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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 8273/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, provvedimento del Tribunale del 03.02.2025 con il quale è stata fissata l'udienza del 24.03.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8273/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avvocato Marco Parte_1 C.F._1
Lipari
Attrice
CONTRO
(CF in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Eliana Benvegna
Convenuto CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.06.2021, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palermo, il n.q. di ente proprietario Controparte_1 delle strade cittadine
All'uopo, l'attrice rappresentava che, in , in data 31.03.2018, alle ore 13,00 circa, CP_1 percorreva a piedi il marciapiede della via dei Nebrodi (nel tratto da via delle Madonie verso via De Gasperi), quando, improvvisamente, all'altezza del numero civico 53/D, a causa della presenza del bordo sopraelevato di un paletto metallico tagliato sullo stesso marciapiedi, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra sbattendo la testa sul lato sinistro.
La sig.ra veniva trasportata a mezzo di ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale Villa Sofia di ove veniva diagnosticato “trauma facciale con ferita lacero CP_1 contusa reg. sopraciliare sn- trauma della spalla sx”.
Secondo l'atto di citazione, l'attrice chiedeva di “1) ritenere e dichiarare che l'incidente dedotto in giudizio si è verificato per fatto e colpa esclusivi del 2) ritenere e dichiarare che il Controparte_1 [...]
ex art 2051 Cod Civ o ex art 2043 Cod Civ, è tenuto al risarcimento dei danni in favore CP_1 dell'attrice; 3) ritenere e dichiarare che tali danni ammontano ad euro 5.300,00 o alla diversa somma che
Codesto Tribunale riterrà di giustizia e conseguentemente;
4) condannare il convenuto al Controparte_1 pronto pagamento in favore dell'attrice della somma predetta o di quella che sarà ritenuta di giustizia con gli interessi al tasso legale dell'evento fino a soddisfo, con la rivalutazione della somma in base agli indici Istat di svalutazione alla data dell'emittente sentenza. Con vittoria di spese e compensi.
Il si costituiva con comparsa di costituzione e risposta contestando la Controparte_1 propria responsabilità nei danni patiti dall'attrice.
Dunque, il così concludeva la propria comparsa di costituzione “Disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - rigettare le domande proposte dalla SI.ra in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto;
- Ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al - in subordine ritenere e dichiarare che il sinistro Controparte_1 lamentato da controparte è da imputare al caso fortuito e, cioè, ad un fattore accidentale ed imprevedibile;
- in via ulteriormente subordinata ritenere e dichiarare il concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., - totale
o parziale - dell'Attrice nella produzione del sinistro, in quanto imputabile ad evidente imprudenza e/o negligenza della SI.ra e conseguentemente escludere e/o ridurre l'ammontare dei danni patrimoniali Pt_1 dalla Stessa richiesti;
- Rigettare i mezzi di prova chiesti da controparte, perché inconducenti ed irrilevanti ai fini di individuare la responsabilità dell'Ente convenuto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre
, CPDEL e DS. CP_3
In data 27.10.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
In data 17.02.2022, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale sui capitoli e con il testimone indicato da parte attrice e veniva fissata per l'escussione l'udienza del 18.01.2023 .
All'udienza del 13.12.2023 veniva escusso il testimone . Testimone_1
Veniva quindi nominato, con provvedimento del 19.12.2023, il CTU il dott Persona_1 onde rispondere ai seguenti quesiti:
se le lesioni refertate dopo il sinistro per cui è causa e/o successivamente certificate siano eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo;
- se dalle lesioni sia derivato un periodo di inabilità temporanea (parziale e/o totale) del soggetto, specificandone eventualmente la durata;
- se ad esito delle lesioni siano residuati, sulla base di una verifica clinico strumentale obiettiva, postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisandone i criteri di determinazione.
Veniva fissata l'udienza per esame CTU al 02.10.2024, e quindi il Tribunale rinviava all'udienza al 09.07.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che anticipava, in data 03.02.2025, l'udienza ex art 281 sexies cpc al 24.03.2025, disponendone la trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
All'esito dell'istruttoria orale espletata, deve ritenersi provato il fatto storico da cui trae origine la controversia, ovverosia che l'attrice, in data 31.03.2018, in , alle ore 13 circa, mentre CP_1 percorreva a piedi il marciapiedi della via dei Nebrodi, nel tratto da via delle Medonie verso via De Gasperis, all'altezza del numero civico 53/D, a causa della presenza del bordo sopraelevato di un paletto metallico tagliato sullo stesso marciapiedi, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra sbattendo la testa sul lato sinistro.
Infatti, la testimone , escussa all'udienza del 13.12.2023, ha confermato tali Testimone_1 circostanze, specificando di trovarsi insieme all'attrice.
