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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/05/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2518/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 P.IVA_1
VARESE, 87 22100 COMO presso lo studio dell'avv. SALADINO FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in VIA GIACOMO ANGHILERI 23900 LECCO presso lo studio dell'avv.
CAMPA MASSIMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente pagina 1 di 17 all'avv. SANTINI ANDREA ( ) VIA ANGHILERI, 2 23900 C.F._2
LECCO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
In via di eccezione rilevabile d'ufficio: Accertare e dichiarare la nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Como, sezione I° Civile – G.I. dott.ssa Chiara Lastrucci, n.
1747/2024, pubblicata il 04/04/2024, R.G. n. 3533/2022, notificata in data 04 luglio
2024, per violazione del contraddittorio ex art. 101. C.p.c. II comma, avendo il Giudice deciso la causa in base ad una questione rilevata d'ufficio e sulla quale non è stato assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Per l'effetto voglia la Corte d'Appello adita adottare gli opportuni provvedimenti, intesi ad assicurare alle parti il pieno ripristino delle loro facoltà di difesa sulla questione rilevata d'ufficio non sottoposta tempestivamente al loro previo contraddittorio.
In via principale: accertare e dichiarare che l'atto costitutivo della servitù di passaggio pedonale e carraio, a carico dei terreni all'epoca identificati catastalmente in Comune
Censuario di Torno ai mappali 2261, 2243, 1857 e 4138, ora di proprietà di Parte_1
ed identificati al Catasto Terreni del Comune di Torno foglio 2 (logico 9) mappali:
[...]
4621 - 4628 - 4626 - 4629 - 4634 - 4639 - 4643 - 4645 - 4648 ed a favore dei beni di proprietà di identificati in Catasto del Comune Censuario di Controparte_1
Torno (CO), alle particelle 2245, 3797, 3798 e 3801 del Catasto Fabbricati ed alle particelle 1742, 2244, 2247, 2248, 2250 e 2238 del Catasto Terreni, è stato trascritto in pagina 2 di 17 epoca successiva al pignoramento immobiliare promosso nei confronti dell'allora proprietario , avente ad oggetto i medesimi terreni e, per Controparte_2
l'effetto, dichiarare che la servitù medesima non è opponibile alla società attrice, avente causa dall'originario aggiudicatario all'asta dei suddetti beni immobili, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 2643 e 2915 c.c.
In via di appello condizionato all'accoglimento della domanda principale: riformare il 2 capo della sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata da parte ha condannato a Parte_1 Controparte_1
rimborsare a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Parte_1
somma di Euro 54,30, pari al 5,5% delle spese sostenute da parte attrice per la conservazione della servitù.
In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale della convenuta sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nell'aprile del 2001 il Sindaco di Torno era il P.I.E. Persona_1
(doc.14)?
2) Vero che il IE è cugino della convenuta signora Persona_1 [...]
P_
3) Vero che la Via Pliniana dalla Chiesa di San Giovanni di Torno fino alla Villa
Pliniana ha il calibro del sentiero pedonale, come si evince dalle osservazioni presentate in data 4 dicembre 2017 dalla casa di Riposo Prandoni che si rammostrano sub doc. 16 e dalla ctu redatta dall'ing. nella causa RG 1154/2018 Tribunale di Como a pag. 9 Per_2
(doc. 17)?
4) Vero che le opere di costruzione del cancello di accesso carraio alla Controparte_3
della rampa carraia e del parcheggio, di cui alla concessione edilizia n.699 del
[...]
08.10.2001 del Comune di Torno sono state ultimate nel giugno del 2003?
Si indicano a testi:
P.I.E. Via Tridi, 17 - 22020 Torno (CO); Persona_1
pagina 3 di 17 Ing. Via Aurelio Saffi, 5 - 22063 Cantù; Persona_3
Geom con studio in Como, Via Leoni n. 18; Testimone_1
In ogni caso: Con vittoria di compensi professionali, spese, CPA e IVA, come per legge, per entrambi i gradi giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare
1. dichiarare inammissibile l'appello proposto da per difetto Parte_1
dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., come meglio precisato in atti;
In via principale:
2. rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto, per tutti i motivi meglio precisati in atti, e quindi rigettare le domande svolte in via principale e in via condizionata da Parte_1
con conferma integrale della Sentenza impugnata ed emessa dal
Tribunale di Como n. 785/2023 pubblicata in data 3 luglio 2023;
In via subordinata:
3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello dovesse accogliere la richiesta di riforma della sentenza appellata, dichiarando il diritto di servitù per cui è causa inopponibile a Parte_1
accertare e dichiarare l'intervenuto usucapione del diritto di servitù
[...]
ai sensi dell'art. 1158 del Codice Civile:
da parte del fondo dominante (già identificato al Catasto Co Fabbricati del Comune Censuario Torno partita 1000107, foglio 2, alle particelle 2247, 3797, 3798 e 3801; ed al Catasto
Terreni, foglio logico 9-foglio effettivo 2, alle particelle 2245,
1742, 2244, 2247, 2248, 2250 e 2238) di proprietà della Sig.ra pagina 4 di 17 Controparte_1
nei confronti del fondo servente (già identificato al Catasto
Terreni del Comune di Torno al logico 9-foglio effettivo 2 alle particelle 1857, 2243, 2261, 4138; e ora identificati al Catasto
Terreni del Comune di Torno foglio 2 log. 9 mappali 4621, 4628,
4626, 4629, 4634, 4639, 4643, 4645, 4648) di proprietà della società Parte_1
in virtù dell'esercizio continuato del possesso per oltre vent'anni;
In via di ulteriore subordine:
4. nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello dovesse accogliere la richiesta di riforma della sentenza appellata, dichiarando il diritto di servitù per cui è causa inopponibile a Parte_1
ma non ritenesse esistenti i presupposti per il riconoscimento
[...]
dell'usucapione ventennale ex art. 1158 del Codice Civile, accertare e dichiarare comunque l'intervenuto usucapione del diritto di servitù per cui è causa ai sensi dell'art. 1159 del Codice Civile:
da parte del fondo dominante (già identificato al Catasto Co Fabbricati del Comune Censuario Torno partita 1000107, foglio 2, alle particelle 2247, 3797, 3798 e 3801; ed al Catasto
Terreni, foglio logico 9-foglio effettivo 2, alle particelle 2245,
1742, 2244, 2247, 2248, 2250 e 2238) di proprietà della Sig.ra
Controparte_1
nei confronti del fondo servente (già identificato al Catasto
Terreni del Comune di Torno al logico 9-foglio effettivo 2 alle particelle 1857, 2243, 2261, 4138; e ora identificati al Catasto
Terreni del Comune di Torno foglio 2 log. 9 mappali 4621, 4628,
4626, 4629, 4634, 4639, 4643, 4645, 4648) di proprietà della pagina 5 di 17 società Parte_1
in virtù dell'avvenuto acquisto in buona fede e dell'avvenuta trascrizione dell'atto di servitù, oltre che dell'esercizio e possesso continuato per oltre dieci anni.
