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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3942/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza dell'08.04.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3942/2018
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo, dall'avv. Paolino Fusco, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Feudo n.57;
- OPPONENTE -
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce Controparte_1
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Giugliano, unitamente alla quale elettivamente domiciliata in Nola-Piazzolla, alla via Castellamare 199/a;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1224/2018 in materia di appalto.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato tempestiva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1224/2018 reso da questo Tribunale, con il quale era stato ad esso ingiunto di pagare, in favore della l'importo complessivo di Controparte_2
euro 26.568,00 oltre interessi legali e spese della fase monitoria, a titolo di somme ancora dovute in base alla fattura n. 6 del 21.07.2017 e relativa all'esecuzione di lavori di impianto termico, idrico e
P a g . 1 | 7 di condizionamento, eseguiti in forza del contratto di appalto del 20.02.2008 presso talune unità del fabbricato sito in Nola alla via Cimitile, n. 2,4,6,8,10,12.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno istante ha, dedotto di aver eseguito, tramite plurimi versamenti, un pagamento parziale pari ad euro 40.000,00 e di non aver proceduto al saldo di quanto dovuto a causa del mancato espletamento del collaudo e della contabilità finale dei lavori, omessi per una serie di vicissitudini, tra cui alcuni vizi dell'opera che la ditta appaltatrice avrebbe dovuto rimuovere;
ha, dichiarato di non aver mai ricevuto la fattura prodotta in sede monitoria, deducendo comunque che in essa è riportata una situazione debitoria “almeno parzialmente soddisfatta” e ha concluso chiedendo la revoca dell'opposto decreto per infondatezza della pretesa;
in subordine ha domandato la riduzione della somma ingiunta, come risultante in corso di causa, vinte le spese di lite.
2. Ha resistito all'opposizione la protestandone estensivamente la fondatezza e Controparte_1
sottolineandone la natura meramente dilatoria. Ha, in particolare, affermato che nessun vizio era stato denunciato dal committente e che il colludo era stato regolarmente eseguito, tanto che gli immobili oggetto dei lavori ad esso commissionati, erano stati venduti e tutt'oggi abitati. Ha, quindi, concluso, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, oltre interessi legali ovvero di mora e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
3. Concessa in corso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 24.09.2019 il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento ha rigettato motivatamente le istanze istruttorie formulate dall'opponente (cfr. verbale udienza del
24.09.2019) e, ritenuta la causa matura per la decisione ne ha disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 20.01.2022 e, successivamente all'udienza dell'8.09.2022.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022, la causa, a seguito di taluni rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, con provvedimento del
13.11.2023 è stata rinviata nuovamente (per periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità) all'udienza del 10.10.2024 e, disposto un ulteriore rinvio all'odierna udienza, giunge alla decisione del Tribunale ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
1.1 Innanzitutto, mette conto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con P a g . 2 | 7 riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
È quanto affermato dalla costante giurisprudenza, la quale rileva, appunto, che, restando invariata la posizione sostanziale delle parti, grava sul creditore- opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo ottenuto, mentre al debitore- opponente incomberà la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto, donde il permanere dei rispettivi oneri secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
2. Posti tali principi generali, giova evidenziare che il costituendosi nel presente giudizio CP_1
ha integrato la documentazione offerta in sede monitoria, depositando il contratto di appalto intercorso con la controparte, l'allegato preventivo nonché la copia dei conteggi dei lavori eseguiti unitamente alla copia di una e-mail intestata al , contente il costo complessivo Parte_1 dell'“elenco dei lavori materiali non preventivati”.
Incontestato l'omesso pagamento del saldo del corrispettivo, dal canto suo, l'opponente, se ha dapprima dichiarato di non aver mai ricevuto la fattura de quo, al contempo ha eccepito che la somma ivi indicata è stata parzialmente soddisfatta, giacché nel corso del tempo ha effettuato plurimi pagamenti per un ammantare complessivo di euro 40.000,00, paventando, altresì, che laddove si fosse compiuta la contabilità finale dei lavori - asseritamente omessa a causa della mancata rimozione dei vizi asseritamente denunciati - il debito residuo sarebbe stato di entità minore rispetto all'importo ingiunto.
P a g . 3 | 7 Sia i vizi che l'avvenuta denuncia degli stessi sono stati, a loro volta, tempestivamente contestati e disconosciuti dal il quale, di contro, ha dedotto l'espletamento del collaudo e la successiva CP_1 vendita degli immobili da parte dell'opponente.
