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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 402/2023 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alessandro Stampais
APPELLANTE contro
e per essa cessionaria di Controparte_1 CP_2 CP_3
[...] con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Camussi
( ), CP_4 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Elena Losini
APPELLATI
( ) CP_5 C.F._3
CONTUMACE
pagina 1 di 11 Conclusioni per l'appellante:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 437/2022 emessa in data 05.08.2022 dal Tribunale di Piacenza/Dott. e a CP_6 definizione del giudizio n. 3164/2015 RGC, sentenza depositata in data 09.08.2022 e non notificata, annullare la predetta sentenza e rigettare quindi le domande tutte svolte dalla attrice/appellata CP_3 perché inammissibili, infondate, non provate o come altrimenti ritenuto.
[...]
Spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio e con richiesta di distrazione».
Conclusioni per l'appellato : CP_3
Nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande avversarie, siccome infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Piacenza n. 437/2022, pubblicata il 9 agosto
2022, nella causa civile n. RGC 3164/2015;
Nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare l'inefficacia e, comunque, l'inopponibilità e, pertanto, revocare nei confronti di che ha dato mandato a l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per Controparte_1 CP_2
Notaio dott. di Piacenza del 15.10.2010, Rep./Racc. 4631/3138, registrato all'Agenzia Persona_1 delle Entrate in data 26.10.2010 e trascritto in pari data ai nn. Reg. Gen./Reg, Part. 15059/10210.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre 15% rimborso spes. Gen., CPA e IVA come per legge.
Conclusioni per l'appellata CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto dal signor
[...]
al quale l'esponente aderisce, riformare la sentenza n. 437/2022 pubblicata in data 09.08.2022 Parte_1 dal Tribunale di Piacenza nella causa avente RG 3164/2015 e, per l'effetto, rigettare le domande tutte svolte dalla appellata nei confronti della signora perché inammissibili, Controparte_3 Controparte_7 improponibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. evocava in giudizio , e CP_3 Parte_1 CP_5 Controparte_7
per sentir dichiarare l'inefficacia di due atti pubblici stipulati dai convenuti ed aventi ad pagina 2 di 11 oggetto una compravendita immobiliare tra i fratelli e e la costituzione di Parte_1 CP_5
un fondo patrimoniale tra e la (oggi) ex moglie . Parte_1 Controparte_7
A fondamento della domanda , già oggi CP_3 Controparte_8 CP_1
allegava di essere creditore di , fideiussore della cooperativa
[...] Parte_1
in virtù di un decreto ingiuntivo per € 75.000,00 oltre accessori emesso nel Pt_2
dicembre 2014 e non opposto, e chiedeva venisse dichiarata la inefficacia di due atti dispositivi compiuti dal il giorno 15.10.2010 ed aventi ad oggetto, l'uno, Parte_1
la destinazione a fondo patrimoniale, insieme alla moglie (oggi ex) della Controparte_7
quota di ½ di un compendio immobiliare sito in IO (PC) e, l'altro, la vendita al fratello della quota di ½ di altro compendio sempre sito in IO (PC); allegava CP_5
parte attrice che i due atti erano dolosamente preordinati a ridurre le garanzie patrimoniali offerte dal non essendo, a suo dire, giustificati: il fondo patrimoniale Parte_1
non aveva ragion d'essere visto che i coniugi non avevano figli;
parimenti Persona_2
non aveva spiegazione la vendita effettuata in favore del fratello e a condizioni di CP_5
particolare favore.
2. Mentre restava contumace, si costituivano in giudizio i convenuti CP_5 [...]
e la coniuge contestando la fondatezza della domanda e Parte_1 Controparte_7
chiedendone il rigetto e la causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Piacenza accoglieva la domanda attrice e per l'effetto dichiarava la non opponibilità al creditore Controparte_9
e per essa l'attrice di sua mandataria – dell'atto di
[...] Parte_3
compravendita, nonché la nullità dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del
15.10.2010, condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
3. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado osservava che secondo la consolidata giurisprudenza: “In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della scientia damni richiesto dall'articolo 2901, comma 1, n. 1), del codice civile si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. In particolare, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) pagina 3 di 11 ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.”
“In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.”
“Ai fini della azione revocatoria, con riguardo alla posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non a quello della scadenza della obbligazione del debitore principale), sicché è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole (nella specie: atto di costituzione di fondo patrimoniale) sia anteriore
o successivo al sorgere del credito, onde predicare - conseguentemente - la necessità o meno della prova della cosiddetta dolosa preordinazione.”
