Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 30/04/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00776/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Cinzia Brandalise, Giorgia Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Prefettura – U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio o formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 7 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - U.T.G. di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa Caterina PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso proposto come in rito, il sig. -OMISSIS- ha impugnato, con richiesta di sospensiva, il provvedimento della Prefettura di Reggio Emilia di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, tirocinio o formazione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Emilia, eccependo in via pregiudiziale l’irricevibilità del ricorso, per tardività; nel merito ne hanno chiesto il rigetto per infondatezza.
Con ordinanza n. 29 del 29 gennaio 2026, questo Tribunale ha richiesto all’Amministrazione resistente una relazione sui fatti di causa, corredata dalla relativa documentazione.
Con successiva ordinanza n. 61 del 12 marzo 2026, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, così motivando: “ Ritenuto che il ricorrente abbia prodotto in giudizio la documentazione necessaria ai fini del rilascio del titolo, attestando di averla trasmessa all’Amministrazione attraverso il portale ALI; Ritenuto che l’Amministrazione non abbia fornito alcuna prova della mancata ricezione del certificato di idoneità alloggiativa che, peraltro, reca una data (18 novembre 2024) anteriore rispetto a quella della gravata revoca; Considerato che nella materia de qua l’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere, deve tenere in debito conto tutte le circostanze che, nel rispetto della normativa vigente e in concorrenza degli ulteriori indefettibili presupposti, possono condurre ad un differente esito procedimentale ”; ha, poi, assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni per rinnovare l’istruttoria tenendo conto di tutta la produzione documentale medio tempore acquisita, con il successivo deposito in giudizio di un nuovo provvedimento, adeguatamente motivato, di conferma o di revoca di quello gravato.
Con deposito del 27 aprile 2026, all’esito del disposto riesame, la Prefettura di Reggio Emilia ha prodotto agli atti del giudizio il provvedimento prot. 27010 del 24 aprile 2026, con cui è stato revocato “ il provvedimento di revoca dell'istanza di Decreto Flussi 2024 con codice di registrazione -OMISSIS- ” ed è stata disposta “ la contestuale riapertura della pratica su portale telematico SPI al fine di acquisire i pareri necessari al rilascio del Nulla Osta alla conversione del permesso di soggiorno ”.
Alla camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026, le parti hanno chiesto concordemente che si dichiari la cessazione della materia del contendere, definendo il giudizio con “sentenza in forma semplificata” ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intenda proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, è possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”.
Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., per come richiesto concordemente dalle parti, essendo sopraggiunta in data 24 aprile 2026 la revoca del provvedimento impugnato.
Conclusivamente, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Le spese di lite seguono il criterio della c.d. soccombenza virtuale, confermata dalla revoca in autotutela del provvedimento impugnato, con obbligo dell’Amministrazione resistente di rifondere al ricorrente il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la Prefettura di Reggio Emilia al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AS, Presidente
Caterina PE, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Caterina PE | IT AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.