In via istruttoria:
5. Ferme le circostanze già provate documentalmente e senza inversione alcuna dell'onere probatorio gravante su , si richiede Parte_1
l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli e con riferimento ai soggetti in seguito indicati:
1. Vero che la Sig.ra è titolare dell'immobile sito in Controparte_1
Torno ed identificato nell'atto di costituzione di servitù (cfr. doc. 3 controparte) al Catasto Fabbricati del Comune (partita 1000107, Foglio
2) alle particelle 2247, 3797, 3798 e 3801, sin dal 1977;
2. Vero che la Sig.ra ha transitato con la propria Controparte_1
autovettura, sin dall'acquisto di un posto auto esterno avvenuto nell'anno
1989 (come da documento 13 che si rammostra) e continuamente negli anni, sulla strada indicata- nell'atto di costituzione di servitù (cfr. doc. 3 controparte) - alle particelle 1857, 2243, 2261 e 4138, dapprima di proprietà della ed oggi di proprietà di CP_2 Parte_1
3. Vero che, sin dall'atto di acquisto del posto auto del 1989 (come da doc.
13 che si rammostra), la strada oggetto di servitù a rogito del Dott. collegava lo spazio riservato alla macchina della Sig.ra Persona_4
alla strada provinciale Como- Bellagio;
P_
4. Vero che la Sig.ra ha usufruito del passaggio attraverso P_
la strada, oggetto di servitù a rogito del Dott. (cfr. doc. 3 Persona_4
controparte), sin dall'anno 1989 senza che alcuna contestazione sia sorta in proposito;
pagina 6 di 17 5. Vero che il passaggio da parte della Sig.ra sulla strada P_
oggetto di servitù a rogito del Dott. (doc. 3 controparte) è Persona_4
avvenuto, sin dall'anno 1989, senza che si verificasse alcuna interruzione;
6. Vero che sussistono opere visibili e permanenti che insistono sui mappali
- indicati nell'atto di costituzione di servitù (cfr. doc. 3 controparte) - alle particelle 1857, 2243, 2261 e 4138, come da documentazione fotografica che si rammostra (cfr. doc. 8);
7. Vero che la Sig.ra anche dopo la formalizzazione P_
dell'atto a rogito del Dott. avvenuto nel corso dell'anno Persona_4
2002 (cfr. doc. 3 controparte), ha usufruito della servitù di passaggio esercitando così il proprio diritto;
8. Vero che la Sig.ra anche dopo la formalizzazione P_
dell'atto a rogito del Dott. avvenuto nel corso dell'anno 2002 Persona_4
(cfr. doc. 3 controparte) ha usufruito della servitù di passaggio confidando nella inopponibilità del proprio titolo;
9. Vero che la Sig.ra ha provveduto alla formalizzazione di P_
un atto di costituzione della servitù, in favore del proprio fondo, conferendo incarico al Dott. che in data 28 ottobre 2002 Persona_4
redigeva l'atto come da documento che si rammostra (cfr. doc. 3 controparte);
10. Vero che la Sig.ra ha provveduto alla formalizzazione di P_
un atto di costituzione della servitù, in favore del proprio fondo, conferendo incarico al Dott. con lo scopo di procedere alla Persona_4
formalizzazione di una situazione già esistente sin dal 1989;
11. Vero che, nel corso degli anni 2001 e 2002, la Sig.ra Controparte_1
a realizzato un ulteriore tratto, percorribile in macchina,
[...]
pagina 7 di 17 insistente sulla sua proprietà come da concessione edilizia di cui al documento che si rammostra (cfr. doc. 13 controparte);
12. Vero che l'ulteriore tratto di strada, realizzato dalla Sig.ra
[...]
sul proprio terreno ed oggetto della concessione edilizia di cui P_
al documento che si rammostra (cfr. doc. 13 controparte) era il proseguimento della strada oggetto di servitù;
13. Vero che, anche successivamente alla costruzione dell'ulteriore tratto di strada oggetto della concessione edilizia di cui al documento che si rammostra (cfr. doc. 13 controparte), la Sig.ra usufruiva del P_
medesimo passaggio poi oggetto di servitù a rogito del Dott. Persona_4
(cfr. doc. 3 controparte).
Si indicano come testi:
- Geom. con studio in Faloppio (CO), Via Boscone n. Testimone_2
20;
- Dott.ssa , residente in [...]
n. 32;
- Sig. residente in [...]; Testimone_4
- Sig. , residente in [...]
Gozzoli n. 160.
Si richiede sin d'ora la prova contraria su eventuali capitoli di prova, indicati da controparte, che dovessero essere ammessi.
In ogni caso:
6. condannare al risarcimento ex art. 96 c.p.c. dei danni causati Parte_1
alla Sig.ra per la presente azione giudiziaria promossa P_
con mala fede o colpa grave, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
7. con vittoria di spese e competenze legali, oltre ad IVA e CPA di legge di pagina 8 di 17 entrambi i gradi di giudizio.
pagina 9 di 17
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 382\2024 pubblicata il 4-4-2024, decidendo sulle domande proposte da nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
-rigettava la domanda proposta in via principale da Parte_1
-in accoglimento della domanda proposta in via subordinata da parte attrice, accertata l'opponibilità nei confronti di della servitù di passaggio pedonale e carraio costituita con scrittura privata Parte_1
autenticata dal Notaio del 28.10.2002 e accertato che in Persona_5 Controparte_1
qualità di proprietaria dei fondi identificati al Catasto del Comune Censuario di Torno (CO), alle particelle 2245, 3797, 3798 e 3801 del Catasto Fabbricati ed alle particelle 1742, 2244, 2247, 2248,
2250 e 2238 del Catasto Terreni, a favore dei quali era stata costituita la servitù di passaggio pedonale e carraio sopra indicata, era tenuta ex art. 1069, comma 3, cc a contribuire al pagamento delle opere necessarie per la conservazione della servitù, condannava la convenuta a rimborsare a la Parte_1
somma di Euro 54,30, pari al 5,5% delle spese sostenute da parte attrice per la conservazione della servitù;
-compensava integralmente le spese di lite.
Le pregresse vicende processuali possono essere sintetizzate come di seguito.
La conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, Parte_1 Controparte_1
chiedendo, in via principale, di accertarsi l'inesistenza della servitù di passaggio carraio e pedonale a carico del proprio fondo, costituito dalla strada posta nel Comune di Torno, lungo la via Cesare Poggi, che collega la S.P. 583 alla Strada Comunale detta “della Pliniana”.
La esponeva come la servitù di passaggio pedonale e carraio in favore del fondo della Parte_1
signora era stata costituita, con atto notarile del 28-10-2002, trascritto nei Registri P_
Immobiliari il 7-11-2002, dalla quale proprietaria, all'epoca, del Controparte_4
fondo servente, e cioè del terreno sito nel Comune di Torno distinto nel Catasto Terreni al foglio logico
9, alle particelle 1857, 2243, 2261 e 4138.
L'attrice deduceva che il predetto fondo servente era successivamente divenuto di proprietà di
[...]
