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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/10/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1806 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. OL IU Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
dif. dall'Avv. STIGNANI ELENA Parte_1 NI dif. dall'Avv. BUSCAROLI PIERA CP_1
RICORRENTI E PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO Oggetto: separazione e divorzio Conclusioni delle parti: omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente – come in effetti fanno già da tempo - e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) La casa coniugale resterà in uso alla moglie - quale titolare del contratto di comodato d'uso gratuito - ove è rimasta ad abitare unitamente al figlio sin dalla data in cui il Per_1 marito si è trasferito in altra abitazione;
3) Il figlio di anni sette verrà affidato in via condivisa tra i genitori ed il padre potrà Per_1 tenerlo con sé a w.e. alternati (precisando che per quanto attiene il pernottamento presso il padre le parti concordano di attendere il parere dei terapisti che seguono il bambino). Il padre potrà altresì tenerlo durante le vacanze estive/natalizie e Pasquali (come in effetti già avviene) previo accordo con la madre e subordinatamente alle esigenze del bambino;
4) Il padre si è impegnato a versare allo stesso a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro 300,00 mensili (da rivalutare annualmente secondo gli indici di rivalutazione ISTAT) entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara che di seguito si pagina 1 di 4 trascrive: “In particolare, le spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Le spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico o scuolabus;
Le spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria. Le spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive ludiche ed artistiche sino al tetto massimo complessivo di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Le spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: Baby sitter;
campi estivi. La quota delle spese straordinarie anticipata da uno dei due coniugi in favore dei figli andrà rimborsata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso. 5) I coniugi dichiarano di avere costituito in data 17/12/2015 impresa familiare, come da atto Notaio dott. che in copia si allega;
entrambe le parti hanno Persona_2 pagina 2 di 4 manifestato la volontà di cessare detta impresa che non ha più ragione alcuna di esistere, pertanto concordemente stabiliscono che il sig. AN si farà carico di ogni onere economico e non relativo a quanto necessario per la chiusura/estinzione/cessazione dell'impresa familiare ed entrambi si impegnano a porre in essere tutti quei comportamenti/atti/formalità necessarie per addivenire alla cessazione di detta impresa. Il Sig. AN si impegna altresì a farsi carico di ogni onere annesso e connesso (ivi comprese imposte, tasse, sanzioni ecc.ecc.) derivante dalla stessa impresa familiare sino a quando la stessa non verrà cessata definitivamente;
6) L'assegno unico resterà in toto in favore della madre;
7) Le detrazioni fiscali saranno a favore della madre al 100% sino a quando il padre non ne potrà beneficiare;
nel momento in cui dovesse mutare il regime fiscale e poterne beneficiare anche il sig. AN, verranno considerate al 50% ciascuno;
8) I coniugi dichiarano così di avere già definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica e non;
9) Allo stato i coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto nulla deve corrispondere l'uno all'altro a titolo di contributo al mantenimento;
10) Le spese legali per il presente procedimento sono interamente a carico del marito mentre la moglie sosterrà integralmente le spese del dentista del figlio sino alla Per_1 concorrenza dell'importo versato dal Sig. AN per le spese legali suddette;
successivamente, si applicherà la ripartizione stabilita al precedente punto 4). Conclusioni del PM :
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 esponevano:
in data 12/07/2014 avevano contratto matrimonio in Mesola;
dall'unione era nato il figlio minorenne. Per_1 I rapporti tra i coniugi si erano profondamente ed irrimediabilmente deteriorati sicchè chiedevano, fra l'altro, che il Tribunale pronunciasse sia la separazione dei coniugi che il divorzio. Nelle note di trattazione le parti confermavano la volontà espressa in ricorso. La domanda di separazione è fondata. I coniugi hanno confermato la porre fine all'unione matrimoniale, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell'affectio coniugalis. Va dunque pronunciata la separazione dei coniugi. Con separata ordinanza si dispone la prosecuzione del giudizio per le valutazioni sulla domanda di divorzio.
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ferrara omologa la separazione dei coniugi e Parte_1
, unitisi in matrimonio il 12/07/2014 in Mesola (atto trascritto Parte_2 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mesola al n. 5, p. I) alle condizioni concordate. Prende atto degli ulteriori accordi. Ordina all' Ufficiale dello stato civile di Mesola di procedere all' annotazione della sentenza. Ferrara, 16.10.2025
Il presidente est.
