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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 568/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16522/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240030746110000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259030461423000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione in precedenza indicato (n. 07120259030461423000) relativamente alla cartella di pagamento avente numero 07120240030746110000
(tassa auto 2018);
Eccepisce la mancata notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti;
la prescrizione triennale e decadenza del credito;
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario avv.
Difensore_1.
L'Agenzia delle Entrate, costiuitasi nei termini contesta le asserzioni del ricorrente e rileva l' inammissibilità del ricorso per carenza degli elementi essenziali dello stesso (l'ufficio contro quale il ricorso è proposto, indicazione dei convenuti) ex art. 18 del D.Lgs 546/92 aggiungendo che vi è anche inammissibilità del ricorso per tardività (ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92), stante la corretta notifica della cartella di pagamento effettuata in data 18/03/2024 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica Email_4, medesimo indirizzo pec al quale è stato notificato l'avviso di intimazione impugnato (come da documentazione che allega).
Il ricorrente ha depositato “memoria di contestazione” il 6 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il G.M. che prima delle doglianze occorre verificare l'ammissibilità del ricorso, e constata che il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità deve essere dichiarata in quanto, oltre alla notifica del ricorso oltre il 60 giorno dalla notifica della cartella di pagamento versata in atti, sussite la evidente carenza degli elementi essenziali del ricorso
(quali la indicazione dei convenuti).
Peraltro deve rilevarsi che - dalla prova dell'avvenuta notifica nei confronti del legittimato passivo - risulta una notifica effettuata in maniera irregolare e la lite non risulta singolarmente visibile in Sigit. Invero, l'atto impugnato è stato – sembra artatamente - notificato all'urp della regione Campania e non a quella dedicata al contenzioso e reperibile sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni (contenziosotributario@pec.regione. campania.it). Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di notifica effettuata ad un soggetto errato o ad una pec errata quest'ultima è inesistente (e non si configura la semplice nullità); da ciò deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. ( cfr. Cass. Cass. n. 13639 del 2010).
Il mancato inserimento in Sigit, altra violazione delle norme processuali, costituisce altro elemento di inammissibilità. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Và inoltre aggiunto che la Regione, mal notificata ma comunque costituitasi nei termini, ha contestato le inveritiere asserzioni del ricorrente versando in atti la notifica dell'avviso di accertamento prodromico in data
14.10.2021. Tanto, unitamente alla manifesta capziosità della inesistente notifica, determinano la condanna alle spese in favore delle resistenti costituite.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 2^, dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 600,00, in favore di ciascun resistente costituito, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16522/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240030746110000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- INTIMAZIONE n. 07120259030461423000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di intimazione in precedenza indicato (n. 07120259030461423000) relativamente alla cartella di pagamento avente numero 07120240030746110000
(tassa auto 2018);
Eccepisce la mancata notifica della cartella di pagamento e degli atti presupposti;
la prescrizione triennale e decadenza del credito;
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed attribuzione al difensore anticipatario avv.
Difensore_1.
L'Agenzia delle Entrate, costiuitasi nei termini contesta le asserzioni del ricorrente e rileva l' inammissibilità del ricorso per carenza degli elementi essenziali dello stesso (l'ufficio contro quale il ricorso è proposto, indicazione dei convenuti) ex art. 18 del D.Lgs 546/92 aggiungendo che vi è anche inammissibilità del ricorso per tardività (ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92), stante la corretta notifica della cartella di pagamento effettuata in data 18/03/2024 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica Email_4, medesimo indirizzo pec al quale è stato notificato l'avviso di intimazione impugnato (come da documentazione che allega).
Il ricorrente ha depositato “memoria di contestazione” il 6 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il G.M. che prima delle doglianze occorre verificare l'ammissibilità del ricorso, e constata che il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità deve essere dichiarata in quanto, oltre alla notifica del ricorso oltre il 60 giorno dalla notifica della cartella di pagamento versata in atti, sussite la evidente carenza degli elementi essenziali del ricorso
(quali la indicazione dei convenuti).
Peraltro deve rilevarsi che - dalla prova dell'avvenuta notifica nei confronti del legittimato passivo - risulta una notifica effettuata in maniera irregolare e la lite non risulta singolarmente visibile in Sigit. Invero, l'atto impugnato è stato – sembra artatamente - notificato all'urp della regione Campania e non a quella dedicata al contenzioso e reperibile sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it, fonte ufficiale e riferimento per gli adempimenti previsti per le amministrazioni (contenziosotributario@pec.regione. campania.it). Secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di notifica effettuata ad un soggetto errato o ad una pec errata quest'ultima è inesistente (e non si configura la semplice nullità); da ciò deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso. ( cfr. Cass. Cass. n. 13639 del 2010).
Il mancato inserimento in Sigit, altra violazione delle norme processuali, costituisce altro elemento di inammissibilità. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Và inoltre aggiunto che la Regione, mal notificata ma comunque costituitasi nei termini, ha contestato le inveritiere asserzioni del ricorrente versando in atti la notifica dell'avviso di accertamento prodromico in data
14.10.2021. Tanto, unitamente alla manifesta capziosità della inesistente notifica, determinano la condanna alle spese in favore delle resistenti costituite.
P.Q.M.
Il G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 2^, dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 600,00, in favore di ciascun resistente costituito, oltre oneri accessori se dovuti.