Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 12 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2225/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
( rapp.to e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Agozzino ( ) e dall'Avv. C.F._2
Donatello Esposito (c.f. ), e domiciliato presso i rispettivi C.F._3 domicili digitali Reginde, giusta procura allegata
Email_1
APPELLANTE Email_2
E
p.iva con sede legale in Pompei (NA) alla Via Macello CP_1 P.IVA_1
n. 22, in persona del Legale Rapp.te Pro Tempore nata a Controparte_2
Vico Equense (NA) il 04.08.1987 cf , rappresentata e difesa, C.F._4 giusta procura rilasciata su foglio separato ma congiunto al presente atto mediante strumenti informatici, dall'Avv. Bruno Amirante, c.f. ed C.F._5 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Mazzocchi n. 45, pal. “ (si dichiarano il numero di fax CP_3
08231764458 e la pec: per tutte le comunicazioni Email_3 di legge) –
Nonché
( nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_4 C.F._6 res.te alla via Nolana n. 385, rappresentato e difeso, come da procura in allegato 1
081.8582803
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 1.8.2024, l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza n. 437/2024 pubbl. il 01/03/2024 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro aveva respinto il suo ricorso teso ad ottenere – sul presupposto di aver lavorato dal 07 settembre 2015 fino 15 gennaio 2016 senza regolare contratto di lavoro e dal 16 gennaio 2016 al 22 febbraio 2021 con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale commesso di banco di pescheria inquadrato nel V livello del CCNL Commercio e Terziario – Confcommercio;
di avere svolto mansioni di responsabile del reparto, dunque di rango superiore, anche per un numero di ore e di giorni effettivamente lavorati maggiore rispetto a quello contrattualmente dovuto – l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra lo Parte_1
e con sede in Pompei (NA), e il , quale datore di Controparte_1 Controparte_4 lavoro di fatto per il periodo dal 07/9/2015 al 22/02/2021 e per l'effetto la condanna degli stessi, in solido, a corrispondere: la somma di € 166.758,33 per differenze retributive e T. F. R. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino a quello dell'effettivo soddisfo;
oltre mancata retribuzione, ferie non godute, compenso lavoro straordinario, gratifica natalizia e 13^ e 14^ mensilità, e contributi per il periodo dal 07/9/2015 al 22/02/2021. Chiese CP_5 infine condannarsi i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, per i fatti dedotti, quantificati in via equitativa nella somma di € 166.758,33 o in quella somma maggiore determinata in via equitativa dal Tribunale. Con vittoria di compensi e spese in favore dell'avvocato anticipatario, oltre Iva e Cpa.
Il Tribunale aveva rilevato che, all'esito dell'istruttoria orale, la tesi di parte ricorrente, con riguardo alle presunte superiori mansioni nonché al maggiore orario di lavoro asseritamente osservato rispetto a quanto previsto contrattualmente, era rimasta sfornita di prova;
pertanto aveva rigettato la domanda relativa alle spettanze conseguentemente rivendicate.
L'appellante ha censurato la decisione, rilevando in primo luogo che la datrice di lavoro, a fronte di precise rivendicazioni retributive relative anche a “compensi indiscutibilmente dovuti, sia perchè riconosciuti dalla convenuta con i cedolini paga in atti, sia perchè relativi ad istituti quali, primo tra tutti, il TFR”, non aveva prodotto alcuna prova di pagamento. Ha richiamato le deduzioni contabili svolte sul punto nelle note autorizzate di primo grado.
2 Ha poi lamentato che il primo Giudice aveva erroneamente valutato i fatti e le risultanze istruttorie con riguardo all'orario di lavoro ed alle mansioni superiori, richiamato a questo ultimo riguardo le allegazioni di primo grado – a suo avviso adeguate e sufficienti.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accogliersi le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado, ad eccezione della rinunciata domanda rivolta nei confronti di . Vinte le spese del doppio grado. Controparte_4
Ricostituito il contraddittorio, l'appellata si è costituita resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Vinte le spese.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
1.Deve premettersi che le domande nei confronti di , socio di fatto, Controparte_4 non sono state coltivate in questo grado.
