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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1377/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
ConIGlio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Marcella Pizzillo - ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1377/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2110/2024, emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
3071/2021 R.G., datata 26/9/2024, pubblicata in data 30/9/2024, avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili”, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Buldo, per Parte_1 procura depositata in via telematica in allegato al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno alla via, al Corso Vittorio Emanuele, n. 58;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Iorio, per procura Controparte_1 depositata in via telematica, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 8;
APPELLATA
E
1 Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
La parte appellante ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 26/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La parte appellata ha rassegnato le sue conclusioni come da memoria difensiva depositata in data 24/6/2025. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/12/2024 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 2110/2024, emessa dal
[...]
Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 3071/2021 R.G., datata 26/9/2024, pubblicata in data
30/9/2024, nei confronti di . Controparte_1
La parte appellata si è costituita in appello con Controparte_1 memoria difensiva depositata in data 24/6/2025.
La parte appellante ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 26/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La parte appellata ha rassegnato le sue conclusioni come da memoria difensiva depositata in data 24/6/2025. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha così statuito:
«
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e coniugi per Parte_1 Controparte_1 matrimonio contratto a Salerno in data 10.07.2003 (atto n. 195 parte II, Serie
A dell'anno 2003);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e
88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone l'affidamento condiviso dei figli Per_1
2 e ad entrambi i genitori;
4. conferma il collocamento Per_2 Persona_3 del figlio presso il padre;
5. Persona_4 Parte_1 conferma il collocamento del figlio presso la madre Persona_3
;
6. assegna la casa coniugale ad Controparte_1 CP_1
per viverci unitamente al figlio 7. dispone che
[...] Persona_3
possa vedere e tenere con sé il figlio Parte_1 Per_3 per due pomeriggi infrasettimanale (il lunedì e il mercoledì) dalle ore
[...]
16.00 alle ore 20.00 (prolungabili fino alle 21.00 durante il periodo estivo), nonché due fine settimana al mese (il primo e il terzo) dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica. Inoltre, ad anni alterni, durante le festività natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio) per 5 giorni consecutivi comprendenti un anno il Natale ed un anno il Capodanno e durante le festività pasquali (la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis). Infine, sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge entro il 30 maggio di ogni anno) fatto salvo ogni diverso accorso tra le parti, purchè rispondenti agli interessi del minore;
8. dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1 per due pomeriggi infrasettimanale (il martedì e il giovedì) Persona_4 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (prolungabili fino alle 21.00 durante il periodo estivo) nonché due fine settimana al mese (il secondo e il quarto) dalle ore
19.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica. Inoltre, ad anni alterni, durante le festività natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio) per 5 giorni consecutivi comprendenti un anno il Natale ed un anno il Capodanno e durante le festività pasquali (la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis).
Infine, sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge entro il 30 maggio di ogni anno) fatto salvo ogni diverso accorso tra le parti, purchè rispondenti agli interessi del minore;
9. dispone che versi a Parte_1
la somma mensile di € 320,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento della prole (di cui €. 160,00 per ciascun figlio), entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario e/o vaglia postale e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
10. compensa integralmente le spese di lite».
I motivi dell'impugnazione.