OL IU
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. OL IU Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
dif. dall'Avv. STIGNANI ELENA Parte_1 NI dif. dall'Avv. BUSCAROLI PIERA CP_1
RICORRENTI E PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO Oggetto: separazione e divorzio Conclusioni delle parti: omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente – come in effetti fanno già da tempo - e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) La casa coniugale resterà in uso alla moglie - quale titolare del contratto di comodato d'uso gratuito - ove è rimasta ad abitare unitamente al figlio sin dalla data in cui il Per_1 marito si è trasferito in altra abitazione;
3) Il figlio di anni sette verrà affidato in via condivisa tra i genitori ed il padre potrà Per_1 tenerlo con sé a w.e. alternati (precisando che per quanto attiene il pernottamento presso il padre le parti concordano di attendere il parere dei terapisti che seguono il bambino). Il padre potrà altresì tenerlo durante le vacanze estive/natalizie e Pasquali (come in effetti già avviene) previo accordo con la madre e subordinatamente alle esigenze del bambino;
4) Il padre si è impegnato a versare allo stesso a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro 300,00 mensili (da rivalutare annualmente secondo gli indici di rivalutazione ISTAT) entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara che di seguito si pagina 1 di 4 trascrive: “In particolare, le spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Le spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
Le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico o scuolabus;
Le spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria. Le spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive ludiche ed artistiche sino al tetto massimo complessivo di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Le spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: Baby sitter;
campi estivi. La quota delle spese straordinarie anticipata da uno dei due coniugi in favore dei figli andrà rimborsata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso. 5) I coniugi dichiarano di avere costituito in data 17/12/2015 impresa familiare, come da atto Notaio dott. che in copia si allega;
entrambe le parti hanno Persona_2 pagina 2 di 4 manifestato la volontà di cessare detta impresa che non ha più ragione alcuna di esistere, pertanto concordemente stabiliscono che il sig. AN si farà carico di ogni onere economico e non relativo a quanto necessario per la chiusura/estinzione/cessazione dell'impresa familiare ed entrambi si impegnano a porre in essere tutti quei comportamenti/atti/formalità necessarie per addivenire alla cessazione di detta impresa. Il Sig. AN si impegna altresì a farsi carico di ogni onere annesso e connesso (ivi comprese imposte, tasse, sanzioni ecc.ecc.) derivante dalla stessa impresa familiare sino a quando la stessa non verrà cessata definitivamente;
6) L'assegno unico resterà in toto in favore della madre;
7) Le detrazioni fiscali saranno a favore della madre al 100% sino a quando il padre non ne potrà beneficiare;
nel momento in cui dovesse mutare il regime fiscale e poterne beneficiare anche il sig. AN, verranno considerate al 50% ciascuno;
8) I coniugi dichiarano così di avere già definito tra loro ogni altro rapporto di natura economica e non;
9) Allo stato i coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto nulla deve corrispondere l'uno all'altro a titolo di contributo al mantenimento;
10) Le spese legali per il presente procedimento sono interamente a carico del marito mentre la moglie sosterrà integralmente le spese del dentista del figlio sino alla Per_1 concorrenza dell'importo versato dal Sig. AN per le spese legali suddette;
successivamente, si applicherà la ripartizione stabilita al precedente punto 4). Conclusioni del PM :
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 esponevano:
in data 12/07/2014 avevano contratto matrimonio in Mesola;
dall'unione era nato il figlio minorenne. Per_1 I rapporti tra i coniugi si erano profondamente ed irrimediabilmente deteriorati sicchè chiedevano, fra l'altro, che il Tribunale pronunciasse sia la separazione dei coniugi che il divorzio. Nelle note di trattazione le parti confermavano la volontà espressa in ricorso. La domanda di separazione è fondata. I coniugi hanno confermato la porre fine all'unione matrimoniale, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell'affectio coniugalis. Va dunque pronunciata la separazione dei coniugi. Con separata ordinanza si dispone la prosecuzione del giudizio per le valutazioni sulla domanda di divorzio.
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Ferrara omologa la separazione dei coniugi e Parte_1
, unitisi in matrimonio il 12/07/2014 in Mesola (atto trascritto Parte_2 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mesola al n. 5, p. I) alle condizioni concordate. Prende atto degli ulteriori accordi. Ordina all' Ufficiale dello stato civile di Mesola di procedere all' annotazione della sentenza. Ferrara, 16.10.2025
Il presidente est.
OL IU
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