Inoltre il lavoratore – parte del giudizio di primo grado - non ha proposto Per_1 impugnazione.
La materia del contendere è ormai limita alle pretese di – unico Parte_1 appellante- nei confronti di Controparte_1
2.Il primo motivo è inammissibile: la parte ha esposto la sua doglianza in base a deduzioni tardive, richiamando i dati contabili sviluppati soltanto nelle note autorizzate di primo grado.
Nel ricorso introduttivo non aveva dedotto difformità tra il percepito ed il Parte_1 dichiarato in busta paga.
Peraltro i cedolini relativi alle mensilità del 2016 (doc. da 09 a 16) indicate nel gravame sono stati sottoscritti dal lavoratore per “ricevuta/quietanza” di modo che lo stesso era gravato dell'onere di allegazione e prova di eventuali difformità. Infatti la Suprema Corte ha precisato che “La sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta;
né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilata a una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari ex artt. 1341 e 1342 c.c.” (C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 27749 del 03/12/2020 -Rv. 659954 – 01).
In motivazione infatti è stato precisato dalla Cassazione che “posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo
3 dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994, citt.), …..avendo….il dipendente la possibilità di annullare la parte della dicitura "per quietanza", laddove non corrispondente alla situazione di fatto”.
2.Nel ricorso di primo grado aveva dedotto il mancato pagamento delle Parte_1 spettanze mensili dal settembre 2020 oltre che del TFR.
All'esito di un rinvio, la società ha ottemperato all'ordinanza collegiale tesa ad ottenere il deposito dalla documentazione prodotta in primo grado, non disponibile nel fascicolo telematico del Tribunale a causa della riunione della causa con quella intentata dal collega Per_1
Con riguardo alle mensilità suddette, deve ritenersi la fondatezza della pretesa per la mancata prova – di cui era onerato il datore di lavoro – del relativo pagamento. I cedolini depositati dalla società in primo grado e riprodotti in seguito ad ordinanza collegiale, con le note per l'udienza odierna, a partire da ottobre 2020 non recano alcuna sottoscrizione per quietanza dello . Il prospetto di settembre Parte_1 risulta invece firmato.
Ne consegue che sono dovute al lavoratore le spettanze per i mesi di ottobre- novembre-dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021 (fino alla data del 22, di cessazione del rapporto), come risultanti al netto dalle singole buste paga riferite alle suddette mensilità.
Ne consegue la condanna in favore di al pagamento da parte della Parte_1 di complessivi euro 9.206,85 netti, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 dalla maturazione al soddisfo.
3. Per quanto concerne il TFR, nei conteggi allegati al ricorso di primo grado, le differenze rivendicate a tale titolo sono riferite al monte orario asseritamente svolto in eccedenza ed al superiore inquadramento. Inoltre in sede di appello la parte non ha contestato quanto puntualmente dedotto dalla società sin dal primo grado in ordine al fatto che il TFR maturato alla cessazione del rapporto era “stato messo a disposizione della Sigla S.r.L. in seguito alle dimissioni del lavoratore, giusto contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto dallo
con predetta Società e giusta richiesta a tal fine ricevuta dalla resistente Parte_1 dall'Istituto di credito”.
E' stata depositata dalla società, su invito del collegio, anche a tale riguardo, la documentazione prodotta in primo grado.
Dalla stessa risulta che era stato stipulato da un contratto di mutuo Parte_1 contro cessione del quinto dello stipendio e che la società SIGLA s.r.l. aveva inviato
4 un sollecito datato 11.5.2021 alla per il versamento dell'intero TFR CP_1 maturato alla risoluzione del rapporto, precisando l'entità del complessivo importo ancora dovuto pari ad euro 4.997,63- anche nel cedolino paga finale Parte_2 del ricorrente, emesso il 16.7.2021 (doc.06).
Invero a fronte delle contestazioni sollevate nelle note di trattazione per l'odierna udienza dal procuratore di con riguardo all'insufficienza della Parte_1 documentazione prodotta dalla società relativamente al rapporto con la SIGLA s.r.l. ed ai pagamenti effettivamente corrisposti alla stessa, ad avviso del collegio ciò che rileva è che la somma in oggetto di euro 4.997,73 non può essere pretesa direttamente dal ricorrente, in quanto oggetto di cessione.
