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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/02/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 10799/2024
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Orlando Parte_1
Opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Opposto
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.09.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'assegno di invalidità all'esito del quale il C.T.U. ivi nominato, dott. riconosceva la sussistenza Persona_1
del requisito sanitario per la prestazione richiesta, con decorrenza dal mese di Aprile 2024, ovvero dalla data della visita medico-peritale. Deduceva di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'Ausiliare e chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica
1 d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
05.09.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 10.08.2024 e del decreto di fissazione dei termini dell'11.07.2024.
Ciò posto, va poi premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, rileva il Tribunale che il motivo di opposizione attiene alla sola decorrenza della prestazione, per come riconosciuta dal ctu.
La parte deduce infatti che già dalla documentazione medica prodotta nella fase atp, e relativa all'epoca della domanda amministrativa (2022), si evincerebbe il medesimo quadro patologico dell'istante, e chiede pertanto il rinnovo della consulenza al fine di meglio valutare la decorrenza della prestazione riconosciuta dal ctu, da lui fissata a far data dalla data della visita peritale.
Ciò posto, rileva il Tribunale che tali censure non possono essere condivise, né giustificare il chiesto rinnovo della perizia.
Ed invero, si ritiene che l'Ausiliare nominato in sede di ATP abbia valutato la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente in modo completo e coerente, pur giungendo a conclusioni diverse da quelle ritenute dalla ricorrente.
2 In particolare, il CTU ha ritenuto che parte ricorrente è affetta da: “1) Spondilodiscoartrosi con gibbo dorsale e gonartrosi bilaterale con impegno funzionale e sofferenza neurogena. 2) Sindrome ansioso depressiva. 3) Ipertensione arteriosa. 4) Distiroidismo” ed ha precisato che il complesso patologico di cui risulta affetta l'istante coinvolge diversi organi ed apparati.
Al riguardo ha precisato che: “La malattia artrosica complicata da impegno neurogeno induce menomazioni funzionali invalidanti in misura del 50% (codice 7205 + 7001 criterio analogico diretto e valutazione proporzionale). L'ipertensione arteriosa induce una riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 20% (codice 6441). La sindrome ansioso depressiva endoreattiva di grado grave è invalidante in misura del 35% (codice 2206). Nessuna incidenza sulla capacità lavorativa generica dalla tireopatia. Per la percentuale finale di invalidità si è proceduto alla valutazione complessiva come previsto dai criteri dettati dal DM Sanità 5.2.1992.”
All'esito dell'esame obiettivo nonché della attenta valutazione della intera documentazione medica presente in atti il dott. ha riconosciuto la ricorrente invalida in misura del 74% (settantaquattro Per_1 per cento) con decorrenza dall'aprile 2024 (data della visita), precisando che non risultava in atti documentazione sanitaria attestante la presenza di tutte le patologie, con la medesima gravità, riscontrate alla visita medico-peritale.
Vale la pena ribadire sul punto che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3 Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso va rigettato, dovendosi quindi confermarsi le risultanze della perizia che ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Le spese di lite di entrambe le fasi sono compensate, atteso il riconoscimento della prestazione solo da data successiva al deposito del ricorso introduttivo della fase atp, e visto il rigetto del ricorso in opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14633/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida al 74% a far data da
Aprile 2024;
compensa le spese di lite.
Aversa, 20.2.2025.
Il Giudice
dott.ssa Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 10799/2024
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Orlando Parte_1
Opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
Opposto
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.09.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto all'assegno di invalidità all'esito del quale il C.T.U. ivi nominato, dott. riconosceva la sussistenza Persona_1
del requisito sanitario per la prestazione richiesta, con decorrenza dal mese di Aprile 2024, ovvero dalla data della visita medico-peritale. Deduceva di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'Ausiliare e chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica
1 d'ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
05.09.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 10.08.2024 e del decreto di fissazione dei termini dell'11.07.2024.
Ciò posto, va poi premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, rileva il Tribunale che il motivo di opposizione attiene alla sola decorrenza della prestazione, per come riconosciuta dal ctu.
La parte deduce infatti che già dalla documentazione medica prodotta nella fase atp, e relativa all'epoca della domanda amministrativa (2022), si evincerebbe il medesimo quadro patologico dell'istante, e chiede pertanto il rinnovo della consulenza al fine di meglio valutare la decorrenza della prestazione riconosciuta dal ctu, da lui fissata a far data dalla data della visita peritale.
Ciò posto, rileva il Tribunale che tali censure non possono essere condivise, né giustificare il chiesto rinnovo della perizia.
Ed invero, si ritiene che l'Ausiliare nominato in sede di ATP abbia valutato la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro patologico lamentato da parte ricorrente in modo completo e coerente, pur giungendo a conclusioni diverse da quelle ritenute dalla ricorrente.
2 In particolare, il CTU ha ritenuto che parte ricorrente è affetta da: “1) Spondilodiscoartrosi con gibbo dorsale e gonartrosi bilaterale con impegno funzionale e sofferenza neurogena. 2) Sindrome ansioso depressiva. 3) Ipertensione arteriosa. 4) Distiroidismo” ed ha precisato che il complesso patologico di cui risulta affetta l'istante coinvolge diversi organi ed apparati.
Al riguardo ha precisato che: “La malattia artrosica complicata da impegno neurogeno induce menomazioni funzionali invalidanti in misura del 50% (codice 7205 + 7001 criterio analogico diretto e valutazione proporzionale). L'ipertensione arteriosa induce una riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 20% (codice 6441). La sindrome ansioso depressiva endoreattiva di grado grave è invalidante in misura del 35% (codice 2206). Nessuna incidenza sulla capacità lavorativa generica dalla tireopatia. Per la percentuale finale di invalidità si è proceduto alla valutazione complessiva come previsto dai criteri dettati dal DM Sanità 5.2.1992.”
All'esito dell'esame obiettivo nonché della attenta valutazione della intera documentazione medica presente in atti il dott. ha riconosciuto la ricorrente invalida in misura del 74% (settantaquattro Per_1 per cento) con decorrenza dall'aprile 2024 (data della visita), precisando che non risultava in atti documentazione sanitaria attestante la presenza di tutte le patologie, con la medesima gravità, riscontrate alla visita medico-peritale.
Vale la pena ribadire sul punto che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3 Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso va rigettato, dovendosi quindi confermarsi le risultanze della perizia che ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
Le spese di lite di entrambe le fasi sono compensate, atteso il riconoscimento della prestazione solo da data successiva al deposito del ricorso introduttivo della fase atp, e visto il rigetto del ricorso in opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14633/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che la ricorrente è invalida al 74% a far data da
Aprile 2024;
compensa le spese di lite.
Aversa, 20.2.2025.
Il Giudice
dott.ssa Federica Izzo
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