Dalla testimonianza raccolta emerge dunque che:
a) La caduta è avvenuta in corrispondenza di un bordo di un paletto metallico che usciva dalla pavimentazione del marciapiede.
b) L'evento è accaduto in pieno giorno.
Altro elemento di fatto incontestabile è che la sig.ra sia residente in . Pt_1 CP_1
Orbene, dette circostanze di fatto appaiono sufficienti per imputare la caduta, in via esclusiva, alla mancanza di cautela da parte dell'attrice.
Occorre, invero, ricordare che, secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, non esiste alcun automatismo tra la presenza di anomalie sul marciapiede e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa, nel senso che esse costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili.
In altre parole, in virtù del dovere di ragionevole cautela che grava sul danneggiato in virtù del principio di solidarietà (art 2 Cost), la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe
(Cass.01.02.2018 nr 2482).1 1 (…)Tanto in ipotesi di responsabilita' per cose in custodia ex articolo 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilita' ex articolo 2043 c.c., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) puo' – in base ad un ordine crescente di gravita' – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilita' del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'articolo 2051 c.c.). – In particolare, quanto piu' la situazione di possibile pericolo e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, gia' Cass. 10300/07).4.29. – In altri termini, se e' vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilita' si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. 17/10/2013, n. 23584), e' altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilita' e quindi di causalita' adeguata. – Tale dovere di cautela corrisponde gia' alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e puo' ricondursi – se non all'ormai non piu' in auge principio di auto responsabilita' – almeno ad un dovere di solidarieta', imposto dall'articolo 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocita' degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
(…) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, e' connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'articolo 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta' espresso dall'articolo 2 Cost.. Pertanto, quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso Ciò in quanto più la situazione di danno era evitabile adottando le ordinarie cautele, più deve considerarsi rilevante l'efficienza causale della condotta imprudente del danneggiato.
E l'imprudenza può essere tale da interrompere il nesso causale, visto che appare granitico in giurisprudenza il principio che quanto più la situazione di possibile danno sa suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (…)” ( Cass. Civile Sez III
29.01.2019 nr. 2345 Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass.,
01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass.,
01/02/2018, n. 2482).
In altri termini, nel caso di specie, vi era per l'attrice la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto e ciò esclude la configurabilità dell'insidia dato che, appunto, quanto più la situazione di pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass.
11946/2013).
In sostanza, la concreta possibilità che l'utente possa percepire e, quindi, prevedere con l'ordinaria diligenza il pericolo presente sulla strada, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e, di conseguenza, anche della responsabilità della pubblica amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. 13.7.2011, n. 15375).
E' che l'esistenza del pericolo fosse presumibile sulla strada percorsa dalla sig.ra appare Pt_1 manifesta:
- anzitutto, stante le condizioni generali della strada, come si nota nelle foto prodotte come allegati 3 e 4 dell'atto di citazione, è evidente che l'esistenza dell'anomalia del marciapiede fosse in concreto “prevedibile”
-in secondo luogo, anche la presenza accertata del manufatto di metallo di dimensioni visibili ed il rilevante sollevamento rispetto al piano di calpestio, così come evidenti nelle
comportamento, benche' astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita' causale (…)”.
riproduzioni fotografiche contrassegnate come allegati 3 e 4 all'atto di citazione, avrebbe dovuto spingere l'attrice all'adozione di una maggiore accortezza nell'incedere in quel punto.
Inoltre, usando una diligenza media l'attrice avrebbe potuto evitare l'incidente poiché è pacifico che:
- vi fosse una perfetta visibilità del percorso data l'esposizione alla luce solare, visto l'orario dell'accadimento.
- La presenza del bordo sopraelevato di un paletto di metallo tagliato sullo stesso marciapiedi ed ovviamente le condizioni generali della strada, sono tutti elementi che dovevano indurre l'attrice a procedere con cautela.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve ritenersi priva di fondamento e deve essere integramente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, condannando l'attrice a rifondere le spese di lite al convenuto, liquidate come da dispositivo e determinate secondo i parametri del DM 55/2014 tenendo in considerazione il valore del petitum indicato dall'attrice in comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
RIGETTA la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra nei confronti del Parte_1
, per le ragioni indicate in motivazione, ponendo a carico di parte attrice Controparte_1 le spese di ctu.
CONDANNA la sig.ra a rimborsare il convenuto delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, spese che si liquidano nella somma di Euro 2.552,00 così determinata Euro 425,00 per la fase studio ed Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro 851,00 per la fase istruttoria ed Euro 851,00 per la fase decisionale oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A e CPA come per legge.
