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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/12/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale di Oristano Sezione civile Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1 VITTORIO EMANUELE III, 71 09090 SAGAMA ITALIA Difeso dall'avv. LONGHEU CARLO (c.f. C.F._2 con studio in VIA BECHI LUSERNA, 10 08015 MACOMER
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_2 C.F._3 REGINA ELENA, 5 09090 SAGAMA ITALIA Difeso dall'avv. TILOCCA GIUSEPPINA MICHELA (c.f.
), con studio in VIA NAZIONALE, 8 BOSA C.F._4
– Controparte –
Ruolo: n. 432/2024 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 18 dicembre 2025 sono presenti le note conclusive di Pt_1
. Per non sono presenti note conclusive, perciò
[...] Parte_2 ci si rifarà alle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e ribadite in prima memoria.
Le parti concludono come segue:
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Tribunale di Oristano Sezione civile
: Parte_1 a) - In via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso revocando il decreto opposto o l'inammissibilità e/o l'improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e/o il difetto di legittimazione attive e passiva per gli esposti motivi e, per l'effetto, dichiarare illegittimo il decreto ingiun- tivo opposto, revocandolo, con le spese;
b) - In via principale e nel merito, dichiarare la nullità, l'inammis- sibilità e/o l'improponibilità dell'azione e/o il difetto di legittimazione attiva e passiva per gli esposti motivi o dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria dell'opposto, revocando altresì il decreto opposto;
c) - In ogni caso, revocare il decreto opposto per difetto delle con- dizioni di ammissibilità del ricorso;
d) - Con vittoria di spese.
GIAMPIERO OBINU:
- rigettarsi l'atto di citazione in opposizione formulata da
contro
- parte avente R.G. 432/2024 del 23.05.2024, emesso dal Tribunale di Oristano, munendo il decreto ingiuntivo n. 96/2024 del 08.04.2024, RG n. 192/2024 del Tribunale di Oristano di efficacia provvisoriamente esecutiva;
- condannare (C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1 Sagama (NU) il 12.02.1965, in qualità di titolare dell'impresa Frau Ful- vio (P.Iva ), con sede legale e operativa in Sagama, al P.IVA_1 Corso Vittorio Emanuele n. 71, di pagare all'impresa ricorrente nei ter- mini di legge, la somma di € 31.290,00 oltre agli interessi legali matu- rati pari ad euro € 4.465,04, per un totale di € 35.755,04, spese e com- petenze del presente giudizio e/o della diversa somma risultante di giu- stizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante nonché spese notarili;
- tenuto conto del contegno processuale dell'opponente, l'odierno convenuto si riserva di chiedere la condanna per lite temeraria alla
[...]
, in qualità di titolare dell'impresa (P.Iva Parte_3 Parte_1
), con sede legale e operativa in Sagama, al Corso Vittorio P.IVA_1 Emanuele 71, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
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Tribunale di Oristano Sezione civile
Ragioni della decisione
I fatti di causa.
Il 18.10.2021 ha stipulato con il un Parte_1 CP_1 contratto d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche nel viale Alghero. Il 3.11.2021 e hanno concluso un Parte_1 Parte_2 contratto di subappalto con cui quest'ultimo, dietro il pagamento di 31.290,00 €, si è obbligato a fornire la manodopera per l'esecuzione dei lavori indicati specificatamente nell'allegato denominato “Distinta delle opere e dei relativi costi”. Allegando di aver eseguito regolarmente i lavori e di non essere mai stato pagato, il 15.04.2024 ha notificato a Parte_2 Pt_1
decreto ingiuntivo per 35.755,04 €, di cui 31.290,00 € capitale e
[...] 4.465,04 € interessi legali maturati. Il 23.05.2024 ha notificato a oppo- Parte_1 Parte_4 sizione al decreto ingiuntivo per i motivi di seguito illustrati.
