Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/06/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9591 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: Appello – Solo danni a cose vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 35, presso lo studio dell'avv. Ettore Iannella, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di appello
Appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Ottaviano (NA), alla Via S. Leonardo n. 72, presso lo studio dell'avv. Margherita D'Amelio, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato
NONCHÈ
C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caserta, al
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IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Corso Trieste n. 55, presso lo studio dell'avv. Francesco Malatesta, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. per
Notaio rep. n. 186905/30367 del Persona_1
28.01.2015
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza n. 701/2022 del Giudice di Pace di Napoli Nord – pronunciata il 27.01.2021e pubblicata il 09.03.2022 nel procedimento avente r.g. n. 17915/2016 - con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da egli ivi avanzata nei confronti di e della in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, per i danni asseritamente riportati dalla propria autovettura a seguito del sinistro stradale prospettato essersi verificato il giorno 25.03.2016, alle ore 13.15 circa, in Lusciano (CE), allorquando l'autoveicolo Toyota Yaris tg EX000WY di sua proprietà, percorrendo regolarmente la Via Fiume, dopo aver arrestato la propria marcia in prossimità dell'incrocio con Via Macedonia ed essersi assicurato di poter effettuare la manovra in assoluta sicurezza, una volta ripartito regolarmente
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a velocità moderata, era stato urtato e danneggiato alla parte laterale anteriore destra dall'autoveicolo tipo Peugeot 208 tg ES279MD, di proprietà del sig. , il quale, percorrendo la predetta via con Controparte_1
direzione centro Lusciano (CE), da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia della Toyota Yaris, per l'elevata velocità, non era riuscito ad arrestare la propria corsa.
Quale unico motivo d'appello il deduceva il malgoverno Parte_1
delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure. con il conseguente erroneo rigetto della domanda.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Napoli Nord, rigettata ogni contraria istanza, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord – Sez. Civ. –
Dott. n. 701/2022 del 27/01/2022, dep.ta in cancelleria in Persona_2
data 02/03/2022, dichiarandone in via preliminare l'ammissibilità, ex art.
348 bis c.p.c., accogliere l'appello e, per l'effetto: 1) dichiarare il Sig.
[...]
quale proprietario dell'autoveicolo tipo Peugeot 208 tg. ES CP_1
279 MD, l'esclusivo responsabile del sinistro de quo;
2) condannare, per
l'effetto, la convenuta società assicurativa, in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te p.t., tenuta all'indennizzo ai sensi degli artt.
149 e 150 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ed ex d.p.r. 254/2006, al pagamento, in favore del Sig. , della somma di Euro Parte_1
2.284,81, per i danni tutti riportati dal proprio autoveicolo tipo Toyota
Yaris tg. EX 000 WY, o al pagamento di quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà più equa ed opportuna, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'accaduto all'effettivo soddisfo. Il cumulo di tutte le domande si intende proposto nei limiti di Euro 5.200,00;
3) Condannarsi, altresì, la convenuta società assicurativa, Controparte_2
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle
[...]
competenze relative alle prestazioni di assistenza stragiudiziale ex art. 18 e
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seguenti (Capo IV) del D.M. 10/03/2014, n. 55, pubblicato su G.U. Serie
Generale n. 77 del 2-4-2014 nella misura di Euro 1.215,00 o nella misura
MINIMA di Euro 608,00, oltre alla maggiorazione per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori dovuti per legge, così come previsto al n. 25 delle “Tabelle Parametri Forensi” allegate al D.M.
55/2014; 4) Condannarsi, inoltre, la convenuta società assicurativa,
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_2 delle competenze per l'attività relativa alla procedura di negoziazione assistita ex art. 5 del D.M. 26/04/2018, n. 37, pubblicato su G.U. Serie
Generale n. 96 del 26-04-2018 nella misura di Euro 270,00 oltre alla maggiorazione per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori dovuti per legge, relativamente alla “FASE DELLA
ATTIVAZIONE” così come previsto alla Tabella n. 25-bis allegata al D.M.
55/2014 (Tabella B del D.M. n. 37/2018 allegata al D.M. n. 55/2014 ex Art.
5, Comma 3, del D.M. n. 37/2018); 5) condannarsi, infine, la convenuta società assicurativa, in persona del suo legale Controparte_2
rapp.te p.t. al pagamento di spese e competenze relative al doppio grado di giudizio, oltre alla maggiorazione per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 comma 2 del D.M. 10/03/2014, n. 55, pubblicato su G.U. Serie Generale n. 77 del 2-4-2014, con attribuzione, ex art. 93
c.p.c., al sottoscritto Procuratore che dichiara di averle anticipate”. (cfr. pag.33-34 dell'atto di appello)
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'infondatezza Controparte_1
dell'avverso gravame e chiedeva, pertanto, di: “1) rigettare la domanda dell'attore così come formulata nei confronti del Sig. per i Controparte_1
motivi innanzi esposti;
2) con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato, per anticipo fattone.” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta)
Si costituiva, altresì, in giudizio in persona del Controparte_2
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legale rappresentante pro tempore, che eccepiva: - l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi dell'art. art. 342 c.p.c. nonché dell'art. 348bis
c.p.c.; - l'infondatezza dell'appello.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “In via preliminare, 1) dichiarare inammissibile l'appello proposto ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, 2) rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
3) con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
(cfr. pag. 29-30 della comparsa di costituzione e risposta)
Esaminati gli atti, all'udienza del 07.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
Non veniva acquisito il fascicolo di I grado.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve ricordarsi essersi formato il giudicato interno
(cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito, su tutte le circostanze che non abbiano formato oggetto di appello (principale o incidentale), né siano state oggetto di riproposizione né, ancora, dipendano dai capi impugnati della gravata sentenza.