3. Così riepilogato il fatto, giova procedere con alcune precisazioni riguardanti, in particolare, la materia del contratto di appalto.
3.1 È noto che la fase esecutiva dell'appalto si conclude con le attività di verifica, collaudo e accettazione dell'opera, da intendersi quali concetti nettamente distinti sotto il profilo sia tecnico che giuridico.
Infatti, mentre la verifica consiste nell'ispezione materiale dell'opera, mediante un'operazione eminentemente tecnica, volta all'accertamento della corretta esecuzione dell'opera appaltata, il collaudo è, invece, la dichiarazione di scienza, coeva o successiva alla verifica stessa, con cui si attesta che l'opera è stata eseguita (o meno) a regola d'arte e nel rispetto dei patti contrattuali.
Diversa, poi, sia dalla verifica che dal collaudo è l'accettazione, attesane la natura di vera e propria manifestazione di volontà, attraverso la quale il committente dichiara, anche tacitamente, di accogliere la prestazione dell'opera eseguita.
Ai sensi dell'art. 1665 c.c. il committente, prima di ricevere la consegna dell'opera, ha diritto di verificare l'opera compiuta;
laddove il committente, senza giusti motivi, non proceda alla verifica oppure non ne comunica il risultato all'appaltatore entro un breve termine, l'opera si considera accettata;
lo stesso dicasi se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, pur in assenza di verifica.
All'accettazione consegue non solo il diritto alla consegna dell'opera in favore del committente e il diritto dell'appaltatore al pagamento del prezzo, ma anche, in forza dell'art. 1667 c.c., l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per vizi conosciuti o riconoscibili, purché, in quest'ultimo caso, non taciuti in mala fede dall'appaltatore.
3.2 Sul punto, si osserva che in materia di appalto, l'onere della prova dei vizi e delle difformità dell'opera è temperato rispetto alla regola generale in tema di prova dell'inadempimento, in quanto,
a fronte del quadro normativo delineato agli artt. 1665 e 1667 c.c., assume rilievo dirimente l'accettazione dell'opera, che segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova.
Ed invero, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente
è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte P a g . 4 | 7 gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr. Cass. civ. Sent.
n. 19146 del 09.08.2013; Cass. civ. Sent. n. 7267 del 13.03.2023).
Peraltro, il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera entro sessanta giorni dalla scoperta, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore ovvero nel caso in cui l'appaltatore stesso abbia riconosciuto tali vizi;
con la precisazione che il semplice riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore non comporta automaticamente l'assunzione dell'obbligo ad emendare l'opera, occorrendo, invece, al riguardo, una specifica prova, distinta da quella relativa al riconoscimento, idonea soltanto ad esonerare il committente dall'onere della denuncia. (cfr. Cass. civ. n. 15283/2005).
4. Nel caso di specie il non ha provato di aver tempestivamente denunciato i riscontrati Parte_1 vizi all'appaltatore, né tanto meno l'assunzione da parte di quest'ultimo di un impegno teso alla rimozione.
Per di più, non può sottacersi che nello stesso atto di citazione in opposizione, il riferimento sia alla denuncia che ai presunti vizi è avvenuto in modo estremamente generico, omettendo finanche di descrivere, sia pure sinteticamente, la consistenza ontologica degli stessi;
vulnus deduttivo, prima ancora che probatorio, non colmato neppure nelle successive memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. a ciò deputate.
5. Non coglie nel segno la difesa dell'opponente neppure laddove eccepisce l'omessa contabilità finale dei lavori a causa della mancata rimozione dei vizi lamentati nonché il mancato collaudo, essendo le suddette evenienze rimaste confinate nell'alveo delle mere deduzioni, non sorrette da riscontri probatori.
Sebbene, infatti, il abbia chiesto ammettersi su tali circostanze interrogatorio formale e Parte_1
prova testimoniale, correttamente il precedente giudice istruttore in maniera condivisibile ha reputato inammissibili i capitolati di prova formulati dalla parte, in quanto articolati su fatti negativi. Non sussistono, i presupposti per la chiesta revoca del detto provvedimento istruttorio.
6. Quanto, poi, all'eccezione di parziale estinzione del credito per avvenuto pagamento, tramite una pluralità di versamenti, della somma complessiva pari ad euro 40.000.00, ritenuta dall'opponente parzialmente satisfattiva dell'importo riportato in fattura ed ingiunto con l'opposto decreto, deve essere chiarito che la pretesa dell'opposto appaltatore non verte sulle somme corrisposte durante l'esecuzione del rapporto – del resto non contestate – ma sul debito residuo non saldato.