1. La validità del subappalto e l'identificazione del soggetto ob- bligato.
Con un primo motivo, il sig. ha eccepito la nullità del subap- Pt_1 palto per via del fatto che prevede l'obbligo di pagamento del subap- paltatore in capo all'appaltatore, in violazione dell'art. 105 comma 13 lett. a) c.c.p. 2016, che, in materia di appalti pubblici, prevedeva invece la responsabilità diretta del committente. In conseguenza di questa nul- lità, ritiene il sig. di non essere lui il debitore, ma il Pt_1 CP_1
[...] Il motivo è infondato. La responsabilità diretta del committente pubblico stabilita dall'art. 105 comma 13 lett. a) c.c.p. era semplicemente una garanzia aggiuntiva a beneficio del subappaltatore che avesse le caratteristiche di un cottimista o di una piccola o microimpresa. Questo non solo non vieta alle parti di convenire espressamente una responsabilità congiunta dell'appaltatore/subcommittente, ma, a ben vedere, la presuppone.
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Tribunale di Oristano Sezione civile
La disposizione costituisce infatti una garanzia aggiuntiva, non certo un esonero di responsabilità dell'appaltatore/subcommittente. Ne è una prova inconfutabile la successiva lettera b), che, estendendo il beneficio a tutti gli altri subappaltatori che hanno subito loro malgrado l'inadempimento dell'appaltatore, parte dal presupposto che l'appalta- tore sia il primo responsabile del pagamento del corrispettivo al subap- paltatore.
2. L'esecuzione dei lavori.
Con un secondo motivo, il sig. ha eccepito l'inadempimento Pt_1 del sig. , contestandogli di non aver eseguito i lavori pattuiti, e Pt_2 sostenendo, di conseguenza, che egli non abbia alcun diritto al paga- mento della somma concordata. Il motivo è infondato. Deve rilevarsi, in primo luogo, che il sig. ha dichiarato di Pt_1 aver eseguito le opere demolitorie e preparatorie per l'ingresso in can- tiere del sig. e che questo avrebbe eseguito, o meglio, a detta sua, Pt_2 solo iniziato e mai terminato, le attività di carico e scarico del materiale in cantiere, di preparazione del calcestruzzo e di posizionamento della pavimentazione. Si legge, infatti nell'atto di citazione (pag. 7) “il , tra il Pt_1 12.10.2021 ed il 25.11.2021, aveva provveduto alla preparazione del cantiere, alla rimozione delle panchine ed alla demolizione totale della pavimentazione dei marciapiedi con il proprio escavatore, alla sua asportazione ed al relativo trasporto e conferimento degli inerti in di- scarica, regolarizzando il piano di fondazione..”, invece a pag. 8 “un incaricato dell' si recava in presso il cantiere di via Alghero Pt_5 CP_1 e ivi scaricava dal proprio autoveicolo alcuni sacchi di cemento, alcune piastre di cemento per la pavimentazione e circa due metri di rete elet- trosaldata, iniziando la preparazione del calcestruzzo ed il posiziona- mento della pavimentazione..” Tes_ Questa ripartizione dei lavori è stata confermata dai testimoni Tes_ vatore , , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
e i quali hanno tutti riferito di aver visto il sig.
[...] Testimone_7
in cantiere dirigere i lavori di ricostruzione ed il sig. ese- Pt_2 Pt_1 guire le opere demolitorie con l'uso dell'escavatore. Nessuna delle per- sone sopra indicate ha riferito di un'esecuzione dei lavori solo parziale
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da parte del sig. , Pt_2 Nello specifico, il direttore dei lavori, , ha riferito con Tes_6 puntualità e precisione come fosse in capo al sig. “la posa del Pt_2 massicciato, dei massetti e della pavimentazione e delle cordonature dei marciapiedi” e quale fosse stato il periodo di realizzazione dell'opera. Inoltre, ha confermato la presenza in cantiere di tre o quattro operai e che il sig. avesse allegato la documentazione richiesta, Pt_2 riferendosi in particolare alla scheda sicurezza;
