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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/06/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2866/2023
Il giorno 19/06/2025, nella causa iscritta al n RG 2866 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2866/2023 promossa da:
), in persona del Procuratore Generale per l'Italia, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA IPPOLITO NIEVO 61 00153 ROMA con l'avv. ROSSI
GIRONDA GUIDO ) e l'avv. ROSSI GIRONDA RAFFAELA, dai quali C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso
RICORRENTE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma (00185), al Viale del Castro Pretorio,
n. 118, con l'avv. RAMAZZOTTI MARCO ) e l'avv. DI GIUGNO C.F._2
MARCO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 6 1. Con ricorso depositato il 18.10.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 23/2023 con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 14.134,00 sulla scorta del verbale di accertamento n. 94/2022 elevato dalla Polizia di Frontiera
Aerea presso lo scalo di Fiumicino Aeroporto a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 24 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 5, del medesimo Decreto, in quanto “In data 13/04/2022 alle ore 15:57 LT, si acquisiva il “Report Data Quality Analysis” SIPA (Caso 2) (…) in data 06/04/2022 la compagnia aerea nel fornire i dati PNR/API per il volo BA546 proveniente da Londra Parte_1 inviava erroneamente i dati relativi al passeggero nato il [...] di nazionalità Italiana Persona_1 comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ con scadenza 23/07/2022. Al suo Numero_1 arrivo la passeggera mostrava ai controlli documentali il documento (passaporto ordinario) n. Persona_1
“ con scadenza 30/12/2031, documento chiaramente differente da quello comunicato dalla compagnia Numero_2
”. Parte_1
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: A) che la discrepanza dei documenti di identità indicata nell'Ordinanza impugnata non appare giuridicamente rilevante per rendere configurabile un illecito amministrativo sussumibile nel D. Lgs.vo n. 53/18; B-C) che l'Agente accertatore della Polizia di Frontiera non ha verificato –come avrebbe dovuto- i dati API del sistema informatico di pubblica sicurezza della UIP, dopo la “chiusura del volo” attendendo, invece, un cd. “report SIPA” giuridicamente irrilevante e privo di efficacia probatoria;
D) che i controlli imposti dalla normativa applicata devono essere effettuati prima dell'atterraggio del volo, tenuto conto che i dati API non sono più consultabili decorse 24 ore dallo sbarco, e pertanto l'utilizzazione dei dati API da parte della
Polizia di Frontiera nel caso di specie è tardiva e abusiva;
E) che il verbale è nullo in mancanza di indicazione della data e dell'ora del volo in questione;
F) che l'ordinanza ingiunzione è comunque nulla per omessa indicazione nel verbale presupposto dei motivi della mancata contestazione immediata dell'infrazione; G) che la sanzione è stata illegittimamente irrogata nei confronti di una persona giuridica senza svolgimento di alcuna attività per individuare il trasgressore.
Si è costituito l' contestando ogni motivo di doglianza della compagnia ritenendoli CP_2 infondati in fatto ed in diritto.
La causa, di natura documentale, può essere decisa all'odierna udienza a trattazione scritta.
2. L'opposizione è fondata per il seguente motivo.
Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 53/2018 “I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b)
3 di 6 immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”.
Dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera entro il termine delle procedure di accettazione in modo da assicurare l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico.
Nel caso di specie, il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera riporta che “In data 13/04/2022 alle ore 15:57 LT, si acquisiva il “Report Data Quality Analysis” SIPA (Caso 2) (…) in data
06/04/2022 la compagnia aerea nel fornire i dati PNR/API per il volo BA546 proveniente Parte_1 da Londra inviava erroneamente i dati relativi al passeggero nato il [...] di nazionalità Persona_1
Italiana comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ con scadenza 23/07/2022. Numero_1
Al suo arrivo la passeggera mostrava ai controlli documentali il documento (passaporto ordinario) n. Persona_1
“ con scadenza 30/12/2031, documento chiaramente differente da quello comunicato dalla compagnia Numero_2
”. Parte_1
Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa.