3 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: la prima parte della sentenza della quale si chiede la modifica è quella in cui il Tribunale ha deciso un nuovo regime di frequentazione dei minori con i genitori, pur essendoci convergenza di richieste su un regime già applicato da marzo 2022, da quanto cioè si Per_1
è trasferito a casa del padre, peraltro riprendendo quello già precedentemente stabilito in sede di separazione e confermato anche nelle more del giudizio di divorzio con il provvedimento presidenziale;
entrambi i genitori hanno chiesto che fosse collocato presso il padre e presso la madre Per_1 Per_3 ed una frequentazione tale che i minori, a settimane alterne, stessero insieme con la madre il martedì oltre il fine settimana dal sabato al lunedì mattina e con il padre il mercoledì e il venerdì sino alla mattina successiva, e che, nell'altra settimana, stessero insieme con il padre il mercoledì sino alla mattina successiva oltre che il fine settimana dal sabato al lunedì mattina e con la madre il martedì e il venerdì; la seconda parte della sentenza della quale si chiede la modifica è quella in cui il Tribunale di prime cure ha disposto un assegno perequativo di mantenimento da versarsi alla madre anche in relazione al figlio pur essendo questi collocato presso Persona_4 il padre;
nella sentenza impugnata, si legge che il Giudice, nello stabilire l'assegno a carico del padre, abbia anche considerato la posizione economica delle parti;
tuttavia, come emerge dalla parte motiva della sentenza, il giudicante ha considerato erroneamente sia la situazione del Sig. Parte_1 sia quella della IG.ra ; questa parte della sentenza impugnata deve, CP_1 pertanto, essere modificata nel seguente modo: la Corte di Appello dovrà stabilire che, ciascun genitore, essendo ognuno collocatario prevalente di uno dei due figli, provvederà al mantenimento degli stessi nei tempi di rispettiva competenza, a decorrere dal trasferimento del minore presso la casa Per_1 paterna, e quindi dal mese di marzo 2022; pertanto, non sarà previsto alcun assegno perequativo;
in subordine, dovrà stabilire che la madre versi al padre un assegno di mantenimento perequativo per e il padre versi Persona_4 alla madre un assegno perequativo di mantenimento per nelle Persona_3 misure paritetiche ritenute di giustizia;
le spese straordinarie per i figli saranno divise al 50 % tra i genitori.
4 La decisione.
Va, a questo punto, evidenziato che nel secondo grado di giudizio gli ex coniugi hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di trasfondere questo accordo nella sentenza della Corte di Appello. Le condizioni dell'accordo sono state, in particolare, esposte nella nota congiunta di precisazione delle conclusioni datata 17/6/2025, depositata in allegato alle note di trattazione scritta di parte appellante depositate in data 24/6/2025; rispetto a tale nota congiunta, datata 17/6/2025, il difensore della parte appellata ha prestato sostanziale adesione con la memoria difensiva depositata in data 24/6/2025.
Le condizioni di cui alla nota congiunta di precisazione delle conclusioni datata 17/6/2025, trasfuse nelle note di trattazione scritta di parte appellante depositate in data 24/6/2025 per l'udienza del 26/6/2025, sono le seguenti:
«- i figli minori e sono affidati in via condivisa Persona_4 Persona_3 ad entrambi i genitori, che eserciteranno di comune accordo tutte le decisioni più importanti per loro mentre quelle ordinarie saranno assunte dal genitore tempo per tempo convivente;
- il figlio è collocato presso il padre, ; Persona_4 Parte_1
- il figlio è collocato presso la madre, ; Persona_3 Controparte_1
- la frequentazione dei minori con i genitori è regolata come segue:
• collocato prevalentemente presso il padre, starà con la Persona_4 madre una settimana il martedì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo ed il fine settimana dal sabato al lunedì mattina, in concomitanza con il fratello e l'altra settimana il martedì e il venerdì, Persona_3 dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, in concomitanza con il fratello Persona_3
• collocato prevalentemente presso la madre, starà con il Persona_3 padre una settimana il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, in concomitanza con il fratello e l'altra Persona_4 settimana il mercoledì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, oltre che il fine settimana dal sabato al lunedì mattina, in concomitanza con il fratello Persona_4
• Entrambi i genitori si impegnano a comunicare l'eventuale variazione di
5 pernotto dei figli presso di loro;
• nel mese di luglio i figli resteranno per 15 giorni consecutivi con il padre e per i restanti 15 giorni consecutivi con la madre;
• analogamente nel mese di agosto i figli resteranno, in modo alternato, per
15 giorni consecutivi con la madre e per i successivi 15 giorni consecutivi con il padre in modo da non essere continuativi con le due settimane di luglio;