4. Sulla base di questa premesse, il Tribunale osservava che il era Parte_1
chiamato a rispondere, in qualità di fideiussore, delle obbligazioni contratte dalla cooperativa di cui era legale rappresentante, che era documentalmente provato versasse in stato di dissesto già nell'estate del 2010. La richiesta di finanziamento, difatti, era del 14 agosto 2010 ed era dunque a tale data che nasceva il credito e, in ogni caso, che si manifestava lo stato di incapienza patrimoniale (diversamente non vi sarebbe stata ragione per richiedere il finanziamento).
5. Osservava inoltre il giudicante che lo stabile inserimento del nella compagine Pt_1
sociale e la titolarità di poteri rappresentativi costituivano sicuro indice presuntivo della consapevolezza di tale sovraindebitamento, che i due atti di cui si chiedeva l'inefficacia relativa erano entrambi successivi alla richiesta di finanziamento bancario dell'ente insolvente e pertanto assumevano rilevanza oggettiva, cioè per gli effetti tipici alla cui realizzazione erano preordinati, riducendo quantitativamente e qualitativamente la garanzia pagina 4 di 11 patrimoniale a prescindere dalla meritevolezza degli interessi astrattamente perseguiti con gli stessi
6. Avverso la decisione ha proposto appello chiedendone la riforma;
si Parte_1
sono costituiti in giudizio e per essa cessionaria di Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello, e aderendo alle Controparte_3 CP_4
conclusioni dell'appellante, mentre è rimasto contumace . CP_5
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo l'appellante si duole della la ricostruzione fattuale operata in primo grado deducendo che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, non vi sarebbe evidenza (men che meno di rango documentale) circa uno stato di insolvenza della debitrice principale e circa la databilità di esso al 14.08.2010, e che sarebbe manifestamente Pt_2
illogica la motivazione anche nella parte in cui si argomenta che la prova dello stato di insolvenza sarebbe deducibile dalla richiesta di finanziamento, che non costituirebbe affatto indice di insolvenza ma anzi, nel caso in cui il finanziamento venga poi concesso, piuttosto un segnale di continuità e di conservazione della fiducia da parte del sistema creditizio;
diversamente opinando, l'attrice non avrebbe dovuto concedere alcun finanziamento pena la illiceità dell'erogazione stessa in quanto forma tipica di abusiva concessione del credito.
8. Il motivo è infondato.
La circostanza che la debitrice principale fosse o meno in stato di insolvenza al Pt_2
momento della richiesta di finanziamento è circostanza ininfluente ai fini della esperita revocatoria, mentre è invece rilevante nel caso in esame che il sig. che ha prestato Pt_1
fideiussione a favore della in data 16.11.2010, appena un mese prima della data di Pt_2
rilascio della garanzia abbia venduto un bene di sua proprietà ed abbia creato un vincolo di indisponibilità sugli altri con la costituzione di un fondo patrimoniale.
L'azione revocatoria ordinaria riguarda “gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore” e ai fini del suo positivo esperimento è pertanto pagina 5 di 11 sufficiente che in capo al debitore sussista la consapevolezza che l'atto di disposizione danneggi economicamente il creditore, rendendo più difficoltoso il recupero del credito.
Il sig. seppur effettivamente non rivestisse la qualifica di amministratore della Pt_1
società, era comunque Vice Presidente del consiglio di amministrazione (doc. 11 appellato)
e non è seriamente sostenibile che lo stesso non fosse al corrente delle difficoltà economiche della società che avrebbero portato la stessa, appena un anno dopo, Pt_2
all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Allo stesso tempo, l'odierno appellante doveva essere necessariamente consapevole che gli atti di disposizione del proprio patrimonio immobiliare, per l'appunto stipulati in data
15.10.2010, ovvero un mese prima di costituirsi fideiussore nei confronti della CP_9
a garanzia del finanziamento concesso alla società
[...] Controparte_9 Pt_2
arrecavano pregiudizio alle ragioni del creditore sottraendo ogni garanzia patrimoniale da parte del fideiussore.
9. Con il secondo motivo, lamenta l'appellante che un ulteriore errore compiuto dal
Tribunale di Piacenza è quello di aver individuato nel 14.08.2010, e in una semplice richiesta di finanziamento, la data di insorgenza del debito effettivo, deducendo che la semplice richiesta di disponibilità alla concessione di un finanziamento non fa insorgere alcuna obbligazione immediata, nemmeno per il debitore, in quanto il debito nasce solo quando avviene l'erogazione delle somme (in caso di finanziamento/mutuo) ovvero non prima che vengano effettivamente utilizzati, e non ricostituiti, i fondi concessi a credito (è il caso del fido e dello sconto anticipato delle fatture).