6.1 Come innanzi anticipato, deve osservarsi che il ad integrazione della documentazione CP_1
offerta in sede monitoria (fattura e scritture contabili autenticate), ha prodotto il contratto di appalto con allegato preventivo e conteggio dei lavori, unitamente alla copia di una missiva intestata al
P a g . 5 | 7 in cui è rappresentato il costo complessivo dell'“elenco dei lavori materiali non Parte_1 preventivati”.
La suddetta documentazione non è mai stata specificatamente contestata dall'opponente nel corso del presente giudizio, sicché può ritenersi certamente idonea a provare l'ammontare complessivo del credito residuo.
Segnatamente, dalla disamina del preventivo allegato al contratto, espressamente richiamato dall'art. 2 dello stesso, e della correlata copia conteggi, emerge un corrispettivo preventivato pari ad euro 58,939,50; mentre, dalla copia della missiva un importo pari ad euro 7.628,50 a titolo di lavorazioni non preventivate, la cui quantificazione in disparte ed in aggiunta alle voci di costo già computate in siffatti documenti, è del resto espressamente prevista nelle rispettive note di chiarimento ivi segnalate (cfr. preventivo di cui all'all. 3 fascicolo parte opposta, in specie
“nell'offerta non sono inclusi […]. Tutti i lavori eseguiti non inclusi nel preventivo il pagamento è a parte”; cfr. conteggi di cui all.3 cit.: “da conteggiare […]”).
Diversamente da quanto paventato dall'opposta, non vale ad escludere l'ammissibilità di una variazione del corrispettivo dell'opera, la circostanza che l'art. 2 del contratto de quo escluda la mutabilità dei prezzi offerti dall'impresa “anche se durante l'esecuzione dei lavori dovessero verificarsi variazioni nei costi di manodopera e dei materiali”, giacché la stessa, oltre a non elidere la natura “a misura” del contratto concluso, attiene precipuamente ai prezzi già computati nell'offerta e non anche ai prezzi delle lavorazioni o dei materiali espressamente esclusi e da calcolare separatamente.
Si rammenta, infatti, che nell'appalto a misura il prezzo dell'opera è determinato in base alle quantità di lavoro effettivamente eseguite o di materiale utilizzato, misurate durante l'esecuzione dei lavori. Il prezzo dell'opera dipende dalle effettive quantità e dimensioni delle singole voci di costo e il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene calcolato sulla base di unità di misura prestabilite (es. al metro quadrato, al metro cubo, ecc.), moltiplicate per i prezzi unitari già concordati nel contratto;
questi sì, in deroga alla generale previsione contenuta nell'art. 1664 c.c., immuni da variazioni al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2 citato.
Conseguentemente, alla luce della descritta documentazione e di quanto innanzi argomentato,
l'importo complessivo dovuto a titolo di corrispettivo dell'opera appaltata è pari ad euro 66.568,00, da cui va detratta la somma di euro 40.000,00 già corrisposta dall'opponente e non contestata dall'appaltatore, per un importo residuo di euro 26.568,00 (=66.568,00-40.000,00), esattamente corrispondente alla somma ingiunta.
7. Donde, l'opposizione non può che essere respinta, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c. P a g . 6 | 7 8. Trattandosi di debito di valuta e non di valore (si verte in materia di pagamento di corrispettivo contrattuale) sulla somma predetta nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria. Ed infatti, il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. Civ., Sez.
Un., 23 marzo 2015, n. 5743; Cass. Sez. Un. 25.7.1994 n. 6938).
9. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza di (art. 91 c.p.c.), che va condannata Parte_1
alla rifusione in favore della Ditta Individuale di di quelle sostenute per la Controparte_1
difesa nel presente giudizio, liquidate, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte opposta vittoriosa, coma da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00
(così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), applicati i parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
10.1. Le stesse vanno poi distratte in favore del procuratore costituito dell'opposta vittoriosa, avv.
Maria Giugliano, la quale dichiarandosi anticipataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1224/2018, emesso da questo Tribunale in data 11.04.2018, notificato in data 17.04.2018, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'opponente, alla rifusione in favore della ditta individuale di delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase istruttoria, euro 1.453,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Giugliano.
Così deciso in Nola, il 08.04.2025.