Palermo lì 07.04.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone 7
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 8273/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, provvedimento del Tribunale del 03.02.2025 con il quale è stata fissata l'udienza del 24.03.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 8273/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avvocato Marco Parte_1 C.F._1
Lipari
Attrice
CONTRO
(CF in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Eliana Benvegna
Convenuto CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.06.2021, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palermo, il n.q. di ente proprietario Controparte_1 delle strade cittadine
All'uopo, l'attrice rappresentava che, in , in data 31.03.2018, alle ore 13,00 circa, CP_1 percorreva a piedi il marciapiede della via dei Nebrodi (nel tratto da via delle Madonie verso via De Gasperi), quando, improvvisamente, all'altezza del numero civico 53/D, a causa della presenza del bordo sopraelevato di un paletto metallico tagliato sullo stesso marciapiedi, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra sbattendo la testa sul lato sinistro.
La sig.ra veniva trasportata a mezzo di ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale Villa Sofia di ove veniva diagnosticato “trauma facciale con ferita lacero CP_1 contusa reg. sopraciliare sn- trauma della spalla sx”.
Secondo l'atto di citazione, l'attrice chiedeva di “1) ritenere e dichiarare che l'incidente dedotto in giudizio si è verificato per fatto e colpa esclusivi del 2) ritenere e dichiarare che il Controparte_1 [...]
ex art 2051 Cod Civ o ex art 2043 Cod Civ, è tenuto al risarcimento dei danni in favore CP_1 dell'attrice; 3) ritenere e dichiarare che tali danni ammontano ad euro 5.300,00 o alla diversa somma che
Codesto Tribunale riterrà di giustizia e conseguentemente;
4) condannare il convenuto al Controparte_1 pronto pagamento in favore dell'attrice della somma predetta o di quella che sarà ritenuta di giustizia con gli interessi al tasso legale dell'evento fino a soddisfo, con la rivalutazione della somma in base agli indici Istat di svalutazione alla data dell'emittente sentenza. Con vittoria di spese e compensi.
Il si costituiva con comparsa di costituzione e risposta contestando la Controparte_1 propria responsabilità nei danni patiti dall'attrice.
Dunque, il così concludeva la propria comparsa di costituzione “Disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - rigettare le domande proposte dalla SI.ra in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto;
- Ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al - in subordine ritenere e dichiarare che il sinistro Controparte_1 lamentato da controparte è da imputare al caso fortuito e, cioè, ad un fattore accidentale ed imprevedibile;
- in via ulteriormente subordinata ritenere e dichiarare il concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., - totale
o parziale - dell'Attrice nella produzione del sinistro, in quanto imputabile ad evidente imprudenza e/o negligenza della SI.ra e conseguentemente escludere e/o ridurre l'ammontare dei danni patrimoniali Pt_1 dalla Stessa richiesti;
- Rigettare i mezzi di prova chiesti da controparte, perché inconducenti ed irrilevanti ai fini di individuare la responsabilità dell'Ente convenuto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre
, CPDEL e DS. CP_3
In data 27.10.2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc.
In data 17.02.2022, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale sui capitoli e con il testimone indicato da parte attrice e veniva fissata per l'escussione l'udienza del 18.01.2023 .
All'udienza del 13.12.2023 veniva escusso il testimone . Testimone_1
Veniva quindi nominato, con provvedimento del 19.12.2023, il CTU il dott Persona_1 onde rispondere ai seguenti quesiti:
se le lesioni refertate dopo il sinistro per cui è causa e/o successivamente certificate siano eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo;
- se dalle lesioni sia derivato un periodo di inabilità temporanea (parziale e/o totale) del soggetto, specificandone eventualmente la durata;
- se ad esito delle lesioni siano residuati, sulla base di una verifica clinico strumentale obiettiva, postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisandone i criteri di determinazione.
Veniva fissata l'udienza per esame CTU al 02.10.2024, e quindi il Tribunale rinviava all'udienza al 09.07.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che anticipava, in data 03.02.2025, l'udienza ex art 281 sexies cpc al 24.03.2025, disponendone la trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
All'esito dell'istruttoria orale espletata, deve ritenersi provato il fatto storico da cui trae origine la controversia, ovverosia che l'attrice, in data 31.03.2018, in , alle ore 13 circa, mentre CP_1 percorreva a piedi il marciapiedi della via dei Nebrodi, nel tratto da via delle Medonie verso via De Gasperis, all'altezza del numero civico 53/D, a causa della presenza del bordo sopraelevato di un paletto metallico tagliato sullo stesso marciapiedi, perdeva l'equilibrio e rovinava a terra sbattendo la testa sul lato sinistro.
Infatti, la testimone , escussa all'udienza del 13.12.2023, ha confermato tali Testimone_1 circostanze, specificando di trovarsi insieme all'attrice.