Deve però attribuirsi al lavoratore la somma residua: nel cedolino finale infatti sono riportate sia la data di cessazione al 22.2.2021 che la quantificazione delle voci dovute, tra cui il TFR per complessivi euro 6.713,38.
Considerato che
la busta paga non è sottoscritta né per ricevuta né per quietanza, compete a – quale Parte_1 differenza tra l'accantonamento di euro 6.346,18+320,77 e l'importo dovuto di euro 4.997,63 a SIGLA s.r.l. – la somma residua di euro 1.669,32 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
4.Nel presente grado si controverte poi dell'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente per tutto il periodo dedotto in ricorso e dell'inquadramento dovuto in considerazione delle mansioni svolte.
Secondo la tesi, lo - sebbene assunto dal 16 gennaio 2016 al 22 febbraio Parte_1
2021 con contratto di lavoro a tempo indeterminato quale commesso di banco di pescheria inquadrato nel V livello CCNL Commercio e Terziario Confcommercio - aveva lavorato dal 07 settembre 2015 fino 15 gennaio 2016 ed aveva svolto mansioni di responsabile del reparto pescheria, di rango superiore, anche per un numero di ore e di giorni effettivamente lavorati maggiore rispetto a quello contrattualmente dovuto.
Il profilo della retrodatazione del rapporto non è oggetto di disamina nei motivi di appello.
Devono quindi esaminarsi le contestazioni relative alla valutazione del materiale istruttorio con riferimento all'orario effettivamente osservato ed alle mansioni, asseritamente di rango superiore.
5. La domanda di riconoscimento delle mansioni superiori formulata dal ricorrente che, inquadrato quale “commesso di banco V livello del CCNL Commercio e Terziario – Confcommercio”, aveva rivendicato la riconducibilità delle attività espletate al superiore rango di responsabile del settore pescheria è stata reputata inammissibile per insanabile difetto di allegazione oltre che per difetto della prova (v. deposizioni testimoniali).
La conclusione del Tribunale è stata contestata dal lavoratore che ha ribadito la sufficienza delle deduzioni svolte sul punto nel ricorso di primo grado e ha valorizzato gli esiti istruttori asseritamente favorevoli alla sua tesi.
5 In punto di diritto deve premettersi che in linea generale il procedimento logico che deve presiedere all'attività di giudizio relativo all'accertamento di un superiore livello contrattuale di inquadramento per effetto delle mansioni di fatto svolte, postula un'indagine articolata in tre fasi. In primo luogo è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici. Successivamente occorre individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti. Infine si deve procedere al confronto tra la previsione della declaratoria contrattuale, alla luce dei CCNL succedutisi nel tempo e l'attività di fatto espletata onde verificare se sussista o meno corrispondenza (le tre fasi di accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda sono state ribadite da C. Cass. n. 8589 del 2015).
Preliminare rispetto all'applicazione di tale regola di giudizio è l'adeguatezza delle allegazioni attoree: nella fattispecie – come in analogo caso esaminato dalla Suprema Corte - “l'anello mancante non consiste……in un asserito difetto d'allegazione dell'attività prestata, quanto nel manchevole raffronto di questa con le previsioni contrattuali….” di cui era onerato il ricorrente. Non è sufficiente infatti elencare i compiti, la disposizione contrattuale invocata, “ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (cfr. in motivazione C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 2003).
Nella specie l'allegazione di parte ricorrente è limitata alle mansioni asseritamente espletate, senza indicazione del livello contrattuale superiore in cui le stesse dovrebbero collocarsi né trascrizione delle declaratorie (quella di formale inquadramento e quella superiore rivendicata in giudizio), di modo che non risultano rapportate agli elementi qualificanti di quest'ultima le attività in concreto svolte da . Le allegazioni contenute in ricorso in nessun modo esplicano Parte_1 le peculiarità proprie dei diversi inquadramenti in raffronto e le specifiche caratteristiche “qualificanti” della prestazione asseritamente resa dal ricorrente che giustificherebbero il superiore inquadramento.
