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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 30/06/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 774/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
con l'avvocato AGNETA ANNUNZIATA
E
, nato a [...] il CP_1
14/12/1983 (C.F. ), con l'avvocato MORETTI C.F._2
LUCIANO con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 26/4/2025 sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 2/5/2025, contenente le condizioni della separazione;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale, ed hanno altresì allegato un piano genitoriale con il quale sono state individuate le modalità di visita padre-figlie;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze delle figlie minori , e con conseguente manifesta Per_1 Per_2 Per_3
superfluità del loro ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, le spese debbano essere compensate;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 2/5/2025 da e , Parte_1 CP_1
così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, coniugati il 23/8/2008 in POMARICO, alle condizioni da CP_1
loro concordate e contenute nel ricorso per separazione consensuale del
26/4/2025, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 2/5/2025, integrate dal piano genitoriale allegato alle note scritte di udienza depositate in data
11/6/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di POMARICO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, Parte I, numero 2;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26/6/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco