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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/02/2024, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 100081/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 100081/2011 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to SERRA GIACOMO Parte_1 P.IVA_1
C.F._1
ATTORE
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_2
BOLDARIN VANNI C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, entrando così nel merito della controversia
Pagina 1 avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita poichè l'opponente
(attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale (Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003).
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva che, l'onere di allegare l'inadempimento della controparte grava sulla odierna opponente, mentre il convenuto-opposto è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Ciò premesso, l'opposizione deve essere accolta, così come di seguito spiegato.
Parte opponente ha dimostrato, poiché pacifico, che tra le parti è intercorso un contratto di sub-appalto, avente ad oggetto la parziale esecuzione di opere di costruzione di sei unità abitative ciascuno - in due complessi residenziali, in via Terralugiana a La Maddalena - come da contratto in atti non contestato.
Si osserva, che la controversia attiene a lavorazioni in economia e a quantità di lavorazioni asseritamente superiori, effettuate dall'opposta e contestate dall'opponente, non essendo, invece, controverso il costo dei prezzi unitari per le opere svolte, contrattualmente pattuito.
Relativamente ai lavori eseguiti dalla società opposta, in relazione all'affidamento intercorso, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni si ritengono adeguatamente motivate e qui si intendono trascritte e richiamate.
Il consulente, esaminati i lavori effettuati e la documentazioni in atti, ha chiaramente evidenziato che i lavori eseguiti dalla società opposta per conto della impresa edile , sulle cui tipologie e Parte_1
quantità nessuna delle parti ha mosso osservazioni e rilievi, ammontano - secondo i prezzi unitari concordati tra le parti - ad € 30.809,10, ciò sulla base di valutazioni di tecnica costruttiva e delle misurazioni effettuate.
Pagina 2 Orbene, considerato che le somme effettivamente corrisposte, per i lavori di cui è causa, dalla società opponente alla società opposta, (dimostrate documentalmente e non contestate), ammontano ad €
31.400,00, a fronte di quelle dovute - così come accertate - pari ad € 30.809,10, nulla è dovuto dall' opponente all' opposta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e dell' ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione - parziale - emessa in data 3.02.2024.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.59/11 del 17.10.2011, emesso dal
Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di La Maddalena.
2. Revoca l'ordinanza, ex art. 648 e 186 bis cpc, emessa da questo Tribunale in data 3.02.2014.
3. Condanna a corrispondere a Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2
, le spese legali che quantifica in € 3000,00, oltre rimborso
[...] P.IVA_1
forfettario ed accessori di legge.
4. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte opponente.
Tempio Pausania, 14.02.2024
Daniela Schintu
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 100081/2011 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to SERRA GIACOMO Parte_1 P.IVA_1
C.F._1
ATTORE
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_2
BOLDARIN VANNI C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, entrando così nel merito della controversia
Pagina 1 avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita poichè l'opponente
(attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale (Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003).
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva che, l'onere di allegare l'inadempimento della controparte grava sulla odierna opponente, mentre il convenuto-opposto è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Ciò premesso, l'opposizione deve essere accolta, così come di seguito spiegato.
Parte opponente ha dimostrato, poiché pacifico, che tra le parti è intercorso un contratto di sub-appalto, avente ad oggetto la parziale esecuzione di opere di costruzione di sei unità abitative ciascuno - in due complessi residenziali, in via Terralugiana a La Maddalena - come da contratto in atti non contestato.
Si osserva, che la controversia attiene a lavorazioni in economia e a quantità di lavorazioni asseritamente superiori, effettuate dall'opposta e contestate dall'opponente, non essendo, invece, controverso il costo dei prezzi unitari per le opere svolte, contrattualmente pattuito.
Relativamente ai lavori eseguiti dalla società opposta, in relazione all'affidamento intercorso, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni si ritengono adeguatamente motivate e qui si intendono trascritte e richiamate.
Il consulente, esaminati i lavori effettuati e la documentazioni in atti, ha chiaramente evidenziato che i lavori eseguiti dalla società opposta per conto della impresa edile , sulle cui tipologie e Parte_1
quantità nessuna delle parti ha mosso osservazioni e rilievi, ammontano - secondo i prezzi unitari concordati tra le parti - ad € 30.809,10, ciò sulla base di valutazioni di tecnica costruttiva e delle misurazioni effettuate.
Pagina 2 Orbene, considerato che le somme effettivamente corrisposte, per i lavori di cui è causa, dalla società opponente alla società opposta, (dimostrate documentalmente e non contestate), ammontano ad €
31.400,00, a fronte di quelle dovute - così come accertate - pari ad € 30.809,10, nulla è dovuto dall' opponente all' opposta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e dell' ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione - parziale - emessa in data 3.02.2024.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.59/11 del 17.10.2011, emesso dal
Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di La Maddalena.
2. Revoca l'ordinanza, ex art. 648 e 186 bis cpc, emessa da questo Tribunale in data 3.02.2014.
3. Condanna a corrispondere a Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2
, le spese legali che quantifica in € 3000,00, oltre rimborso
[...] P.IVA_1
forfettario ed accessori di legge.
4. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte opponente.
Tempio Pausania, 14.02.2024
Daniela Schintu
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