Si deduce ancora che, per quanto concerne i garanti come il , il loro Parte_1
obbligo di solvibilità sorge solo quando essi concedano effettivamente la fidejussione ed è solo da tale momento che essi, al pari del debitore principale, debbono conservare il loro patrimonio senza depauperarlo, mentre nel caso in esame gli atti dispositivi contestati sono del 15.10.2010 e dunque di un mese anteriori alla assunzione della qualifica di fideiussore di datata 16.11.2010. Pt_2
10. Il motivo è infondato.
pagina 6 di 11 Osserva la Corte che anche facendo risalire al 16.11.2010 l'insorgenza del debito del non può fondatamente sostenersi che gli atti dispositivi dallo stesso compiuti il Pt_1
15.10.2010 non possano essere soggetti a revocatoria.
Il sig. proprio per il suo ruolo di vice presidente del Consiglio di amministrazione Pt_1
della società, era necessariamente a conoscenza della richiesta di finanziamento, anche se ha disconosciuto la propria firma apposta in calce, e costituisce pertanto un indizio grave preciso e concordante agli effetti dell'art. 2729 c.c. la circostanza che alla data del
15.10.2010, proprio in vista dell'erogazione del mutuo e della sottoscrizione della fideiussione personale che sarebbe avvenuta il 16.11.2010, il ha disposto del Pt_1
proprio patrimonio sottraendolo alla garanzia patrimoniale del suo (futuro) creditore.
11. E' dunque proprio la cronologia degli eventi, il tempismo con cui il fideiussore ha disposto del proprio patrimonio, a rendere evidente che il debitore era evidentemente a conoscenza del pregiudizio che andava ad arrecare alle ragioni dell'Istituto di credito e che abbia agito dolosamente al fine di pregiudicarne il soddisfacimento, ricorrendo nel caso in esame quel dolo specifico indicato come requisito necessario per l'accoglimento dell'azione revocatoria nella recente sentenza in materia emessa dalle SS.UU. della Cassazione (n.
1898/2025).
A tale riguardo si osserva, infatti, che l'esame di tutti gli elementi fattuali (stato di difficoltà economica della debitrice principale sfociata nella liquidazione coatta amministrativa, concessione della fideiussione da parte del contestualità dei due atti di disposizione Pt_1
del patrimonio poco prima della sottoscrizione della fideiussione, assenza di necessità contingenti o di motivi urgenti sopravvenuti che abbiano giustificato le disposizioni relative a tutti i beni immobili aggredibili esecutivamente di proprietà del portano a Pt_1
ritenere che gli atti oggetto di revocatoria, seppur di poco anteriori al sorgere del debito, siano stati dolosamente preordinati per pregiudicarne il successivo soddisfacimento
(consilium fraudis).
12. Con il terzo motivo si censura l'errore commesso dal Giudice di primo grado nell'aver attribuito al la paternità della richiesta di finanziamento del 14.08.2010, Parte_1
mentre in realtà tale richiesta recherebbe in calce una unica sottoscrizione appartenente ad pagina 7 di 11 e non a (il quale l'ha in ogni caso formalmente Parte_4 Parte_1
disconosciuta), deducendo che , onerata in tal senso, non è stata in grado di CP_3
produrre il documento in originale.
13. Con il quarto motivo si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente attribuito al un ruolo di rappresentanza all'interno di mentre in realtà il Parte_1 Pt_2
legale rappresentante della società cooperativa era , come dimostrato dai docc. Parte_4
14, 15 e 16 prodotti da stessa. CP_3
14. Il terzo e quarto motivo possono esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta correlazione e sono infondati.
Osserva la Corte che nel presente giudizio non è rilevante la circostanza che il Pt_1
abbia disconosciuto la firma sulla richiesta di finanziamento perché in ogni caso lo stesso, come già evidenziato, anche se all'epoca dei fatti non era legale rappresentante della società, era comunque vice presidente del consiglio di amministrazione e quindi, in tale sua qualità, non poteva ignorare la richiesta di finanziamento, nonché la circostanza che condizione per l'erogazione del mutuo era anche la concessione della sua garanzia fideiussoria.
La scansione temporale degli eventi e il fatto che l'appellante non abbia dedotto convincenti motivi per spiegare l'urgente necessità di disporre dei propri beni, proprio nel brevissimo lasso di tempo intercorrente dalla richiesta di finanziamento alla concessione della garanzia fideiussoria, portano ragionevolmente a ritenere che l'unico motivo sia stato quello di porre al riparo i beni immobili di sua proprietà da una possibile espropriazione da parte dell'Istituto di credito.