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 7 | 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza dell'08.04.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3942/2018
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo, dall'avv. Paolino Fusco, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Feudo n.57;
- OPPONENTE -
CONTRO
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce Controparte_1
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria Giugliano, unitamente alla quale elettivamente domiciliata in Nola-Piazzolla, alla via Castellamare 199/a;
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1224/2018 in materia di appalto.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato tempestiva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1224/2018 reso da questo Tribunale, con il quale era stato ad esso ingiunto di pagare, in favore della l'importo complessivo di Controparte_2
euro 26.568,00 oltre interessi legali e spese della fase monitoria, a titolo di somme ancora dovute in base alla fattura n. 6 del 21.07.2017 e relativa all'esecuzione di lavori di impianto termico, idrico e
P a g . 1 | 7 di condizionamento, eseguiti in forza del contratto di appalto del 20.02.2008 presso talune unità del fabbricato sito in Nola alla via Cimitile, n. 2,4,6,8,10,12.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno istante ha, dedotto di aver eseguito, tramite plurimi versamenti, un pagamento parziale pari ad euro 40.000,00 e di non aver proceduto al saldo di quanto dovuto a causa del mancato espletamento del collaudo e della contabilità finale dei lavori, omessi per una serie di vicissitudini, tra cui alcuni vizi dell'opera che la ditta appaltatrice avrebbe dovuto rimuovere;
ha, dichiarato di non aver mai ricevuto la fattura prodotta in sede monitoria, deducendo comunque che in essa è riportata una situazione debitoria “almeno parzialmente soddisfatta” e ha concluso chiedendo la revoca dell'opposto decreto per infondatezza della pretesa;
in subordine ha domandato la riduzione della somma ingiunta, come risultante in corso di causa, vinte le spese di lite.
2. Ha resistito all'opposizione la protestandone estensivamente la fondatezza e Controparte_1
sottolineandone la natura meramente dilatoria. Ha, in particolare, affermato che nessun vizio era stato denunciato dal committente e che il colludo era stato regolarmente eseguito, tanto che gli immobili oggetto dei lavori ad esso commissionati, erano stati venduti e tutt'oggi abitati. Ha, quindi, concluso, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, oltre interessi legali ovvero di mora e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
3. Concessa in corso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 24.09.2019 il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento ha rigettato motivatamente le istanze istruttorie formulate dall'opponente (cfr. verbale udienza del
24.09.2019) e, ritenuta la causa matura per la decisione ne ha disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 20.01.2022 e, successivamente all'udienza dell'8.09.2022.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022, la causa, a seguito di taluni rinvii dovuti ad esigenze di ruolo, con provvedimento del
13.11.2023 è stata rinviata nuovamente (per periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità) all'udienza del 10.10.2024 e, disposto un ulteriore rinvio all'odierna udienza, giunge alla decisione del Tribunale ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e va rigettata.
1.1 Innanzitutto, mette conto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con P a g . 2 | 7 riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
È quanto affermato dalla costante giurisprudenza, la quale rileva, appunto, che, restando invariata la posizione sostanziale delle parti, grava sul creditore- opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo ottenuto, mentre al debitore- opponente incomberà la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto, donde il permanere dei rispettivi oneri secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
2. Posti tali principi generali, giova evidenziare che il costituendosi nel presente giudizio CP_1
ha integrato la documentazione offerta in sede monitoria, depositando il contratto di appalto intercorso con la controparte, l'allegato preventivo nonché la copia dei conteggi dei lavori eseguiti unitamente alla copia di una e-mail intestata al , contente il costo complessivo Parte_1 dell'“elenco dei lavori materiali non preventivati”.
Incontestato l'omesso pagamento del saldo del corrispettivo, dal canto suo, l'opponente, se ha dapprima dichiarato di non aver mai ricevuto la fattura de quo, al contempo ha eccepito che la somma ivi indicata è stata parzialmente soddisfatta, giacché nel corso del tempo ha effettuato plurimi pagamenti per un ammantare complessivo di euro 40.000,00, paventando, altresì, che laddove si fosse compiuta la contabilità finale dei lavori - asseritamente omessa a causa della mancata rimozione dei vizi asseritamente denunciati - il debito residuo sarebbe stato di entità minore rispetto all'importo ingiunto.
P a g . 3 | 7 Sia i vizi che l'avvenuta denuncia degli stessi sono stati, a loro volta, tempestivamente contestati e disconosciuti dal il quale, di contro, ha dedotto l'espletamento del collaudo e la successiva CP_1 vendita degli immobili da parte dell'opponente.