, che lo aveva acquistato in sede di esecuzione immobiliare contro la e poi di Parte_2 CP_2
in seguito dichiarata fallita dal Tribunale di Como il 16-11-2015, ed esponeva di Controparte_5
essere divenuta proprietaria del bene, quale terzo assuntore del concordato fallimentare, con decreto del giudice delegato. pagina 10 di 17 La 09 esponeva come alla data della costituzione della servitù di passaggio in favore del fondo Pt_1
di proprietà della signora il terreno indicato come fondo servente, era già sottoposto a P_
pignoramento immobiliare trascritto il 21-4-1994, in favore della Banca Popolare di Novara, nell'ambito di una procedura esecutiva nei confronti di che si era conclusa con il decreto di CP_2 trasferimento in favore dell'aggiudicatario . Parte_3
Secondo parte attrice, attesi gli effetti prenotativi del pignoramento, la servitù di passaggio trascritta in favore della signora non era opponibile né al creditore procedente, né all'aggiudicatario P_
del bene, né ai successivi proprietari.
La in via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta a rimborsarle, per la Parte_1
accertanda quota di sua competenza, le spese di manutenzione della strada sostenute a far tempo dal
2017, pari per l'intero ad euro 288.582,44.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e svolgendo Controparte_1
in via subordinata, domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio in questione.
La convenuta faceva rilevare come il decreto di trasferimento emesso in data 22 giugno 2004 in favore di prevedeva espressamente che il trasferimento del bene avveniva “nello stato di fatto Parte_3
e di diritto in cui si trova”, e quindi gravato della detta servitù, e come la avesse acquistato il Parte_1
bene, quale assuntore del concordato fallimentare, con l'espresso impegno a subentrare nelle servitù indicate nel decreto di trasferimento.
Il tribunale, senza sostanziale attività istruttoria, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Secondo il primo giudice, la circostanza che l'atto costitutivo della servitù oggetto di contestazione nel presente giudizio fosse stato trascritto in epoca successiva a quella in cui era già stato trascritto il pignoramento immobiliare sui fondi serventi non assumeva portata dirimente.
Osservava il tribunale come parte attrice fosse divenuta proprietaria del fondo servente in forza del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Como nel Concordato Fallimentare n. 117/2015 nei confronti di che al punto n. 6 della sezione relativa ai “patti di vendita derivanti Controparte_6 dall'atto di acquisto”, stabiliva espressamente: “servitù passiva di passo pedonale e carraio da esercitarsi sull'esistente tratto di strada che si diparte dalla S.S. 583 Como-Bellagio e raggiunge la comunale detta ”, costituita a favore dei mappali 2247, 3797, 3798 e 3801 del Catasto CP_7
Fabbricati e dei mappali 2245, 1742, 2247, 2248, 2250 e 2238 del Catasto Terreni con Atto in data 28 ottobre 2002, n. 64018 di rep. del Notaio di Como, ivi trascritto in data 7 novembre Persona_5
2002 ai nn. 29104/18754”.
pagina 11 di 17 Risultava quindi evidente come all'interno del decreto di trasferimento emesso in data 22.12.2016, in forza del quale l'odierna parte attrice aveva acquistato la proprietà dei beni sopra richiamati, fosse stata espressamente indicata tra le servitù attive e passive gravanti su detti beni, anche quella costituita in favore dell'odierna convenuta con la scrittura privata autenticata stipulata tra e Controparte_1
Loda Società in Accomandita Semplice di RA EZ & C.
Secondo il giudice di primo grado “tale circostanza assumeva portata assorbente e rendeva irrilevanti le contestazioni mosse da in merito alla non opponibilità all'originale aggiudicatario della Parte_1
procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 397/1993, conclusasi con decreto di trasferimento del
22.6.2004, della trascrizione dell'atto costituito della servitù in quanto intervenuto in epoca successiva a quella dell'atto di pignoramento. Ciò in quanto, come anche recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'eventuale erronea indicazione nel decreto di trasferimento di servitù attive o passive riguardanti il bene trasferito deve essere fatta valere con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporre negli stringenti limiti temporali di cui all'art. 617 cpc avverso il decreto di trasferimento stesso. L'oggetto della contestazione, infatti, concerne aspetti sostanziali che incidono sul contenuto di ciò che è stato trasferito rispetto a quanto è stato posto in vendita e pubblicizzato (cfr.
Cass. Civ. n. 16219/2022)”.
Il primo giudice riteneva che il chiaro contenuto del decreto di trasferimento, in forza del quale
[...]
era divenuta proprietaria dei beni a carico dei quali era stata trascritta la servitù di passaggio Parte_1
pedonale e carraio in epoca successiva al pignoramento, rendeva superata la questione circa l'opponibilità di detta trascrizione all'originario aggiudicatario di tali beni.
Ritenuta assorbita la domanda riconvenzionale subordinata di usucapione formulata dalla convenuta, il tribunale, determinata nel 5,5% la quota di contribuzione alle spese di manutenzione della servitù a carico della signora ed accertato come l'unico esborso documentato da P_ Parte_1
fosse pari ad euro 987,60, per la realizzazione dell'automatizzazione del cancello carraio, quantificava l'onere di contribuzione della convenuta nell'importo di euro 54,30.
Detta sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma, con l'accoglimento Parte_1 della domanda di accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio sul proprio fondo, in forza di tre motivi di appello.
Con il primo si contesta il capo della sentenza che ha ritenuto opponibile alla 09 la servitù di Pt_1
passaggio oggetto di causa.
Con il secondo si impugna, condizionatamente all'accoglimento del primo motivo, il capo della pagina 12 di 17 sentenza che ha parzialmente accolto la domanda attorea subordinata, di rimborso delle spese di manutenzione del fondo servente.
Con il terzo motivo si chiede la riforma del capo della sentenza che ha regolato le spese.
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità, per violazione dell'art. Controparte_1
342 c.p.c., dell'appello, del quale si è chiesto comunque il rigetto anche nel merito.
Alla prima udienza del 7-1-2025 il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.,
i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 4 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 4 marzo 2025, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Osserva preliminarmente il Collegio come l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla appellata, sia infondata, potendosi ricavare, dal contenuto dell'atto di impugnazione, le censure mosse alla sentenza di primo grado e le modifiche della decisione chieste.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità della doglianza formulata dall'appellante per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, nei seguenti termini :” In via di eccezione rilevabile d'ufficio: Accertare e dichiarare la nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Como, sezione I° Civile – G.I. dott.ssa Chiara Lastrucci, n. 1747/2024, pubblicata il 04/04/2024, R.G. n.
3533/2022, notificata in data 04 luglio 2024, per violazione del contraddittorio ex art. 101. C.p.c. II comma, avendo il Giudice deciso la causa in base ad una questione rilevata d'ufficio e sulla quale non è stato assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Per l'effetto voglia la Corte d'Appello adita adottare gli opportuni provvedimenti, intesi ad assicurare alle parti il pieno ripristino delle loro facoltà di difesa sulla questione rilevata d'ufficio non sottoposta tempestivamente al loro previo contraddittorio”.
Secondo il principio posto dall'art. 161 c.p.c., la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
Pertanto, traducendosi l'ipotizzata violazione del contraddittorio in una nullità della sentenza, questa doveva essere fatta valere attraverso la tempestiva proposizione di uno specifico motivo di appello, con la conseguenza che la questione, non prospettata con l'atto di impugnazione, non può più essere pagina 13 di 17 oggetto di esame in questa sede.
Ciò posto, con il primo motivo, articolato in plurime sotto-censure, la censura il capo Parte_1 della sentenza che ha respinto la domanda proposta in via principale, volta ad ottenere l'inopponibilità nei suoi confronti della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà della signora P_
[...]
Con una prima argomentazione l'appellante assume come erroneamente il tribunale aveva ritenuto applicabile alla fattispecie in esame i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di procedura esecutiva, quanto in particolare ai termini ex art. 617 c.p.c. entro i quali dovevano essere avanzate contestazioni al contenuto del decreto di trasferimento.
La fa rilevare come il trasferimento dei beni in proprio favore si era realizzato non Parte_1 nell'ambito di una procedura esecutiva, ma attraverso una proposta di concordato fallimentare, approvata ed eseguita, e conclusasi con il subentro della medesima nella posizione giuridica del dante causa Controparte_6
Da ciò conseguiva che la contestazione della servitù di passaggio indicata nel decreto di trasferimento non era soggetta ai termini di cui all'art. 617 c.p.c., non essendo il detto decreto stato emesso nell'ambito di una procedura esecutiva.
Con altra argomentazione l'appellante, dopo aver fatto rilevare come la signora P_ neppure fosse stata parte del procedimento per l'omologa del concordato, e non potesse quindi da questo ricavare dei diritti, assume come la sentenza impugnata si ponesse in contrasto con il principio posto dall'art. 2915 comma secondo c.c., e con quello previsto dall'art. 2919 c.c., che rendevano inopponibili al creditore pignorante ed all'acquirente in sede di asta del bene, gli atti trascritti successivamente al pignoramento.
Né poteva ritenersi il contrario in relazione al fatto che il decreto di trasferimento del 2004 avesse stabilito che il trasferimento del bene avvenisse “nello stesso stato di fatto e diritto” nel quale si trovava, dovendo questo individuarsi con riguardo al momento del pignoramento.
Aggiunge l'appellante come la sentenza di primo grado era errata anche laddove affermava che la non potesse contestare l'inopponibilità della trascrizione della servitù, in quanto aveva Parte_1 avuto notizia della stessa già al momento dell'acquisto dei beni.
Secondo la l'avvenuta trascrizione della detta servitù di passaggio non rendeva l'atto Parte_1
legittimo, e non impediva alla medesima di contestarlo, e di invocarne la inopponibilità nei suoi confronti, per il principio desumibile dall'art. 2919 c.c.
pagina 14 di 17 Ad identica conclusione doveva pervenirsi, secondo l'appellante, anche facendo ricorso ai principi stabiliti dall'art. 2812 c.c., in tema di inopponibilità di diritti costituiti sulla cosa dopo l'iscrizione dell'ipoteca.
L'appellante, al termine dell'illustrazione del primo motivo, auspicandone l'accoglimento, ripropone le difese dirette a contrastare la domanda subordinata di usucapione avanzata dalla signora P_
[...]
Con il secondo motivo, l'appellante chiede che, quale diretta conseguenza dell'accoglimento del primo, venga riformato anche il capo della sentenza che aveva condannato la convenuta in primo grado al rimborso di una quota di spese di manutenzione, ciò in quanto, accertata l'inopponibilità della servitù, venivano meno i presupposti di fatto e di diritto per accogliere la domanda subordinata proposta.
Con il terzo motivo l'appellante chiede che, quale conseguenza dell'accoglimento nel merito dell'appello, venga riformato anche il capo che ha regolato le spese, nei cui confronti non viene sollevata alcuna doglianza specifica.
Il primo motivo è infondato, e ciò comporta l'assorbimento degli altri due.
Osserva anzitutto la Corte come il decreto di trasferimento in favore di dell'immobile Parte_1
interessato dalla servitù di passaggio oggetto della controversia, risulti emesso dal giudice delegato al fallimento della ai sensi dell'art. 586 c.p.c. Controparte_6
Nel detto provvedimento si fa espresso riferimento al contenuto della perizia eseguita sul bene, nella quale, il dato è incontroverso, è indicata l'esistenza della servitù di passaggio costituita con atto n.
64018 del notaio di Como, in data 28-10-2002. Persona_5
Nel detto decreto di trasferimento, nella parte destinata ai di vendita derivanti dall'atto di CP_8 acquisto”, tra i vincoli che gravano sul bene trasferito, è espressamente indicata la “servitù passiva di passo pedonale e carraio” di cui al predetto atto notarile del 28-10-2002.
Posto che l'acquisto del bene a seguito di un decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. integra un acquisto a titolo derivativo, i beni trasferiti all'aggiudicatario non possono che essere quelli di cui alle indicazioni del detto decreto di trasferimento.
Nella fattispecie in esame, la ha quindi acquistato un bene gravato da una servitù di Parte_1
passaggio in favore di terzi.
Se si tiene conto che, come sopra rilevato, non è contestato in giudizio che la perizia estimativa sul bene, che prima della vendita, la ha certamente avuto modo di esaminare, menzionasse Pt_1 Parte_1 la servitù in questione (oltre ad altri vincoli), deve ritenersi che l'odierna appellante si sia determinata pagina 15 di 17 ad acquistare il bene così come descritto nella detta relazione, accettando quindi quelli che, nel decreto, vengono indicati come “patti di vendita”.
Non c'è pertanto alcuna difformità tra il bene che l'odierna appellante si è determinata ad acquistare, alle condizioni stabilite nella procedura concorsuale, e quello che le è stato trasferito, e ciò è sufficiente per affermare l'infondatezza del motivo in esame.
Ma anche ove volesse ritenersi, per mera ipotesi, che il bene trasferito fosse risultato gravato da un diritto reale di godimento in favore di un fondo altrui, non accettato e non conosciuto da parte della l'aziona proposta egualmente non avrebbe fondamento. Parte_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di processo esecutivo, ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quanto dall'aggiudicatario, nell'ambito del processo stesso e attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali (Cass. 22854\2020).
Detto principio, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, ha una validità generale, per tutte le ipotesi di contestazioni attinenti alla regolarità della vendita coattiva (pronuncia sopra citata).
Né rileva la circostanza che il decreto di trasferimento sia stato pronunciato non all'esito di una espropriazione individuale ma di una procedura concorsuale, atteso che l'esistenza, nell'ambito della stessa, di uno strumento di impugnazione avverso l'eventuale illegittimità dei provvedimenti del giudice delegato, rappresentato dall'istituto del reclamo disciplinato dall'art. 26 della legge fallimentare, applicabile ratione temporis al caso di specie, da esercitarsi nei termini stabiliti dalla detta disposizione, permette di applicare alla presente fattispecie i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
La infondatezza del primo motivo, genera, come detto, l'assorbimento dei restanti due, articolati sul presupposto e quale conseguenza dell'accoglimento del primo.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute da liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei Controparte_1
parametri di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 6.946,00 per compenso, utilizzando, in relazione alle varie questioni poste nel presente giudizio, lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Non sono ravvisabili nella condotta processuale dell'appellante profili di colpa grave tali da giustificare pagina 16 di 17 una condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso Controparte_1
spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2518/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 P.IVA_1
VARESE, 87 22100 COMO presso lo studio dell'avv. SALADINO FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in VIA GIACOMO ANGHILERI 23900 LECCO presso lo studio dell'avv.
