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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14214 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5646/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5646/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ME RA e AR LA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso i difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._2
AS IA e EL LA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 03.04.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 10647/2023, pubblicata il 05.07.2023, il Tribunale di Roma ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Ciò premesso, con ricorso depositato il 23.08.2022 ha chiesto Parte_1 che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
09.10.1994 in Roma con precisando che dalla detta unione erano CP_2 nate le figlie (n. il 20 luglio 2000) e (n. il 23 giugno 2004). Per_1 Per_2
1 In particolare il ricorrente rappresentava: di vivere separato dalla moglie in forza di separazione consensuale omologata con decreto emesso dal Tribunale di Roma il
17.3.2020; che le parti in sede di separazione avevano concordato l'affidamento della figlia minore , il suo collocamento in via prevalente presso la madre ed i tempi Per_2 di permanenza della stessa presso il padre nonché un assegno a carico del padre quale contributo al mantenimento delle figlie e pari ad € 1000,00, tenendo Per_1 Per_2 conto dei rispettivi redditi, dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno dei genitori e delle presumibili esigenze delle stesse in relazione alla loro età, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse come da
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
che le parti erano entrambe economicamente indipendenti, svolgendo attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato;
che la nonostante le innumerevoli comunicazioni trasmesse CP_1 era rimasta inadempiente al pagamento di una ingente somma, non avendo provveduto al pagamento delle spese di utenze della casa coniugale nonché alle spese della casa comune di Pescasseroli. Il ricorrente, pertanto, chiedeva: che fosse confermato che ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento;
che fosse confermato che la casa coniugale sita in Roma via Riolo
Terme n. 19 int. 2, di proprietà esclusiva di venisse assegnata alla resistente Pt_1 con la quale le figlie e convivevano;
che fosse confermato l'esercizio Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale in forma congiunta in merito alla figlia minore Per_2 collocata in modo prevalente presso la madre con ampie modalità di visita del padre, come meglio indicate in ricorso;
che fosse confermato che il padre avrebbe dovuto corrispondere alla madre per il mantenimento delle figlie un assegno mensile di €
1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia), oltre alla rivalutazione annuale Istat, e il 50% delle spese straordinarie, tutte da disciplinarsi secondo il protocollo sottoscritto con il
COA di Roma il 17/12/14; che fosse confermato che l'utilizzo dell'appartamento sito in Pescasseroli via Oppieto s.n.c. di proprietà al 58,34% del sig. e al 41,66% Pt_1 della sig.ra avverrà in base alla percentuale delle quote ( 212 giorni l'anno CP_1
153 giorni l'anno ed in base alla percentuale di proprietà verranno Pt_1 CP_1 corrisposte le relative tasse/imposte nonché le spese di straordinaria ed ordinaria amministrazione e spese per i consumi ( acqua luce e gas); che fosse confermato quanto già concordato in tema di utenza di gas, di elettricità ed acqua, attesa l'impossibilità di dotare la casa coniugale di un autonomo e separato contatore.
Si costituiva la quale evidenziando l'estraneità, rispetto al presente Controparte_1 giudizio, delle vicende e delle spese relative all'immobile in Pescasseroli, deduceva: che la situazione economico-reddituale sulla base della quale le parti avevano concordato le condizioni della separazione poi omologata da Codesto Tribunale, si era profondamente modificata, con la conseguenza che, oggi, appariva urgente procedere ad un riequilibrio delle posizioni coniugali, mediante revisione dell'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie posto a carico di Parte_1
di essere dipendente del Ministero dei Trasporti percependo uno stipendio di
[...]
2 circa 1.800,00 euro mensili;
che aveva conseguito un incremento reddituale, Pt_1 grazie ad un avanzamento di carriera;
che parte avversa, dalla data della separazione, si era da subito rifiutata di contribuire alle rilevanti spese straordinarie per le esigenze delle due ragazze che, fino alla data odierna, erano state sostenute esclusivamente dalla senza ottenerne rimborso alcuno;
che la ricorrente era stata costretta ad CP_1 accendere un prestito di € 20.000,00 per l'acquisto di una nuova utilitaria mod.