3. Così riepilogato il fatto, giova procedere con alcune precisazioni riguardanti, in particolare, la materia del contratto di appalto.
3.1 È noto che la fase esecutiva dell'appalto si conclude con le attività di verifica, collaudo e accettazione dell'opera, da intendersi quali concetti nettamente distinti sotto il profilo sia tecnico che giuridico.
Infatti, mentre la verifica consiste nell'ispezione materiale dell'opera, mediante un'operazione eminentemente tecnica, volta all'accertamento della corretta esecuzione dell'opera appaltata, il collaudo è, invece, la dichiarazione di scienza, coeva o successiva alla verifica stessa, con cui si attesta che l'opera è stata eseguita (o meno) a regola d'arte e nel rispetto dei patti contrattuali.
Diversa, poi, sia dalla verifica che dal collaudo è l'accettazione, attesane la natura di vera e propria manifestazione di volontà, attraverso la quale il committente dichiara, anche tacitamente, di accogliere la prestazione dell'opera eseguita.
Ai sensi dell'art. 1665 c.c. il committente, prima di ricevere la consegna dell'opera, ha diritto di verificare l'opera compiuta;
laddove il committente, senza giusti motivi, non proceda alla verifica oppure non ne comunica il risultato all'appaltatore entro un breve termine, l'opera si considera accettata;
lo stesso dicasi se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, pur in assenza di verifica.
All'accettazione consegue non solo il diritto alla consegna dell'opera in favore del committente e il diritto dell'appaltatore al pagamento del prezzo, ma anche, in forza dell'art. 1667 c.c., l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per vizi conosciuti o riconoscibili, purché, in quest'ultimo caso, non taciuti in mala fede dall'appaltatore.
3.2 Sul punto, si osserva che in materia di appalto, l'onere della prova dei vizi e delle difformità dell'opera è temperato rispetto alla regola generale in tema di prova dell'inadempimento, in quanto,
a fronte del quadro normativo delineato agli artt. 1665 e 1667 c.c., assume rilievo dirimente l'accettazione dell'opera, che segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova.
Ed invero, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente
è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte P a g . 4 | 7 gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr. Cass. civ. Sent.
n. 19146 del 09.08.2013; Cass. civ. Sent. n. 7267 del 13.03.2023).
Peraltro, il committente ha l'onere di provare di aver denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera entro sessanta giorni dalla scoperta, essendo quegli assolto da tale onere solo per i vizi dolosamente occultati dall'appaltatore ovvero nel caso in cui l'appaltatore stesso abbia riconosciuto tali vizi;
con la precisazione che il semplice riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore non comporta automaticamente l'assunzione dell'obbligo ad emendare l'opera, occorrendo, invece, al riguardo, una specifica prova, distinta da quella relativa al riconoscimento, idonea soltanto ad esonerare il committente dall'onere della denuncia. (cfr. Cass. civ. n. 15283/2005).
4. Nel caso di specie il non ha provato di aver tempestivamente denunciato i riscontrati Parte_1 vizi all'appaltatore, né tanto meno l'assunzione da parte di quest'ultimo di un impegno teso alla rimozione.
Per di più, non può sottacersi che nello stesso atto di citazione in opposizione, il riferimento sia alla denuncia che ai presunti vizi è avvenuto in modo estremamente generico, omettendo finanche di descrivere, sia pure sinteticamente, la consistenza ontologica degli stessi;
vulnus deduttivo, prima ancora che probatorio, non colmato neppure nelle successive memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. a ciò deputate.
5. Non coglie nel segno la difesa dell'opponente neppure laddove eccepisce l'omessa contabilità finale dei lavori a causa della mancata rimozione dei vizi lamentati nonché il mancato collaudo, essendo le suddette evenienze rimaste confinate nell'alveo delle mere deduzioni, non sorrette da riscontri probatori.
Sebbene, infatti, il abbia chiesto ammettersi su tali circostanze interrogatorio formale e Parte_1
prova testimoniale, correttamente il precedente giudice istruttore in maniera condivisibile ha reputato inammissibili i capitolati di prova formulati dalla parte, in quanto articolati su fatti negativi. Non sussistono, i presupposti per la chiesta revoca del detto provvedimento istruttorio.
6. Quanto, poi, all'eccezione di parziale estinzione del credito per avvenuto pagamento, tramite una pluralità di versamenti, della somma complessiva pari ad euro 40.000.00, ritenuta dall'opponente parzialmente satisfattiva dell'importo riportato in fattura ed ingiunto con l'opposto decreto, deve essere chiarito che la pretesa dell'opposto appaltatore non verte sulle somme corrisposte durante l'esecuzione del rapporto – del resto non contestate – ma sul debito residuo non saldato.