CAMPA MASSIMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente pagina 1 di 17 all'avv. SANTINI ANDREA ( ) VIA ANGHILERI, 2 23900 C.F._2
LECCO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
In via di eccezione rilevabile d'ufficio: Accertare e dichiarare la nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Como, sezione I° Civile – G.I. dott.ssa Chiara Lastrucci, n.
1747/2024, pubblicata il 04/04/2024, R.G. n. 3533/2022, notificata in data 04 luglio
2024, per violazione del contraddittorio ex art. 101. C.p.c. II comma, avendo il Giudice deciso la causa in base ad una questione rilevata d'ufficio e sulla quale non è stato assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Per l'effetto voglia la Corte d'Appello adita adottare gli opportuni provvedimenti, intesi ad assicurare alle parti il pieno ripristino delle loro facoltà di difesa sulla questione rilevata d'ufficio non sottoposta tempestivamente al loro previo contraddittorio.
In via principale: accertare e dichiarare che l'atto costitutivo della servitù di passaggio pedonale e carraio, a carico dei terreni all'epoca identificati catastalmente in Comune
Censuario di Torno ai mappali 2261, 2243, 1857 e 4138, ora di proprietà di Parte_1
ed identificati al Catasto Terreni del Comune di Torno foglio 2 (logico 9) mappali:
[...]
4621 - 4628 - 4626 - 4629 - 4634 - 4639 - 4643 - 4645 - 4648 ed a favore dei beni di proprietà di identificati in Catasto del Comune Censuario di Controparte_1
Torno (CO), alle particelle 2245, 3797, 3798 e 3801 del Catasto Fabbricati ed alle particelle 1742, 2244, 2247, 2248, 2250 e 2238 del Catasto Terreni, è stato trascritto in pagina 2 di 17 epoca successiva al pignoramento immobiliare promosso nei confronti dell'allora proprietario , avente ad oggetto i medesimi terreni e, per Controparte_2
l'effetto, dichiarare che la servitù medesima non è opponibile alla società attrice, avente causa dall'originario aggiudicatario all'asta dei suddetti beni immobili, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 2643 e 2915 c.c.
In via di appello condizionato all'accoglimento della domanda principale: riformare il 2 capo della sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata da parte ha condannato a Parte_1 Controparte_1
rimborsare a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Parte_1
somma di Euro 54,30, pari al 5,5% delle spese sostenute da parte attrice per la conservazione della servitù.
In via istruttoria: Si chiede ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale della convenuta sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nell'aprile del 2001 il Sindaco di Torno era il P.I.E. Persona_1
(doc.14)?
2) Vero che il IE è cugino della convenuta signora Persona_1 [...]
P_
3) Vero che la Via Pliniana dalla Chiesa di San Giovanni di Torno fino alla Villa
Pliniana ha il calibro del sentiero pedonale, come si evince dalle osservazioni presentate in data 4 dicembre 2017 dalla casa di Riposo Prandoni che si rammostrano sub doc. 16 e dalla ctu redatta dall'ing. nella causa RG 1154/2018 Tribunale di Como a pag. 9 Per_2
(doc. 17)?
4) Vero che le opere di costruzione del cancello di accesso carraio alla Controparte_3
della rampa carraia e del parcheggio, di cui alla concessione edilizia n.699 del
[...]
08.10.2001 del Comune di Torno sono state ultimate nel giugno del 2003?
Si indicano a testi:
P.I.E. Via Tridi, 17 - 22020 Torno (CO); Persona_1
pagina 3 di 17 Ing. Via Aurelio Saffi, 5 - 22063 Cantù; Persona_3
Geom con studio in Como, Via Leoni n. 18; Testimone_1
In ogni caso: Con vittoria di compensi professionali, spese, CPA e IVA, come per legge, per entrambi i gradi giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare
1. dichiarare inammissibile l'appello proposto da per difetto Parte_1
dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., come meglio precisato in atti;
In via principale:
2. rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto, per tutti i motivi meglio precisati in atti, e quindi rigettare le domande svolte in via principale e in via condizionata da Parte_1
con conferma integrale della Sentenza impugnata ed emessa dal
Tribunale di Como n. 785/2023 pubblicata in data 3 luglio 2023;
In via subordinata:
3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello dovesse accogliere la richiesta di riforma della sentenza appellata, dichiarando il diritto di servitù per cui è causa inopponibile a Parte_1
accertare e dichiarare l'intervenuto usucapione del diritto di servitù
[...]
ai sensi dell'art. 1158 del Codice Civile:
da parte del fondo dominante (già identificato al Catasto Co Fabbricati del Comune Censuario Torno partita 1000107, foglio 2, alle particelle 2247, 3797, 3798 e 3801; ed al Catasto
Terreni, foglio logico 9-foglio effettivo 2, alle particelle 2245,
1742, 2244, 2247, 2248, 2250 e 2238) di proprietà della Sig.ra pagina 4 di 17 Controparte_1
nei confronti del fondo servente (già identificato al Catasto
Terreni del Comune di Torno al logico 9-foglio effettivo 2 alle particelle 1857, 2243, 2261, 4138; e ora identificati al Catasto
Terreni del Comune di Torno foglio 2 log. 9 mappali 4621, 4628,
4626, 4629, 4634, 4639, 4643, 4645, 4648) di proprietà della società Parte_1
in virtù dell'esercizio continuato del possesso per oltre vent'anni;
In via di ulteriore subordine:
4. nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello dovesse accogliere la richiesta di riforma della sentenza appellata, dichiarando il diritto di servitù per cui è causa inopponibile a Parte_1
ma non ritenesse esistenti i presupposti per il riconoscimento
[...]
dell'usucapione ventennale ex art. 1158 del Codice Civile, accertare e dichiarare comunque l'intervenuto usucapione del diritto di servitù per cui è causa ai sensi dell'art. 1159 del Codice Civile:
da parte del fondo dominante (già identificato al Catasto Co Fabbricati del Comune Censuario Torno partita 1000107, foglio 2, alle particelle 2247, 3797, 3798 e 3801; ed al Catasto
Terreni, foglio logico 9-foglio effettivo 2, alle particelle 2245,
1742, 2244, 2247, 2248, 2250 e 2238) di proprietà della Sig.ra
Controparte_1
nei confronti del fondo servente (già identificato al Catasto
Terreni del Comune di Torno al logico 9-foglio effettivo 2 alle particelle 1857, 2243, 2261, 4138; e ora identificati al Catasto
Terreni del Comune di Torno foglio 2 log. 9 mappali 4621, 4628,
4626, 4629, 4634, 4639, 4643, 4645, 4648) di proprietà della pagina 5 di 17 società Parte_1
in virtù dell'avvenuto acquisto in buona fede e dell'avvenuta trascrizione dell'atto di servitù, oltre che dell'esercizio e possesso continuato per oltre dieci anni.
