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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/09/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2489/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DEBORA Parte_1 C.F._1
IANNIELLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_2 C.F._2
BERTOLOZZI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n.108, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«I. AFFIDAMENTO CONDIVISO CON COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO LA RESIDENZA MATERNA. 1) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la residenza della madre, con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione. Entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni. Resta inteso che i genitori dovranno collaborare attivamente nella cura dei figli,
1 impegnandosi ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di malattia degli stessi o nel caso di eventi traumatici ed altro che possano mettere a repentaglio la salute fisica/psichica, adoperandosi e coadiuvandosi tra loro nell'interesse dei figli. Ciascun genitore dovrà consentire all'altro di far visita al figlio quando è malato. Il genitore che programma gli appuntamenti per le visite mediche dei minori informerà prontamente l'altro genitore, in modo che anche quest'ultimo possa partecipare.
2) Il medesimo regime di affidamento è adottato dai ricorrenti anche per gestire i rapporti con l'animale domestico già facente parte del nucleo familiare.
3) Tenuto conto del regime sinora applicato e delle abitudini dei figli, per ogni singolo periodo composto da due settimane (e negli orari non coperti dalla permanenza dei bimbi presso gli istituti scolastici di appartenenza), i figli trascorreranno con il padre un giorno con pernotto infrasettimanale e il week end dal sabato (uscita scuola od ore 14.30) al lunedì mattina quando vengono riaccompagnati a scuola. La settimana successiva invece trascorreranno con il padre il giovedì dall'uscita della scuola sino al sabato mattina quando verranno riaccompagnati presso il domicilio materno. Ovviamente sono fatti salvi gli inevitabili coordinamenti e adeguamenti in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori, i quali si impegnano a comunicare eventuali richieste di modifica del proprio calendario con un congruo anticipo, nella prospettiva di una collaborazione genitoriale che consenta di mettere sempre al primo posto l'interesse dei figli.
4) Il padre - compatibilmente con i propri impegni di lavoro - accompagnerà i figli a scuola tutte le mattina e continuerà ad occuparsi altresì dell'uscita mattutina del cane. Previo accordo con la madre, il padre potrà stare con i figli anche in più occasioni rispetto al minimo garantito dal calendario.
5) I minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal proposito si precisa che i nonni potranno occuparsi dei minori in caso di impedimento del padre e/o della madre nei giorni di sua spettanza.
6) Durante il periodo di ferie estive, compatibilmente ed in corrispondenza con il periodo feriale di ciascuno di loro, i genitori trascorreranno con i figli minori un periodo di massimo di 15 giorni consecutivi durante il mese di luglio o di agosto da stabilire e concordare preventivamente ogni anno, dandone preavviso all'altro genitore almeno 30 giorni prima del predetto periodo. Per il periodo invernale entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanza di 7 giorni, anche non consecutivi. Sia per le vacanze estive che per quelle invernali, i genitori si daranno comunicazione delle località di vacanza ove intendano condurre i figli e le relative spese faranno esclusivo carico al genitore che li condurrà in vacanza con sé.
7) I genitori trascorreranno con i figli minori le festività principali (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, S. Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta) e il giorno dei loro compleanni sempre seguendo il criterio della normale alternanza tra di loro e previ accordi da tempestivamente definire anno per anno, quindi la con un genitore ed il Natale con l'altro e così via. I figli Pt_3 trascorreranno il giorno del compleanno del genitore con questi anche laddove rientri nei giorni di collocazione dell'altro e viceversa.
8) Nell'interesse dei figli IG.ri e si impegnano a non instaurare nuove convivenze, Parte_2 T_ né a far conoscere ai figli eventuali nuovi partner, per il periodo di due anni decorrente dalla data di omologazione;
si impegnano inoltre a non attuare in presenza del figlio minore comportamenti o affermazioni tali da sminuire ai suoi occhi la persona e il ruolo dell'altro genitore.