• si precisa che i 15 giorni di rispettiva competenza iniziano la mattina del 1° ovvero del 16° giorno del mese e finiscono rispettivamente la mattina del 16° ovvero del 31° giorno del mese;
• si precisa, altresì, che il figlio trascorrerà la giornata del 1 Persona_3 agosto di ogni anno con il nonno materno;
• in tali periodi di vacanza, è facoltà di ciascun genitore condurre i figli in viaggio, anche all'estero, previa comunicazione all'altro genitore del periodo di permanenza nonché di qualsiasi informazione inerente il luogo in cui soggiorneranno (città, alberghi, abitazioni);
• durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, i figli trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia (24 dicembre) con un genitore, e il 25 dicembre con l'altro, il 26 dicembre lo trascorreranno sempre con la madre, dalla mattina del 27 dicembre alla mattina del 1 gennaio con un genitore e dalla mattina del
1 gennaio al pomeriggio del 6 gennaio con l'altro genitore per poi recarsi nel pomeriggio dall'altro genitore, sempre ad anni alterni;
• durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, i figli staranno la Domenica di
Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
• ciascun genitore può condurre i figli in vacanza, anche all'estero, previo accordo con l'altro genitore, oltre che nei periodi di propria spettanza, anche una settimana all'anno, per la settimana bianca o per altro viaggio, da individuare preferibilmente durante il periodo di carnevale o di Pasqua lasciando invariati i giorni di permanenza di cui al punto che precede, salvo diverso accordo tra i genitori, ovvero in altro periodo, senza che ciò pregiudichi l'andamento scolastico dei figli;
• entrambi i figli trascorreranno con ciascun genitore le ulteriori festività (non comprese nei periodi di cui ai punti precedenti), ad anni alterni;
• i figli trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà e del suo
6 compleanno nonché il giorno dell'onomastico; ugualmente i figli trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma, il suo compleanno, nonché il giorno dell'onomastico;
• il compleanno e l'onomastico dei figli sarà trascorso metà giornata con uno dei genitori e metà con l'altro, salvo diverso accordo.
- Ciascun genitore, essendo ognuno collocatario prevalente di uno dei due figli, provvederà a tutte le eIGenze ordinarie del figlio collocato presso di sé, oltre al mantenimento diretto dell'altro nei tempi di rispettiva permanenza;
pertanto, la madre provvederà a tutte le eIGenze ordinarie di e Persona_3 il padre a quelle di come, a titolo di esempio, vestiario, spese Persona_4 per la cura di sé, etc;
pertanto, non viene previsto alcun assegno perequativo a favore di nessun genitore, che sarebbe compensato da quello dovuto dall'altro genitore per l'altro figlio;
- le spese straordinarie per i figli saranno divise al 50 % come da protocollo del CNF.
- Entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza che accoglierà le presenti conclusioni, il Sig. trasferirà alla Sig.ra Parte_1
l'usufrutto, ed ai figli la nuda proprietà pro indiviso, della Controparte_1 sua quota, pari ad ½ della proprietà dell'unità immobiliare adibita a casa familiare e sita in Cava dei Tirreni (SA), Corso G. Mazzini n. 118, censita nel
Catasto fabbricati del Comune di Cava de' Tirreni al foglio 16 particella 2137 subalterno 6, con tutte le servitù esistenti e/o ulteriori diritti, di cui all'atto di compravendita del 10/11/2003 per notaio Repertorio Persona_5
42367, Raccolta 14156, nella forma che sarà stabilita dal notaio scelto dalla IG.ra , che sopporterà le relative spese;
CP_1
Il trasferimento di proprietà avverrà in esenzione di imposta ex lege n°
898/70 e si dà atto ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 27/E del 21/06/2012 che il trasferimento è elemento fondamentale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Contestualmente a tale trasferimento, la IG.ra , verserà al Controparte_1 IG. la somma di euro 10.000,00 (diecimila,00), quale Parte_1 corrispettivo per l'usufrutto.
- Con il versamento di tale somma e l'esatta esecuzione di quanto stabilito con il presente atto, le parti si danno atto di non aver più nulla a pretendere
7 tra loro sia in relazione ai loro rapporti patrimoniali, sia a titolo di arretrati mantenimento figli che di spese straordinarie sino ad oggi maturate. Le parti si danno atto che il Sig.» «, d'accordo con la IG.ra , Parte_1 CP_1 ha sospeso il versamento dell'importo dovuto a titolo di mantenimento figli come» stabilito «dalla sentenza di» primo «grado dal mese di aprile 2025, in vista del presente accordo.
- Le spese di tutto il giudizio sono interamente compensate tra le parti. Nel sottoscrivere il presente ricorso, i legali rinunciano anche alla solidarietà professionale».
Va, a questo punto, osservato che dall'unione coniugale sono nati due figli, nato in data [...] (ormai prossimo al Persona_4 raggiungimento della maggiore età) , e nato in [...] Persona_3
17/4/2009.