6.1 Come innanzi anticipato, deve osservarsi che il ad integrazione della documentazione CP_1
offerta in sede monitoria (fattura e scritture contabili autenticate), ha prodotto il contratto di appalto con allegato preventivo e conteggio dei lavori, unitamente alla copia di una missiva intestata al
P a g . 5 | 7 in cui è rappresentato il costo complessivo dell'“elenco dei lavori materiali non Parte_1 preventivati”.
La suddetta documentazione non è mai stata specificatamente contestata dall'opponente nel corso del presente giudizio, sicché può ritenersi certamente idonea a provare l'ammontare complessivo del credito residuo.
Segnatamente, dalla disamina del preventivo allegato al contratto, espressamente richiamato dall'art. 2 dello stesso, e della correlata copia conteggi, emerge un corrispettivo preventivato pari ad euro 58,939,50; mentre, dalla copia della missiva un importo pari ad euro 7.628,50 a titolo di lavorazioni non preventivate, la cui quantificazione in disparte ed in aggiunta alle voci di costo già computate in siffatti documenti, è del resto espressamente prevista nelle rispettive note di chiarimento ivi segnalate (cfr. preventivo di cui all'all. 3 fascicolo parte opposta, in specie
“nell'offerta non sono inclusi […]. Tutti i lavori eseguiti non inclusi nel preventivo il pagamento è a parte”; cfr. conteggi di cui all.3 cit.: “da conteggiare […]”).
Diversamente da quanto paventato dall'opposta, non vale ad escludere l'ammissibilità di una variazione del corrispettivo dell'opera, la circostanza che l'art. 2 del contratto de quo escluda la mutabilità dei prezzi offerti dall'impresa “anche se durante l'esecuzione dei lavori dovessero verificarsi variazioni nei costi di manodopera e dei materiali”, giacché la stessa, oltre a non elidere la natura “a misura” del contratto concluso, attiene precipuamente ai prezzi già computati nell'offerta e non anche ai prezzi delle lavorazioni o dei materiali espressamente esclusi e da calcolare separatamente.
Si rammenta, infatti, che nell'appalto a misura il prezzo dell'opera è determinato in base alle quantità di lavoro effettivamente eseguite o di materiale utilizzato, misurate durante l'esecuzione dei lavori. Il prezzo dell'opera dipende dalle effettive quantità e dimensioni delle singole voci di costo e il corrispettivo dovuto all'appaltatore viene calcolato sulla base di unità di misura prestabilite (es. al metro quadrato, al metro cubo, ecc.), moltiplicate per i prezzi unitari già concordati nel contratto;
questi sì, in deroga alla generale previsione contenuta nell'art. 1664 c.c., immuni da variazioni al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2 citato.
Conseguentemente, alla luce della descritta documentazione e di quanto innanzi argomentato,
l'importo complessivo dovuto a titolo di corrispettivo dell'opera appaltata è pari ad euro 66.568,00, da cui va detratta la somma di euro 40.000,00 già corrisposta dall'opponente e non contestata dall'appaltatore, per un importo residuo di euro 26.568,00 (=66.568,00-40.000,00), esattamente corrispondente alla somma ingiunta.
7. Donde, l'opposizione non può che essere respinta, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c. P a g . 6 | 7 8. Trattandosi di debito di valuta e non di valore (si verte in materia di pagamento di corrispettivo contrattuale) sulla somma predetta nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria. Ed infatti, il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c. e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. Civ., Sez.
Un., 23 marzo 2015, n. 5743; Cass. Sez. Un. 25.7.1994 n. 6938).
9. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza di (art. 91 c.p.c.), che va condannata Parte_1
alla rifusione in favore della Ditta Individuale di di quelle sostenute per la Controparte_1
difesa nel presente giudizio, liquidate, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte opposta vittoriosa, coma da dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00
(così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), applicati i parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
10.1. Le stesse vanno poi distratte in favore del procuratore costituito dell'opposta vittoriosa, avv.
Maria Giugliano, la quale dichiarandosi anticipataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 1224/2018, emesso da questo Tribunale in data 11.04.2018, notificato in data 17.04.2018, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'opponente, alla rifusione in favore della ditta individuale di delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase istruttoria, euro 1.453,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Giugliano.
Così deciso in Nola, il 08.04.2025.
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 7 | 7