La deduzione dunque è generica, puramente assertiva e pretensiva, non suffragata da elementi idonei – già sul piano delle allegazioni – a sostenere la tesi (da provarsi in giudizio) allo scopo di ottenere le differenze retributive, per la lamentata
6 inadeguatezza del trattamento economico rispetto alle mansioni asseritamente rese.
6.L'istruttoria orale poi non ha offerto elementi di riscontro e sostegno della prospettazione attorea: parte ricorrente era gravata dell'onere ex art. 2697 c.c..
La disamina della prova, comunque condotta dal Tribunale va confermata, resistendo la motivazione agli argomenti di censura.
La teste – dipendente addetta al medesimo reparto Testimone_1 pescheria – ha rievocato in maniera generica i compiti di supervisione svolti dall'istante, ma non ha saputo specificarne il contenuto né definirne il carattere prevalente, con conseguenti effettive maggiori responsabilità. Peraltro ha confermato di aver curato lei stessa gli ordini, quando i ricorrenti erano andati via, corroborando l'opposta tesi di una sostanziale fungibilità dei ruoli, in contrasto con l'affermazione formulata in ricorso di una “vera e propria gestione e amministrazione unica ed esclusiva del reparto ittico” da parte di . Parte_1
ha confermato di aver svolto le stesse mansioni di e Parte_3 Parte_1
“Per quanto riguarda gli ordini, comunicavamo alla direzione del e Per_1 CP poi la direzione sulla piattaforma del effettuava gli ordini;
Erano gli addetti CP della tavola calda a cucinare .Nel nostro reparto abbiamo la friggitrice e serviamo il cuoppo fritto fatto da noi del reparto”.
è un amico del ricorrente ed ha affermato che “ era Persona_2 Parte_1 un superiore – un capo reparto – rispetto a e si occupavano entrambi della Per_1 gestione del reparto pescheria”, senza fornire gli elementi posti a fondamento dell'asserzione, con riguardo alle maggiori responsabilità del ricorrente che certo non possono ridursi all'utilizzo della friggitrice citata anche da . La Parte_3 conoscenza del teste è comunque occasionale ed esterna, in quanto cliente del supermercato (“due volte a settimana andavo al a fare la spesa”). De relato CP ha riferito degli ordini eseguiti dal (“della piattaforma mi parlava lui”). Parte_1
6. Con riguardo al mancato riconoscimento delle ore di straordinario e/o lavoro supplementare e festivo, la parte ha contestato la complessiva valutazione del materiale probatorio raccolto che -all'esito di una corretta rilettura – doveva condurre a conclusioni di segno opposto a quelle adottate nella sentenza impugnata.
La motivazione della sentenza merita ancora conferma al riguardo, atteso che la prova orale non ha offerto coerenti e convincenti riscontri.
Rileva il collegio che la parte pretende di fondare la dimostrazione dell'osservanza di un orario di lavoro, fisso, costante per un periodo di tempo significativo, sulle deposizioni testimoniali di soggetti estranei all'organizzazione lavorativa che non offrono prova dell'obbligatorietà degli orari, né dello sforamento di un orario ordinario. I testi, per la loro posizione, avendo frequentato il luogo di lavoro solo occasionalmente e dall'esterno (o per aver avuto informazioni direttamente dal ricorrente), non sono stati in grado di riferire con riguardo all'imposizione di orari, anche supplementari. A tale ultimo riguardo deve anche rammentarsi il rigoroso
7 onere probatorio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità con riguardo allo straordinario: il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (v. C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4076 del 20/02/2018).
La testimone è la vicina di casa di in Castellammare di Tes_2 Parte_1
Stabia: la stessa ha riferito che, a partire da Giugno 2015, aveva iniziato a lavorare presso una famiglia di Pompei per accudire i bambini mentre “mi Parte_1 diceva” che andava a lavorare presso il supermercato sito nel centro commerciale la Cartiera. Inverosimile che la teste si avviasse ogni mattina insieme a , Parte_1
“con la sua auto partendo da casa sua verso le 5.30/5.45” e che “arrivati al , CP lui mi lasciava la sua auto perché al ritorno io finivo di lavorare per le 18.00, mentre lui alle 19.00. Pertanto, al rientro passavo da lui e insieme rientravamo a Ponte Persico, talvolta, in queste occasioni andavo a fare la spesa al e lo vedevo CP lavorare…” . Inverosimile che l'orario di lavoro (domestico e di baby sitting) della teste iniziasse all'alba ovvero che la stessa, pur avendo un orario di lavoro più consono alle esigenze di una famiglia, si prestasse ad uscire così presto ogni mattina per avere il passaggio con l'auto del ricorrente.
