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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/11/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1477/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE dott. Mirko Buratti
Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 11/11/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1477/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOZZO DANIELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il giorno 30 novembre 2025, ha chiesto, a norma dell'art. 447 Parte_1 bis cod. proc. civ., che venisse dichiarata l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto preliminare sottoscritto in data 1° febbraio 2021, con condanna di Controparte_3
a restituire gli immobili promessi in vendita, siti nel Comune di Vimodrone, via Padana
[...] Superiore n. 263.
espose di essere proprietario del suddetto compendio, con annesso vano cantina, in Parte_1 forza di atto di compravendita del 25 settembre 2019, rogato dalla dott.ssa , Notaio in Persona_1 Milano (n. 95835 di Repertorio e n. 24246 di Raccolta), censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Vimodrone come segue: a. Foglio: 10; Particella 327; Sub. 14; Cat. A/3; Classe 1; Vani 3,5; superficie catastale 48; Rc € 271,14=; b. Foglio: 10, Particella 423; Sub. 11; Cat. C/6; Superficie catastale 15, mq 13, Rc € 42,30. Spiegò che, in data 1° febbraio 2021, aveva stipulato con i signori e CP_1 [...]
un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto il predetto CP_2 immobile in forza del quale le parti avevano convenuto che: a. all'atto della firma, il promissario acquirente avrebbe versato la somma di € 6.000 a titolo di caparra confirmatoria e sarebbe stato immesso immediatamente nel godimento dell'immobile; b. dalla data di immissione nella detenzione il promissario acquirente avrebbe versato la somma di € 18.000 in 24 rate mensili da € 750 ciascuna a titolo di ulteriore caparra confirmatoria;
c. entro il termine del 28 febbraio 2023 il promissario acquirente avrebbe dovuto fissare il rogito e pagare il residuo prezzo di € 96.000. Lamentò che il promissario acquirente, dopo essere stato immesso nel godimento anticipato dell'immobile, non riuscendo a saldare il prezzo, non aveva fissato la data per la sottoscrizione del contratto definitivo ed aveva ignorato, altresì, la diffida inviata dal legale con l'invito ad adempiere entro il 29 settembre 2023, a pena di risoluzione del contratto. Essendo decorso inutilmente tale termine, il contratto preliminare si era risolto di diritto, ex art. 1454, comma 3, cod. civ., ma CP_1
ed erano rimasti ad occupare l'immobile, senza mai aver provveduto al
[...] Controparte_2 saldo del prezzo.
ed non si costituirono, nonostante la notificazione effettuata in CP_1 Controparte_2 data 7-9 maggio 2025, restando contumaci. La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cod. proc. civ., in modalità cartolare. La controversia può essere decisa con il rito semplificato non essendo necessaria attività istruttoria. La domanda proposta da va accolta nei termini di seguito precisati. Parte_1 Il ricorrente ha fornito la prova della titolarità del diritto di proprietà delle suddette unità immobiliari, avendo prodotto l'atto di compravendita stipulato in data 25 settembre 2019 per atto notarile, nonché il contratto preliminare di compravendita stipulato in data 1° febbraio 2021 con gli odierni resistenti quali promissari acquirenti. Tale contratto prevedeva il versamento contestuale della somma di € 6.000 a titolo di caparra confirmatoria, a fronte dell'immediata immissione nel godimento dell'immobile, e della somma di € 18.000 in 24 rate mensili da € 750 ciascuna a titolo di ulteriore caparra confirmatoria, con residuo prezzo di € 96.000 da corrispondere entro il termine del 28 febbraio 2023 alla stipula del rogito. Con lettera raccomandata del 19 settembre 2023, consegnata in data 22 settembre 2023, a fronte del mancato adempimento al saldo prezzo e della mancata stipula del rogito, si era Parte_1 avvalso della facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 4 del contratto preliminare. Il ricorrente ha, dunque, esercitato la facoltà riconosciutale dal contratto di avvalersi della clausola risolutiva espressa per determinare lo scioglimento immediato del rapporto contrattuale in caso di inadempimento all'obbligo di concludere il contratto definitivo e di pagamento del corrispettivo pattuito.
pagina 2 di 3 Nella fattispecie, ed non si sono costituiti e non hanno, quindi, CP_1 Controparte_2 dimostrato di aver adempiuto puntualmente alle suddette obbligazioni, cosicché si sono realizzati i presupposti per l'operatività della clausola risolutiva espressa. Va, quindi, dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto in questione. Per effetto dello scioglimento del vincolo negoziale, ed sono tenuti CP_1 Controparte_2 alla restituzione dell'immobile. ed devono, pertanto, essere condannati al rilascio dei beni CP_1 Controparte_2 immobili siti in Vimodrone, che essi occupano ora senza titolo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara risolto il contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 1° febbraio 2021 per inadempimento di ed;
CP_1 Controparte_2
2. condanna a rilasciare, liberi di persone e cose, in Controparte_3 favore di , i beni immobili siti in Vimodrone, via Padana Superiore n. 263, censiti Parte_1 al Catasto Fabbricati del Comune di Vimodrone come segue: a. Foglio: 10; Particella 327; Sub. 14; Cat. A/3; Classe 1; Vani 3,5; superficie catastale 48; Rc € 271,14=; b. Foglio: 10, Particella 423; Sub. 11; Cat. C/6; Superficie catastale 15, mq 13, Rc € 42,30;
3. fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 15 dicembre 2025;
4. condanna a rimborsare a le spese di Controparte_3 Parte_1 lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
5. con sentenza esecutiva. Monza, 11 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE dott. Mirko Buratti
Il Giudice, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ., pronuncia il giorno 11/11/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1477/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOZZO DANIELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da ricorso o nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il giorno 30 novembre 2025, ha chiesto, a norma dell'art. 447 Parte_1 bis cod. proc. civ., che venisse dichiarata l'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto preliminare sottoscritto in data 1° febbraio 2021, con condanna di Controparte_3
a restituire gli immobili promessi in vendita, siti nel Comune di Vimodrone, via Padana
[...] Superiore n. 263.
