque, con un rappresentante a conoscenza dei fatti di causa, avendo inviato l'Avv. BARBIERO Patrizia nei primi due incontri e l'Avv. OTTAVIANI Sabina nell'ultimo incontro, senza che però tali soggetti fossero muniti di idonei poteri rappresentativi.
L'eccezione e la relativa domanda non risultano fondate.
2.2. Risultano, infatti, prodotte in giudizio le procure conferite all'Avv. BARBIERO Patrizia e all'Avv.
OTTAVIANI Sabina, con cui è stato espressamente attribuito a tali soggetti i necessari poteri rappresentativi per presenziare in sede di mediazione e assumere le dovute decisioni in nome e per conto della società rappresentata (cfr. docc. 10 e 11 prodotti dalla parte attrice opponente stessa con le
“note scritte” del 28.11.2024).
3. Sull'eccezione proposta dalla parte attrice opponente di incompetenza territoriale del
Tribunale di Torino.
3.1. In via preliminare, la parte attrice opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, chiedendo di “accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia della clausola sul foro convenzionale di cui all'art. 27 delle condizioni generali di trasporto (doc. 6, pag. 16) e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso”.
Secondo l'attrice opponente, l'art. 27 delle condizioni generali di trasporto accluso al contratto violerebbe l'art. 29 c.p.c. sulla competenza, in quanto introduce una “deroga molto singolare della competenza territoriale” nell'attribuire la competenza, in via alternativa, ai Tribunali di Milano o di
Torino.
pagina 7 di 18 In particolare, secondo l'attrice opponente, questa previsione sarebbe contraria ai princìpi di buona fede e correttezza contrattuale, integrando così un'ipotesi di abuso del diritto, perché renderebbe più difficile l'accesso alla giustizia a una parte ( . Parte_1
L'eccezione e la relativa domanda non risultano fondate.
3.2. Invero, l'art. 27 delle condizioni generali di trasporto prevede che “per qualsiasi controversia relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti, sono esclusivamente competenti in via alternativa i Fori di Milano e di Torino, con espressa esclusione di quelli previsti dalla legge in via alternativa” (cfr. doc. n. 6 della parte attrice opponente e doc. n. 2 della parte convenuta opposta).
Dal tenore letterale della norma si evince, dunque, che la parte che voglia adire l'Autorità giudiziaria per dirimere eventuali controversie ha facoltà di scegliere, alternativamente, il foro di Milano o quello di Torino.
Non può dirsi che tale previsione sia in contrasto con la regola posta dall'articolo 29 del c.p.c., ai sensi della quale: “L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”; tali condizioni sono state rispettate nel caso di specie.
Si rileva, infatti, che le condizioni generali di trasporto costituiscono atto integrativo del contratto di spedizione e trasporto e che tale accordo è stato sottoscritto due volte da la Parte_1 quale ha dichiarato di “accettare i termini del […] accordo” e di “aver letto integralmente, di aver compreso e, quindi, di accettare il contenuto dei TERMINI E CONDIZIONI DI TRASPORTO E
SERVIZI DIVERSI […]”, dei quali ha altresì dichiarato di approvare Parte_1
specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., una serie di previsioni, tra le quali – per quanto rileva in questa sede – quella relativa al foro competente (cfr. docc. 5 e 6 della parte attrice opponente e n. 2 della parte convenuta opposta).
Pertanto, non è condivisibile l'allegazione della parte attrice opponente, secondo cui la deroga alla competenza territoriale sarebbe contraria a buona fede, essendo stata espressamente pattuita tra le parti.
Né può ritenersi integrata un'ipotesi di abuso del diritto che, com'è noto, si ha quando un soggetto esercita un diritto di cui è titolare per perseguire fini diversi da quelli per i quali la legge gli attribuito il diritto stesso, situazione questa che non si può ravvisare nel caso di specie, avendo le parti, nel pieno e libero esercizio della propria autonomia contrattuale, espressamente previsto la possibilità di adire alternativamente il Tribunale di Torino o di Milano in caso di eventuali controversie.
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4. Sul merito della presente causa.