In ogni caso, per la sua posizione, ha potuto riferire sugli orari del ricorrente solo in maniera generica, dall'esterno, non essendo certo a conoscenza diretta dell'organizzazione dei turni del banco pescheria del supermercato.
Del pari insufficiente – per le medesime ragioni di conoscenza dei fatti in via occasionale e dall'esterno - la deposizione di , amica della moglie di Tes_3
, che ha asserito di aver visto lavorare il ricorrente quasi tutti Parte_1
i giorni, in quanto faceva la spesa al , anche tutte le domeniche. So che CP aveva un giorno di riposo durante la settimana. Io ho frequentato la CP generalmente il pomeriggio ma a volte l'ho visto anche di mattina.
, dipendente della ditta dal 2012 con mansioni di addetta Testimone_4 CP_1 al box informazioni presso il supermercato di Pompei, ha riferito che CP
(e lavoravano dalle 6 alle 13 o dalle 14 alle 21 con due persone Parte_1 Per_1
a turno. Ognuno osservava il riposo infrasettimanale a rotazione. La mattina di regola il turno era con due persone, mentre i pomeriggi poteva capitare che vi fosse una sola persona. Per la copertura dell'ora di spacco dalle 13 alle 14 i turnisti si organizzavano tra loro che uno di loro o entrambi venivano dopo o uscivano un'ora dopo oppure entravano un'ora prima . Negli stessi termini la testimonianza di Parte_3 collega del medesimo reparto: Lavoriamo secondo turni 6\13 e 14\21, con mezz'ora di pausa che organizzavamo tra di noi. Il turno prevede sei giorni lavorativi ed uno di riposo…..dalle 13,00 alle 14,00 ci organizzavamo tra di noi per coprire l'ora . ……Il supermercato è aperto anche la domenica e il turno deve coprire anche la domenica a rotazione (v. anche teste . Personalmente posso dire che è capitato che Tes_5 abbia fatto straordinario e mi è stato retribuito.…. Non so se i ricorrenti abbiano svolto straordinario.
8 Infine, il fatto che il teste abbia visto il ricorrente tanto di mattina quanto Per_2 alle 19 è compatibile con l'alternanza dei turni, tra mattina e pomeriggio.
E' emersa quindi l'organizzazione del lavoro secondo turni e la possibilità di accordo tra i lavoratori;
anche la ha riferito in termini, sia pur con qualche lieve Tes_1 scostamento in quanto a suo dire I turni potevano essere 6.00/14.00 o14.00/22.00: non risultano però riscontri sul punto. In ogni caso non ha confermato la tesi di un orario continuo dalla mattina alla sera, per tutti i giorni, domenica inclusa.
In conclusione, l'appello va accolto per quanto di ragione, condannandosi la società al pagamento in favore di della somma di euro 9.206,85 netti a Parte_1 titolo di differenze retributive e di ulteriori euro 1.669,32 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo. Resta confermato il rigetto delle altre pretese.
Le spese di lite, per il doppio grado, in considerazione della reciproca soccombenza, restano compensate con la società. Negli stessi sensi si provvede anche nei confronti del , avendo la parte nell'atto di gravame dichiarato che le CP_4 domande nei confronti dello stesso erano rinunciate: nessuna domanda era stata formulata in sede di appello, mentre la notifica è risultata un atto dovuto ai soli fini dell'integrità del contraddittorio con tutte le parti del primo grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto condanna la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 9.206,85 netti a titolo di differenze Parte_1 retributive e di ulteriori euro 1.669,32 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
compensa le spese del doppio grado tra tutte le parti.
Così deciso in Napoli, il 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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