TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3274 del 2013 R. Gen., promossa
DA
Capitaneria di Porto di La Maddalena (cf. , in persona del Comandante pro tempore, e P.IVA_1
(c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Cagliari, via Dante 23,
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ), in proprio, quale trasgressore, e quale legale Controparte_2 C.F._1 rapp.te pro tempore della (P.IVA ), obbligata in solido, rappresentati e Controparte_3 P.IVA_3 difesi dall'avv. Antonio Leoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in La Maddalena, via
Vittorio Emanuele 13,
Parte appellata all'udienza di discussione del 7.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note in atti, e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.2.2021 , in proprio e quale legale rappresentante Controparte_2 della proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 25 del 2021 emessa dalla Controparte_3
Capitaneria di Porto di La Maddalena il 21.1.2021, con cui si intimava loro, nelle rispettive qualità di trasgressore e di obbligato in solido, il pagamento della somma di €. 3.672,00, in riferimento alla violazione della disposizione di cui agli artt. 2, 49 bis e 55 del D. Lgs. n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto), accertata con verbale n. 181 del 2019 per aver fatto un “utilizzo sistematico dell'unità da diporto per attività diverse da quelle cui sono adibite e cioè il diporto puro”, superando la durata massima consentita per il noleggio occasionale, pari a 42 giorni, come previsto dall'art. 49 bis comma 5 del D. Lgs. n. 171 del 2005.
Sosteneva l'illegittimità dell'ordinanza impugnata atteso che il noleggio dell'imbarcazione “Stella di mare”, di proprietà della era stato effettuato dapprima da tale società, nel rispetto del Controparte_3 limite di legge dei 42 giorni, e poi, a seguito di cessione dell'imbarcazione dalla predetta società a
, da quest'ultimo, per ulteriori 30 giornate, e dunque sempre nel rispetto del Controparte_2 limite di legge, e concludeva come in atti.
L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle argomentazioni svolte dalla controparte e chiedeva che il ricorso fosse respinto.
Il Giudice, con la sentenza n. 89 del 2021, depositata il 4.11.2021, accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza ingiunzione opposta, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
La Capitaneria di Porto di La Maddalena ed il Controparte_1 impugnavano tale pronuncia e ribadivano le argomentazioni già esposte circa la necessità
[...] di interpretare la disciplina di cui agli artt. 2, 49 bis e 55 del D. Lgs. n. 171 del 2005 nel senso che il limite delle 42 giornate annuali, nei limiti del quale il noleggio è ritenuto occasionale, deve intendersi riferito all'imbarcazione e non al proprietario, atteso che una diversa interpretazione avrebbe dato luogo all'elusione delle disposizioni di legge, e concludeva come in atti.
e la si costituivano in giudizio ed insistevano per il rigetto Controparte_2 Controparte_3 dell'appello.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza sopra indicata.
L'appello è infondato e va dunque respinto.
L'art. 49 bis del D. Lgs. n. 171 del 2005 prevede espressamente, al comma 1, che “Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione…di imbarcazioni e navi da diporto…può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità”.
Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che l'attività di noleggio, per potersi definire di natura occasionale, debba avere una durata complessiva non superiore a quarantadue giorni per ogni anno.
2 Appare evidente dall'esame delle norme indicate che la facoltà di noleggiare l'imbarcazione spetti al proprietario, stante l'espressa previsione che “il proprietario persona fisica o società…può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio…”, e che detta attività sia legittimamente svolta qualora non superi il limite dei 42 giorni all'anno.
Da tale constatazione discende che, qualora si verifichi il trasferimento della proprietà dell'imbarcazione, il nuovo proprietario non possa essere privato della facoltà di noleggio occasionale garantitagli dalla legge, con il conseguente necessario azzeramento del computo delle 42 giornate di noleggio occasionale, stabilite dall'art. 49 bis comma 5 del D. Lgs. n. 171 del 2005, di cui il precedente proprietario abbia eventualmente già usufruito.
La diversa interpretazione sostenuta dalla parte appellante, secondo cui il numero massimo di giornate annuali di noleggio dovrebbe essere riferito non alla persona del proprietario, bensì all'imbarcazione, non trova alcun riscontro nella lettera della legge.
Al contrario, la circostanza che l'art. 49 bis intenda riconoscere al soggetto utilizzatore la facoltà di poter svolgere il noleggio occasionale, senza alcun riferimento al bene noleggiato, è confermata dalla previsione di cui al comma 5 del medesimo articolo, secondo cui “I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente…a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio”.
È evidente che il trattamento fiscale di favore previsto dal legislatore sia espressamente riservato al proprietario dell'imbarcazione, che ne potrà usufruire nella quantificazione dell'imposta sui redditi,
e prescinda da qualsiasi riferimento al bene, atteso che in tale ipotesi il vantaggio fiscale si sarebbe realizzato mediante una previsione relativa all'imposta diretta sul natante.
Tanto premesso, è documentalmente provato, e non contestato, che l'imbarcazione “Stella di mare” sia stata alienata in data 2.08.2019 dalla a . Controparte_3 Controparte_2
È altresì provato che, sino a tale data, la società proprietaria abbia comunicato alla Capitaneria le date in cui l'imbarcazione è stata noleggiata occasionalmente, e che tali comunicazioni siano rimaste entro il limite di 42 giorni previsto dalla legge.
È poi documentalmente provato che, a partire dal 2.8.2025, anche , quale nuovo Controparte_2 proprietario dell'imbarcazione, abbia comunicato alla Capitaneria le date in cui essa è stata noleggiata occasionalmente, e che tali comunicazioni siano rimaste entro il limite di 42 giorni previsto dalla legge.
Per quanto esposto, l'appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della novità della questione e della non univoca interpretazione della disciplina che regola la materia, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
3 visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente decidendo,
respinge l'appello;
spese compensate.
Tempio Pausania, 3.6.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
4