Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1495/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.1138/22 pubblicata il
31.5.22
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Riccardo Parte_1
Francesco
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Katya Lea Napoletano
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 13/06/2019 il ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di inabilità e che in data 19.4.19 l' gli CP_1 riconosceva la pensione di reversibilità, deduceva che con missive dell'aprile 2019 l' gli comunicava di avere erogato un CP_2 pagamento superiore al dovuto sui ratei di pensione di inabilità maturati da gennaio a maggio 2019, per superamento dei limiti di
Richiamava le pronunce della Cassazione a SU n. 12796 e 12797 del
2015 e argomentava in ordine all'illegittimità dell'operato dell' che aveva sommato gli arretrati della pensione di CP_1 reversibilità imputandoli tutti al reddito del 2019. Concludeva chiedendo annullarsi il provvedimento di indebito e disporsi il ripristino della prestazione con condanna al pagamento dei ratei da gennaio 2019.
Si costitutiva l' argomentando in ordine al superamento dei CP_1 limiti di reddito per beneficiare dell'assegno di invalidità civile ed insistendo per il rigetto de ricorso.
Il Giudice riteneva parzialmente fondata la domanda accertando l'insussistenza dell'indebito comunicato al ricorrente con missiva del 24.4.2019 e condannando l' al ripristino della prestazione CP_1 con pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei di pensione di inabilità civile maturati sino al deposito del ricorso, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, compensando per un terzo le spese di lite che, per la restante frazione, poneva a carico dell' ed in favore del CP_1 ricorrente.
Propone appello il limitatamente alla parte della sentenza Pt_1 in cui la condanna dell' è stata limitata ai ratei fino al CP_1 deposito del ricorso chiedendo l'estensione della pronuncia fino alla data di deposito della sentenza del 31.5.22 oltre spese di lite con distrazione.
L' contesta l'appello rilevando che esso si sostanzia in un CP_1 mero dissenso immotivato a fronte di specifiche argomentazioni addotte dal GL ai fini della limitazione della condanna.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere,
pag. 2/7 disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
La questione oggetto dell'appello proposto è limitata alla parte della decisione in cui il GL ha condannato l' al ripristino CP_1 della prestazione con pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei di pensione di inabilità civile maturati (solo) sino al deposito del ricorso e non per il periodo successivo come preteso in questa sede.
Sul punto il Tribunale ha così argomentato “Non può disporsi invece la condanna al pagamento dei ratei successivi al deposito del ricorso essendo principio generale dell'ordinamento, che riposa nelle disposizioni contenute negli artt. 2907, 2908 e 2909
c.c., quello secondo cui il giudizio di cognizione è diretto all'accertamento di una situazione giuridica già esistente (anche se, a volte, non ancora efficace), dal momento che, mediante il processo, non è consentito il conseguimento di un bene futuro ed eventuale, il cui titolo non sia già sorto al tempo della proposizione della domanda giudiziale. Ne deriva che la pronuncia giurisdizionale con la quale viene accolta la domanda avente ad oggetto la condanna del convenuto al compimento di una determinata prestazione di fare o dare, compresa quella relativa al pagamento di somme di denaro, produce i suoi effetti per le prestazioni che si riferiscono al periodo anteriore alla proposizione della domanda, non per il periodo successivo. E ciò vale anche con riferimento ai rapporti c.d. di durata, in relazione ai quali - ferma eventualmente l'autorità della pronuncia sull'esistenza del rapporto e sull'assenza di cause di invalidità del titolo dal quale il rapporto stesso trae origine, in base alla regola giurisprudenziale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il pag. 3/7 deducibile - la condanna emessa dal giudice, a parte le eccezioni espressamente previste dalla legge (v., ad esempio, l'art. 345, primo comma seconda parte, c.p.c.), trova necessariamente il suo limite nelle prestazioni maturate fino al giorno della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
(Cass. 5168/1998; 10431/1997). La domanda va pertanto in parte qua respinta”.
