Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8981/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ) rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppa Cozzubo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
C.F._2
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 28.1.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.7.2023, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
[...] Per_1 Persona_2
tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_3
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliato, a tal fine allegava sentenza di separazione n. 1932/2017, emessa da questo Tribunale il
14/04/2017, passata in giudicato.
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione per , atteso che la stessa ha costituito un autonomo nucleo Per_3
familiare.
All'udienza di prima comparizione del 11.6.2024 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente, quindi, all'udienza del 28.1.2025, ritenuta la causa matura, il Presidente la poneva in decisione dinnanzi al Collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , la quale, Controparte_1
nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per Parte_1 Controparte_1
il prescritto periodo risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1932/2017, emessa da questo Tribunale il
14/04/2017.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Nessuna statuizione di ordine economica va disposta tra le parti, in assenza delle rispettive domande.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo, così statuisce:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra Pt_1
e , trascritto nei registri di matrimonio dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Zafferana Etnea al n 28, parte II, serie A, anno 1985 ;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 29.1.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
Dott. Massimo Escher