Dalla testimonianza raccolta emerge dunque che:
a) La caduta è avvenuta in corrispondenza di un bordo di un paletto metallico che usciva dalla pavimentazione del marciapiede.
b) L'evento è accaduto in pieno giorno.
Altro elemento di fatto incontestabile è che la sig.ra sia residente in . Pt_1 CP_1
Orbene, dette circostanze di fatto appaiono sufficienti per imputare la caduta, in via esclusiva, alla mancanza di cautela da parte dell'attrice.
Occorre, invero, ricordare che, secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, non esiste alcun automatismo tra la presenza di anomalie sul marciapiede e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa, nel senso che esse costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili.
In altre parole, in virtù del dovere di ragionevole cautela che grava sul danneggiato in virtù del principio di solidarietà (art 2 Cost), la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe
(Cass.01.02.2018 nr 2482).1 1 (…)Tanto in ipotesi di responsabilita' per cose in custodia ex articolo 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilita' ex articolo 2043 c.c., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) puo' – in base ad un ordine crescente di gravita' – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilita' del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'articolo 2051 c.c.). – In particolare, quanto piu' la situazione di possibile pericolo e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, gia' Cass. 10300/07).4.29. – In altri termini, se e' vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilita' si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. 17/10/2013, n. 23584), e' altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilita' e quindi di causalita' adeguata. – Tale dovere di cautela corrisponde gia' alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e puo' ricondursi – se non all'ormai non piu' in auge principio di auto responsabilita' – almeno ad un dovere di solidarieta', imposto dall'articolo 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocita' degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
(…) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, e' connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'articolo 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta' espresso dall'articolo 2 Cost.. Pertanto, quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso Ciò in quanto più la situazione di danno era evitabile adottando le ordinarie cautele, più deve considerarsi rilevante l'efficienza causale della condotta imprudente del danneggiato.
E l'imprudenza può essere tale da interrompere il nesso causale, visto che appare granitico in giurisprudenza il principio che quanto più la situazione di possibile danno sa suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (…)” ( Cass. Civile Sez III
29.01.2019 nr. 2345 Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass.,
01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass.,
01/02/2018, n. 2482).
In altri termini, nel caso di specie, vi era per l'attrice la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto e ciò esclude la configurabilità dell'insidia dato che, appunto, quanto più la situazione di pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass.
11946/2013).
In sostanza, la concreta possibilità che l'utente possa percepire e, quindi, prevedere con l'ordinaria diligenza il pericolo presente sulla strada, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e, di conseguenza, anche della responsabilità della pubblica amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. 13.7.2011, n. 15375).
E' che l'esistenza del pericolo fosse presumibile sulla strada percorsa dalla sig.ra appare Pt_1 manifesta:
- anzitutto, stante le condizioni generali della strada, come si nota nelle foto prodotte come allegati 3 e 4 dell'atto di citazione, è evidente che l'esistenza dell'anomalia del marciapiede fosse in concreto “prevedibile”
-in secondo luogo, anche la presenza accertata del manufatto di metallo di dimensioni visibili ed il rilevante sollevamento rispetto al piano di calpestio, così come evidenti nelle
comportamento, benche' astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita' causale (…)”.
riproduzioni fotografiche contrassegnate come allegati 3 e 4 all'atto di citazione, avrebbe dovuto spingere l'attrice all'adozione di una maggiore accortezza nell'incedere in quel punto.
Inoltre, usando una diligenza media l'attrice avrebbe potuto evitare l'incidente poiché è pacifico che:
- vi fosse una perfetta visibilità del percorso data l'esposizione alla luce solare, visto l'orario dell'accadimento.
- La presenza del bordo sopraelevato di un paletto di metallo tagliato sullo stesso marciapiedi ed ovviamente le condizioni generali della strada, sono tutti elementi che dovevano indurre l'attrice a procedere con cautela.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve ritenersi priva di fondamento e deve essere integramente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, condannando l'attrice a rifondere le spese di lite al convenuto, liquidate come da dispositivo e determinate secondo i parametri del DM 55/2014 tenendo in considerazione il valore del petitum indicato dall'attrice in comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
RIGETTA la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra nei confronti del Parte_1
, per le ragioni indicate in motivazione, ponendo a carico di parte attrice Controparte_1 le spese di ctu.
CONDANNA la sig.ra a rimborsare il convenuto delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, spese che si liquidano nella somma di Euro 2.552,00 così determinata Euro 425,00 per la fase studio ed Euro 425,00 per la fase introduttiva, Euro 851,00 per la fase istruttoria ed Euro 851,00 per la fase decisionale oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A e CPA come per legge.
Palermo lì 07.04.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone 7