La regolamentazione dei profili relativi ai due figli minori risulta molto articolata;
tale regolamentazione, peraltro, appare conforme con le eIGenze di crescita dei due figli, risultando, fra l'altro assicurata una idonea convivenza dei due fratelli fra loro. Va anche evidenziato che Persona_4
è ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età e che Persona_3 ha già compiuto sedici anni. I due ragazzi sono, quindi, sufficientemente grandi per potersi adattare alla disciplina estremamente articolata delle condizioni convenute dai genitori.
Le condizioni concordate fra i due ex coniugi risultano, in definitiva, idonee a disciplinare i rapporti fra i due ex coniugi e fra questi ultimi e i loro figli, sotto qualsiasi profilo.
Risulta, quindi, opportuno emettere sentenza che recepisca l'accordo intervenuto fra le parti, con correzione dei meri errori materiali di battitura e con la precisazione che gli accordi relativi a profili fiscali vengono espunti dalle condizioni indicate dalla Corte di Appello, la quale si limita a dare atto di quanto dichiarato sul punto dagli ex coniugi.
La sentenza impugnata va, quindi, riformata nel senso indicato dall'appellante e dall'appellato.
In ordine alle spese di giudizio, poi, va, in sostanza, recepito quanto indicato dalle parti, le quali hanno chiesto che le spese di tutto il giudizio siano interamente compensate tra le parti.
8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di nei confronti di , essendo Parte_1 Controparte_1
l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 2110/2024, emessa dal
Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 3071/2021 R.G., datata 26/9/2024, pubblicata in data
30/9/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
A1) tenuto conto delle concordi conclusioni delle parti, dispone che, in riforma della sentenza impugnata in relazione ai capi 3., 4., 5., 6., 7., 8., della sentenza stessa, i rapporti fra e Parte_1 Controparte_1 saranno regolati secondo quanto convenuto dagli ex coniugi e precisamente secondo le seguenti regole, con espunzione delle indicazioni relative ai profili fiscali:
«- i figli minori e sono affidati in via condivisa Persona_4 Persona_3 ad entrambi i genitori, che eserciteranno di comune accordo tutte le decisioni più importanti per loro mentre quelle ordinarie saranno assunte dal genitore tempo per tempo convivente;
- il figlio è collocato presso il padre, ; Persona_4 Parte_1
- il figlio è collocato presso la madre, ; Persona_3 Controparte_1
- la frequentazione dei minori con i genitori è regolata come segue:
• collocato prevalentemente presso il padre, starà con la Persona_4 madre una settimana il martedì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo ed il fine settimana dal sabato al lunedì mattina, in concomitanza con il fratello e l'altra settimana il martedì e il venerdì, Persona_3 dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, in concomitanza con il fratello Persona_3
• collocato prevalentemente presso la madre, starà con il Persona_3 padre una settimana il mercoledì e il venerdì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, in concomitanza con il fratello e l'altra Persona_4 settimana il mercoledì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo, oltre che il fine settimana dal sabato al lunedì mattina, in concomitanza con il fratello Persona_4
9 • Entrambi i genitori si impegnano a comunicare l'eventuale variazione di pernotto dei figli presso di loro;
• nel mese di luglio i figli resteranno per 15 giorni consecutivi con il padre e per i restanti 15 giorni consecutivi con la madre;
• analogamente nel mese di agosto i figli resteranno, in modo alternato, per
15 giorni consecutivi con la madre e per i successivi 15 giorni consecutivi con il padre in modo da non essere continuativi con le due settimane di luglio;
• si precisa che i 15 giorni di rispettiva competenza iniziano la mattina del 1° ovvero del 16° giorno del mese e finiscono rispettivamente la mattina del 16° ovvero del 31° giorno del mese;
• si precisa, altresì, che il figlio trascorrerà la giornata del 1 Persona_3 agosto di ogni anno con il nonno materno;
• in tali periodi di vacanza, è facoltà di ciascun genitore condurre i figli in viaggio, anche all'estero, previa comunicazione all'altro genitore del periodo di permanenza nonché di qualsiasi informazione inerente il luogo in cui soggiorneranno (città, alberghi, abitazioni);
• durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, i figli trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia (24 dicembre) con un genitore, e il 25 dicembre con l'altro, il 26 dicembre lo trascorreranno sempre con la madre, dalla mattina del 27 dicembre alla mattina del 1 gennaio con un genitore e dalla mattina del
1 gennaio al pomeriggio del 6 gennaio con l'altro genitore per poi recarsi nel pomeriggio dall'altro genitore, sempre ad anni alterni;
• durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, i figli staranno la Domenica di
Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
• ciascun genitore può condurre i figli in vacanza, anche all'estero, previo accordo con l'altro genitore, oltre che nei periodi di propria spettanza, anche una settimana all'anno, per la settimana bianca o per altro viaggio, da individuare preferibilmente durante il periodo di carnevale o di Pasqua lasciando invariati i giorni di permanenza di cui al punto che precede, salvo diverso accordo tra i genitori, ovvero in altro periodo, senza che ciò pregiudichi l'andamento scolastico dei figli;
• entrambi i figli trascorreranno con ciascun genitore le ulteriori festività (non comprese nei periodi di cui ai punti precedenti), ad anni alterni;
10 • i figli trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà e del suo compleanno nonché il giorno dell'onomastico; ugualmente i figli trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma, il suo compleanno, nonché il giorno dell'onomastico;
• il compleanno e l'onomastico dei figli sarà trascorso metà giornata con uno dei genitori e metà con l'altro, salvo diverso accordo.