In via istruttoria:
5. Ferme le circostanze già provate documentalmente e senza inversione alcuna dell'onere probatorio gravante su , si richiede Parte_1
l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli e con riferimento ai soggetti in seguito indicati:
1. Vero che la Sig.ra è titolare dell'immobile sito in Controparte_1
Torno ed identificato nell'atto di costituzione di servitù (cfr. doc. 3 controparte) al Catasto Fabbricati del Comune (partita 1000107, Foglio
2) alle particelle 2247, 3797, 3798 e 3801, sin dal 1977;
2. Vero che la Sig.ra ha transitato con la propria Controparte_1
autovettura, sin dall'acquisto di un posto auto esterno avvenuto nell'anno
1989 (come da documento 13 che si rammostra) e continuamente negli anni, sulla strada indicata- nell'atto di costituzione di servitù (cfr. doc. 3 controparte) - alle particelle 1857, 2243, 2261 e 4138, dapprima di proprietà della ed oggi di proprietà di CP_2 Parte_1
3. Vero che, sin dall'atto di acquisto del posto auto del 1989 (come da doc.
13 che si rammostra), la strada oggetto di servitù a rogito del Dott. collegava lo spazio riservato alla macchina della Sig.ra Persona_4
alla strada provinciale Como- Bellagio;
P_
4. Vero che la Sig.ra ha usufruito del passaggio attraverso P_
la strada, oggetto di servitù a rogito del Dott. (cfr. doc. 3 Persona_4
controparte), sin dall'anno 1989 senza che alcuna contestazione sia sorta in proposito;
pagina 6 di 17 5. Vero che il passaggio da parte della Sig.ra sulla strada P_
oggetto di servitù a rogito del Dott. (doc. 3 controparte) è Persona_4
avvenuto, sin dall'anno 1989, senza che si verificasse alcuna interruzione;
6. Vero che sussistono opere visibili e permanenti che insistono sui mappali
- indicati nell'atto di costituzione di servitù (cfr. doc. 3 controparte) - alle particelle 1857, 2243, 2261 e 4138, come da documentazione fotografica che si rammostra (cfr. doc. 8);
7. Vero che la Sig.ra anche dopo la formalizzazione P_
dell'atto a rogito del Dott. avvenuto nel corso dell'anno Persona_4
2002 (cfr. doc. 3 controparte), ha usufruito della servitù di passaggio esercitando così il proprio diritto;
8. Vero che la Sig.ra anche dopo la formalizzazione P_
dell'atto a rogito del Dott. avvenuto nel corso dell'anno 2002 Persona_4
(cfr. doc. 3 controparte) ha usufruito della servitù di passaggio confidando nella inopponibilità del proprio titolo;
9. Vero che la Sig.ra ha provveduto alla formalizzazione di P_
un atto di costituzione della servitù, in favore del proprio fondo, conferendo incarico al Dott. che in data 28 ottobre 2002 Persona_4
redigeva l'atto come da documento che si rammostra (cfr. doc. 3 controparte);
10. Vero che la Sig.ra ha provveduto alla formalizzazione di P_
un atto di costituzione della servitù, in favore del proprio fondo, conferendo incarico al Dott. con lo scopo di procedere alla Persona_4
formalizzazione di una situazione già esistente sin dal 1989;
11. Vero che, nel corso degli anni 2001 e 2002, la Sig.ra Controparte_1
a realizzato un ulteriore tratto, percorribile in macchina,
[...]
pagina 7 di 17 insistente sulla sua proprietà come da concessione edilizia di cui al documento che si rammostra (cfr. doc. 13 controparte);
12. Vero che l'ulteriore tratto di strada, realizzato dalla Sig.ra
[...]
sul proprio terreno ed oggetto della concessione edilizia di cui P_
al documento che si rammostra (cfr. doc. 13 controparte) era il proseguimento della strada oggetto di servitù;
13. Vero che, anche successivamente alla costruzione dell'ulteriore tratto di strada oggetto della concessione edilizia di cui al documento che si rammostra (cfr. doc. 13 controparte), la Sig.ra usufruiva del P_
medesimo passaggio poi oggetto di servitù a rogito del Dott. Persona_4
(cfr. doc. 3 controparte).
Si indicano come testi:
- Geom. con studio in Faloppio (CO), Via Boscone n. Testimone_2
20;
- Dott.ssa , residente in [...]
n. 32;
- Sig. residente in [...]; Testimone_4
- Sig. , residente in [...]
Gozzoli n. 160.
Si richiede sin d'ora la prova contraria su eventuali capitoli di prova, indicati da controparte, che dovessero essere ammessi.
In ogni caso:
6. condannare al risarcimento ex art. 96 c.p.c. dei danni causati Parte_1
alla Sig.ra per la presente azione giudiziaria promossa P_
con mala fede o colpa grave, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa;
7. con vittoria di spese e competenze legali, oltre ad IVA e CPA di legge di pagina 8 di 17 entrambi i gradi di giudizio.
pagina 9 di 17
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 382\2024 pubblicata il 4-4-2024, decidendo sulle domande proposte da nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
-rigettava la domanda proposta in via principale da Parte_1
-in accoglimento della domanda proposta in via subordinata da parte attrice, accertata l'opponibilità nei confronti di della servitù di passaggio pedonale e carraio costituita con scrittura privata Parte_1
autenticata dal Notaio del 28.10.2002 e accertato che in Persona_5 Controparte_1
qualità di proprietaria dei fondi identificati al Catasto del Comune Censuario di Torno (CO), alle particelle 2245, 3797, 3798 e 3801 del Catasto Fabbricati ed alle particelle 1742, 2244, 2247, 2248,
2250 e 2238 del Catasto Terreni, a favore dei quali era stata costituita la servitù di passaggio pedonale e carraio sopra indicata, era tenuta ex art. 1069, comma 3, cc a contribuire al pagamento delle opere necessarie per la conservazione della servitù, condannava la convenuta a rimborsare a la Parte_1
somma di Euro 54,30, pari al 5,5% delle spese sostenute da parte attrice per la conservazione della servitù;
-compensava integralmente le spese di lite.
Le pregresse vicende processuali possono essere sintetizzate come di seguito.
La conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, Parte_1 Controparte_1
chiedendo, in via principale, di accertarsi l'inesistenza della servitù di passaggio carraio e pedonale a carico del proprio fondo, costituito dalla strada posta nel Comune di Torno, lungo la via Cesare Poggi, che collega la S.P. 583 alla Strada Comunale detta “della Pliniana”.
La esponeva come la servitù di passaggio pedonale e carraio in favore del fondo della Parte_1
signora era stata costituita, con atto notarile del 28-10-2002, trascritto nei Registri P_
Immobiliari il 7-11-2002, dalla quale proprietaria, all'epoca, del Controparte_4
fondo servente, e cioè del terreno sito nel Comune di Torno distinto nel Catasto Terreni al foglio logico
9, alle particelle 1857, 2243, 2261 e 4138.
L'attrice deduceva che il predetto fondo servente era successivamente divenuto di proprietà di
[...]