15. Con il quinto motivo l'appellante si duole che il Giudice di prime cure abbia erroneamente attribuito rilevanza fattuale e giuridica a fatti estemporanei, quali la contestualità dei due atti dispositivi e la medesimezza del Notaio rogante.
In assenza di altri riscontri estrinseci, deduce l'appellante che si tratterebbe di dati neutri, liquidi, volatili e spiegabili in mille modi diversi, che solo una lettura maliziosa e preconcetta potrebbe ricondurre a volontà di depauperamento del proprio patrimonio a detrimento delle ragioni creditorie.
16. Anche il quinto motivo è infondato. pagina 8 di 11 Gli elementi di fatto che conducono all'unica chiave di lettura possibile della vicenda sono numerosi e riguardano il dato temporale, il rapporto di stretta parentela tra il e Pt_1
l'acquirente dell'immobile (suo fratello), la previsione contrattuale di una peculiare modalità di pagamento del prezzo in dieci anni, di cui non è stata fornita prova, tanto da poter ritenere che l'atto sia in realtà a titolo gratuito, non richiedendo pertanto nemmeno la prova del consilium fraudis da parte del terzo
L'assenza di concreti motivi che possano giustificare l'improvvisa decisione di vendere l'immobile al fratello e la contestuale costituzione del fondo patrimoniale è chiaramente sintomo di una preordinazione, dovendosi pertanto concludere che tali atti dispositivi sono stati posti in essere dal debitore solo “in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd dolo specifico)” (Cass.
Sez. Un. 1898/25).
17. Con il sesto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente la nullità della costituzione del fondo patrimoniale senza nemmeno una specifica domanda in tal senso da parte dell'istituto di credito incorrendo nel vizio di ultrapetizione, stanti le notevoli differenze tra l'azione revocatoria esperita dall'appellato e l'azione di nullità su cui si è pronunciato il giudice di prime cure.
18. Il motivo è parzialmente fondato.
La sentenza impugnata non è viziata da ultra petitum in quanto in primo grado l'Istituto di credito ha in effetti proposto, in via principale, specifica domanda di nullità dell'atto costitutivo del fondo, ciò nondimeno il giudice di primo grado ha del tutto omesso di indicare i motivi per il quale l'atto di costituzione del fondo patrimoniale sia da considerarsi nullo. Invero nella fattispecie in esame la Corte non ravvisa motivi di nullità dell'atto, essendo stata smentita in corso di causa la circostanza addotta dalla banca convenuta circa la mancanza di causa del fondo patrimoniale a motivo dell'assenza di prole dei coniugi che invece hanno documentato di avere due figli. Persona_3
19. Ciò posto, deve comunque affermarsi la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria anche nei confronti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, pagina 9 di 11 proposta in via subordinata dall'attrice, in quanto anche la destinazione dei beni ad sustinenda onera matrimonii, avvenuta a distanza di molti anni dal matrimonio e immediatamente prima del rilascio della fideiussione, non trova diversa giustificazione se non quella di creare un vincolo di indisponibilità in previsione del sorgere del debito del né l'imminente Pt_1
separazione tra i coniugi poteva giustificare e rendere meno sospetta la costituzione del fondo patrimoniale che, di fatto, ha praticamente azzerato le possibilità per la banca di agire esecutivamente per recuperare il proprio credito.
20. In conclusione l'appello deve essere rigettato ad eccezione di quanto sopra esposto in ordine al sesto motivo, con conseguente parziale modifica della sentenza impugnata.
Stante la totale soccombenza dei convenuti nonostante la diversa pronuncia di inefficacia, anziché di nullità, adottata dalla Corte in ordine all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, le spese di lite di entrambi i gradi devono essere poste in solido a carico di e a favore dell'appellata, e vengono liquidate in Parte_1 CP_4
dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- in parziale accoglimento dell'appello dichiara l'inefficacia nei confronti della cessionaria del credito che ha dato mandato a dell'atto di costituzione di Controparte_1 CP_2
fondo patrimoniale per Notaio dott. di Piacenza del 15.10.2010, Persona_1
Rep./Racc. 4631/3138, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 26.10.2010 e trascritto in pari data ai nn. Reg. Gen./Reg, Part. 15059/10210;
- condanna e , in solido, al rimborso delle spese di lite di Parte_1 CP_4
entrambi i gradi del giudizio in favore di e per essa Controparte_1 CP_2
liquidate, quanto al primo grado, in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%,
CP ed IVA se dovuta;
quanto al grado di appello in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta;
- conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Bologna, il 21.10.2025 pagina 10 di 11 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 402/2023 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alessandro Stampais
APPELLANTE contro
e per essa cessionaria di Controparte_1 CP_2 CP_3
[...] con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Camussi
( ), CP_4 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Elena Losini
APPELLATI
( ) CP_5 C.F._3
CONTUMACE
pagina 1 di 11 Conclusioni per l'appellante:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 437/2022 emessa in data 05.08.2022 dal Tribunale di Piacenza/Dott. e a CP_6 definizione del giudizio n. 3164/2015 RGC, sentenza depositata in data 09.08.2022 e non notificata, annullare la predetta sentenza e rigettare quindi le domande tutte svolte dalla attrice/appellata CP_3 perché inammissibili, infondate, non provate o come altrimenti ritenuto.