Toyota Yaris IBRIDA, restituendo la Nissan Micra allo come da sua richiesta Pt_1 ed iniziando a pagare rate di importo pari a 216,05 euro mensili, per un totale di 120 rate;
che visti gli orari lavorativi ed ai tempi di spostamento casa – lavoro era costretta ad avvalersi di una collaboratrice domestica, per la quale versava l'ulteriore somma mensile € 216,00; che ad oggi la frequentazione paterna delle figlie, consisteva di solito in una cena a settimana, ricadente nella maggior parte delle volte il venerdì sera;
che appariva opportuno un incremento del mantenimento paterno non solo in considerazione all'incremento retributivo ottenuto dal padre, ma anche alla luce delle crescenti esigenze di vita, di studio, di salute e di svago, connaturate all'età delle due ragazze ed ai periodi di frequentazione delle figlie con il padre che, si ripete, erano ridotte ad una cena a settimana.
La resistente pertanto chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma, il 29.10.1994, tra e che fossero Parte_1 Controparte_1 confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale di proprietà di che fosse accertato che le figlie, e Pt_1 Per_1
risiedevano esclusivamente presso l'abitazione della madre;
che fosse Per_2 dichiarato l'obbligo di a contribuire al mantenimento delle figlie, non Parte_1 economicamente autosufficienti, corrispondendo alla entro e non oltre il CP_1 giorno 5 di ogni mese l'importo di € 1.900,00 (€ 950,00 per ciascuna figlia) oltre adeguamento ISTAT come per legge, oltre al 60% di tutte le spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma nel 2014; che fosse condannato a rimborsare alla Parte_1
l'importo di euro 6.418,96, pari al 50% delle spese straordinarie da CP_1 quest'ultima sostenute come, meglio precisate e documentate in ricorso ed a provvedere a tutti i lavori di straordinaria manutenzione meglio precisate e documentate nel presente atto, necessari per la vivibilità dell'immobile adibito a casa familiare ove sono collocate le figlie, rigettando le ulteriori richieste di Parte_1
in quanto inconferenti, infondate in fatto ed in diritto e non provate.
[...]
Celebrata l'udienza presidenziale in data 18.05.2022 e sentite le figlie in data
03.11.2022, il Presidente in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica delle condizioni vigenti concordate in sede di separazione, ha posto a carico di
[...]
per il mantenimento delle figlie e un assegno pari ad € Parte_1 Per_2 Per_1
1400,00 mensili, oltre Istat, da corrispondersi a entro il giorno Controparte_1 cinque di ogni mese ed il 60% delle spese straordinarie necessarie per le figlie Per_2
e come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e fermo il resto;
ha Per_1
3 quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Espletata l'istruttoria, il 03.04.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.1 c.p.c. a decorrere dal
22.04.2025.
§§§
Attesa la pronuncia sullo status già resa da questo Tribunale, occorre passare all'esame delle ulteriori questioni controverse.
Affidamento e collocamento di e relativo diritto di visita paterno Per_2
Codesto Collegio prende atto che la figlia , nelle more del giudizio, è divenuta Per_2 maggiorenne e che pertanto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in merito all'affidamento, al collocamento di ed al relativo diritto di visita Per_2 paterno.
Assegnazione della casa familiare
Quanto alla casa coniugale, sita in Roma via Riolo Terme n. 19 int. 2, le parti chiedono concordemente che essa sia assegnata alla madre. Codesto Collegio ritiene, pertanto di dover assegnare, alla madre quale genitore con cui Controparte_1 vivono le due figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti. Si richiama in tal senso il costante orientamento della Suprema Corte, per il quale l'assegnazione può essere disposta solo quando vi sono figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010).
