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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3199/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Gallo Emanuela Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/10/2024 ad oggetto Separazione giudiziale
da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MASTROPIERRO PAOLA ANGELA;
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
LA GRASTA ROBERTO,
- ricorrenti -
[...]
, con ricorso ex art. 473 bis 14 c.p.c., ha chiesto la pronuncia in via Parte_2 giudiziale della separazione.
Ha sostenuto:
- che in data 3.06.2016, ha contratto con il sig. matrimonio civile, Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Molfetta al n. 21, serie A, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- che dall'unione sono nate in Bari il 18.06.2019, e Persona_1 [...]
in Bari il 07.11.2022 ; Per_2
- che il matrimonio, anche se iniziato felicemente, si è subito rilevato sbagliato per incompatibilità di carattere dei coniugi, tanto che la convivenza era oramai diventata insostenibile.
Si è costituito aderendo alla domanda di separazione ma opponendosi Controparte_1 alle richieste della ricorrente.
Nel corso del giudizio le parti sono addivenute ad un accordo ed in data 7.1.2025 hanno depositato una convenzione personalmente sottoscritta in data 2.1.2025 ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi riportate.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui alla convenzione.
Il P.M. è stato messo in condizione di intervenire con comunicazione del decreto del
10.9.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La convenzione sottoscritta dai coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico, ovvero all'interesse superiore della prole minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Molfetta il 3.6.2016 CP_1
(anno 2016 , atto n.21 , parte I ), alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il 2.1.2025 che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta e forma parte integrante della presente sentenza;
2) spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, il 18.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli …………… ……………….dott. ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Gallo Emanuela Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/10/2024 ad oggetto Separazione giudiziale
da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MASTROPIERRO PAOLA ANGELA;
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
LA GRASTA ROBERTO,
- ricorrenti -
[...]
, con ricorso ex art. 473 bis 14 c.p.c., ha chiesto la pronuncia in via Parte_2 giudiziale della separazione.
Ha sostenuto:
- che in data 3.06.2016, ha contratto con il sig. matrimonio civile, Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Molfetta al n. 21, serie A, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
- che dall'unione sono nate in Bari il 18.06.2019, e Persona_1 [...]
in Bari il 07.11.2022 ; Per_2
- che il matrimonio, anche se iniziato felicemente, si è subito rilevato sbagliato per incompatibilità di carattere dei coniugi, tanto che la convivenza era oramai diventata insostenibile.
Si è costituito aderendo alla domanda di separazione ma opponendosi Controparte_1 alle richieste della ricorrente.
Nel corso del giudizio le parti sono addivenute ad un accordo ed in data 7.1.2025 hanno depositato una convenzione personalmente sottoscritta in data 2.1.2025 ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi riportate.
Le parti hanno, inoltre, dichiarato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui alla convenzione.
Il P.M. è stato messo in condizione di intervenire con comunicazione del decreto del
10.9.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La convenzione sottoscritta dai coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico, ovvero all'interesse superiore della prole minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Molfetta il 3.6.2016 CP_1
(anno 2016 , atto n.21 , parte I ), alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il 2.1.2025 che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta e forma parte integrante della presente sentenza;
2) spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, il 18.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli …………… ……………….dott. ssa Laura Cantore