[...]
Spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio e con richiesta di distrazione».
Conclusioni per l'appellato : CP_3
Nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande avversarie, siccome infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Piacenza n. 437/2022, pubblicata il 9 agosto
2022, nella causa civile n. RGC 3164/2015;
Nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare l'inefficacia e, comunque, l'inopponibilità e, pertanto, revocare nei confronti di che ha dato mandato a l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per Controparte_1 CP_2
Notaio dott. di Piacenza del 15.10.2010, Rep./Racc. 4631/3138, registrato all'Agenzia Persona_1 delle Entrate in data 26.10.2010 e trascritto in pari data ai nn. Reg. Gen./Reg, Part. 15059/10210.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre 15% rimborso spes. Gen., CPA e IVA come per legge.
Conclusioni per l'appellata CP_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto dal signor
[...]
al quale l'esponente aderisce, riformare la sentenza n. 437/2022 pubblicata in data 09.08.2022 Parte_1 dal Tribunale di Piacenza nella causa avente RG 3164/2015 e, per l'effetto, rigettare le domande tutte svolte dalla appellata nei confronti della signora perché inammissibili, Controparte_3 Controparte_7 improponibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. evocava in giudizio , e CP_3 Parte_1 CP_5 Controparte_7
per sentir dichiarare l'inefficacia di due atti pubblici stipulati dai convenuti ed aventi ad pagina 2 di 11 oggetto una compravendita immobiliare tra i fratelli e e la costituzione di Parte_1 CP_5
un fondo patrimoniale tra e la (oggi) ex moglie . Parte_1 Controparte_7
A fondamento della domanda , già oggi CP_3 Controparte_8 CP_1
allegava di essere creditore di , fideiussore della cooperativa
[...] Parte_1
in virtù di un decreto ingiuntivo per € 75.000,00 oltre accessori emesso nel Pt_2
dicembre 2014 e non opposto, e chiedeva venisse dichiarata la inefficacia di due atti dispositivi compiuti dal il giorno 15.10.2010 ed aventi ad oggetto, l'uno, Parte_1
la destinazione a fondo patrimoniale, insieme alla moglie (oggi ex) della Controparte_7
quota di ½ di un compendio immobiliare sito in IO (PC) e, l'altro, la vendita al fratello della quota di ½ di altro compendio sempre sito in IO (PC); allegava CP_5
parte attrice che i due atti erano dolosamente preordinati a ridurre le garanzie patrimoniali offerte dal non essendo, a suo dire, giustificati: il fondo patrimoniale Parte_1
non aveva ragion d'essere visto che i coniugi non avevano figli;
parimenti Persona_2
non aveva spiegazione la vendita effettuata in favore del fratello e a condizioni di CP_5
particolare favore.
2. Mentre restava contumace, si costituivano in giudizio i convenuti CP_5 [...]
e la coniuge contestando la fondatezza della domanda e Parte_1 Controparte_7
chiedendone il rigetto e la causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale il Tribunale di Piacenza accoglieva la domanda attrice e per l'effetto dichiarava la non opponibilità al creditore Controparte_9
e per essa l'attrice di sua mandataria – dell'atto di
[...] Parte_3
compravendita, nonché la nullità dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del
15.10.2010, condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
3. A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado osservava che secondo la consolidata giurisprudenza: “In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della scientia damni richiesto dall'articolo 2901, comma 1, n. 1), del codice civile si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. In particolare, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) pagina 3 di 11 ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.”
“In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.”
“Ai fini della azione revocatoria, con riguardo alla posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non a quello della scadenza della obbligazione del debitore principale), sicché è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole (nella specie: atto di costituzione di fondo patrimoniale) sia anteriore
o successivo al sorgere del credito, onde predicare - conseguentemente - la necessità o meno della prova della cosiddetta dolosa preordinazione.”