infatti, ha dichiarato che quest'ultimo aveva presentato “la scheda relativa all'organico” e che vi era “piena corrispondenza tra i nominativi indicati e gli operai che hanno effettivamente lavorato”. La deposizione del direttore dei lavori ha trovato precise con- ferme nella testimonianza resa dall'assessore ai lavori pubblici del Co- mune di il quale ha dichiarato di essersi recato CP_1 Testimone_7 in cantiere tre volte e di aver visto in quelle circostanze il sig. Pt_2 lavorare insieme a tre o quattro persone. L'assessore ha anche spiegato le ragioni dell'interruzione dei lavori, che l'opponente nei propri atti ha imputato al sig. , precisando che vi era stata una sospensione so- Pt_2 lamente per verificare la stabilità di alcuni alberi presenti sul cantiere. Ulteriore conferma della presenza del sig. in cantiere e del Pt_2 suo ruolo nell'esecuzione dei lavori è stata fornita dal sig. Tes_3
, muratore in pensione, il quale ha dichiarato di conoscere perso-
[...] nalmente i dipendenti del sig. presenti in cantiere, in quanto suoi Pt_2 ex collaboratori. Ha, infatti, dichiarato che i lavori “consistevano nel rifacimento della pavimentazione del marciapiede, con sistemazione di nuove piastrelle. Vedevo il signore con la maglietta blu (Frau, ndr) con l'escavatore, in quanto lui è escavatorista” e che “C'era anche Pt_2 al cantiere, non tutti i giorni perché ne seguiva anche altri, ma lui c'era ed era con altri operai che erano miei ex dipendenti, che poi sono di- ventati dipendenti suoi: muratore, mu- Persona_1 Persona_2 ratore, e manovale;
c'era anche un terzo muratore di Testimone_4 Tresnuraghes, ma non ricordo il nome. ha iniziato i la- Persona_1 vori, messa in opera rete elettrosaldata, massetto e pavimentazione, ogni singolo mattone: gli altri l'hanno aiutato”. Quanto appena riportato è stato confermato dal teste Tes_8
dipendente del sig. , che ha eseguito personalmente alcuni
[...] Pt_2 lavori;
infatti, ha dichiarato che “I lavori consistevano nel rifare i mar- ciapiedi. ha scavato con lo scavatore e ha rimosso il vecchio. Pt_1 Noi abbiamo fatto il nuovo marciapiede: posa del pietrisco, della rete, del cemento e delle mattonelle. Eravamo: io, , Testimone_5 Per_1
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Sechi, DO IN, il sig. e . Il sig. dava gli or- Pt_2 Pt_1 Pt_2 dini, noi eseguivamo. portava il materiale, ma non posava Pt_1 niente: ce li portava a noi”. Ripartizione dei lavori confermata anche dal teste Tes_5
, il quale ha lavorato nel cantiere di via Alghero e ha riferito che
[...]
si è occupato dell'impasto, delle demolizioni;
noi abbiamo fatto Pt_1 il resto: massetto, posa mattonelle, ecc. Eravamo io, , Parte_2 [...]
DO IN e non ricordo il cognome”. Persona_3 Per_4 La presenza in cantiere del sig. , inoltre, è stata ribadita an- Pt_2 che dal teste , il quale ha prestato il gruppo elettrogeno Testimone_9 all'opponente e ha dichiarato “Al cantiere ho visto anche il sig. Pt_2 in alcune occasioni, ma non quando sono andato a portare il gruppo a
. Non saprei dire che lavori ha fatto, ma posso solo dire di averlo Pt_1 visto lì diverse volte.” Infine, deve richiamarsi la deposizione del teste , la quale, Tes_10 seppur generica, offre comunque un elemento utile per confermare, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. , che in cantiere vi fos- Pt_1 sero più persone. Infatti, lo stesso ha detto: “…Non saprei dire se c'era anche il sig. al cantiere, perché c'erano anche altre persone e io Pt_2 mi concentravo solo su perché è lui che conosco in modo parti- Pt_1 colare”. Del tutto irrilevante, invece, è stata la deposizione del teste
[...]
il quale non è stato neanche in grado di indicare il luogo Tes_11 dei lavori, né tantomeno il periodo in cui questi si sarebbero svolti. Il teste , autista, il quale ha frequentato il cantiere Testimone_12 perché si occupava del carico e dello scarico degli inerti, ha riferito fatti del tutto estranei all'oggetto della causa, in quanto il carico e lo scarico degli inerti non era previsto nel subappalto. È vero che il testimone ha detto di aver visto il sig. eseguire i lavori di posa dei massetti e dei Pt_1 pavimenti “ma solo di passaggio, non per ragioni di lavoro”; si ritiene che la sua deposizione sul punto non possa essere attendibile, in quanto da passante ha riferito su particolari dei lavori apprezzati in brevissime frazioni di tempo, riportate peraltro a distanza di quattro anni dai fatti. Altrettanto inattendibile si è dimostrato il teste , Testimone_13 il quale ha dichiarato di poter riferire solamente per la primavera 2022 perché prima non passava da via Alghero e non aveva mai visto il sig.