9) Con la firma del presente atto, le parti si danno reciproco assenso per poter richiedere
2 autorizzazioni amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio anche per i minori obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta. II. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO - SPESE STRAORDINARIE. 10) In considerazione dell'adottato regime di collocamento prevalente presso la madre, il IG. si obbliga a corrispondere, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Parte_2
IG.ra , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo periodico T_ perequativo per il mantenimento la somma di € 250,00 per ciascun figlio, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'obbligo di mantenimento cesserà al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli.
11) Il IG. e la IG.ra si obbligano, ciascuno per la misura del 50%, a provvedere Parte_2 T_ al pagamento della mensa scolastica dei figli, considerando tale spesa come spesa non rientrante nel contributo al mantenimento ordinario dei figli.
12) Le spese straordinarie in favore dei figli minori e e dell'animale domestico Per_1 Per_2 faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% in attuazione del Protocollo in uso al Tribunale adito, che le parti con la sottoscrizione dichiarano di conoscere.
13) Per espresso accordo tra i coniugi sul punto, l'Assegno Unico Universale per i figli minori, attualmente pari ad euro 370 mensili, continuerà ad essere percepito per l'intero dalla IG.ra T_
. A tal fine il IG. si impegna, a semplice richiesta della , a fornire la
[...] Parte_2 T_ necessaria documentazione laddove richiesta all'Ente preposto e in caso ne sorga necessità. III. CASA FAMILIARE. 14 L'abitazione già adibita a casa coniugale sita in Camaiore (LU), Via Massoni n. 60, di proprietà della IG.ra , rimane assegnata e in utilizzo esclusivo alla . Parte_1 T_
15 I vestiti e beni personali del IG. ancora presenti nella casa familiare saranno dal Parte_2 medesimo recuperati previ accordi con tempistiche da definire con la IG.ra e lo stesso T_ avverrà per gli arredi acquistati dal ricorrente che egli decidesse eventualmente di recuperare». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di , nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 16/1/2015 e il 26/6/2017) - hanno Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/9/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato DEBORA Parte_1 C.F._1
IANNIELLO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MICHELA Parte_2 C.F._2
BERTOLOZZI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n.108, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«I. AFFIDAMENTO CONDIVISO CON COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO LA RESIDENZA MATERNA. 1) I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la residenza della madre, con esercizio della responsabilità genitoriale disgiunto per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunto per gli atti di straordinaria amministrazione. Entrambi i genitori s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni. Resta inteso che i genitori dovranno collaborare attivamente nella cura dei figli,
1 impegnandosi ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di malattia degli stessi o nel caso di eventi traumatici ed altro che possano mettere a repentaglio la salute fisica/psichica, adoperandosi e coadiuvandosi tra loro nell'interesse dei figli. Ciascun genitore dovrà consentire all'altro di far visita al figlio quando è malato. Il genitore che programma gli appuntamenti per le visite mediche dei minori informerà prontamente l'altro genitore, in modo che anche quest'ultimo possa partecipare.
2) Il medesimo regime di affidamento è adottato dai ricorrenti anche per gestire i rapporti con l'animale domestico già facente parte del nucleo familiare.
3) Tenuto conto del regime sinora applicato e delle abitudini dei figli, per ogni singolo periodo composto da due settimane (e negli orari non coperti dalla permanenza dei bimbi presso gli istituti scolastici di appartenenza), i figli trascorreranno con il padre un giorno con pernotto infrasettimanale e il week end dal sabato (uscita scuola od ore 14.30) al lunedì mattina quando vengono riaccompagnati a scuola. La settimana successiva invece trascorreranno con il padre il giovedì dall'uscita della scuola sino al sabato mattina quando verranno riaccompagnati presso il domicilio materno. Ovviamente sono fatti salvi gli inevitabili coordinamenti e adeguamenti in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori, i quali si impegnano a comunicare eventuali richieste di modifica del proprio calendario con un congruo anticipo, nella prospettiva di una collaborazione genitoriale che consenta di mettere sempre al primo posto l'interesse dei figli.
4) Il padre - compatibilmente con i propri impegni di lavoro - accompagnerà i figli a scuola tutte le mattina e continuerà ad occuparsi altresì dell'uscita mattutina del cane. Previo accordo con la madre, il padre potrà stare con i figli anche in più occasioni rispetto al minimo garantito dal calendario.