4. Sulla base di questa premesse, il Tribunale osservava che il era Parte_1
chiamato a rispondere, in qualità di fideiussore, delle obbligazioni contratte dalla cooperativa di cui era legale rappresentante, che era documentalmente provato versasse in stato di dissesto già nell'estate del 2010. La richiesta di finanziamento, difatti, era del 14 agosto 2010 ed era dunque a tale data che nasceva il credito e, in ogni caso, che si manifestava lo stato di incapienza patrimoniale (diversamente non vi sarebbe stata ragione per richiedere il finanziamento).
5. Osservava inoltre il giudicante che lo stabile inserimento del nella compagine Pt_1
sociale e la titolarità di poteri rappresentativi costituivano sicuro indice presuntivo della consapevolezza di tale sovraindebitamento, che i due atti di cui si chiedeva l'inefficacia relativa erano entrambi successivi alla richiesta di finanziamento bancario dell'ente insolvente e pertanto assumevano rilevanza oggettiva, cioè per gli effetti tipici alla cui realizzazione erano preordinati, riducendo quantitativamente e qualitativamente la garanzia pagina 4 di 11 patrimoniale a prescindere dalla meritevolezza degli interessi astrattamente perseguiti con gli stessi
6. Avverso la decisione ha proposto appello chiedendone la riforma;
si Parte_1
sono costituiti in giudizio e per essa cessionaria di Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello, e aderendo alle Controparte_3 CP_4
conclusioni dell'appellante, mentre è rimasto contumace . CP_5
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo l'appellante si duole della la ricostruzione fattuale operata in primo grado deducendo che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, non vi sarebbe evidenza (men che meno di rango documentale) circa uno stato di insolvenza della debitrice principale e circa la databilità di esso al 14.08.2010, e che sarebbe manifestamente Pt_2
illogica la motivazione anche nella parte in cui si argomenta che la prova dello stato di insolvenza sarebbe deducibile dalla richiesta di finanziamento, che non costituirebbe affatto indice di insolvenza ma anzi, nel caso in cui il finanziamento venga poi concesso, piuttosto un segnale di continuità e di conservazione della fiducia da parte del sistema creditizio;
diversamente opinando, l'attrice non avrebbe dovuto concedere alcun finanziamento pena la illiceità dell'erogazione stessa in quanto forma tipica di abusiva concessione del credito.
8. Il motivo è infondato.
La circostanza che la debitrice principale fosse o meno in stato di insolvenza al Pt_2
momento della richiesta di finanziamento è circostanza ininfluente ai fini della esperita revocatoria, mentre è invece rilevante nel caso in esame che il sig. che ha prestato Pt_1
fideiussione a favore della in data 16.11.2010, appena un mese prima della data di Pt_2
rilascio della garanzia abbia venduto un bene di sua proprietà ed abbia creato un vincolo di indisponibilità sugli altri con la costituzione di un fondo patrimoniale.
L'azione revocatoria ordinaria riguarda “gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore” e ai fini del suo positivo esperimento è pertanto pagina 5 di 11 sufficiente che in capo al debitore sussista la consapevolezza che l'atto di disposizione danneggi economicamente il creditore, rendendo più difficoltoso il recupero del credito.
Il sig. seppur effettivamente non rivestisse la qualifica di amministratore della Pt_1
società, era comunque Vice Presidente del consiglio di amministrazione (doc. 11 appellato)
e non è seriamente sostenibile che lo stesso non fosse al corrente delle difficoltà economiche della società che avrebbero portato la stessa, appena un anno dopo, Pt_2
all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Allo stesso tempo, l'odierno appellante doveva essere necessariamente consapevole che gli atti di disposizione del proprio patrimonio immobiliare, per l'appunto stipulati in data
15.10.2010, ovvero un mese prima di costituirsi fideiussore nei confronti della CP_9
a garanzia del finanziamento concesso alla società
[...] Controparte_9 Pt_2
arrecavano pregiudizio alle ragioni del creditore sottraendo ogni garanzia patrimoniale da parte del fideiussore.
9. Con il secondo motivo, lamenta l'appellante che un ulteriore errore compiuto dal
Tribunale di Piacenza è quello di aver individuato nel 14.08.2010, e in una semplice richiesta di finanziamento, la data di insorgenza del debito effettivo, deducendo che la semplice richiesta di disponibilità alla concessione di un finanziamento non fa insorgere alcuna obbligazione immediata, nemmeno per il debitore, in quanto il debito nasce solo quando avviene l'erogazione delle somme (in caso di finanziamento/mutuo) ovvero non prima che vengano effettivamente utilizzati, e non ricostituiti, i fondi concessi a credito (è il caso del fido e dello sconto anticipato delle fatture).