. I lavori, tuttavia, sono stati sospesi il 7 febbraio 2022 e sono ri- Pt_1 presi il 25 febbraio, ma solamente per la chiusura del cantiere e per pre- disporre il certificato di ultimazione lavori, quindi, molto prima che il teste iniziasse a frequentare via Alghero. Si ritiene, pertanto, che Tes_13
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il testimone non possa aver visto l'esecuzione dei lavori. Il teste invece, ha riportato fatti del tutto irrile- Testimone_14 vanti, in quanto recatosi in cantiere solo due o tre volte durante la fase di demolizione. Ha potuto riferire solo su questi lavori, che, tuttavia, per contratto non erano di competenza del sig. . Pt_2 Infine, sono state del tutto inconsistenti le deposizioni del teste il quale ha dichiarato di aver fornito il materiale al sig. Testimone_15
, obbligazione a carico del sig. , e del teste Pt_1 Pt_1 Testimone_16 avventore di un bar, il quale non è riuscito neanche a collocare tempo- ralmente i lavori e ha riferito solamente che si stava eseguendo il rifa- cimento del marciapiede. In conclusione, in ragione dell'istruttoria svolta e dei documenti prodotti, da cui non risulta alcuna formale segnalazione di una viola- zione degli obblighi contrattuali assunti dal sig. , si ritiene che sia Pt_2 stata raggiunta la prova che sia stato lui, con i suoi dipendenti, a ese- guire i lavori di cui al contratto di subappalto del 3.11.2021.
3. La validità della procura . Pt_2
Con un terzo motivo, proposto in sede di prima memoria istrutto- ria, il sig. ha inoltre eccepito la nullità della procura alle liti rila- Pt_1 sciata dal sig. al suo difensore per vizi formali. Pt_2 Il motivo è infondato. A prescindere da qualunque valutazione formale, si deve rilevare che il sig. è comparso personalmente a diverse udienze con il suo Pt_2 difensore, il che elimina ogni dubbio circa la sua volontà di essere rap- presentato dall'avv. Tilocca in questo procedimento. La data, inoltre, a mente dell'art. 2704 c.c., non è elemento essenziale della scrittura pri- vata. Nessun pregio, infine, può avere la tesi secondo la quale la parte che agisce per via monitoria è tenuta a rilasciare una nuova procura per il giudizio di opposizione, che, da un punto di vista funzionale, è la mera prosecuzione di quello iniziato col ricorso.
4. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 31.290 €, di
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complessità media per via dell'ampia attività istruttoria compiuta. Deve essere espunto il rimborso delle spese per la fase decisionale, in quanto il difensore della parte vittoriosa non ha compiuto attività.
ha agito con dolo, affermando contro ogni buon senso Parte_1 l'inadempimento totale dell'obbligazione. Nemmeno si può ricono- scere la serietà del suo tentativo di comporre bonariamente la
contro
- versia, a fronte del fatto che ha offerto 8.000 € a tacitazione di un credito di 31.290. Deve quindi essere condannato ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c. Nella commisurazione delle due condanne questo giudice applica per analogia l'art. 26 c.p.a., che prevedono una liquidazione della somma equitativa fino a due volte i compensi liquidati e della sanzione pecuniaria da due a cinque volte il contributo unificato dovuto (pari a 518 €). In caso di dolo questo giudice liquida le condanne in misura massima.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta l'opposizione
2. condanna al rimborso delle spese del processo, che Parte_1 si liquidano in 4.711 € per compensi, oltre accessori di legge
3. condanna a pagare a l'ulteriore Parte_1 Parte_2 somma di 9.422 € ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
4. condanna a pagare alla Cassa delle ammende Parte_1 2.590 € ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c.
5. incarica la cancelleria di riscuotere il maggior contributo uni- ficato dovuto
Si comunichi.
18 dicembre 2025
Il giudice Nicolò Sesta
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