4.1. Ciò chiarito, la parte attrice opponente ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:
“- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in mancanza dei requisiti ex artt. 633 e 634 c.p.c.; accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società opposta in relazione ai servizi di spedizione indicati nelle fatture azionate in via monitoria;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda e/o pretesa fondata sulle prestazioni contrattuali indicate nelle fatture azionate in via monitoria dalla società opposta;
- accertare e dichiarare la debenza in capo alla società opposta dell'importo di euro 4.405,80 (oltre
IVA) in favore della a titolo di indennizzo, e, per l'effetto, condannare la Parte_1
società opposta al pagamento della suddetta somma, oltre interessi moratori ex art. 5 del D. Lgs.
231/2002 maturati a far data dalla presente domanda giudiziale;
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della società opposta derivante dalla violazione degli obblighi informativi ex lege e, per l'effetto, condannare la società opposta al pagamento in favore della della somma di euro 5.000,00 ovvero della diversa somma che Parte_1 verrà liquidata dall'adito giudicante, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del lucro cessante
e della perdita di chance patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo”.
L'opposizione e le predette domande ed eccezioni non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4.2. Invero, l'attuale parte convenuta opposta ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che la (già , è società che si Controparte_1 Controparte_2
occupa di trasporti, nazionali e internazionali, di cose per conto terzi;
- che la società i è avvalsa in modo continuativo dei servizi della Parte_1 [...]
già ( e che le condizioni di trasporto sono Controparte_1 Controparte_2
state tra le parti globalmente regolate dal contratto nazionale stipulato in data 01.09.2020, che si produce unitamente ai relativi tariffati;
pagina 9 di 18 - che nel contratto sottoscritto dalle parti risulta espressamente richiamato e sottoscritto due volte l'art. 27 delle condizioni generali di trasporto che prevede un'espressa deroga del Foro a favore del Foro di
Torino;
- che la società on ha provveduto al pagamento del complessivo importo di Parte_1
Euro 10.957,77 dovuto alla ricorrente quale corrispettivo per i servizi di trasporto regolarmente effettuati e portati dalle seguenti note di credito e fatture, tutte prodotte unitamente al relativo estratto conto: nota di credito n. 88906271 del 24.01.2023, nota di credito n. 88904493 del 27.10.2022, nota di credito 88903970 del 10.10.2022, nota di credito n. 88904109 del 13.10.2022, nota di credito n.
88904108 del 13.10.2022, fattura n. 85173492 del 28.11.2022, fattura n. 85198103 del 28.12.2022, fattura n. 85235947 del 27.01.2023, fattura n. 85267566 del 24.02.2023;
- che con lettera ricevuta tramite PEC il 06.02.2023 la ricorrente ha intimato la debitrice di provvedere al saldo di quanto dovuto;
- che, ciò nonostante, la debitrice non ha provveduto a saldare il proprio debito nei confronti della ricorrente.
4.3. Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale
Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; Tribunale Nola, sez. I, 20 maggio 2019, n. 1136 in Redazione
Giuffrè 2019; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in
Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Prato sez. I, 21 dicembre 2017, n. 1033 in Redazione Giuffrè 2018;
Tribunale Nola sez. I, 21 agosto 2017, n. 1882 in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71 in
Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335 in Redazione Giuffrè 2016; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75 in Giurisprudenza locale - Modena 2016; Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n.
12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765;
Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass.
pagina 10 di 18 civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II,
29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni
Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n.
13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; in senso conforme, con specifico riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: cfr.: Tribunale Torino, sez. I, 20 dicembre 2018, in Redazione Giuffrè
2019; Tribunale Salerno, 27 marzo 2015 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Salerno sez. II,
31 ottobre 2014 n. 5151 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
4.4. Invero, risultano documentalmente provate le seguenti circostanze dedotte dalla parte convenuta opposta:
- in data 01.09.2020 la società (d'ora in avanti, per brevità, anche soltanto Parte_1
) e d'ora in avanti, per brevità, anche soltanto Parte_1 Controparte_1
), già stipulavano un contratto di spedizione e CP_1 Controparte_2
trasporto (cfr. doc. n. 5 della parte attrice opponente e doc. n. 2 della parte convenuta opposta), corredato da apposito atto integrativo contenente le condizioni generali di trasposto (cfr. doc. n. 6 della parte attrice opponente e doc. n. 2 della parte convenuta opposta);
- sulla base di tale accordo, la effettuava, tra febbraio 2022 e gennaio 2023, CP_1
spedizioni acquistate da sulla cui base la prima emetteva le fatture prodotte sub Parte_1
doc. nn. 05-12 dalla parte convenuta opposta.
pagina 11 di 18 - sulla base di tali documenti, ha agito in via monitoria, chiedendo e ottenendo CP_1
decreto ingiuntivo per Euro 10.957,77 (oltre spese e interessi), che è stato impugnato da Pt_1
in sede di opposizione attraverso una serie di eccezioni.