Mantenimento ordinario e straordinario di e Per_1 Per_2
Quanto al mantenimento delle figlie parte ricorrente chiede che il contributo al mantenimento ordinario per la figlia maggiorenne , parzialmente Per_1 economicamente indipendente e non più convivente stabilmente presso la casa familiare, sia versato direttamente alla figlia stessa, con cessazione del Per_1 versamento in favore della madre, e che esso venga ridotto nella misura ritenuta equa e di giustizia dal Tribunale in virtù della quanto meno parziale indipendenza economica della figlia. Per la figlia chiede che sia fissato in € 500,00 oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie, mentre la resistente chiede che sia disposto un contributo paterno ordinario mensile di € 1.900,00 (€ 950,00 per ciascuna figlia) oltre adeguamento ISTAT come per legge, ed il 60% di tutte le spese straordinarie.
Dall'analisi reddituale e patrimoniale delle parti emerge che dipendente del Pt_1
Ministero della Difesa e senza ulteriori redditi (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti) ha percepito come reddito da lavoro: nel 2019 € 80.159,93; nel 2020 86.726,31; nel 2021
€ 88133,47; nel 2022 € 89.031,50 e nel 2023 € 87.554,02 (cfr. CU in atti), vantando tra il 2019 ed il 2023 un reddito mensile tra € 3.800,00 ed € 4.200,00; egli inoltre più contare su risparmi di circa € 153.000,00 non è gravato da mutui ed è proprietario della villa bifamiliare che in parte è destinata a casa familiare assegnata alla moglie ed in parte adibita a sua abitazione oltre che dell'immobile a Pescasseroli in regime di comproprietà con la controparte;
dall'01.01.2025 ha cessato di percepire l'indennità
4 supplementare di comando e dalla proiezione in atti del Ministero risulta che dal momento in cui andrà in congedo in ausiliaria godrà comunque di una pensione di €
3.474,00.
Quanto alla resistente, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con contratto a T.D. dal 1988, ha percepito a titolo di stipendi: nel 2018 € 25.150,80; nel
2019 25.285,28; nel 2020 € 25.676,50; nel 2021 35.393,88 e nel 2022 € 40.572,30
(cfr. CU in atti), è titolare di un piano di accumulo dell'importo di € 500,00; è gravata da due prestiti uno con rata mensile di € 216,00 e l'altro con rata mensile di € 220,00
(senza che sia specificato però il termine di scadenza dei prestiti); è comproprietaria con il marito della quota del 41,66% dell'immobile sito a Pescasseroli e sostiene le spese per una collaboratrice domestica per € 156,00 mensili.
Si osserva che, quanto alla autonomia economica della figlia , la resistente ha Per_1 dichiarato che la ragazza, che vive a Latina solo per motivi lavorativi e rientra presso la casa familiare ogni fine settimana, dopo un periodo di tirocinio, ha sottoscritto, in data 26 maggio 2025, un contratto di apprendistato a termine con la società BSP
Pharmaceuticals S.p.A., avente decorrenza dal 3 giugno 2025 e scadenza al 30 novembre 2025, subordinato all'esito positivo del periodo di prova, mentre il ricorrente sostiene che gode di redditi di circa 1.800,00 euro mensili. Per_1 in tal senso occorre rilevare che l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età e la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, occorrendo che il trattamento economico percepito sia adeguato, proporzionato e sufficiente ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza economica.
Nel caso che ci occupa la breve durata del contratto di apprendistato da giugno a novembre 2025, la mancata produzione in giudizio del relativo contratto da cui si potrebbero evincere gli importi corrisposti e le garanzie per una eventuale assunzione di non consentono di ritenere provata la circostanza del raggiungimento Per_1 della completa autonomia economica della figlia giustificandosi però una riduzione dell'importo dovuto dal padre, tenuto conto anche delle considerazioni, dinnanzi svolte, in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, ad € 500,00 mensili da corrispondersi direttamente alla figlia che pacificamente vive per Per_1 ragioni lavorative a Latina. Si confronti in tal senso la recente giurisprudenza della
Suprema Corte per la quale “Il mantenimento del figlio resta a carico dei genitori fintanto che non si sia esaurito in congruo termine, la fase di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro. (Nella specie, il giudice di merito ha limitato ma non escluso completamente la contribuzione genitoriale sul presupposto che la tipologia di contratto di lavoro di apprendistato non consente di considerare un figlio
5 economicamente autosufficiente, non essendo stati provati – nella presente fattispecie
– una serie di parametri ed in particolare l'importo del reddito percepito e la durata del contratto medesimo).” (Cass. Civ. sez. I, Ord. 19.12.2023 n. 35494).