, che lo aveva acquistato in sede di esecuzione immobiliare contro la e poi di Parte_2 CP_2
in seguito dichiarata fallita dal Tribunale di Como il 16-11-2015, ed esponeva di Controparte_5
essere divenuta proprietaria del bene, quale terzo assuntore del concordato fallimentare, con decreto del giudice delegato. pagina 10 di 17 La 09 esponeva come alla data della costituzione della servitù di passaggio in favore del fondo Pt_1
di proprietà della signora il terreno indicato come fondo servente, era già sottoposto a P_
pignoramento immobiliare trascritto il 21-4-1994, in favore della Banca Popolare di Novara, nell'ambito di una procedura esecutiva nei confronti di che si era conclusa con il decreto di CP_2 trasferimento in favore dell'aggiudicatario . Parte_3
Secondo parte attrice, attesi gli effetti prenotativi del pignoramento, la servitù di passaggio trascritta in favore della signora non era opponibile né al creditore procedente, né all'aggiudicatario P_
del bene, né ai successivi proprietari.
La in via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta a rimborsarle, per la Parte_1
accertanda quota di sua competenza, le spese di manutenzione della strada sostenute a far tempo dal
2017, pari per l'intero ad euro 288.582,44.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e svolgendo Controparte_1
in via subordinata, domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio in questione.
La convenuta faceva rilevare come il decreto di trasferimento emesso in data 22 giugno 2004 in favore di prevedeva espressamente che il trasferimento del bene avveniva “nello stato di fatto Parte_3
e di diritto in cui si trova”, e quindi gravato della detta servitù, e come la avesse acquistato il Parte_1
bene, quale assuntore del concordato fallimentare, con l'espresso impegno a subentrare nelle servitù indicate nel decreto di trasferimento.
Il tribunale, senza sostanziale attività istruttoria, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Secondo il primo giudice, la circostanza che l'atto costitutivo della servitù oggetto di contestazione nel presente giudizio fosse stato trascritto in epoca successiva a quella in cui era già stato trascritto il pignoramento immobiliare sui fondi serventi non assumeva portata dirimente.
Osservava il tribunale come parte attrice fosse divenuta proprietaria del fondo servente in forza del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Como nel Concordato Fallimentare n. 117/2015 nei confronti di che al punto n. 6 della sezione relativa ai “patti di vendita derivanti Controparte_6 dall'atto di acquisto”, stabiliva espressamente: “servitù passiva di passo pedonale e carraio da esercitarsi sull'esistente tratto di strada che si diparte dalla S.S. 583 Como-Bellagio e raggiunge la comunale detta ”, costituita a favore dei mappali 2247, 3797, 3798 e 3801 del Catasto CP_7
Fabbricati e dei mappali 2245, 1742, 2247, 2248, 2250 e 2238 del Catasto Terreni con Atto in data 28 ottobre 2002, n. 64018 di rep. del Notaio di Como, ivi trascritto in data 7 novembre Persona_5
2002 ai nn. 29104/18754”.
pagina 11 di 17 Risultava quindi evidente come all'interno del decreto di trasferimento emesso in data 22.12.2016, in forza del quale l'odierna parte attrice aveva acquistato la proprietà dei beni sopra richiamati, fosse stata espressamente indicata tra le servitù attive e passive gravanti su detti beni, anche quella costituita in favore dell'odierna convenuta con la scrittura privata autenticata stipulata tra e Controparte_1
Loda Società in Accomandita Semplice di RA EZ & C.
Secondo il giudice di primo grado “tale circostanza assumeva portata assorbente e rendeva irrilevanti le contestazioni mosse da in merito alla non opponibilità all'originale aggiudicatario della Parte_1
procedura esecutiva immobiliare R.E. n. 397/1993, conclusasi con decreto di trasferimento del
22.6.2004, della trascrizione dell'atto costituito della servitù in quanto intervenuto in epoca successiva a quella dell'atto di pignoramento. Ciò in quanto, come anche recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'eventuale erronea indicazione nel decreto di trasferimento di servitù attive o passive riguardanti il bene trasferito deve essere fatta valere con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporre negli stringenti limiti temporali di cui all'art. 617 cpc avverso il decreto di trasferimento stesso. L'oggetto della contestazione, infatti, concerne aspetti sostanziali che incidono sul contenuto di ciò che è stato trasferito rispetto a quanto è stato posto in vendita e pubblicizzato (cfr.
Cass. Civ. n. 16219/2022)”.
Il primo giudice riteneva che il chiaro contenuto del decreto di trasferimento, in forza del quale
[...]
era divenuta proprietaria dei beni a carico dei quali era stata trascritta la servitù di passaggio Parte_1
pedonale e carraio in epoca successiva al pignoramento, rendeva superata la questione circa l'opponibilità di detta trascrizione all'originario aggiudicatario di tali beni.
Ritenuta assorbita la domanda riconvenzionale subordinata di usucapione formulata dalla convenuta, il tribunale, determinata nel 5,5% la quota di contribuzione alle spese di manutenzione della servitù a carico della signora ed accertato come l'unico esborso documentato da P_ Parte_1
fosse pari ad euro 987,60, per la realizzazione dell'automatizzazione del cancello carraio, quantificava l'onere di contribuzione della convenuta nell'importo di euro 54,30.
Detta sentenza è stata impugnata da che ne ha chiesto la riforma, con l'accoglimento Parte_1 della domanda di accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio sul proprio fondo, in forza di tre motivi di appello.
Con il primo si contesta il capo della sentenza che ha ritenuto opponibile alla 09 la servitù di Pt_1
passaggio oggetto di causa.
Con il secondo si impugna, condizionatamente all'accoglimento del primo motivo, il capo della pagina 12 di 17 sentenza che ha parzialmente accolto la domanda attorea subordinata, di rimborso delle spese di manutenzione del fondo servente.
Con il terzo motivo si chiede la riforma del capo della sentenza che ha regolato le spese.
Si è costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità, per violazione dell'art. Controparte_1
342 c.p.c., dell'appello, del quale si è chiesto comunque il rigetto anche nel merito.
Alla prima udienza del 7-1-2025 il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.,
i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 4 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 4 marzo 2025, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Osserva preliminarmente il Collegio come l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla appellata, sia infondata, potendosi ricavare, dal contenuto dell'atto di impugnazione, le censure mosse alla sentenza di primo grado e le modifiche della decisione chieste.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'inammissibilità della doglianza formulata dall'appellante per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, nei seguenti termini :” In via di eccezione rilevabile d'ufficio: Accertare e dichiarare la nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Como, sezione I° Civile – G.I. dott.ssa Chiara Lastrucci, n. 1747/2024, pubblicata il 04/04/2024, R.G. n.
3533/2022, notificata in data 04 luglio 2024, per violazione del contraddittorio ex art. 101. C.p.c. II comma, avendo il Giudice deciso la causa in base ad una questione rilevata d'ufficio e sulla quale non è stato assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Per l'effetto voglia la Corte d'Appello adita adottare gli opportuni provvedimenti, intesi ad assicurare alle parti il pieno ripristino delle loro facoltà di difesa sulla questione rilevata d'ufficio non sottoposta tempestivamente al loro previo contraddittorio”.
Secondo il principio posto dall'art. 161 c.p.c., la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
Pertanto, traducendosi l'ipotizzata violazione del contraddittorio in una nullità della sentenza, questa doveva essere fatta valere attraverso la tempestiva proposizione di uno specifico motivo di appello, con la conseguenza che la questione, non prospettata con l'atto di impugnazione, non può più essere pagina 13 di 17 oggetto di esame in questa sede.