[...]
4.5. Nel merito, come prima eccezione, l'attrice opponente lamenta la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto le fatture e l'estratto conto prodotti dalla parte convenuta opposta, e sulla base dei quale questa ha ottenuto detto provvedimento, non sarebbero “documenti idonei […] a provare il credito […] azionato”, non soddisfacendo tali atti “il requisito della prova scritta di cui all'art. 633 n.
1)”; la parte attrice opponente chiede, pertanto, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione e la domanda predetta non risultano fondate.
Com'è noto il fondamentale requisito del procedimento d'ingiunzione o presupposto speciale di ammissibilità del decreto ingiuntivo attiene alla prova, nel senso che, per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, si richiede anche la prova scritta del diritto sostanziale fatto valere ex art. 633, 1° comma, n.
1) (“1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta”).
In dottrina si è osservato che il requisito della prova scritta sta in relazione, da una parte, alla elevata probabilità di esistenza del credito e, dall'altra parte, ad una rapida riscontrabilità di tale esistenza o, meglio, di tale probabilità.
La nozione dettata nell'ambito del procedimento d'ingiunzione non coincide del tutto con quella che emerge dalla disciplina contenuta nel codice civile e negli altri libri del codice di procedura civile, essendovi un certo allargamento della portata probatoria, giustificato dal fatto che, non essendovi il contraddittorio, manca ogni onere di contestazione, con conseguente ampliamento del principio del libero convincimento del giudice ex artt. 116 c.p.c.
Si deve anche osservare che se, da una parte, il legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo di realizzare una pronta attuazione del diritto del ricorrente, ampliando il principio del libero convincimento del giudice ex artt. 116 c.p.c., dall'altra parte, il medesimo obiettivo è valso, in senso contrario, a giustificare anche la previsione di alcune ipotesi di “efficacia legale” della prova scritta, nelle quali, cioè, un documento, invece di essere demandato alla libera valutazione del giudice, ha ricevuto dalla stessa legge una particolare efficacia probatoria. In altre parole, si tratta di casi in cui il legislatore ha attribuito a taluni documenti una particolare efficacia probatoria, con la conseguenza che, una volta prodotti, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, non si richiede una specifica valutazione della loro efficacia da parte del giudice.
Ciò chiarito, in generale, secondo l'orientamento della Cassazione prevalente, per l'emissione del decreto ingiuntivo, costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo,
pagina 12 di 18 a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento, proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo che, anche se privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, fermo restando che la completezza della documentazione va accertata nel successivo giudizio di opposizione nel quale il creditore può fornire nuove prove per integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte nella fase monitoria (cfr. in tal senso: Tribunale Brescia, sez. II, 28 agosto 2020, n. 1694 in Redazione Giuffrè 2020; Corte appello Napoli, sez. VII, 12 giugno 2020, n.
2120 in Redazione Giuffrè 2020; Corte appello, L'Aquila, 08 aprile 2020, n. 547 in Redazione Giuffrè
2020; Tribunale Crotone, 15 marzo 2020, n. 298 in Redazione Giuffrè 2020; Tribunale Catania, sez. IV,
06 febbraio 2019, n. 535 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Milano sez. lav., 30 maggio 2017, n.
1603 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Milano, sez. VII, 24 settembre 2013, n. 11774 in Redazione
Giuffrè 2013; Cass. civile, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 4334; Tribunale Roma, sez. III, 09 ottobre 2012,
n. 18814 in Guida al diritto 2012, 49-50, 43; Cass. civile, sez. II, 25 giugno 2001, n. 8676; Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2001, n. 4638; Cass. civile, sez. lav., 09 ottobre 2000, n. 13429; Cass. civile, sez. I, 19 settembre 2000, n. 12388; Cass. civile, sez. II, 12 luglio 2000, n. 9232; Cass. civile, sez. II, 18 aprile
2000, n. 4974; Cass. civile, sez. I, 14 marzo 1995, n. 2924).