Il Collegio condivide la ricostruzione operata in prime cure.
Nella sentenza della S.C. n. 5168/98, citata dal GL, si legge
“Come è stato testualmente affermato in una recente sentenza
(Cass. 23 ottobre 1997 n. 10431), il giudizio di cognizione, avuto riguardo alle disposizioni contenute negli artt. 2907, 2908 e 2909
c.c., è diretto ad accertare una situazione giuridica già esistente (anche se, a volte, non produttiva di effetti immediati), dato che per mezzo del processo non è consentito, di norma, il conseguimento di un bene futuro ed eventuale il cui titolo non sia ancora sorto al tempo della proposizione della domanda giudiziale. Da questo principio deriva che la pronuncia giurisdizionale di condanna del convenuto a un fare o a un dare, ivi compresa quella relativa al pagamento di una somma di danaro, produce i suoi effetti per le prestazioni inerenti al tempo anteriore alla proposizione della domanda e non per quelle relative al periodo successivo. E ciò vale anche con riferimento ai rapporti c.d. di durata, in relazione ai quali -ferma eventualmente l'autorità della pronuncia sull'esistenza del rapporto e sull'assenza di cause di invalidità del titolo dal quale il rapporto stesso trae origine in base alla regola giurisprudenziale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile - la condanna emessa dal giudice, a parte le eccezioni espressamente previste dalla legge (v., ad esempio, l'art. 345. primo comma seconda parte, c.p.c.), trova necessariamente il suo pag. 4/7 limite nelle prestazioni maturate fino al giorno della notificazione dell'atto di citazione davanti al giudice di primo grado. D'altra parte, anche a riconoscere, come è stato osservato in dottrina, che in ordine ai rapporti di durata nell'ordinamento possano trovare ingresso, in relazione ad una particolare situazione di fatto già esistente e rilevante nell'immediato futuro, le sentenze c.d. determinative, intendendosi per tali quelle "delle quali è consentita la modificazione o la revoca in conseguenza del successivo mutamento della suddetta situazione di fatto" e riguardo alle quali, per conseguenza, "il giudicato si forma limitatamente allo stato di fatto esistente al tempo della pronuncia" (v., in giurisprudenza, Cass. 17 aprile 1991 n. 4136, secondo cui la decisione avente per oggetto la liquidazione della pensione di invalidità fa stato fra le parti rebus sic stantibus), tuttavia, come sopra è stato detto, per poter essere compresa in tale categoria, la sentenza deve contenere una chiara statuizione al riguardo, ricavabile, senza possibilità di equivoci, dal comando impartito dal giudice e contenuto nel dispositivo”.
Successivamente la Suprema Corte in relazione allo specifico settore contributivo (sentenza sez. lav. n. 7487 del 05/06/2000) ha ribadito che “La pronuncia giurisdizionale di condanna del convenuto a un fare o un dare, anche se riferibile a rapporti c.d.
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sicché il giudice del primo giudizio non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggia in un determinato modo, giacché per questa parte egli giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti, e pertanto in assenza di un interesse delle parti alla relativa pronunzia”.
Il Giudice di primo grado si è quindi attenuto perfettamente ai dettami sopra richiamati limitando la pronuncia ai ratei maturati fino al deposito del ricorso;
né l'appellato ha addotto argomentazioni giuridiche tali da scardinare i principi sopra richiamati (riferibili, testualmente, anche ai rapporti di durata).
Quanto poi alla circostanza che l'appellante sottolinea di aver allegato la prova del possesso del requisito reddituale anche per il periodo successivo al ricorso deve rilevarsi che la prova riguarda solo il requisito reddituale (anni 2019 e 2020 e non per tutto il periodo fino al maggio 2022, epoca di pubblicazione della sentenza).
L'appello va quindi rigettato e la sentenza confermata.
Nulla per le spese di lite del presente grado ex dichiarazione di esonero allegata in atti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;
pag. 6/7 nulla per le spese del presente grado.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo
Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13,
1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 14.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7