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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/08/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3161/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3161 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con decreto del 09/05/2025
TRA
(C.F. nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
29.12.1945, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'avv.
Romano Ciccone, Pec: .salerno.it. Email_1 CP_1
ATTRICE
E
(CF ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso -giusta procura generale ad lites rep. n. 1005/22 sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà- dai legali dell'Avvocatura comunale Carmine Gruosso e Aniello Di Mauro, unitamente ai quali elettivamente domicilia in , alla via Roma, presso il Palazzo di Città Settore Avvocatura CP_2
Pec: alerno.it. Email_2 CP_2 pagina 1 di 5 CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Obbligazioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07/04/2022, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il per ottenere l'accertamento del
[...] Controparte_2
proprio diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica (E.R.P.) situato in , via Ogliara n. 61. L'attrice impugnava il CP_2
provvedimento con cui il Comune aveva rigettato la sua istanza di subentro e l'aveva intimata a rilasciare l'immobile, sostenendo che l'alloggio non fosse stabilmente occupato.
L'attrice motivava la propria assenza dall'alloggio con ragioni di carattere familiare e di salute, ossia deduceva la necessità di prestare assistenza al marito - malato oncologico e ricoverato presso l'Ospedale Civile di Baggiovara, Modena, fino al suo decesso – e poi alla figlia, sottopostasi ad un delicato intervento chirurgico sempre a Modena.
A supporto della sua tesi, la sig.ra allegava documentazione medica attestante le Pt_1
condizioni di salute del marito e della figlia, nonché biglietti del treno per dimostrare i suoi spostamenti. Lamentava che l'accertamento effettuato dalla Polizia Municipale, basato su un controllo dei consumi idrici pari a zero e su informazioni generiche dal vicinato, fosse insufficiente e non tenesse conto delle sue comunicazioni all'ente.
In data 05/10/2022 si costituiva in giudizio il , contestando la Controparte_2
fondatezza della domanda.
Più nello specifico, l'ente convenuto richiamava il nuovo quadro normativo di riferimento e sosteneva che il provvedimento di diniego fosse legittimo in quanto l'attrice aveva per sua stessa ammissione abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, circostanza ostativa al subentro secondo la normativa applicabile. pagina 2 di 5 In data 08/11/2022 si celebrava la prima udienza di trattazione, a seguito della quale venivano concessi i termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c. e si rinviava all'udienza del 06/11/2023, da svolgersi in trattazione telematica.
Lette le memorie, il giudicante ammetteva le prove testi e fissava per l'escussione l'udienza del 26/02/2024.
Successivamente, la causa veniva rinviata all'udienza del 10/03/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Lette le note di precisazione delle conclusioni, il giudicante tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Dirimente, ai fini della risoluzione della controversia, è l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano il subentro nell'assegnazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (E.R.P.) e, in particolare, alla disciplina dell'abbandono volontario dell'immobile.
L'attrice, sig.ra ha fondato la propria richiesta sulla Legge Parte_1
Regionale n. 18 del 02/07/1997. L'Ente convenuto, il , ha tuttavia Controparte_2
eccepito la non applicabilità di tale normativa, sostenendo che essa è stata abrogata e sostituita dal Regolamento Regionale n. 11 del 18 ottobre 2019, il quale disciplina il patrimonio regionale di edilizia residenziale pubblica.
L'eccezione è fondata e accolta, infatti atteso il mutamento del quadro normativo, la disciplina invocata dall'attrice non è più vigente e, pertanto, non può costituire il fondamento giuridico della sua pretesa.
L'analisi deve dunque vertere sull'art. 24, comma 1, lett. c) del Regolamento Regionale
n. 11/2019, che subordina la possibilità di subentrare nell'assegnazione alla condizione che l'alloggio sia stato stabilmente occupato dall'assegnatario o dai suoi familiari per un pagina 3 di 5 periodo continuativo non inferiore a tre mesi all'anno, salvo il caso di assenza per
"giustificato motivo, debitamente comunicato e accertato dall'ente gestore".
Nel caso di specie, è un fatto pacifico, emerso sia dalle ammissioni della sig.ra Pt_1
sia dalla prova testimoniale, che l'attrice si sia allontanata dall'alloggio per un periodo superiore a tre mesi. L'agente di Polizia Municipale, teste , ha Testimone_1
confermato, nel corso della sua deposizione, di aver riscontrato l'assenza dell'attrice durante due sopralluoghi effettuati nell'agosto del 2021. Tale assenza è stata corroborata anche dall'accertamento di un consumo idrico pari a zero.
È quindi necessario comprendere se le ragioni addotte dall'attrice – l'assistenza al marito e alla figlia, entrambi malati e ricoverati a Modena – possano costituire un "giustificato motivo" ai sensi della norma. Tale valutazione deve tener conto della ratio della normativa, che è quella di garantire che gli alloggi pubblici siano effettivamente utilizzati come residenza principale da parte dei soggetti assegnatari, in linea con la loro funzione sociale, pertanto, un allontanamento protratto per un periodo significativo crea una situazione di fatto equivalente all'abbandono, privando l'alloggio della sua funzione abitativa per la quale è stato assegnato.