Secondo una pronuncia della Suprema Corte, “per prova scritta - ai sensi dell'art. 633 c.p.c. - deve intendersi qualsiasi documento di sicura autenticità che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato” (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3646 in Guida al diritto 2009, 13 74).
Una frequente ipotesi di prova scritta oggetto di valutazione giudiziale è costituita dalla fattura ed è proprio il caso che viene in rilievo in questa sede.
La giurisprudenza prevalente considera la fattura titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, anche se nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. Precisamente, si ritiene sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo anche la produzione della semplice fattura, prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c.; tuttavia, la stessa giurisprudenza prevalente suole ritenere che il valore probatorio della fattura stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che pagina 13 di 18 intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto.
In altre parole ancora, secondo tale orientamento, la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.
Ciò posto, nel caso di specie il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed ottenuto non soltanto sulla base dell'estratto conto e delle fatture (cfr. doc. 5 allegato al ricorso monitorio), in ogni caso titoli già di per sé idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa
(secondo quanto sai è detto poc'anzi), ma altresì in forza del contratto (cfr. doc. 3 allegato al ricorso monitorio) e delle condizioni generali di trasporto (cfr. doc. 4 allegato al ricorso monitorio).
4.6. Con una seconda eccezione, la parte opponente lamenta “l'inadempimento contrattuale della società opposta e l'inesistenza del credito azionato in via monitoria”, affermando che la fattura commerciale non rappresenta una prova idonea “in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi”.
La parte attrice opponente lamenta inoltre di aver contestato “numerosi errori commessi dalla società opposta sui rilievi dei pesi/volume della merce spedita […] e diversi casi di smarrimento della merce”.
Sulla base di ciò, la parte opponente chiede quindi:
- l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento contrattuale di relativamente CP_1
“ai servizi di spedizione indicati nelle fatture”;
- l'accertamento e la declaratoria della “inesistenza del credito azionato in via monitoria”, con conseguente revoca del provvedimento opposto;
- l'accertamento e la declaratoria di qualsiasi pretesa avanzata da “fondata sulle CP_1 prestazioni contrattuali indicate nelle fatture azionate”;
- in via riconvenzionale, la condanna di a versare, in favore di CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 4.405,80, più IVA, “a titolo di indennizzo dovuto in virtù dei numerosi errori sul rilievo peso/volume e per smarrimento della merce […]”.
pagina 14 di 18 Le predette eccezioni e domande non risultano fondate.
Alla luce del materiale istruttorio prodotto, infatti, si ritiene sufficientemente assolto l'onere probatorio della parte opposta circa l'adempimento delle obbligazioni gravanti su quest'ultima (nel caso di specie la consegna di merci), per come richiesto dalla legge e notoriamente interpretato dalla costante giurisprudenza. In particolare, CP_1
- ha provato l'esistenza del rapporto fondamentale intercorrente con la (rapporto, Parte_1
comunque, pacifico), avendo prodotto il relativo contratto e le fatture, emesse in esecuzione di questo
(n. 85173492 del 28.11.2022, n. 85198103 del 28.12.2022, n. 85235947 del 27.01.2023 e n. 85267566 del 24.02.2023), unitamente all'estratto conto riepilogativo (cfr. doc. nn. 5 e 6 della parte attrice opponente e n. 2 della parte convenuta opposta);
- ha allegato l'inadempimento delle proprie obbligazioni da parte di (saldo delle Parte_1
fatture azionate in via monitoria).
Per converso, non risulta sufficientemente soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice opponente di aver eseguito le prestazioni pretese dalla controparte (saldo delle fatture). Essa, infatti, nel lamentare che non ha fornito la prova dell'adempimento delle CP_1
prestazioni relative alle fatture azionate in via monitoria, ha precisato che alcune di tali prestazioni sarebbero inesatte, essendo le merci state consegnate con ritardo ed essendo alcuni beni andati smarriti.
Non si può non notare la contraddizione che si annida in tale tipo di allegazione: infatti, affermare, da un lato, che non ha eseguito la propria prestazione e contestare, dall'altro, CP_1
l'inesattezza nell'adempimento della stessa, significa riconoscere, almeno implicitamente, che la prestazione è stata eseguita.