Si deduce ancora che, per quanto concerne i garanti come il , il loro Parte_1
obbligo di solvibilità sorge solo quando essi concedano effettivamente la fidejussione ed è solo da tale momento che essi, al pari del debitore principale, debbono conservare il loro patrimonio senza depauperarlo, mentre nel caso in esame gli atti dispositivi contestati sono del 15.10.2010 e dunque di un mese anteriori alla assunzione della qualifica di fideiussore di datata 16.11.2010. Pt_2
10. Il motivo è infondato.
pagina 6 di 11 Osserva la Corte che anche facendo risalire al 16.11.2010 l'insorgenza del debito del non può fondatamente sostenersi che gli atti dispositivi dallo stesso compiuti il Pt_1
15.10.2010 non possano essere soggetti a revocatoria.
Il sig. proprio per il suo ruolo di vice presidente del Consiglio di amministrazione Pt_1
della società, era necessariamente a conoscenza della richiesta di finanziamento, anche se ha disconosciuto la propria firma apposta in calce, e costituisce pertanto un indizio grave preciso e concordante agli effetti dell'art. 2729 c.c. la circostanza che alla data del
15.10.2010, proprio in vista dell'erogazione del mutuo e della sottoscrizione della fideiussione personale che sarebbe avvenuta il 16.11.2010, il ha disposto del Pt_1
proprio patrimonio sottraendolo alla garanzia patrimoniale del suo (futuro) creditore.
11. E' dunque proprio la cronologia degli eventi, il tempismo con cui il fideiussore ha disposto del proprio patrimonio, a rendere evidente che il debitore era evidentemente a conoscenza del pregiudizio che andava ad arrecare alle ragioni dell'Istituto di credito e che abbia agito dolosamente al fine di pregiudicarne il soddisfacimento, ricorrendo nel caso in esame quel dolo specifico indicato come requisito necessario per l'accoglimento dell'azione revocatoria nella recente sentenza in materia emessa dalle SS.UU. della Cassazione (n.
1898/2025).
A tale riguardo si osserva, infatti, che l'esame di tutti gli elementi fattuali (stato di difficoltà economica della debitrice principale sfociata nella liquidazione coatta amministrativa, concessione della fideiussione da parte del contestualità dei due atti di disposizione Pt_1
del patrimonio poco prima della sottoscrizione della fideiussione, assenza di necessità contingenti o di motivi urgenti sopravvenuti che abbiano giustificato le disposizioni relative a tutti i beni immobili aggredibili esecutivamente di proprietà del portano a Pt_1
ritenere che gli atti oggetto di revocatoria, seppur di poco anteriori al sorgere del debito, siano stati dolosamente preordinati per pregiudicarne il successivo soddisfacimento
(consilium fraudis).
12. Con il terzo motivo si censura l'errore commesso dal Giudice di primo grado nell'aver attribuito al la paternità della richiesta di finanziamento del 14.08.2010, Parte_1
mentre in realtà tale richiesta recherebbe in calce una unica sottoscrizione appartenente ad pagina 7 di 11 e non a (il quale l'ha in ogni caso formalmente Parte_4 Parte_1
disconosciuta), deducendo che , onerata in tal senso, non è stata in grado di CP_3
produrre il documento in originale.
13. Con il quarto motivo si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente attribuito al un ruolo di rappresentanza all'interno di mentre in realtà il Parte_1 Pt_2
legale rappresentante della società cooperativa era , come dimostrato dai docc. Parte_4
14, 15 e 16 prodotti da stessa. CP_3
14. Il terzo e quarto motivo possono esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta correlazione e sono infondati.
Osserva la Corte che nel presente giudizio non è rilevante la circostanza che il Pt_1
abbia disconosciuto la firma sulla richiesta di finanziamento perché in ogni caso lo stesso, come già evidenziato, anche se all'epoca dei fatti non era legale rappresentante della società, era comunque vice presidente del consiglio di amministrazione e quindi, in tale sua qualità, non poteva ignorare la richiesta di finanziamento, nonché la circostanza che condizione per l'erogazione del mutuo era anche la concessione della sua garanzia fideiussoria.
La scansione temporale degli eventi e il fatto che l'appellante non abbia dedotto convincenti motivi per spiegare l'urgente necessità di disporre dei propri beni, proprio nel brevissimo lasso di tempo intercorrente dalla richiesta di finanziamento alla concessione della garanzia fideiussoria, portano ragionevolmente a ritenere che l'unico motivo sia stato quello di porre al riparo i beni immobili di sua proprietà da una possibile espropriazione da parte dell'Istituto di credito.