Tuttavia, l'allontanamento prolungato della signora non è stato il frutto di una Pt_1
scelta volontaria e immotivata, bensì un atto necessitato e comunque temporalmente limitato, dettato da gravi motivi di salute all'interno del proprio nucleo familiare e tanto risulta provato dalla documentazione prodotta dall'attrice, relativa sia al marito defunto che alla figlia.
Il caso di specie dunque rientra pacificamente nell'interpretazione del “giustificato motivo” richiesto dalla norma, che non può essere limitata alla ratio della normativa né ad un elenco tassativo, ne deriverebbe il sacrificio di un diritto, quello al subentro in un alloggio E.R.P., per aver adempiuto al dovere di assistenza familiare, divenuto stringente a causa delle condizioni di salute del coniuge e della figlia gravemente malati, il che si porrebbe in evidente contrasto con i principi costituzionali di tutela della famiglia e della salute.
pagina 4 di 5 Dalla testimonianza dell'agente di Polizia Municipale emerge Testimone_1
pacificamente che l' era stato informato delle ragioni dell'assenza e sebbene CP_3
i controlli abbiano accertato la mancata occupazione per il periodo esaminato, i riscontri di fatto non incidono sulle eccezionali e documentate ragioni che hanno determinato l'assenza dell'attrice, in definitiva non configurabile come un abbandono dell'alloggio ma conseguenza inevitabile e diretta delle sue responsabilità familiari.
Da ciò consegue l'illegittimità del provvedimento del in quanto Controparte_2
emesso in violazione dei principi di cui al Regolamento n.11/2019, nella parte in cui contempla i “giustificati motivi”. L'istanza di subentro deve, dunque, essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda proposta dalla sig.ra e per l'effetto Parte_1
annulla/revoca il provvedimento del di diniego di subentro e Controparte_2
di intimazione al rilascio dell'alloggio di E.R.P. sito in , via Ogliara n. 61. CP_2
- DICHIARA il diritto della sig.ra a subentrare Parte_1
nell'assegnazione dell'alloggio sito in , alla via Ogliara n. 61 int. 8. CP_2
- CONDANNA il a rifondere alla sig.ra le Controparte_2 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed euro 2552,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del
15%.
Così deciso in Salerno, lì 20/08/2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3161 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con decreto del 09/05/2025
TRA
(C.F. nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
29.12.1945, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dall'avv.
Romano Ciccone, Pec: .salerno.it. Email_1 CP_1
ATTRICE
E
(CF ) in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso -giusta procura generale ad lites rep. n. 1005/22 sia congiuntamente che disgiuntamente e con pari facoltà- dai legali dell'Avvocatura comunale Carmine Gruosso e Aniello Di Mauro, unitamente ai quali elettivamente domicilia in , alla via Roma, presso il Palazzo di Città Settore Avvocatura CP_2
Pec: alerno.it. Email_2 CP_2 pagina 1 di 5 CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Obbligazioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07/04/2022, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il per ottenere l'accertamento del
[...] Controparte_2
proprio diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale
Pubblica (E.R.P.) situato in , via Ogliara n. 61. L'attrice impugnava il CP_2
provvedimento con cui il Comune aveva rigettato la sua istanza di subentro e l'aveva intimata a rilasciare l'immobile, sostenendo che l'alloggio non fosse stabilmente occupato.
L'attrice motivava la propria assenza dall'alloggio con ragioni di carattere familiare e di salute, ossia deduceva la necessità di prestare assistenza al marito - malato oncologico e ricoverato presso l'Ospedale Civile di Baggiovara, Modena, fino al suo decesso – e poi alla figlia, sottopostasi ad un delicato intervento chirurgico sempre a Modena.
A supporto della sua tesi, la sig.ra allegava documentazione medica attestante le Pt_1
condizioni di salute del marito e della figlia, nonché biglietti del treno per dimostrare i suoi spostamenti. Lamentava che l'accertamento effettuato dalla Polizia Municipale, basato su un controllo dei consumi idrici pari a zero e su informazioni generiche dal vicinato, fosse insufficiente e non tenesse conto delle sue comunicazioni all'ente.
In data 05/10/2022 si costituiva in giudizio il , contestando la Controparte_2
fondatezza della domanda.
Più nello specifico, l'ente convenuto richiamava il nuovo quadro normativo di riferimento e sosteneva che il provvedimento di diniego fosse legittimo in quanto l'attrice aveva per sua stessa ammissione abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, circostanza ostativa al subentro secondo la normativa applicabile. pagina 2 di 5 In data 08/11/2022 si celebrava la prima udienza di trattazione, a seguito della quale venivano concessi i termini di cui all'art 183, VI comma c.p.c. e si rinviava all'udienza del 06/11/2023, da svolgersi in trattazione telematica.