Inoltre, deve darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile.
La domanda proposta individua poi compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo, le Sezioni Unite hanno precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
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l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. UU.,
Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr.
Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che
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ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n.
2973 del 10/02/2006).
Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dall'appellata compagnia, la questione deve ritenersi superata, poiché questo Tribunale, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (cfr. Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta da parte appellante in sede di gravame.
Invero, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuove produzioni documentali, salvo che la parte dimostri di non aver potuto procedere alla loro produzione nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie, l'appellante non ha offerto alcuna motivazione né allegato elementi idonei a giustificare tale ritardo, con conseguente inammissibilità della documentazione medesima.
Tanto premesso, venendo al merito, si osserva quanto segue, non ostando alla presente decisione la mancata acquisizione del fascicolo di
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primo grado, risultando la causa pronta per la decisione sulla base della documentazione in atti.
Ebbene, l'appello è infondato e la decisione del giudice a quo va confermata, seppur integrata nella motivazione.
Invero, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, le dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado non consentono di ritenere dimostrato che sulla strada percorsa dall'appellante fosse effettivamente presente un segnale di “stop”. A tal riguardo, il teste di parte attrice, sig. , escusso all'udienza del 20.07.2020, ha Testimone_1
dichiarato: “Preciso che all'incrocio con Via Macedonia per chi come la
Toyota Yaris percorre la Via Fiume, su detta ultima strada non vi è alcuna segnaletica né orizzontale né verticale. (…) Quindi il conducente della
Toyota Yaris non aveva alcuna segnaletica da rispettare”. Anche il teste di parte convenuta, sig. , escusso all'udienza del 03.06.2019, Testimone_2 ha riferito: “Non so precisare se l'incrocio fosse regolato da segnaletica stradale”.
Tuttavia, tale circostanza non modifica l'esito del presente giudizio essendo pacifico che l'appellante, nelle dedotte circostanze di tempo e di luogo, provenisse da una strada secondaria per immettersi in una strada principale, con conseguente applicazione, ai sensi dell'art. 145 C.d.S., dell'obbligo inderogabile di concedere la precedenza.
Dagli atti di causa emerge che il sinistro si sia verificato proprio durante la fase di immissione da parte dell'appellante sulla sede stradale principale e che la collisione tra i veicoli sia avvenuta nell'area di incrocio.
In materia, giova rammentare che la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio secondo cui: "In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono
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sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto
a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione." (Sez. 3, Ordinanza n.
1992 del 18/01/2024).
Ebbene, la tesi difensiva dell'appellante si fonda esclusivamente sulla testimonianza del proprio teste, che ha descritto una condotta di guida imprudente da parte del conducente del veicolo di proprietà dell'appellato, riferendo che questi procedeva “a velocità più elevata”, mentre l'appellante si sarebbe immesso “a passo d'uomo”. Tale ricostruzione è stata tuttavia integralmente smentita dalla controparte che ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, il report del dispositivo satellitare sul proprio veicolo, da cui risulta che al momento del sinistro il mezzo procedeva alla velocità di
28 km/h, perfettamente compatibile con la circolazione in ambito urbano.
Sul punto, occorre rammentare il disposto dell'art. 145-bis del d.lgs.
7.9.2005, n. 209 (introdotto dall'art. 1, comma 20 della L. 4.8.2017, n. 124) il quale prevede che: “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state
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prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”. Orbene, nonostante la predetta disposizione non possa ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, relativa ad un sinistro assunto essersi verificato nel
2016, le risultanze della cd. scatola nera possono comunque tenersi in considerazione, costituendo esse dei meri indizi di prova (Tribunale Roma sez. XIII, 18/10/2018, n. 19978). Né può trovare applicazione il principio di non contestazione, dato che l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice (in tal senso Cass. n. 12748 del 21/06/2016 e, anche, Cass. n. 16908 del
27/06/2018).
Nella fattispecie in esame, il dossier tecnico evidenzia un “evento crash” registrato in data 25.03.2016 alle ore 13:09:11 in Via Fiume, con una velocità pari a 28 km/h. Nessuna prova è stata offerta, né nel giudizio di primo grado né nel presente grado di giudizio, a dimostrazione di un malfunzionamento o di una manomissione del dispositivo, né alcun elemento è stato prodotto a confutazione del dato tecnico fornito. Tali elementi avvalorano, dunque, la tesi sostenuta da parte appellata e trovano conferma anche nelle dichiarazioni rese dal teste da essa indicato ed escusso in primo grado, il quale ha riferito che il sinistro si verificò per la condotta alla guida dell'appellante che, provenendo da Via Fiume, impegnò
l'incrocio per proseguire dritto “senza accennare a rallentare” e, quindi, senza dare la precedenza dovuta.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, deve confermarsi la decisione impugnata, pur se integrata e corretta nella motivazione, con conseguente rigetto dell'appello.
Ogni ulteriore questione, pur dedotta dalle parti, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
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Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro 1.101,00 ed euro
5.200,00” (ad esclusione della fase di trattazione, non essendosi svolta istruttoria, alla quale vanno applicati i c.d. valori minimi) tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Il rigetto dell'appello comporta la sussistenza delle condizioni di cui all' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando in grado d'appello, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA al pagamento, nei confronti di Parte_1
delle spese del presente giudizio di appello, che si Controparte_1 liquidano in €.2.127,00 per compensi professionali oltre rimborso spese
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generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote, con attribuzione all'avv. Margherita D'Amelio dichiaratasene antistataria;
3) CONDANNA al pagamento, nei confronti Parte_1
della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in
€.2.127,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote;
4) SUSSISTONO a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Aversa il 01/06/2025
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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