CASS
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 22309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22309 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di CC CH, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 16/09/2024 del Tribunale di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 16 settembre 2024 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'appello proposto da CH CC, indagato per i reati dell'art. 74 e dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avverso l'ordinanza in data 20 maggio 2024 del G.u.p. del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'istanza di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa. 2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame aveva confermato il diniego dell'istanza di autorizzazione al lavoro nonostante avesse provato che era il solo percettore di reddito e fosse ospitato dalla nonna che era senza reddito. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22309 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 11/02/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. E' pacifico in giurisprudenza che, ai fini dell'autorizzazione dell'indagato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, il presupposto della assoluta indigenza, da accertare con criterio di rigore per la natura eccezionale della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., non è tuttavia assimilabile ad una situazione di totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, da valutare tenendo conto dei redditi di altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia non indipendenti (Sez. 6, n. 1200 del 04/12/2023, dep. 2024, Tahiri, Rv. 285885 - 01 e Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, Osmani, Rv. 273205 - 01). Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tale principio di diritto, spiegando con motivazione logica e razionale che la sola presentazione del modulo ISEE della nonna ospitante, consistente in un'autodichiarazione relativa alla mancata percezione di redditi, non è sufficiente ad assolvere la prova dell'indigenza. Infatti, il ricorrente non ha specificato i componenti del suo stato di famiglia percettori di reddito e soprattutto non ha offerto elementi di valutazione in ordine alle condizioni patrimoniali neanche della nonna. Il Tribunale ha ulteriormente opinato che l'inserimento a determinati livelli nel settore del narcotraffico gli aveva di certo assicurato notevoli guadagni non dichiarati e ha osservato che non aveva dedotto alcun elemento in ordine al bar dove avrebbe lavorato, attività che per il contatto al pubblico poneva comunque il problema del pericolo di recidiva. Il ricorso non si confronta con tale motivazione e si limita a riprodurre gli stessi argomenti già vagliati e disattesi, come detto con adeguata motivazione giuridica, dal Tribunale del riesame. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
i 2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, I'll febbraio 2025
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 16 settembre 2024 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'appello proposto da CH CC, indagato per i reati dell'art. 74 e dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avverso l'ordinanza in data 20 maggio 2024 del G.u.p. del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'istanza di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa. 2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame aveva confermato il diniego dell'istanza di autorizzazione al lavoro nonostante avesse provato che era il solo percettore di reddito e fosse ospitato dalla nonna che era senza reddito. Penale Sent. Sez. 3 Num. 22309 Anno 2025 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 11/02/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. E' pacifico in giurisprudenza che, ai fini dell'autorizzazione dell'indagato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, il presupposto della assoluta indigenza, da accertare con criterio di rigore per la natura eccezionale della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., non è tuttavia assimilabile ad una situazione di totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, da valutare tenendo conto dei redditi di altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia non indipendenti (Sez. 6, n. 1200 del 04/12/2023, dep. 2024, Tahiri, Rv. 285885 - 01 e Sez. 3, n. 24995 del 13/02/2018, Osmani, Rv. 273205 - 01). Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di tale principio di diritto, spiegando con motivazione logica e razionale che la sola presentazione del modulo ISEE della nonna ospitante, consistente in un'autodichiarazione relativa alla mancata percezione di redditi, non è sufficiente ad assolvere la prova dell'indigenza. Infatti, il ricorrente non ha specificato i componenti del suo stato di famiglia percettori di reddito e soprattutto non ha offerto elementi di valutazione in ordine alle condizioni patrimoniali neanche della nonna. Il Tribunale ha ulteriormente opinato che l'inserimento a determinati livelli nel settore del narcotraffico gli aveva di certo assicurato notevoli guadagni non dichiarati e ha osservato che non aveva dedotto alcun elemento in ordine al bar dove avrebbe lavorato, attività che per il contatto al pubblico poneva comunque il problema del pericolo di recidiva. Il ricorso non si confronta con tale motivazione e si limita a riprodurre gli stessi argomenti già vagliati e disattesi, come detto con adeguata motivazione giuridica, dal Tribunale del riesame. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
i 2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, I'll febbraio 2025