TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23771
TAR
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
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TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Contrasto con principi costituzionali ed eurounitari

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria. Ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. per rispetto della riserva di legge e la violazione degli art. 2 e 117 Cost. in relazione all'art. 1 del protocollo addizionale CEDU, escludendo la violazione del principio di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Contrasto con altre norme dell'ordinamento e vizi propri degli atti impugnati

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale per l'inquadramento normativo e la validità del meccanismo del payback. Riguardo ai vizi propri degli atti, la società ricorrente non poteva fare affidamento sul mantenimento del prezzo di vendita, essendo consapevole fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano. La determinazione del tetto di spesa regionale avvenuta nel 2019 non inficia la legittimità degli atti, poiché il tetto nazionale era già noto e le imprese avrebbero dovuto considerarlo come parametro di riferimento. La normativa europea in materia di appalti non è violata poiché il payback opera sul fatturato complessivo e non incide sull'esito delle gare.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Gli atti regionali impugnati hanno carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e degli atti ministeriali. Le attività demandate alle regioni sono di carattere meramente tecnico-contabile e riepilogativo, prive di discrezionalità e non implicano una spesa di potere autoritativo. Si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, con un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto. La controversia verte su un diritto soggettivo in cui l'amministrazione esercita un'attività vincolata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23771
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23771
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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