15. Con il quinto motivo l'appellante si duole che il Giudice di prime cure abbia erroneamente attribuito rilevanza fattuale e giuridica a fatti estemporanei, quali la contestualità dei due atti dispositivi e la medesimezza del Notaio rogante.
In assenza di altri riscontri estrinseci, deduce l'appellante che si tratterebbe di dati neutri, liquidi, volatili e spiegabili in mille modi diversi, che solo una lettura maliziosa e preconcetta potrebbe ricondurre a volontà di depauperamento del proprio patrimonio a detrimento delle ragioni creditorie.
16. Anche il quinto motivo è infondato. pagina 8 di 11 Gli elementi di fatto che conducono all'unica chiave di lettura possibile della vicenda sono numerosi e riguardano il dato temporale, il rapporto di stretta parentela tra il e Pt_1
l'acquirente dell'immobile (suo fratello), la previsione contrattuale di una peculiare modalità di pagamento del prezzo in dieci anni, di cui non è stata fornita prova, tanto da poter ritenere che l'atto sia in realtà a titolo gratuito, non richiedendo pertanto nemmeno la prova del consilium fraudis da parte del terzo
L'assenza di concreti motivi che possano giustificare l'improvvisa decisione di vendere l'immobile al fratello e la contestuale costituzione del fondo patrimoniale è chiaramente sintomo di una preordinazione, dovendosi pertanto concludere che tali atti dispositivi sono stati posti in essere dal debitore solo “in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd dolo specifico)” (Cass.
Sez. Un. 1898/25).
17. Con il sesto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente la nullità della costituzione del fondo patrimoniale senza nemmeno una specifica domanda in tal senso da parte dell'istituto di credito incorrendo nel vizio di ultrapetizione, stanti le notevoli differenze tra l'azione revocatoria esperita dall'appellato e l'azione di nullità su cui si è pronunciato il giudice di prime cure.
18. Il motivo è parzialmente fondato.
La sentenza impugnata non è viziata da ultra petitum in quanto in primo grado l'Istituto di credito ha in effetti proposto, in via principale, specifica domanda di nullità dell'atto costitutivo del fondo, ciò nondimeno il giudice di primo grado ha del tutto omesso di indicare i motivi per il quale l'atto di costituzione del fondo patrimoniale sia da considerarsi nullo. Invero nella fattispecie in esame la Corte non ravvisa motivi di nullità dell'atto, essendo stata smentita in corso di causa la circostanza addotta dalla banca convenuta circa la mancanza di causa del fondo patrimoniale a motivo dell'assenza di prole dei coniugi che invece hanno documentato di avere due figli. Persona_3
19. Ciò posto, deve comunque affermarsi la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria anche nei confronti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, pagina 9 di 11 proposta in via subordinata dall'attrice, in quanto anche la destinazione dei beni ad sustinenda onera matrimonii, avvenuta a distanza di molti anni dal matrimonio e immediatamente prima del rilascio della fideiussione, non trova diversa giustificazione se non quella di creare un vincolo di indisponibilità in previsione del sorgere del debito del né l'imminente Pt_1
separazione tra i coniugi poteva giustificare e rendere meno sospetta la costituzione del fondo patrimoniale che, di fatto, ha praticamente azzerato le possibilità per la banca di agire esecutivamente per recuperare il proprio credito.
20. In conclusione l'appello deve essere rigettato ad eccezione di quanto sopra esposto in ordine al sesto motivo, con conseguente parziale modifica della sentenza impugnata.
Stante la totale soccombenza dei convenuti nonostante la diversa pronuncia di inefficacia, anziché di nullità, adottata dalla Corte in ordine all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, le spese di lite di entrambi i gradi devono essere poste in solido a carico di e a favore dell'appellata, e vengono liquidate in Parte_1 CP_4
dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- in parziale accoglimento dell'appello dichiara l'inefficacia nei confronti della cessionaria del credito che ha dato mandato a dell'atto di costituzione di Controparte_1 CP_2
fondo patrimoniale per Notaio dott. di Piacenza del 15.10.2010, Persona_1
Rep./Racc. 4631/3138, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 26.10.2010 e trascritto in pari data ai nn. Reg. Gen./Reg, Part. 15059/10210;
- condanna e , in solido, al rimborso delle spese di lite di Parte_1 CP_4
entrambi i gradi del giudizio in favore di e per essa Controparte_1 CP_2
liquidate, quanto al primo grado, in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%,
CP ed IVA se dovuta;
quanto al grado di appello in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta;
- conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Bologna, il 21.10.2025 pagina 10 di 11 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
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