espose di essere proprietario del suddetto compendio, con annesso vano cantina, in Parte_1 forza di atto di compravendita del 25 settembre 2019, rogato dalla dott.ssa , Notaio in Persona_1 Milano (n. 95835 di Repertorio e n. 24246 di Raccolta), censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Vimodrone come segue: a. Foglio: 10; Particella 327; Sub. 14; Cat. A/3; Classe 1; Vani 3,5; superficie catastale 48; Rc € 271,14=; b. Foglio: 10, Particella 423; Sub. 11; Cat. C/6; Superficie catastale 15, mq 13, Rc € 42,30. Spiegò che, in data 1° febbraio 2021, aveva stipulato con i signori e CP_1 [...]
un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto il predetto CP_2 immobile in forza del quale le parti avevano convenuto che: a. all'atto della firma, il promissario acquirente avrebbe versato la somma di € 6.000 a titolo di caparra confirmatoria e sarebbe stato immesso immediatamente nel godimento dell'immobile; b. dalla data di immissione nella detenzione il promissario acquirente avrebbe versato la somma di € 18.000 in 24 rate mensili da € 750 ciascuna a titolo di ulteriore caparra confirmatoria;
c. entro il termine del 28 febbraio 2023 il promissario acquirente avrebbe dovuto fissare il rogito e pagare il residuo prezzo di € 96.000. Lamentò che il promissario acquirente, dopo essere stato immesso nel godimento anticipato dell'immobile, non riuscendo a saldare il prezzo, non aveva fissato la data per la sottoscrizione del contratto definitivo ed aveva ignorato, altresì, la diffida inviata dal legale con l'invito ad adempiere entro il 29 settembre 2023, a pena di risoluzione del contratto. Essendo decorso inutilmente tale termine, il contratto preliminare si era risolto di diritto, ex art. 1454, comma 3, cod. civ., ma CP_1
ed erano rimasti ad occupare l'immobile, senza mai aver provveduto al
[...] Controparte_2 saldo del prezzo.
ed non si costituirono, nonostante la notificazione effettuata in CP_1 Controparte_2 data 7-9 maggio 2025, restando contumaci. La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cod. proc. civ., in modalità cartolare. La controversia può essere decisa con il rito semplificato non essendo necessaria attività istruttoria. La domanda proposta da va accolta nei termini di seguito precisati. Parte_1 Il ricorrente ha fornito la prova della titolarità del diritto di proprietà delle suddette unità immobiliari, avendo prodotto l'atto di compravendita stipulato in data 25 settembre 2019 per atto notarile, nonché il contratto preliminare di compravendita stipulato in data 1° febbraio 2021 con gli odierni resistenti quali promissari acquirenti. Tale contratto prevedeva il versamento contestuale della somma di € 6.000 a titolo di caparra confirmatoria, a fronte dell'immediata immissione nel godimento dell'immobile, e della somma di € 18.000 in 24 rate mensili da € 750 ciascuna a titolo di ulteriore caparra confirmatoria, con residuo prezzo di € 96.000 da corrispondere entro il termine del 28 febbraio 2023 alla stipula del rogito. Con lettera raccomandata del 19 settembre 2023, consegnata in data 22 settembre 2023, a fronte del mancato adempimento al saldo prezzo e della mancata stipula del rogito, si era Parte_1 avvalso della facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 4 del contratto preliminare. Il ricorrente ha, dunque, esercitato la facoltà riconosciutale dal contratto di avvalersi della clausola risolutiva espressa per determinare lo scioglimento immediato del rapporto contrattuale in caso di inadempimento all'obbligo di concludere il contratto definitivo e di pagamento del corrispettivo pattuito.
pagina 2 di 3 Nella fattispecie, ed non si sono costituiti e non hanno, quindi, CP_1 Controparte_2 dimostrato di aver adempiuto puntualmente alle suddette obbligazioni, cosicché si sono realizzati i presupposti per l'operatività della clausola risolutiva espressa. Va, quindi, dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto in questione. Per effetto dello scioglimento del vincolo negoziale, ed sono tenuti CP_1 Controparte_2 alla restituzione dell'immobile. ed devono, pertanto, essere condannati al rilascio dei beni CP_1 Controparte_2 immobili siti in Vimodrone, che essi occupano ora senza titolo. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara risolto il contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 1° febbraio 2021 per inadempimento di ed;
CP_1 Controparte_2
2. condanna a rilasciare, liberi di persone e cose, in Controparte_3 favore di , i beni immobili siti in Vimodrone, via Padana Superiore n. 263, censiti Parte_1 al Catasto Fabbricati del Comune di Vimodrone come segue: a. Foglio: 10; Particella 327; Sub. 14; Cat. A/3; Classe 1; Vani 3,5; superficie catastale 48; Rc € 271,14=; b. Foglio: 10, Particella 423; Sub. 11; Cat. C/6; Superficie catastale 15, mq 13, Rc € 42,30;
3. fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 15 dicembre 2025;
4. condanna a rimborsare a le spese di Controparte_3 Parte_1 lite che liquida in complessivi € 2.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
5. con sentenza esecutiva. Monza, 11 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3