L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I,
26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101).
La sanzione contestata alla compagnia aerea nel caso di specie riguarda l'erronea indicazione, in relazione al volo BA546, laddove il passeggero veniva riportato erroneamente in Persona_1
4 di 6 lista passeggeri con un documento diverso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia frontiera.
Dunque, la contestazione dell'illecito si fonda sulla discrasia tra il documento utilizzato dal passeggero in fase di prenotazione e inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dal passeggero alla Polizia di Frontiera all'esito dello sbarco.
Sennonché la diversità del passaporto utilizzato dal passeggero in fase di prenotazione e poi di imbarco, da una parte, e quello mostrato in seguito allo sbarco alla Polizia di Frontiera, dall'altra, costituisce un solo indizio dell'erroneità dei dati riportati in lista passeggeri oggetto della comunicazione operata dal vettore.
Del resto, deve notarsi che la possibile disponibilità di due distinti passaporti italiani validi per l'espatrio ad opera del passeggero (così come previsto dal DM n. 303-33 del 2010) rende anche possibile che lo stesso abbia utilizzato il primo in fase di registrazione e di imbarco ed il secondo in fase di controlli da parte della Polizia di Frontiera.
Anche valorizzando la circostanza emergente dal “Report SIPA” prodotto dall' CP_2
(trattasi del rapporto redatto dalla Polizia di Frontiera sulla base del quale è stata accertata la violazione contestata, con riferimento ai dati estratti dal sistema operativo “SIPA” a disposizione della stessa Polizia di Frontiera), da cui risulta che “il passaporto numero utilizzato per Numero_1 emettere la carta di imbarco risulta segnalato in SIPA a seguito di revoca per nuova emissione in data
03/01/2022”, non si giunge a diversa conclusione, considerato che è ben possibile che il passeggero, dopo aver ritenuto di aver smarrito il passaporto e dopo averne quindi ottenuto un altro, lo abbia poi rinvenuto e utilizzato per il volo unitamente a quello nuovo.
Il comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs n. 53/2018 prescrive, in particolare, che “I dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalità di cui all'articolo 7 (lotte contro l'immigrazione clandestina), immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri”. E', quindi, la stessa disposizione richiamata che esige da parte del vettore l'invio tempestivo dei dati, al fine di porre in condizione il personale di frontiera di svolgere in necessari controlli.
Controlli che nella specie non sono stati svolti, contenendo il verbale di accertamento della violazione amministrativa il solo dato della divergenza tra il passaporto inserito in lista e quello esibito alla frontiera, senza invece la necessaria verifica, per fugare ogni dubbio in ordine all'insussistenza della duplice disponibilità di un doppio passaporto utilizzabile per il viaggio, se il
5 di 6 passeggero all'uscita dello sbarco e giunto al valico era nel possesso anche del documento indicato nella lista passeggeri dal vettore.
Deve aggiungersi che l'errore che si attribuisce nell'ordinanza al vettore riguarda la comunicazione alla polizia di frontiera di un passaporto errato, ma comunque coincidente con un passaporto in effetti in precedenza rilasciato al passeggero e non del tutto inesistente. Numero di passaporto che il vettore non poteva conoscere e che non poteva che essere comunicato al vettore se non dal passeggero in fase di prenotazione, perché –deve desumersi- in possesso di quel passaporto.
In definitiva, vi è una carenza istruttoria che non consente di ritenere ricorrenti sufficienti elementi probatori della violazione amministrativa consistente nell'erroneo invio dei dati, con conseguente accoglimento dell'opposizione secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 11 del D.Lgs
n. 150/2011, come sopra richiamato.
Gli ulteriori motivi di doglianza non vanno esaminati in ragione del principio della ragione più liquida che permette al giudice di definire la controversia sulla base del motivo più facile da accertare.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle oscillazioni delle pronunce giurisprudenziali, della novità e incertezza interpretativa della questione posta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 23/2023 emessa da
CP_2
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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