Ciò posto, con il primo motivo, articolato in plurime sotto-censure, la censura il capo Parte_1 della sentenza che ha respinto la domanda proposta in via principale, volta ad ottenere l'inopponibilità nei suoi confronti della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà della signora P_
[...]
Con una prima argomentazione l'appellante assume come erroneamente il tribunale aveva ritenuto applicabile alla fattispecie in esame i principi affermati dalla Suprema Corte in materia di procedura esecutiva, quanto in particolare ai termini ex art. 617 c.p.c. entro i quali dovevano essere avanzate contestazioni al contenuto del decreto di trasferimento.
La fa rilevare come il trasferimento dei beni in proprio favore si era realizzato non Parte_1 nell'ambito di una procedura esecutiva, ma attraverso una proposta di concordato fallimentare, approvata ed eseguita, e conclusasi con il subentro della medesima nella posizione giuridica del dante causa Controparte_6
Da ciò conseguiva che la contestazione della servitù di passaggio indicata nel decreto di trasferimento non era soggetta ai termini di cui all'art. 617 c.p.c., non essendo il detto decreto stato emesso nell'ambito di una procedura esecutiva.
Con altra argomentazione l'appellante, dopo aver fatto rilevare come la signora P_ neppure fosse stata parte del procedimento per l'omologa del concordato, e non potesse quindi da questo ricavare dei diritti, assume come la sentenza impugnata si ponesse in contrasto con il principio posto dall'art. 2915 comma secondo c.c., e con quello previsto dall'art. 2919 c.c., che rendevano inopponibili al creditore pignorante ed all'acquirente in sede di asta del bene, gli atti trascritti successivamente al pignoramento.
Né poteva ritenersi il contrario in relazione al fatto che il decreto di trasferimento del 2004 avesse stabilito che il trasferimento del bene avvenisse “nello stesso stato di fatto e diritto” nel quale si trovava, dovendo questo individuarsi con riguardo al momento del pignoramento.
Aggiunge l'appellante come la sentenza di primo grado era errata anche laddove affermava che la non potesse contestare l'inopponibilità della trascrizione della servitù, in quanto aveva Parte_1 avuto notizia della stessa già al momento dell'acquisto dei beni.
Secondo la l'avvenuta trascrizione della detta servitù di passaggio non rendeva l'atto Parte_1
legittimo, e non impediva alla medesima di contestarlo, e di invocarne la inopponibilità nei suoi confronti, per il principio desumibile dall'art. 2919 c.c.
pagina 14 di 17 Ad identica conclusione doveva pervenirsi, secondo l'appellante, anche facendo ricorso ai principi stabiliti dall'art. 2812 c.c., in tema di inopponibilità di diritti costituiti sulla cosa dopo l'iscrizione dell'ipoteca.
L'appellante, al termine dell'illustrazione del primo motivo, auspicandone l'accoglimento, ripropone le difese dirette a contrastare la domanda subordinata di usucapione avanzata dalla signora P_
[...]
Con il secondo motivo, l'appellante chiede che, quale diretta conseguenza dell'accoglimento del primo, venga riformato anche il capo della sentenza che aveva condannato la convenuta in primo grado al rimborso di una quota di spese di manutenzione, ciò in quanto, accertata l'inopponibilità della servitù, venivano meno i presupposti di fatto e di diritto per accogliere la domanda subordinata proposta.
Con il terzo motivo l'appellante chiede che, quale conseguenza dell'accoglimento nel merito dell'appello, venga riformato anche il capo che ha regolato le spese, nei cui confronti non viene sollevata alcuna doglianza specifica.
Il primo motivo è infondato, e ciò comporta l'assorbimento degli altri due.
Osserva anzitutto la Corte come il decreto di trasferimento in favore di dell'immobile Parte_1
interessato dalla servitù di passaggio oggetto della controversia, risulti emesso dal giudice delegato al fallimento della ai sensi dell'art. 586 c.p.c. Controparte_6
Nel detto provvedimento si fa espresso riferimento al contenuto della perizia eseguita sul bene, nella quale, il dato è incontroverso, è indicata l'esistenza della servitù di passaggio costituita con atto n.
64018 del notaio di Como, in data 28-10-2002. Persona_5
Nel detto decreto di trasferimento, nella parte destinata ai di vendita derivanti dall'atto di CP_8 acquisto”, tra i vincoli che gravano sul bene trasferito, è espressamente indicata la “servitù passiva di passo pedonale e carraio” di cui al predetto atto notarile del 28-10-2002.
Posto che l'acquisto del bene a seguito di un decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. integra un acquisto a titolo derivativo, i beni trasferiti all'aggiudicatario non possono che essere quelli di cui alle indicazioni del detto decreto di trasferimento.
Nella fattispecie in esame, la ha quindi acquistato un bene gravato da una servitù di Parte_1
passaggio in favore di terzi.
Se si tiene conto che, come sopra rilevato, non è contestato in giudizio che la perizia estimativa sul bene, che prima della vendita, la ha certamente avuto modo di esaminare, menzionasse Pt_1 Parte_1 la servitù in questione (oltre ad altri vincoli), deve ritenersi che l'odierna appellante si sia determinata pagina 15 di 17 ad acquistare il bene così come descritto nella detta relazione, accettando quindi quelli che, nel decreto, vengono indicati come “patti di vendita”.
Non c'è pertanto alcuna difformità tra il bene che l'odierna appellante si è determinata ad acquistare, alle condizioni stabilite nella procedura concorsuale, e quello che le è stato trasferito, e ciò è sufficiente per affermare l'infondatezza del motivo in esame.
Ma anche ove volesse ritenersi, per mera ipotesi, che il bene trasferito fosse risultato gravato da un diritto reale di godimento in favore di un fondo altrui, non accettato e non conosciuto da parte della l'aziona proposta egualmente non avrebbe fondamento. Parte_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di processo esecutivo, ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quanto dall'aggiudicatario, nell'ambito del processo stesso e attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali (Cass. 22854\2020).
Detto principio, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, ha una validità generale, per tutte le ipotesi di contestazioni attinenti alla regolarità della vendita coattiva (pronuncia sopra citata).
Né rileva la circostanza che il decreto di trasferimento sia stato pronunciato non all'esito di una espropriazione individuale ma di una procedura concorsuale, atteso che l'esistenza, nell'ambito della stessa, di uno strumento di impugnazione avverso l'eventuale illegittimità dei provvedimenti del giudice delegato, rappresentato dall'istituto del reclamo disciplinato dall'art. 26 della legge fallimentare, applicabile ratione temporis al caso di specie, da esercitarsi nei termini stabiliti dalla detta disposizione, permette di applicare alla presente fattispecie i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
La infondatezza del primo motivo, genera, come detto, l'assorbimento dei restanti due, articolati sul presupposto e quale conseguenza dell'accoglimento del primo.
Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la conseguente Parte_1
conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute da liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei Controparte_1
parametri di cui al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 6.946,00 per compenso, utilizzando, in relazione alle varie questioni poste nel presente giudizio, lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Non sono ravvisabili nella condotta processuale dell'appellante profili di colpa grave tali da giustificare pagina 16 di 17 una condanna della stessa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso Controparte_1
spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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