Quanto alla figlia , ancora studentessa che convive con la madre nella casa Per_2 coniugale, attese le considerazioni dinnanzi svolte sulla situazione economico- reddituale delle parti, appare equo disporre una contribuzione paterna pari ad €
700,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il 5 di ogni mese a anche in considerazione delle accresciute Controparte_1 esigenze di rispetto al momento della separazione. Per_2
Quanto alle spese straordinarie attesa la maggiore capacità reddituale e patrimoniale di queste dovranno gravare per il 60% sul padre e per il 40% sulla madre. Pt_1
Secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del
17.12.2014 in tema di spese straordinarie, l'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vivono le figlie, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante per l'autovettura eventualmente in uso ai figli, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, etc.).
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Sempre in base al sovra citato Protocollo, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso
6 strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
Ulteriori istanze delle parti
Entrambe le parti formulano ulteriori istanze;
in particolare il ricorrente chiede che sia confermato che l'utilizzo dell'appartamento sito in Pescasseroli via Oppieto s.n.c. di proprietà al 58,34% del sig. e al 41,66% della sig.ra avverrà in base alla Pt_1 CP_1 percentuale delle quote ( 212 giorni l'anno 153 giorni l'anno ed in Pt_1 CP_1 base alla percentuale di proprietà verranno corrisposte le relative tasse/imposte nonché le spese di straordinaria ed ordinaria amministrazione e spese per i consumi ( acqua luce e gas) e che sia confermato quanto già concordato in tema di utenza di gas, di elettricità ed acqua, attesa l'impossibilità di dotare la casa coniugale di un autonomo e separato contatore;
mentre la resistente chiede che fosse Parte_1 condannato a rimborsare alla l'importo di euro 6.418,96, pari al 50% delle CP_1 spese straordinarie da quest'ultima sostenute come, meglio precisate e documentate in ricorso ed a provvedere a tutti i lavori di straordinaria manutenzione meglio precisate e documentate, necessari per la vivibilità dell'immobile adibito a casa familiare ove sono collocate le figlie.
Il Collegio rileva che le questioni dinnanzi riportate esulano dalla disciplina dettata per il presente giudizio essendo regolamentati dal diritto privato e in specie dalla disciplina che regola in diritto di proprietà e dalle norme sulle esecuzioni in caso di inadempimento che sono validamente azionabili secondo le regole del diritto civile quanto ai rapporti tra privati.
Spese di giudizio
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 1. dichiara cessata la materia del contendere in merito all'affidamento, al collocamento di ed al relativo diritto di visita paterno;
Per_2
2. assegna la casa coniugale, sita in Roma via Riolo Terme n. 19 int. 2, a CP_1
[...]
3. dispone che corrisponderà, a decorrere dalla pubblicazione della Parte_1 presente sentenza, direttamente alla figlia a titolo di contributo al suo Per_1 mantenimento l'importo mensile di € 500,00 il giorno 5 di ciascun mese, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
4. statuisce che corrisponderà a decorrere dalla pubblicazione della Parte_1 presente sentenza, a , il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di € Controparte_1
700,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia;
Per_2
5. dispone che le spese straordinarie, come meglio indicate in parte motiva, per entrambe le figlie dovranno gravare nella misura del 60% a carico di
[...]
e del 40% a carico di . Parte_1 Controparte_1
6. stabilisce che ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
7. dichiara inammissibili le ulteriori domande, come indicate in parte motiva;
8. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 30.09.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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