5) I minori hanno diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. A tal proposito si precisa che i nonni potranno occuparsi dei minori in caso di impedimento del padre e/o della madre nei giorni di sua spettanza.
6) Durante il periodo di ferie estive, compatibilmente ed in corrispondenza con il periodo feriale di ciascuno di loro, i genitori trascorreranno con i figli minori un periodo di massimo di 15 giorni consecutivi durante il mese di luglio o di agosto da stabilire e concordare preventivamente ogni anno, dandone preavviso all'altro genitore almeno 30 giorni prima del predetto periodo. Per il periodo invernale entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanza di 7 giorni, anche non consecutivi. Sia per le vacanze estive che per quelle invernali, i genitori si daranno comunicazione delle località di vacanza ove intendano condurre i figli e le relative spese faranno esclusivo carico al genitore che li condurrà in vacanza con sé.
7) I genitori trascorreranno con i figli minori le festività principali (Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, S. Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta) e il giorno dei loro compleanni sempre seguendo il criterio della normale alternanza tra di loro e previ accordi da tempestivamente definire anno per anno, quindi la con un genitore ed il Natale con l'altro e così via. I figli Pt_3 trascorreranno il giorno del compleanno del genitore con questi anche laddove rientri nei giorni di collocazione dell'altro e viceversa.
8) Nell'interesse dei figli IG.ri e si impegnano a non instaurare nuove convivenze, Parte_2 T_ né a far conoscere ai figli eventuali nuovi partner, per il periodo di due anni decorrente dalla data di omologazione;
si impegnano inoltre a non attuare in presenza del figlio minore comportamenti o affermazioni tali da sminuire ai suoi occhi la persona e il ruolo dell'altro genitore.
9) Con la firma del presente atto, le parti si danno reciproco assenso per poter richiedere
2 autorizzazioni amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale e della carta di identità valida per l'espatrio anche per i minori obbligandosi a riprodurre il consenso in forma scritta a semplice richiesta. II. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO - SPESE STRAORDINARIE. 10) In considerazione dell'adottato regime di collocamento prevalente presso la madre, il IG. si obbliga a corrispondere, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato dalla Parte_2
IG.ra , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo periodico T_ perequativo per il mantenimento la somma di € 250,00 per ciascun figlio, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'obbligo di mantenimento cesserà al momento del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli.
11) Il IG. e la IG.ra si obbligano, ciascuno per la misura del 50%, a provvedere Parte_2 T_ al pagamento della mensa scolastica dei figli, considerando tale spesa come spesa non rientrante nel contributo al mantenimento ordinario dei figli.
12) Le spese straordinarie in favore dei figli minori e e dell'animale domestico Per_1 Per_2 faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% in attuazione del Protocollo in uso al Tribunale adito, che le parti con la sottoscrizione dichiarano di conoscere.
13) Per espresso accordo tra i coniugi sul punto, l'Assegno Unico Universale per i figli minori, attualmente pari ad euro 370 mensili, continuerà ad essere percepito per l'intero dalla IG.ra T_
. A tal fine il IG. si impegna, a semplice richiesta della , a fornire la
[...] Parte_2 T_ necessaria documentazione laddove richiesta all'Ente preposto e in caso ne sorga necessità. III. CASA FAMILIARE. 14 L'abitazione già adibita a casa coniugale sita in Camaiore (LU), Via Massoni n. 60, di proprietà della IG.ra , rimane assegnata e in utilizzo esclusivo alla . Parte_1 T_
15 I vestiti e beni personali del IG. ancora presenti nella casa familiare saranno dal Parte_2 medesimo recuperati previ accordi con tempistiche da definire con la IG.ra e lo stesso T_ avverrà per gli arredi acquistati dal ricorrente che egli decidesse eventualmente di recuperare». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1
e di , nati fuori dal matrimonio (rispettivamente il 16/1/2015 e il 26/6/2017) - hanno Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 10/9/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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