Lette le memorie, il giudicante ammetteva le prove testi e fissava per l'escussione l'udienza del 26/02/2024.
Successivamente, la causa veniva rinviata all'udienza del 10/03/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Lette le note di precisazione delle conclusioni, il giudicante tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Dirimente, ai fini della risoluzione della controversia, è l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano il subentro nell'assegnazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica (E.R.P.) e, in particolare, alla disciplina dell'abbandono volontario dell'immobile.
L'attrice, sig.ra ha fondato la propria richiesta sulla Legge Parte_1
Regionale n. 18 del 02/07/1997. L'Ente convenuto, il , ha tuttavia Controparte_2
eccepito la non applicabilità di tale normativa, sostenendo che essa è stata abrogata e sostituita dal Regolamento Regionale n. 11 del 18 ottobre 2019, il quale disciplina il patrimonio regionale di edilizia residenziale pubblica.
L'eccezione è fondata e accolta, infatti atteso il mutamento del quadro normativo, la disciplina invocata dall'attrice non è più vigente e, pertanto, non può costituire il fondamento giuridico della sua pretesa.
L'analisi deve dunque vertere sull'art. 24, comma 1, lett. c) del Regolamento Regionale
n. 11/2019, che subordina la possibilità di subentrare nell'assegnazione alla condizione che l'alloggio sia stato stabilmente occupato dall'assegnatario o dai suoi familiari per un pagina 3 di 5 periodo continuativo non inferiore a tre mesi all'anno, salvo il caso di assenza per
"giustificato motivo, debitamente comunicato e accertato dall'ente gestore".
Nel caso di specie, è un fatto pacifico, emerso sia dalle ammissioni della sig.ra Pt_1
sia dalla prova testimoniale, che l'attrice si sia allontanata dall'alloggio per un periodo superiore a tre mesi. L'agente di Polizia Municipale, teste , ha Testimone_1
confermato, nel corso della sua deposizione, di aver riscontrato l'assenza dell'attrice durante due sopralluoghi effettuati nell'agosto del 2021. Tale assenza è stata corroborata anche dall'accertamento di un consumo idrico pari a zero.
È quindi necessario comprendere se le ragioni addotte dall'attrice – l'assistenza al marito e alla figlia, entrambi malati e ricoverati a Modena – possano costituire un "giustificato motivo" ai sensi della norma. Tale valutazione deve tener conto della ratio della normativa, che è quella di garantire che gli alloggi pubblici siano effettivamente utilizzati come residenza principale da parte dei soggetti assegnatari, in linea con la loro funzione sociale, pertanto, un allontanamento protratto per un periodo significativo crea una situazione di fatto equivalente all'abbandono, privando l'alloggio della sua funzione abitativa per la quale è stato assegnato.
Tuttavia, l'allontanamento prolungato della signora non è stato il frutto di una Pt_1
scelta volontaria e immotivata, bensì un atto necessitato e comunque temporalmente limitato, dettato da gravi motivi di salute all'interno del proprio nucleo familiare e tanto risulta provato dalla documentazione prodotta dall'attrice, relativa sia al marito defunto che alla figlia.
Il caso di specie dunque rientra pacificamente nell'interpretazione del “giustificato motivo” richiesto dalla norma, che non può essere limitata alla ratio della normativa né ad un elenco tassativo, ne deriverebbe il sacrificio di un diritto, quello al subentro in un alloggio E.R.P., per aver adempiuto al dovere di assistenza familiare, divenuto stringente a causa delle condizioni di salute del coniuge e della figlia gravemente malati, il che si porrebbe in evidente contrasto con i principi costituzionali di tutela della famiglia e della salute.
pagina 4 di 5 Dalla testimonianza dell'agente di Polizia Municipale emerge Testimone_1
pacificamente che l' era stato informato delle ragioni dell'assenza e sebbene CP_3
i controlli abbiano accertato la mancata occupazione per il periodo esaminato, i riscontri di fatto non incidono sulle eccezionali e documentate ragioni che hanno determinato l'assenza dell'attrice, in definitiva non configurabile come un abbandono dell'alloggio ma conseguenza inevitabile e diretta delle sue responsabilità familiari.
Da ciò consegue l'illegittimità del provvedimento del in quanto Controparte_2
emesso in violazione dei principi di cui al Regolamento n.11/2019, nella parte in cui contempla i “giustificati motivi”. L'istanza di subentro deve, dunque, essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda proposta dalla sig.ra e per l'effetto Parte_1
annulla/revoca il provvedimento del di diniego di subentro e Controparte_2
di intimazione al rilascio dell'alloggio di E.R.P. sito in , via Ogliara n. 61. CP_2
- DICHIARA il diritto della sig.ra a subentrare Parte_1
nell'assegnazione dell'alloggio sito in , alla via Ogliara n. 61 int. 8. CP_2
- CONDANNA il a rifondere alla sig.ra le Controparte_2 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed euro 2552,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del
15%.
Così deciso in Salerno, lì 20/08/2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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