- Ciascun genitore, essendo ognuno collocatario prevalente di uno dei due figli, provvederà a tutte le eIGenze ordinarie del figlio collocato presso di sé, oltre al mantenimento diretto dell'altro nei tempi di rispettiva permanenza;
pertanto, la madre provvederà a tutte le eIGenze ordinarie di e Persona_3 il padre a quelle di come, a titolo di esempio, vestiario, spese Persona_4 per la cura di sé, etc;
pertanto, non viene previsto alcun assegno perequativo a favore di nessun genitore, che sarebbe compensato da quello dovuto dall'altro genitore per l'altro figlio;
- le spese straordinarie per i figli saranno divise al 50 % come da protocollo del CNF.
- Entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza che accoglierà le presenti conclusioni, il Sig. trasferirà alla Sig.ra Parte_1
l'usufrutto, ed ai figli la nuda proprietà pro indiviso, della Controparte_1 sua quota, pari ad ½ della proprietà dell'unità immobiliare adibita a casa familiare e sita in Cava dei Tirreni (SA), Corso G. Mazzini n. 118, censita nel
Catasto fabbricati del Comune di Cava de' Tirreni al foglio 16 particella 2137 subalterno 6, con tutte le servitù esistenti e/o ulteriori diritti, di cui all'atto di compravendita del 10/11/2003 per notaio Repertorio Persona_5
42367, Raccolta 14156, nella forma che sarà stabilita dal notaio scelto dalla IG.ra , che sopporterà le relative spese»; CP_1
«- Contestualmente a tale trasferimento, la IG.ra , verserà Controparte_1 al IG. la somma di euro 10.000,00 (diecimila,00), Parte_1 quale corrispettivo per l'usufrutto.
- Con il versamento di tale somma e l'esatta esecuzione di quanto stabilito con il presente atto, le parti si danno atto di non aver più nulla a pretendere tra loro sia in relazione ai loro rapporti patrimoniali, sia a titolo di arretrati mantenimento figli che di spese straordinarie sino ad oggi maturate. Le parti si danno atto che il Sig.» «, d'accordo con la IG.ra , Parte_1 CP_1
11 ha sospeso il versamento dell'importo dovuto a titolo di mantenimento figli come» stabilito «dalla sentenza di» primo «grado dal mese di aprile 2025, in vista del presente accordo.
- Le spese di tutto il giudizio sono interamente compensate tra le parti. Nel sottoscrivere il presente ricorso, i legali rinunciano anche alla solidarietà professionale»; quanto ai profili fiscali, la Corte di Appello dà atto che le parti, nei loro accordi trasfusi nella nota congiunta di precisazione delle conclusioni del
17/6/2025, hanno convenuto quanto segue: «Il trasferimento di proprietà avverrà in esenzione di imposta ex lege n° 898/70 e si dà atto ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n° 27/E del 21/06/2012 che il trasferimento è elemento fondamentale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale»;
B1) conferma la sentenza impugnata in relazione ai capi 1., 2., del dispositivo della sentenza stessa, nonché in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio, di cui al punto 10. del dispositivo della sentenza impugnata;
C1) dichiara interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Salerno, 3/7/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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