Al contempo, le contestazioni della parte attrice opponente riguardanti il ritardo nella consegna delle merci e lo smarrimento di alcuni beni, risultano del tutto generiche, sicché non possono essere considerate contestazioni sufficiente sotto il profilo dell'onere probatorio, con conseguente applicazione dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), ai sensi del quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In proposito, si deve osservare che il predetto principio di “non contestazione” consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015
n. 3666 in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498 in
GiustiziaCivile.com 2014, 6 novembre;
Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in Giur. merito
2012, 3, 590).
pagina 15 di 18 Del resto, sotto il profilo documentale, con riguardo al doc. 10 della parte attrice opponente, contenente il dettaglio delle consegne effettuate tra ottobre e novembre 2022 relativamente alla fattura n. 85173492 del 28.11.2022, alcune voci sono evidenziate in giallo e contengono delle annotazioni a penna riguardo alle dimensioni e al peso dei c.d. colli, senza alcuna specificazione.
Né dalla corrispondenza e-mail di cui al doc. 9 della parte attrice opponente, anch'esso relativo alla stessa fattura, si è in grado di ricavare alcun dettaglio in merito alla vicenda. Parimenti, le e-mail di cui ai docc. 11 e 12 della parte attrice opponente relative, rispettivamente, alle fatture n. 85198103 (senza specificazione della data) e n. 85235947 del 27.01.2023, benché sembrino prospettare, almeno apparentemente, contestazioni più puntuali, tuttavia risultano, nella sostanza, decontestualizzate, stante la massiccia attività di spedizione che ha compiuto in favore di CP_1 Parte_1
nel periodo di riferimento (cfr. docc. 5 – 12 prodotte dalla parte convenuta opposta).
Oltretutto, tali e-mail sono corredate da documenti pdf., di cui però non è possibile esaminare il contenuto, onde verificare l'eventuale presenza di materiale che possa svolgere una funzione probante rispetto alle pretese avanzate da Parte_1
4.7. Da ultimo, la parte opponente eccepisce la “responsabilità contrattuale della società opposta derivante dalla violazione di obblighi informativi ex lege”.
In particolare, la parte opponente lamenta che non vi sarebbe “alcuna indicazione di chiari e univoci criteri di quantificazione dei rimborsi e/o indennizzi previsti per il caso di ritardo nella consegna e per il caso di smarrimento della merce […]”. Conseguentemente, chiede, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni cagionati dalla violazione di detti obblighi informativi, che parte opponente qualifica come danno da perdita di chance.
L'eccezione e la relativa domanda non risultano fondate.
Invero, l'eccezione è agevolmente superata per tabulas, in quanto i criteri cui si riferisce la parte attrice opponente risultano smentiti dal doc. 8 prodotto dalla stessa, contenente uno “schema riepilogativo dei rimborsi/indennizzi” e, segnatamente, i criteri di calcolo con cui tali rimborsi o indennizzi vengono quantificati a seconda che la spedizione avvenga a livello nazionale o internazionale e sia effettuata via terra o via aerea.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta risarcitoria, si rileva che la parte opponente non ha fornita alcuna prova dell'asserito danno sofferto, qualificando quest'ultimo come danno da perdita di chance, senza però definire e provare quale fosse l'opportunità, perduta, di conseguire un risultato economico utile.
pagina 16 di 18 4.8. In conclusione, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
4.9. Pertanto, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
5. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.
5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale;
Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1-bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi
pagina 17 di 18 dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.” Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 441,00 per la fase dell'attivazione;
Euro 882,00 per la fase di negoziazione.
L'ammontare un totale complessivo dei compensi risulta dunque pari ad Euro 6.400,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al 1274/2024 R.G. promossa dalla società in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, sig. (parte attrice Parte_2
opponente) contro la società nelle persone della procuratrice Controparte_1 speciale dr.ssa e dell'Avv. in qualità di consigliere di Controparte_3 Controparte_4
amministrazione e legale rappresentante pro tempore (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente società in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 7028/2023, datato 28.11.2023 e depositato in data
29.11.2023, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro
6.400,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Torino, in data 9 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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